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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 20/11/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in persona del giudice unico dott.ssa IL LL ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 345 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
Avv. UC Pierpaolo, C.F. , in proprio;
C.F._1 opponente
E
Rag. , C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
LL DI giusta procura speciale in atti;
opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1348/2021.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 novembre 2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, l'avv. Pierpaolo UC ha contestato il d.i. n. 1348/2021 [in atti], emesso dall'intestato Ufficio in data 07/12/2021, su istanza del rag. nei confronti CP_1 dell'opponente per il complessivo importo di euro 10.000,00, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per l'attività di assistenza tributaria e di tenuta della contabilità svolta dall'odierno opposto e ha richiesto la restituzione della somma pari a euro
1.524,00 a titolo di indebito oggettivo nonché ex art. 1418 c.c. e/o 1343 c.c, e/o 1345 c.c.
e/o, in via subordinata ex art. 1324 c.c. previa declaratoria di annullamento del contratto per violenza morale.
1 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
L'opponente ha eccepito l'esistenza tra le parti di un accordo di reciproca assistenza professionale, il quale non prevedeva il versamento di alcun corrispettivo in denaro e, più precisamente, statuiva da un lato lo svolgimento della propria attività professionale in qualità di antistatario senza richiesta di acconti di compensi, ma soltanto con l'anticipazione delle spese vive e la percezione dell'importo liquidato dal giudice in caso di esito favorevole della lite, soltanto se ed in quanto recuperato effettivamente dalla parte soccombente, e dall'altro l'impegno del convenuto a curare la sua attività tributaria / contabile senza pretendere alcunché a titolo di onorari e/o compensi in quanto sostituiti dalla prestazione professionale resa in suo favore;
lo svolgimento da parte propria di una cospicua attività professionale sia stragiudiziale sia giudiziale per il recupero dei crediti vantati dall'opposto nei confronti delle società all'interno delle quali aveva ricoperto la carica di Sindaco a fronte di un'asserita “attività, davvero minima, elementare ed ordinaria posta in essere dal rag. negli CP_1 anni” e alla commissione da parte dell'opposto di errori per negligenza, imprudenza e/o imperizia che avevano determinato l'emissione nei suoi confronti di cartelle esattoriali;
l'esorbitanza della somma fatturata dall'opposto e la mancata redazione di un preventivo;
la fine del loro rapporto sia amicale sia professionale in conseguenza dell'omessa informazione da parte sua dell'esito del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Civitavecchia nei confronti della e della sua unilaterale decisione, assunta per CP_2 ragioni di carattere tecnico, di non coltivare il decreto ingiuntivo ottenuto in favore dell'opposto. L'opponente deduceva, infine, di aver ricevuto da parte dell'opposto, in data
06/09/2018, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento dei propri compensi e la manifestazione di volontà circa la presentazione nei suoi confronti di un esposto al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e di aver, quindi, instaurato con l'opposto una trattativa che prevedeva la corresponsione della somma richiesta mediante pagamenti rateali a fronte dell'impegno dell'opposto a non presentare il preannunciato esposto, ma che l'accordo non veniva sottoscritto e che dopo il pagamento della prima rata pari a euro
1.524,00 decideva di sospendere i pagamenti successivi ritenendosi vittima di reato.
In ogni caso, l'opponente ha chiesto ai sensi dell'art. 2233 c.c. l'applicazione degli usi al fine di determinare le somme dovuto in favore del convenuto.
Si costituiva in giudizio che chiedeva rigettarsi l'opposizione e in via CP_1 subordinata in caso di revoca del decreto ingiuntivo chiedeva accertarsi la propria pretesa creditoria pari ad euro 10.878,69.
L'opposto deduceva di aver svolto in favore dell'opponente attività di assistenza tributaria dal gennaio 2016 all'ottobre 2018 e di tenuta della contabilità dal gennaio 2016 al marzo
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2018 senza alcuno accordo di reciproca assistenza professionale che prevedesse la reciproca gratuità delle prestazioni rese;
la congruità dei propri compensi calcolati applicando le tabelle ministeriali allegate al DM 140/2012 per un totale di euro 12.688,00 (euro
10.000,00, oltre CAP 4% ed IVA 22%) dal quale ha detratto l'acconto percepito in forza della fattura n. 146/2018 così determinando l'importo complessivo di euro 10.878,69 azionato in via monitoria ed indicato nella fattura n. 111/2021; di aver presentato, in data
24/05/2019, un esposto nei confronti dell'opponente contestandone la correttezza professionale in relazione all'esito del procedimento monitorio instaurato nel suo interesse e nei confronti della CP_2
La proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. veniva accettata soltanto da parte attrice.
Istruita la causa mediante produzione documentale, interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale e pervenuto il procedimento al sottoscritto giudice, all'udienza del 20 novembre 2025, precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa era decisa, all'esito della camera di consiglio, con la presente sentenza.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che l'opposizione non è fondata e deve essere respinta, per i motivi di seguito precisati. L'esistenza del rapporto contrattuale posto dal creditore a fondamento della pretesa per cui è lite [art. 2697, c. I, c.c.] non è contestato tra le parti e la quantificazione della pretesa creditoria risulta dalla documentazione prodotta in atti da parte opposta, la quale l'ha quantificata mediante i parametri tabellari vigenti al momento dell'espletamento dell'incarico conformemente al D.M. 140/2012 e, più precisamente, secondo quanto previsto dagli artt. 23 e dall'art 28 del medesimo decreto rispettivamente in materia di tenuta della contabilità e assistenza tributaria.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la prestazione d'opera di cui all'art. 2222 c.c. si presume sempre onerosa (cfr. Cass. civ. 23893/2016,
28226/2021, 27624/2024 e da ultimo ordinanza 19/05/2025 n. 13211). Invero, sebbene la previsione di un compenso non sia un elemento essenziale del contratto di prestazione d'opera intellettuale lo stesso rappresenta un elemento normale del relativo contratto espressamente previsto dall'art. 2222 c.c., il quale prevede l'obbligazione del committente di versare un corrispettivo a fronte di un'opera o di un servizio ricevuto. Da ciò ne discende che qualsiasi prestazione professionale si presume essere onerosa in “difetto di una chiara dimostrazione di una concorde volontà contraria” (cfr. Cass. civ. 28226/2021 e 27624/2024).
Quindi, sarà onere del committente / cliente che sostiene la gratuità della prestazione provare l'esistenza di un accordo specifico in tal senso, mentre il professionista avrà
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soltanto l'onere di provare il conferimento dell'incarico e di averlo svolto, ma non anche la pattuizione di un corrispettivo. In un caso analogo al presente, la Corte di Cassazione, con la già richiamata e recente ordinanza n. 13211/2025, non ha soltanto ribadito il principio dell'onerosità della prestazione fatto salva la prova da parte del committente di un patto di gratuità, ma ha anche precisato che neppure l'esistenza di rapporti amicali e di frequentazione depone necessariamente per la gratuità dell'incarico conferito e ha ritenuto che in mancanza di un patto di gratuità, la reciprocità delle prestazioni giustificava l'assenza di richieste di pagamento senza escluderne l'onerosità o impedire, a distanza di tempo, la definitiva regolazione economica.
Nel caso di specie, l'espletata istruttoria non ha consentito di ritenere provato il dedotto patto di gratuità. Invero, nessuno dei testi escussi nel corso del giudizio ha dichiarato di essere stato presente al momento del perfezionamento del dedotto accordo di gratuità. Sul punto, deve osservarsi che il testimone escusso all'udienza del 09/05/2024, Tes_1 coniuge dell'opponente, la cui attendibilità deve essere quindi valutata tenendo debitamente conto del rapporto di coniugio che la lega allo stesso, ha dapprima affermato che l'accordo era avvenuto in sua presenza per poi dichiarare “anzi non ero presente quando hanno raggiunto
l'accordo” e ha precisato “che non era presente all'accordo ma ne avevo parlato precedentemente con il
e, infine, ha confermato che il rag. per le ragioni di amicizia anzidette era CP_1 CP_1 stato esentato dal pagamento di somme per compensi in relazione all'attività svolta dall'avv.
UC dichiarando “me lo ha riferito mio marito e mi ha confermato l'accordo che io avevo già preso Tes_ con il presso il suo studio”. La teste , quindi, non era presente al perfezionamento CP_1 dell'accordo né il perfezionamento dello stesso può desumersi dalla circostanza relativa alla conversazione intercorsa tra la teste e il rag. non potendo ella stessa concludere CP_1
l'accordo in quanto soggetto terzo rispetto allo stesso. In ogni caso, con riferimento a quanto riferitole dal marito, deve osservarsi che trattasi di testimonianza de relato actoris in quanto avente ad oggetto fatti e circostanze delle quali la testimone è stata informata dal soggetto stesso che ha proposto il giudizio. Ne consegue l'assenza di alcun valore di tale testimonianza in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa
(cfr. Cass. civ. 8358/2007).
Anche la testimonianza resa all'udienza del 22/10/2024 da , attuale Testimone_2 collaboratore dell'opponente, non è in grado di comprovare l'esistenza del dedotto patto di gratuità tra le parti in causa. Ciò in quanto il teste escusso ha dichiarato “non so se c'era questo accordo. Ma so che quando ci siamo seduti in sala riunioni con il dott. e abbiamo deciso di fare la CP_1
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causa con l'avv. UC io chiesi al quanto sarebbe costata la parcella dell'avvocato e lui mi ha
CP_1 detto che non avremmo pagato perché si facevano scambio di servizi, ora non so se il faceva a
CP_1 scambio di contabilità o altro”; inoltre, il testimone ha confermato che il richiamato accordo prevedeva lo svolgimento di reciproca assistenza professionale, senza diritto ad alcun reciproco corrispettivo in denaro, ossia con il diritto a ricevere l'altrui prestazione, ma ha precisato “io infatti non ho pagato la prestazione dell'avv. UC”, “ricordo che le spese vive le ho pagate io prestando al collega 1000 per me e lui, per bollo e spese di iscrizione, poi non ho pagato altro”;
CP_1 ed ancora il testimone ha dichiarato di non sapere se l'avv. UC avesse ricevuto direttamente dal rag. compensi per le prestazioni professionali giudiziali e
CP_1 stragiudiziali rese dal 2015 al 2018 e ha dichiarato di non sapere con rifermento al
CP_1 se l'avv. UC gli avesse mai avanzato alcuna richiesta di pagamento se non almeno delle somme liquidate dal Giudice e da questo incassate a titolo di spese legali, precisando, al contempo, che questo era stato il comportamento tenuto nei suoi confronti e che lui non aveva “fatto assistenza professionale, solo consigli e supporti informali”.
La gratuità del rapporto professionale tra le parti non può desumersi neppure da quanto dichiarato dal rag. in sede di interrogatorio formale nel corso dell'udienza del CP_1
09/05/2024 con riferimento all'esistenza tra le parti di un “gentlemen agreement”. Invero,
l'opponente ha dichiarato “io lo incaricavo di seguire le mie pratiche e pagavo i contributi unificati che da quello che mi risulta non ha mai versato, non pagavo onorari” e ha precisato di non aver mai corrisposto compensi in favore dell'opponente “non in ragione di amicizia ma per ragioni professionali”. Ciò in quanto è plausibile riferire tale gentlemen agreement anche all'espletamento dell'attività professionale in assenza di versamenti in acconto, circostanza confermata dal contenuto dell'accordo, come descritto dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio, secondo il quale “l'attività giudiziale dell'avv. UC sarebbe stata svolta in sostanza nella qualità di antistatario, ossia senza richiedere acconti di compensi ma con almeno l'anticipo delle spese vive quali contributi unificati, marche, ecc.; oltre a questo, non anticipando alcunché il rag. l'avv. UC in CP_1 caso di esito favorevole della lite avrebbe poi potuto percepire, eventualmente, l'importo liquidato dal giudice, se ed in quanto effettivamente recuperato dalla parte soccombente;
a fronte di tale prestazione, notevolmente vantaggiosa per il rag. quest'ultimo si impegnava a tenere in ordine la contabilità dell'amico, CP_1 senza ovviamente poter pretendere alcunché a titolo di onorari e/o compensi in quanto sostituiti dalla prestazione professionale resa in suo favore”. Orbene, la previsione, in caso di esito favorevole della lite, della percezione dell'importo liquidato dal giudice depone a favore di una successiva regolamentazione tra le parti degli importi dovuti e, quindi, a favore dell'onerosità della prestazione professionale resa.
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Di tutta evidenza risulta, quindi, l'assenza di gratuità con riferimento quantomeno alla prestazione professionale dell'avv. UC, opponente, il quale ha dichiarato di aver svolto la propria attività professionale in favore dell'opposto in qualità di antistatario. Al contempo, a sostegno dell'onerosità della prestazione professionale del rag. depone CP_1 il pagamento in suo favore dell'importo di euro 1.524,00, eseguito dall'opponente con causale “pagamento”, in data 02/11/2018. Invero, al di là del contenuto delle scritture private in atti, predisposte in conseguenza della ricezione da parte dell'opponente della richiesta di pagamento dei compensi del rag. ma non sottoscritte dalle parti, deve CP_1 osservarsi che il predetto importo pagato dall'opponente mediante bonifico bancario (cfr. doc. in atti) corrisponde all'importo rateale indicato nella scrittura privata non sottoscritta, trasmessa in data 16/10/2018, e contenente il riconoscimento del credito del rag. CP_1 per un ammontare complessivo di euro 10.668,00.
Né può ritenersi dirimente ai fini della prova della reciproca gratuità delle prestazioni professionali l'assenza di un preventivo redatto tra le parti in quanto il diritto al compenso non scaturisce dal preventivo di spesa predisposto dal professionista in favore del cliente bensì dal contratto di mandato professionale, il quale non è soggetto a particolari vincoli di forma (cfr. Cass. civ. 10/11/2022 n. 33193).
Non coglie quindi nel segno l'eccezione svolta dall'opponente circa la gratuità del rapporto di reciproca assistenza professionale che lo legava all'opposto attesa l'insufficienza degli elementi dedotti in giudizio volti a sostenere il perfezionamento di un patto di gratuità tra le parti in causa.
Alla luce delle predette valutazioni l'opposizione deve essere rigettata.
Ne consegue anche il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente non avendo lo stesso provato di aver eseguito il pagamento di cui in tale sede richiede la restituzione né a titolo di indebito oggettivo, attesa la mancata prova del patto di gratuità dedotto in giudizio, né in conseguenza di minaccia / violenza /causa illecita, sottesa al pagamento di tale somma a titolo di “prima rata” del maggiore importo complessivo di euro 10.668,00.
Il rigetto della domanda principale consente di ritenere assorbita la domanda riconvenzionale subordinata formulata dal convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1
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del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Di contro non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 345/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1348/2021, dichiarando il medesimo, per l'effetto, esecutivo;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, il 20 novembre 2025
Il Giudice
IL LL
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IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in persona del giudice unico dott.ssa IL LL ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 345 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
Avv. UC Pierpaolo, C.F. , in proprio;
C.F._1 opponente
E
Rag. , C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
LL DI giusta procura speciale in atti;
opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 1348/2021.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 novembre 2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale, l'avv. Pierpaolo UC ha contestato il d.i. n. 1348/2021 [in atti], emesso dall'intestato Ufficio in data 07/12/2021, su istanza del rag. nei confronti CP_1 dell'opponente per il complessivo importo di euro 10.000,00, oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di corrispettivo per l'attività di assistenza tributaria e di tenuta della contabilità svolta dall'odierno opposto e ha richiesto la restituzione della somma pari a euro
1.524,00 a titolo di indebito oggettivo nonché ex art. 1418 c.c. e/o 1343 c.c, e/o 1345 c.c.
e/o, in via subordinata ex art. 1324 c.c. previa declaratoria di annullamento del contratto per violenza morale.
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L'opponente ha eccepito l'esistenza tra le parti di un accordo di reciproca assistenza professionale, il quale non prevedeva il versamento di alcun corrispettivo in denaro e, più precisamente, statuiva da un lato lo svolgimento della propria attività professionale in qualità di antistatario senza richiesta di acconti di compensi, ma soltanto con l'anticipazione delle spese vive e la percezione dell'importo liquidato dal giudice in caso di esito favorevole della lite, soltanto se ed in quanto recuperato effettivamente dalla parte soccombente, e dall'altro l'impegno del convenuto a curare la sua attività tributaria / contabile senza pretendere alcunché a titolo di onorari e/o compensi in quanto sostituiti dalla prestazione professionale resa in suo favore;
lo svolgimento da parte propria di una cospicua attività professionale sia stragiudiziale sia giudiziale per il recupero dei crediti vantati dall'opposto nei confronti delle società all'interno delle quali aveva ricoperto la carica di Sindaco a fronte di un'asserita “attività, davvero minima, elementare ed ordinaria posta in essere dal rag. negli CP_1 anni” e alla commissione da parte dell'opposto di errori per negligenza, imprudenza e/o imperizia che avevano determinato l'emissione nei suoi confronti di cartelle esattoriali;
l'esorbitanza della somma fatturata dall'opposto e la mancata redazione di un preventivo;
la fine del loro rapporto sia amicale sia professionale in conseguenza dell'omessa informazione da parte sua dell'esito del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Civitavecchia nei confronti della e della sua unilaterale decisione, assunta per CP_2 ragioni di carattere tecnico, di non coltivare il decreto ingiuntivo ottenuto in favore dell'opposto. L'opponente deduceva, infine, di aver ricevuto da parte dell'opposto, in data
06/09/2018, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento dei propri compensi e la manifestazione di volontà circa la presentazione nei suoi confronti di un esposto al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e di aver, quindi, instaurato con l'opposto una trattativa che prevedeva la corresponsione della somma richiesta mediante pagamenti rateali a fronte dell'impegno dell'opposto a non presentare il preannunciato esposto, ma che l'accordo non veniva sottoscritto e che dopo il pagamento della prima rata pari a euro
1.524,00 decideva di sospendere i pagamenti successivi ritenendosi vittima di reato.
In ogni caso, l'opponente ha chiesto ai sensi dell'art. 2233 c.c. l'applicazione degli usi al fine di determinare le somme dovuto in favore del convenuto.
Si costituiva in giudizio che chiedeva rigettarsi l'opposizione e in via CP_1 subordinata in caso di revoca del decreto ingiuntivo chiedeva accertarsi la propria pretesa creditoria pari ad euro 10.878,69.
L'opposto deduceva di aver svolto in favore dell'opponente attività di assistenza tributaria dal gennaio 2016 all'ottobre 2018 e di tenuta della contabilità dal gennaio 2016 al marzo
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2018 senza alcuno accordo di reciproca assistenza professionale che prevedesse la reciproca gratuità delle prestazioni rese;
la congruità dei propri compensi calcolati applicando le tabelle ministeriali allegate al DM 140/2012 per un totale di euro 12.688,00 (euro
10.000,00, oltre CAP 4% ed IVA 22%) dal quale ha detratto l'acconto percepito in forza della fattura n. 146/2018 così determinando l'importo complessivo di euro 10.878,69 azionato in via monitoria ed indicato nella fattura n. 111/2021; di aver presentato, in data
24/05/2019, un esposto nei confronti dell'opponente contestandone la correttezza professionale in relazione all'esito del procedimento monitorio instaurato nel suo interesse e nei confronti della CP_2
La proposta conciliativa formulata dal Giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. veniva accettata soltanto da parte attrice.
Istruita la causa mediante produzione documentale, interrogatorio formale del convenuto e prova testimoniale e pervenuto il procedimento al sottoscritto giudice, all'udienza del 20 novembre 2025, precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa era decisa, all'esito della camera di consiglio, con la presente sentenza.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che l'opposizione non è fondata e deve essere respinta, per i motivi di seguito precisati. L'esistenza del rapporto contrattuale posto dal creditore a fondamento della pretesa per cui è lite [art. 2697, c. I, c.c.] non è contestato tra le parti e la quantificazione della pretesa creditoria risulta dalla documentazione prodotta in atti da parte opposta, la quale l'ha quantificata mediante i parametri tabellari vigenti al momento dell'espletamento dell'incarico conformemente al D.M. 140/2012 e, più precisamente, secondo quanto previsto dagli artt. 23 e dall'art 28 del medesimo decreto rispettivamente in materia di tenuta della contabilità e assistenza tributaria.
È pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la prestazione d'opera di cui all'art. 2222 c.c. si presume sempre onerosa (cfr. Cass. civ. 23893/2016,
28226/2021, 27624/2024 e da ultimo ordinanza 19/05/2025 n. 13211). Invero, sebbene la previsione di un compenso non sia un elemento essenziale del contratto di prestazione d'opera intellettuale lo stesso rappresenta un elemento normale del relativo contratto espressamente previsto dall'art. 2222 c.c., il quale prevede l'obbligazione del committente di versare un corrispettivo a fronte di un'opera o di un servizio ricevuto. Da ciò ne discende che qualsiasi prestazione professionale si presume essere onerosa in “difetto di una chiara dimostrazione di una concorde volontà contraria” (cfr. Cass. civ. 28226/2021 e 27624/2024).
Quindi, sarà onere del committente / cliente che sostiene la gratuità della prestazione provare l'esistenza di un accordo specifico in tal senso, mentre il professionista avrà
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soltanto l'onere di provare il conferimento dell'incarico e di averlo svolto, ma non anche la pattuizione di un corrispettivo. In un caso analogo al presente, la Corte di Cassazione, con la già richiamata e recente ordinanza n. 13211/2025, non ha soltanto ribadito il principio dell'onerosità della prestazione fatto salva la prova da parte del committente di un patto di gratuità, ma ha anche precisato che neppure l'esistenza di rapporti amicali e di frequentazione depone necessariamente per la gratuità dell'incarico conferito e ha ritenuto che in mancanza di un patto di gratuità, la reciprocità delle prestazioni giustificava l'assenza di richieste di pagamento senza escluderne l'onerosità o impedire, a distanza di tempo, la definitiva regolazione economica.
Nel caso di specie, l'espletata istruttoria non ha consentito di ritenere provato il dedotto patto di gratuità. Invero, nessuno dei testi escussi nel corso del giudizio ha dichiarato di essere stato presente al momento del perfezionamento del dedotto accordo di gratuità. Sul punto, deve osservarsi che il testimone escusso all'udienza del 09/05/2024, Tes_1 coniuge dell'opponente, la cui attendibilità deve essere quindi valutata tenendo debitamente conto del rapporto di coniugio che la lega allo stesso, ha dapprima affermato che l'accordo era avvenuto in sua presenza per poi dichiarare “anzi non ero presente quando hanno raggiunto
l'accordo” e ha precisato “che non era presente all'accordo ma ne avevo parlato precedentemente con il
e, infine, ha confermato che il rag. per le ragioni di amicizia anzidette era CP_1 CP_1 stato esentato dal pagamento di somme per compensi in relazione all'attività svolta dall'avv.
UC dichiarando “me lo ha riferito mio marito e mi ha confermato l'accordo che io avevo già preso Tes_ con il presso il suo studio”. La teste , quindi, non era presente al perfezionamento CP_1 dell'accordo né il perfezionamento dello stesso può desumersi dalla circostanza relativa alla conversazione intercorsa tra la teste e il rag. non potendo ella stessa concludere CP_1
l'accordo in quanto soggetto terzo rispetto allo stesso. In ogni caso, con riferimento a quanto riferitole dal marito, deve osservarsi che trattasi di testimonianza de relato actoris in quanto avente ad oggetto fatti e circostanze delle quali la testimone è stata informata dal soggetto stesso che ha proposto il giudizio. Ne consegue l'assenza di alcun valore di tale testimonianza in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa
(cfr. Cass. civ. 8358/2007).
Anche la testimonianza resa all'udienza del 22/10/2024 da , attuale Testimone_2 collaboratore dell'opponente, non è in grado di comprovare l'esistenza del dedotto patto di gratuità tra le parti in causa. Ciò in quanto il teste escusso ha dichiarato “non so se c'era questo accordo. Ma so che quando ci siamo seduti in sala riunioni con il dott. e abbiamo deciso di fare la CP_1
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
causa con l'avv. UC io chiesi al quanto sarebbe costata la parcella dell'avvocato e lui mi ha
CP_1 detto che non avremmo pagato perché si facevano scambio di servizi, ora non so se il faceva a
CP_1 scambio di contabilità o altro”; inoltre, il testimone ha confermato che il richiamato accordo prevedeva lo svolgimento di reciproca assistenza professionale, senza diritto ad alcun reciproco corrispettivo in denaro, ossia con il diritto a ricevere l'altrui prestazione, ma ha precisato “io infatti non ho pagato la prestazione dell'avv. UC”, “ricordo che le spese vive le ho pagate io prestando al collega 1000 per me e lui, per bollo e spese di iscrizione, poi non ho pagato altro”;
CP_1 ed ancora il testimone ha dichiarato di non sapere se l'avv. UC avesse ricevuto direttamente dal rag. compensi per le prestazioni professionali giudiziali e
CP_1 stragiudiziali rese dal 2015 al 2018 e ha dichiarato di non sapere con rifermento al
CP_1 se l'avv. UC gli avesse mai avanzato alcuna richiesta di pagamento se non almeno delle somme liquidate dal Giudice e da questo incassate a titolo di spese legali, precisando, al contempo, che questo era stato il comportamento tenuto nei suoi confronti e che lui non aveva “fatto assistenza professionale, solo consigli e supporti informali”.
La gratuità del rapporto professionale tra le parti non può desumersi neppure da quanto dichiarato dal rag. in sede di interrogatorio formale nel corso dell'udienza del CP_1
09/05/2024 con riferimento all'esistenza tra le parti di un “gentlemen agreement”. Invero,
l'opponente ha dichiarato “io lo incaricavo di seguire le mie pratiche e pagavo i contributi unificati che da quello che mi risulta non ha mai versato, non pagavo onorari” e ha precisato di non aver mai corrisposto compensi in favore dell'opponente “non in ragione di amicizia ma per ragioni professionali”. Ciò in quanto è plausibile riferire tale gentlemen agreement anche all'espletamento dell'attività professionale in assenza di versamenti in acconto, circostanza confermata dal contenuto dell'accordo, come descritto dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio, secondo il quale “l'attività giudiziale dell'avv. UC sarebbe stata svolta in sostanza nella qualità di antistatario, ossia senza richiedere acconti di compensi ma con almeno l'anticipo delle spese vive quali contributi unificati, marche, ecc.; oltre a questo, non anticipando alcunché il rag. l'avv. UC in CP_1 caso di esito favorevole della lite avrebbe poi potuto percepire, eventualmente, l'importo liquidato dal giudice, se ed in quanto effettivamente recuperato dalla parte soccombente;
a fronte di tale prestazione, notevolmente vantaggiosa per il rag. quest'ultimo si impegnava a tenere in ordine la contabilità dell'amico, CP_1 senza ovviamente poter pretendere alcunché a titolo di onorari e/o compensi in quanto sostituiti dalla prestazione professionale resa in suo favore”. Orbene, la previsione, in caso di esito favorevole della lite, della percezione dell'importo liquidato dal giudice depone a favore di una successiva regolamentazione tra le parti degli importi dovuti e, quindi, a favore dell'onerosità della prestazione professionale resa.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Di tutta evidenza risulta, quindi, l'assenza di gratuità con riferimento quantomeno alla prestazione professionale dell'avv. UC, opponente, il quale ha dichiarato di aver svolto la propria attività professionale in favore dell'opposto in qualità di antistatario. Al contempo, a sostegno dell'onerosità della prestazione professionale del rag. depone CP_1 il pagamento in suo favore dell'importo di euro 1.524,00, eseguito dall'opponente con causale “pagamento”, in data 02/11/2018. Invero, al di là del contenuto delle scritture private in atti, predisposte in conseguenza della ricezione da parte dell'opponente della richiesta di pagamento dei compensi del rag. ma non sottoscritte dalle parti, deve CP_1 osservarsi che il predetto importo pagato dall'opponente mediante bonifico bancario (cfr. doc. in atti) corrisponde all'importo rateale indicato nella scrittura privata non sottoscritta, trasmessa in data 16/10/2018, e contenente il riconoscimento del credito del rag. CP_1 per un ammontare complessivo di euro 10.668,00.
Né può ritenersi dirimente ai fini della prova della reciproca gratuità delle prestazioni professionali l'assenza di un preventivo redatto tra le parti in quanto il diritto al compenso non scaturisce dal preventivo di spesa predisposto dal professionista in favore del cliente bensì dal contratto di mandato professionale, il quale non è soggetto a particolari vincoli di forma (cfr. Cass. civ. 10/11/2022 n. 33193).
Non coglie quindi nel segno l'eccezione svolta dall'opponente circa la gratuità del rapporto di reciproca assistenza professionale che lo legava all'opposto attesa l'insufficienza degli elementi dedotti in giudizio volti a sostenere il perfezionamento di un patto di gratuità tra le parti in causa.
Alla luce delle predette valutazioni l'opposizione deve essere rigettata.
Ne consegue anche il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente non avendo lo stesso provato di aver eseguito il pagamento di cui in tale sede richiede la restituzione né a titolo di indebito oggettivo, attesa la mancata prova del patto di gratuità dedotto in giudizio, né in conseguenza di minaccia / violenza /causa illecita, sottesa al pagamento di tale somma a titolo di “prima rata” del maggiore importo complessivo di euro 10.668,00.
Il rigetto della domanda principale consente di ritenere assorbita la domanda riconvenzionale subordinata formulata dal convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1
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del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia.
Di contro non sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 345/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
-rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1348/2021, dichiarando il medesimo, per l'effetto, esecutivo;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
-condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, che si liquidano in complessivi euro 2.540,00 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, il 20 novembre 2025
Il Giudice
IL LL
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