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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/12/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 208/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 208 ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Bari SA presso lo Parte_1 C.F._1 studio degli Avv.ti Damiano Arra, Marzia Sotgia e Giampaolo Pilia, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da delega a margine dell'atto di citazione, attori contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (c.f. ), , C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_5 C.F._5 CP_6 C.F._6 Parte_2
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._7 Parte_3 C.F._8 CP_1
, (c.f. ), (c.f. C.F._9 Parte_4 C.F._10 Parte_5
), (c.f. ), C.F._11 Parte_6 C.F._12 Parte_7
(c.f. ), (c.f. ), C.F._13 Parte_8 C.F._14 [...]
(c.f. , (c.f. ), Parte_9 C.F._15 Parte_10 C.F._16 [...]
(c.f. , (c.f. ), Pt_11 C.F._17 Parte_12 C.F._18 [...]
(c.f. ), (c.f. ), Pt_13 C.F._19 Parte_14 C.F._20 Parte_15
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._21 Pt_16 C.F._22 CP_1
), (c.f. , C.F._23 Parte_17 C.F._24 Parte_18
pagina 1 di 6 (c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._25 Parte_19 C.F._26 Parte_12
), (c.f. ), C.F._27 Parte_20 C.F._28
(c.f. ), (c.f. Parte_21 C.F._29 Parte_22
), (c.f. ), C.F._30 Parte_23 C.F._31 Parte_24
(c.f. , (c.f. ), C.F._32 Parte_25 C.F._33 Parte_26
(c.f. , (c.f. ,
[...] C.F._34 Parte_27 C.F._35
(c.f. ), (c.f. Parte_28 C.F._36 Parte_29
), (c.f. ), (c.f. C.F._37 Parte_30 C.F._38 Parte_31
, (c.f. ), (c.f. C.F._39 CP_7 C.F._40 CP_8
), (c.f. , C.F._41 CP_9 C.F._42 Parte_20
(c.f. ), (c.f. ), C.F._43 CP_10 C.F._44 CP_11
(c.f. ), (c.f. ) e C.F._45 CP_12 C.F._46 [...]
(p.iva - c.f. , Controparte_13 P.IVA_1 P.IVA_2 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto di citazione):
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, accertare e dichiarare:
(nato in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._47
- proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale dei terreni siti in agro del comune di Bari SA distinti al Catasto Terreni al F. 21 mappali 242, 244, 245, 247;
- proprietario per intervenuta usucapione ultraventennale maturata nel 2003 dei terreni siti in agro del Comune di Bari SA distinti al F. 21 mappali 243 e 246;
Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza e riservato ogni altro diritto”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietario, per intervenuta usucapione, dei terreni siti in agro del Comune di Bari SA e distinti al Catasto Terreni del Comune di Bari SA al foglio 21, particelle 242, 244, 245 e
247, nonché per usucapione maturata nel 2003, dei terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 21, particelle 243 e 246.
L'attore ha assunto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti terreni, siti in agro di Bari SA in località “Susanna Fenu” e costituenti un unico corpo, da pagina 2 di 6 oltre vent'anni, dall'anno 1978 ad oggi e fino al 2003, relativamente alle particelle 243 e
246, fino che dette porzioni sono state oggetto di esproprio da parte di per la CP_14 realizzazione della nuova SS 125.
L'attore ha dedotto di avere utilizzato il terreno oggetto della domanda provvedendo a recintarlo con pali in ferro e rete metallica, curando le piante da frutto ivi presenti (ulivi, mandorli, agrumi, peschi, peri) e una vigna, nonché raccogliendo la annualmente la legna da ardere, accudendo gli animali (capre, pecore, maiali, cavalli, animali da cortile) e coltivando l'orto durante l'anno, arandolo a foraggio e curandone la pulizia stagionale ed utilizzandolo per il deposito di mezzi meccanici (trattori e motocoltivatore).
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito il suo Controparte_15 difetto di legittimazione passiva e ha chiesto l'estromissione dal giudizio, alla quale parte attrice ha dichiarato di aderire con note per l'udienza del 14 novembre 2022. Con ordinanza del 17 febbraio 2024, il giudice, dott.ssa Giulia Aresu, ha dichiarato l'estinzione del procedimento tra l'attore e a spese compensate. Controparte_15
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass.
Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
pagina 3 di 6 Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass.
Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez.
2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del terreno oggetto di causa in capo all'attore per oltre vent'anni, almeno dalla fine degli anni Settanta.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore sull'immobile oggetto della domanda, del quale hanno individuato con esattezza e precisione i confini e che gli stessi hanno riconosciuto nell'estratto di mappa mostrato loro in udienza, anche indicando l'esatto identificativo catastale (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza Testimone_1 Tes_2 del 2 ottobre 2024).
e hanno riferito che, da almeno cinquant'anni (dalla fine degli Testimone_1 Tes_2 anni Settanta, teste ), l'attore ha utilizzato un terreno sito in agro di Bari SA Tes_2 in località “Susanna Fenu”, dell'estensione iniziale di circa un ettaro o un ettaro e mezzo, fino all'anno 2003, quando ha espropriato parte di esso per la realizzazione CP_14 della nuova SS 125.
I testi hanno confermato, rispondendo a specifica domanda, che, a seguito dell'esproprio, che ha riguardato una porzione di terreno di circa 2000 mq, il terreno oggetto di causa è risultato diviso in due parti, una più grande e una più piccola, separate dalla strada, per averlo visto personalmente sia prima che dopo l'esproprio stesso.
I testi hanno riferito di avere visto, nel periodo considerato, coltivare il terreno Parte_1 oggetto della domanda, curando gli alberi ivi presenti (ulivi, mandorli, agrumi, peschi, peri), precisando che sul terreno sono presenti anche una vigna e un orto, che l'attore coltiva sia personalmente che con l'aiuto di terze persone, tra cui lo stesso , il Testimone_1 quale ha riferito di averlo aiutato nello svolgimento di vari lavori agricoli, nonché nella pagina 4 di 6 pulizia delle piante. Il teste ha precisato che ciò è avvenuto dal 1978 fino a circa due o tre anni fa, in quanto gli stessi si scambiavano dei favori nei rispettivi terreni.
Il teste ha riferito di avere visto, da quando lo stesso aveva 15 anni, l'attore coltivare Tes_2 il terreno oggetto di causa e svolgervi personalmente gli stessi lavori agricoli di cui sopra e di cura del terreno e delle piante ivi presenti.
I testi hanno precisato che, la parte alta del terreno, ossia la porzione più piccola residuata a seguito dell'esproprio, è adibita alla coltivazione del foraggio. Essi hanno riferito che l'attore utilizza il terreno anche come deposito di mezzi meccanici (trattori e motocoltivatore), che lo stesso utilizza per la pulizia e la coltivazione dei fondi e che sul terreno insiste anche una sorta di ricovero fatto in blocchetti (teste . Tes_2
I testi hanno riferito, altresì, di avere visto l'attore raccogliere legna da ardere sul terreno in questione, nonché prendersi cura di animali, quali cavalli, maiali, pecore, capre, galline e conigli, e un vitello.
Inoltre, essi hanno riferito che detto terreno è interamente recintato con pali in ferro e rete metallica e che all'ingresso della proprietà vi è un cancello in ferro, largo tanto da consentire il passaggio di mezzi meccanici, chiuso a chiave con un lucchetto.
Infine, i testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo dell'immobile da parte dell'attore e di avere visto solo lui utilizzarlo nell'arco temporale considerato, comportandosi come unico proprietario e di averlo considerato come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con lo stesso, in quanto compaesani e proprietari di terreni vicini (teste , il quale ha riferito di Testimone_1 essere proprietario di un terreno che si trova a circa 500 metri di distanza da quello dell'attore, che lo stesso coltiva da circa 30 anni, per averlo ereditato) e per la loro conoscenza dei luoghi oggetto di causa, anche per avervi svolto personalmente dei lavori insieme all'attore (teste ). Testimone_1
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che parte attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione per Parte_1 averlo posseduto almeno dalla fine degli anni Settanta ad oggi, relativamente alle particelle pagina 5 di 6 242, 244, 245 e 247, foglio 21, e sino al 2003, relativamente alle particelle 243 e 246, foglio 21.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Pt_1
(c.f. ) proprietario degli immobili siti in Bari SA e
[...] C.F._1 distinti al Catasto Terreni del Comune di Bari SA al foglio 21, particella 242
(seminativo), particella 244 (seminativo), particella 245 (pascolo arborato), particella 247 (pascolo arborato), nonché proprietario, per intervenuta usucapione maturata nell'anno 2003, delle particelle 243 (seminativo) e 246 (pascolo arborato);
2) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 17 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6