Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00284/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00855/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 855 del 2024, proposto da RE NT ER, rappresentato e difeso dagli avvocati NT Cannoletta e Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- l’I.n.p.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Raffaele Tedone e Fabiola Leone, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
per la declaratoria
del diritto della parte ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’I.n.p.s. nella liquidazione della pensione;
> nonché per la condanna dell’I.n.p.s. all’esibizione del modello TE08 di liquidazione della pensione, dell’ultimo modello TE08 di ricostituzione contributiva (con anzianità contributiva specificata), del modello retr. pens. (estratto conto analitico più calcolo quote pensione) – se esistenti e disponibili – o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato utile al raggiungimento del predetto fine e relativo alla pensione del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.n.p.s.;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026 il dott. AS LG e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 855 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato e depositato il 08.07.2024, la parte ricorrente ha domandato “ la declaratoria del diritto della parte ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’Inps nella liquidazione della pensione nonché per la condanna dell’I.n.p.s. all’esibizione del modello TE08 di liquidazione della pensione, dell’ ultimo modello TE08 di ricostituzione contributiva (con anzianità contributiva specificata), del modello retr. pens. (estratto conto analitico più calcolo quote pensione) – se esistenti e disponibili – o comunque qualsiasi altro documento in altro modo denominato utile al raggiungimento del predetto fine e relativo alla pensione della parte ricorrente ”.
2. In data 17.01.2026, si è costituita l’Amministrazione intimata che ha contestualmente depositato il provvedimento Te08 e il modello Unicarpe retr. pens. anelati e ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, a spese compensante. La stessa Amministrazione ha altresì dichiarato di non essere in possesso di altra documentazione con riguardo al trattamento pensionistico della parte ricorrente.
3. All’udienza camerale del 23.02.2026, dopo la discussione, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
4. Il Collegio deve dunque prendere atto della dichiarazione della parte resistente di cui alla memoria del 17.01.2026 e della documentazione con la stessa depositata e disporre ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo nel senso richiesto, in quanto emerge chiaramente dagli atti prodotti in giudizio che la pretesa dell’interessato è stata integralmente soddisfatta.
5. Le spese del giudizio seguono la “soccombenza virtuale” – liquidate come da dispositivo ex art. 26 c.p.a.–, in virtù dell’accertata mancata integrale ostensione della documentazione anelata intervenuta solo in data 17.01.2026 a fronte del ricorso giurisdizionale notificato e depositato in data 08.07.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’I.n.p.s. resistente a rifondere le spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei legali di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
NI DE EI, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
AS LG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS LG | NI DE EI |
IL SEGRETARIO