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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/11/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 979/2023 promossa da
(C.F. ) rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Chiara Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vignola (MO), via Soli 5
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Luciana Rossini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Modena, Strada degli Schiocchi n. 12
CONVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 30.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa
Motivi della decisione citava in giudizio per ivi Controparte_2 CP_1 sentire accertare l'inadempimento contrattuale del dott. e CP_1 condannarlo al pagamento in suo favore della somma di € 19.586,57=, ridotti nella precisazione delle conclusioni in € 16.092,47=, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto delle CP_1 domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
Nelle more veniva espletata CTU contabile che risulta adeguatamente dettagliata ed esaustiva e può essere condivisa ai fini decisionali.
Al riguardo la eccezione di nullità della stessa CTU sollevata da parte convenuta risulta infondata, atteso che l'attività espletata dal CTU dott.ssa
è scevra di vizi logici o di altra natura. Persona_1
Emerge, infatti, che la CTU sia stata espletata nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, le quali, peraltro, hanno partecipato, su invito dello stesso consulente, ad un incontro, in data 18.01.2024, davanti ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, coi quali sono state esaminate le cartelle in atti.
Inoltre, non pare siano stati utilizzati documenti ultronei, non prodotti dalle parti, atteso che il CTU veniva autorizzato alla consultazione, ovviamente in senso ampio, del cassetto fiscale, rilevandosi nel caso de quo come l'esame posto in essere dal CTU abbia riguardato la medesima documentazione in atti, estrapolata in un formato più dettagliato, mediante l'autorizzato accesso al cassetto fiscale, come puntualmente spiegato dal CTU nel suo elaborato.
E comunque, il CTU può sempre acquisire ulteriori documenti necessari per rispondere in maniera completa al quesito “con l'unico limite che essi non siano diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda”
(in tal senso Cass. Civ., Sez. Un., n. 3086/2022).
Nel caso in esame, il CTU non ha fatto altro che esaminare in maniera dettagliata i documenti già prodotti dalle parti.
Nel merito, valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
Anzitutto, è necessario sottolineare che la obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi, non essendo il professionista tenuto a pervenire ad un determinato esito, il quale però è tenuto a mantenere nel corso della propria attività determinati standard di diligenza che, ai sensi dell'art. 1176 c.c., 2° comma, devono essere proporzionati alla natura dell'attività svolta.
Pag. 2 di 6 Ciò non toglie che l'attività del professionista possa consistere anche in prestazioni professionali aventi le caratteristiche di “obbligazioni di risultato”, ovvero attività che non richiedono regole tecniche elaborate, come appunto la mera comunicazione della ricezione di avvisi di bonari e/o di accertamento e la redazione, nei casi in cui è ammesso, del ravvedimento operoso.
Ed essendo la responsabilità del professionista di natura contrattuale l'attore ha l'onere di dare la prova del fatto storico, ovvero il conferimento dell'incarico, non contestato, l'entità del danno ed il nesso causale tra danno e inadempimento, mentre il debitore deve provare l'avvenuto adempimento o che l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.
Nel caso de quo è emerso un comportamento negligente, superficiale ed omissivo del il quale nonostante si fosse assunto l'impegno di CP_1 intermediario, avendo appunto mandato, non contestato, sia per l'assistenza continuativa della società sia per la gestione esclusiva della pec Pt_1 aziendale, di cui deteneva le credenziali, nonché dell'addebito diretto sul conto corrente per il pagamento delle imposte ometteva di comunicare all'attrice i vari avvisi che man mano pervenivano dall'Agenzia delle Entrate, ometteva i dovuti pagamenti nei temini ed errava, come specificato dal CTU, nel redigere i ravvedimenti operosi.
Emerge, infatti, la responsabilità del convenuto, per avere assunto un atteggiamento negligente ed imperito che ha comportato i danni lamentati da parte attrice, la quale si è vista recapitare le cartelle esattoriali allegate, costituite esclusivamente dalle sanzioni per omessi e/o ritardati e/o non corretti pagamenti.
E sul punto rilevante è quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per la quale in caso di attività di consulenza, il dovere di diligenza impone l'obbligo non solo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrano nell'ambito della competenza del professionista, ma anche quelle che esulano dal suo ambito (Cass. Civ. n. 13007/2016).
Pag. 3 di 6 Così, infatti, accertava testualmente il CTU: “il professionista provvedeva al saldo di avvisi bonari scaduti – oltre i termini di legge - senza attendere
l'inoltro della successiva cartella di pagamento e senza proporne una rateizzazione, vista la difficoltà finanziaria della società; - le numero 6 cartelle di pagamento, ampiamente esaminate dalla sottoscritta (Allegato 4) con l'ausilio dell'Agenzia Entrate di Modena…vertono tutte in erogazioni di sanzioni dovute al ritardato/errato pagamento di imposte;
- il Professionista incaricato, gestendo in via esclusiva la posizione fiscale della società e tutti i conseguenti addebiti diretti sul conto corrente, avrebbe dovuto essere a conoscenza di tutte le opzioni legate al versamento imposte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'istituto del ravvedimento operoso, ex art. 13
D.LGS n. 472/97, non è utilizzabile dopo la notifica dell'avviso bonario, ex art. 36 bis DPR 600/73 e quest'ultimo risultasse lavorabile entro 30 giorni dalla predetta notifica o in 90 giorni se pervenuta all'intermediario, e ancora, della necessità di attendere l'emissione della cartella di pagamento con il relativo incremento di sanzione al 30%, una volta spirati i termini della predetta notifica”.
Il CTU in maniera, così, dettagliata procedeva all'esame delle singole cartelle evidenziando: con riferimento alla cartella n. 070201770032274362000 “una errata compilazione delle dichiarazioni fiscali ed una errata compilazione delle deleghe di pagamento. Non trattasi di calcolo relativo al ravvedimento operoso”, quanto alla cartella n. 07020180005608720000 “una errata predisposizione della delega di pagamento e delle date da cui far partire il versamento. Il professionista non ravvede l'IVA trimestrale alle scadenze naturali ma la versa in sede di saldo IVA dal 16/03/2015, ossia l'anno successivo”, quanto alla cartella n. 07020190012516171000 “un errato calcolo di lavorazione dell'avviso bonario”, quanto alla cartella n.
0702190039224458000 “un errato calcolo del ravvedimento operoso”, quanto alla cartella n. 07020190035351517000 “un errato calcolo di lavorazione dell'avviso bonario” e quanto alla cartella n. 07020190036242592000 “un uso
Pag. 4 di 6 improprio del ravvedimento operoso ed una carente lavorazione dell'avviso bonario”.
E, così, concludeva “in considerazioni dei fatti sopra esposti il sottoscritto
CTU ritiene che l'istituto del ravvedimento operoso era inibito dal ricevimento degli avvisi bonari e/o contestazioni da parte dell'Agenzia
Entrate. I calcoli di versamento imposte effettuati dal Tributarista Dott.
si ritiene siano stati errati non essendo corretta né la data CP_1 dalla quale far decorrere il calcolo dell'imposta, né il codice tributo.
Conclusioni suffragate anche dai Funzionari dell'Agenzia Entrate a seguito di accesso sul cassetto fiscale della società. Ritengo inoltre che in alcune ipotesi di versamento imposte, a seguito del ricevimento degli avvisi ex art. 36 bis
DPR 600/73, non siano stati prospettati né analizzati, ipotesi di rateizzo e quindi dilazioni di pagamento che avrebbero consentito all'azienda di evitare sanzioni successive”.
Accertata, pertanto la responsabilità del convenuto nell'espletamento delle sue funzioni e non avendo egli provato l'esatto adempimento, ne consegue che parte attrice ha diritto di vedersi corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni, le somme versate a titolo di sanzioni dovute agli errori in cui è incorso, che si determina in complessivi € 15.589,38=, come da prospetto 17 allegato alla perizia del CTU, che parte convenuta è tenuta a corrisponderle, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione, tenuto conto della disponibilità espressa dal convenuto di aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice all'udienza del 03.10.2024.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 979/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
Pag. 5 di 6 - condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1 la somma di € 15.589,38=, oltre interessi dalla domanda al
[...] saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione in favore di CP_1 [...] delle spese di giudizio che liquida nella Parte_1 complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 29 novembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 979/2023 promossa da
(C.F. ) rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Chiara Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Vignola (MO), via Soli 5
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._1 dall'Avv. Luciana Rossini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Modena, Strada degli Schiocchi n. 12
CONVENUTO
Avente ad oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 30.06.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono integralmente trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa
Motivi della decisione citava in giudizio per ivi Controparte_2 CP_1 sentire accertare l'inadempimento contrattuale del dott. e CP_1 condannarlo al pagamento in suo favore della somma di € 19.586,57=, ridotti nella precisazione delle conclusioni in € 16.092,47=, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto delle CP_1 domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
Nelle more veniva espletata CTU contabile che risulta adeguatamente dettagliata ed esaustiva e può essere condivisa ai fini decisionali.
Al riguardo la eccezione di nullità della stessa CTU sollevata da parte convenuta risulta infondata, atteso che l'attività espletata dal CTU dott.ssa
è scevra di vizi logici o di altra natura. Persona_1
Emerge, infatti, che la CTU sia stata espletata nel pieno rispetto del contraddittorio delle parti, le quali, peraltro, hanno partecipato, su invito dello stesso consulente, ad un incontro, in data 18.01.2024, davanti ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, coi quali sono state esaminate le cartelle in atti.
Inoltre, non pare siano stati utilizzati documenti ultronei, non prodotti dalle parti, atteso che il CTU veniva autorizzato alla consultazione, ovviamente in senso ampio, del cassetto fiscale, rilevandosi nel caso de quo come l'esame posto in essere dal CTU abbia riguardato la medesima documentazione in atti, estrapolata in un formato più dettagliato, mediante l'autorizzato accesso al cassetto fiscale, come puntualmente spiegato dal CTU nel suo elaborato.
E comunque, il CTU può sempre acquisire ulteriori documenti necessari per rispondere in maniera completa al quesito “con l'unico limite che essi non siano diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda”
(in tal senso Cass. Civ., Sez. Un., n. 3086/2022).
Nel caso in esame, il CTU non ha fatto altro che esaminare in maniera dettagliata i documenti già prodotti dalle parti.
Nel merito, valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
Anzitutto, è necessario sottolineare che la obbligazione del professionista è una obbligazione di mezzi, non essendo il professionista tenuto a pervenire ad un determinato esito, il quale però è tenuto a mantenere nel corso della propria attività determinati standard di diligenza che, ai sensi dell'art. 1176 c.c., 2° comma, devono essere proporzionati alla natura dell'attività svolta.
Pag. 2 di 6 Ciò non toglie che l'attività del professionista possa consistere anche in prestazioni professionali aventi le caratteristiche di “obbligazioni di risultato”, ovvero attività che non richiedono regole tecniche elaborate, come appunto la mera comunicazione della ricezione di avvisi di bonari e/o di accertamento e la redazione, nei casi in cui è ammesso, del ravvedimento operoso.
Ed essendo la responsabilità del professionista di natura contrattuale l'attore ha l'onere di dare la prova del fatto storico, ovvero il conferimento dell'incarico, non contestato, l'entità del danno ed il nesso causale tra danno e inadempimento, mentre il debitore deve provare l'avvenuto adempimento o che l'inadempimento sia dovuto ad impossibilità derivante da causa a lui non imputabile.
Nel caso de quo è emerso un comportamento negligente, superficiale ed omissivo del il quale nonostante si fosse assunto l'impegno di CP_1 intermediario, avendo appunto mandato, non contestato, sia per l'assistenza continuativa della società sia per la gestione esclusiva della pec Pt_1 aziendale, di cui deteneva le credenziali, nonché dell'addebito diretto sul conto corrente per il pagamento delle imposte ometteva di comunicare all'attrice i vari avvisi che man mano pervenivano dall'Agenzia delle Entrate, ometteva i dovuti pagamenti nei temini ed errava, come specificato dal CTU, nel redigere i ravvedimenti operosi.
Emerge, infatti, la responsabilità del convenuto, per avere assunto un atteggiamento negligente ed imperito che ha comportato i danni lamentati da parte attrice, la quale si è vista recapitare le cartelle esattoriali allegate, costituite esclusivamente dalle sanzioni per omessi e/o ritardati e/o non corretti pagamenti.
E sul punto rilevante è quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità per la quale in caso di attività di consulenza, il dovere di diligenza impone l'obbligo non solo di dare tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e che rientrano nell'ambito della competenza del professionista, ma anche quelle che esulano dal suo ambito (Cass. Civ. n. 13007/2016).
Pag. 3 di 6 Così, infatti, accertava testualmente il CTU: “il professionista provvedeva al saldo di avvisi bonari scaduti – oltre i termini di legge - senza attendere
l'inoltro della successiva cartella di pagamento e senza proporne una rateizzazione, vista la difficoltà finanziaria della società; - le numero 6 cartelle di pagamento, ampiamente esaminate dalla sottoscritta (Allegato 4) con l'ausilio dell'Agenzia Entrate di Modena…vertono tutte in erogazioni di sanzioni dovute al ritardato/errato pagamento di imposte;
- il Professionista incaricato, gestendo in via esclusiva la posizione fiscale della società e tutti i conseguenti addebiti diretti sul conto corrente, avrebbe dovuto essere a conoscenza di tutte le opzioni legate al versamento imposte. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'istituto del ravvedimento operoso, ex art. 13
D.LGS n. 472/97, non è utilizzabile dopo la notifica dell'avviso bonario, ex art. 36 bis DPR 600/73 e quest'ultimo risultasse lavorabile entro 30 giorni dalla predetta notifica o in 90 giorni se pervenuta all'intermediario, e ancora, della necessità di attendere l'emissione della cartella di pagamento con il relativo incremento di sanzione al 30%, una volta spirati i termini della predetta notifica”.
Il CTU in maniera, così, dettagliata procedeva all'esame delle singole cartelle evidenziando: con riferimento alla cartella n. 070201770032274362000 “una errata compilazione delle dichiarazioni fiscali ed una errata compilazione delle deleghe di pagamento. Non trattasi di calcolo relativo al ravvedimento operoso”, quanto alla cartella n. 07020180005608720000 “una errata predisposizione della delega di pagamento e delle date da cui far partire il versamento. Il professionista non ravvede l'IVA trimestrale alle scadenze naturali ma la versa in sede di saldo IVA dal 16/03/2015, ossia l'anno successivo”, quanto alla cartella n. 07020190012516171000 “un errato calcolo di lavorazione dell'avviso bonario”, quanto alla cartella n.
0702190039224458000 “un errato calcolo del ravvedimento operoso”, quanto alla cartella n. 07020190035351517000 “un errato calcolo di lavorazione dell'avviso bonario” e quanto alla cartella n. 07020190036242592000 “un uso
Pag. 4 di 6 improprio del ravvedimento operoso ed una carente lavorazione dell'avviso bonario”.
E, così, concludeva “in considerazioni dei fatti sopra esposti il sottoscritto
CTU ritiene che l'istituto del ravvedimento operoso era inibito dal ricevimento degli avvisi bonari e/o contestazioni da parte dell'Agenzia
Entrate. I calcoli di versamento imposte effettuati dal Tributarista Dott.
si ritiene siano stati errati non essendo corretta né la data CP_1 dalla quale far decorrere il calcolo dell'imposta, né il codice tributo.
Conclusioni suffragate anche dai Funzionari dell'Agenzia Entrate a seguito di accesso sul cassetto fiscale della società. Ritengo inoltre che in alcune ipotesi di versamento imposte, a seguito del ricevimento degli avvisi ex art. 36 bis
DPR 600/73, non siano stati prospettati né analizzati, ipotesi di rateizzo e quindi dilazioni di pagamento che avrebbero consentito all'azienda di evitare sanzioni successive”.
Accertata, pertanto la responsabilità del convenuto nell'espletamento delle sue funzioni e non avendo egli provato l'esatto adempimento, ne consegue che parte attrice ha diritto di vedersi corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni, le somme versate a titolo di sanzioni dovute agli errori in cui è incorso, che si determina in complessivi € 15.589,38=, come da prospetto 17 allegato alla perizia del CTU, che parte convenuta è tenuta a corrisponderle, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione, tenuto conto della disponibilità espressa dal convenuto di aderire alla proposta transattiva formulata dal giudice all'udienza del 03.10.2024.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 979/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
Pag. 5 di 6 - condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1 la somma di € 15.589,38=, oltre interessi dalla domanda al
[...] saldo, ai sensi di cui in motivazione;
- condanna alla rifusione in favore di CP_1 [...] delle spese di giudizio che liquida nella Parte_1 complessiva somma di € 2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 29 novembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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