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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRANI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, avv. Ornella De Serio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n1211/2017 r.g. avente ad oggetto: risarcimento danni per inadempimento contratto d'opera
TRA
rappresentato e difeso dal'Avv.Quinto Adelaide ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Corato presso il suo studio alla via A.Doria,111, come da procura in atti
- ATTRICE -
E
,in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Rino Lucio Mazzilli presso il cui studio in Corato alla via Imbriani,44è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
- CONVENUTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 7.2.2022, tenutasi in trattazione scritta, i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportate nelle note scritte autorizzate che qui devono intendersi integralmente ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 20/02/2017 ha convenuto in giudizio la Parte_1
ditta ,dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo, Controparte_1
dando atto che erano stati commissionati alla convenuta lavori di fornitura e posa in opera del rivestimento con telo in pvc della propria piscina, non realizzati a regola d'arte. Nel proprio scritto difensivo, l'attore, ripercorrendo l'intero iter processuale, anche relativamente all'esperita azione di ATP, asseriva che la convenuta, non avesse compiuto il proprio lavoro diligentemente ,per essersi manifestato dopo un solo mese dalla consegna e posa in opera del telo flag- della propria piscina per cui era già stato integralmente corrisposto il corrispettivo pattuito e fatturato per €.8041,55 con garanzia decennale, il totale distacco dello stesso dalla parete e dal fondo della vasca, rendendo la piscina del tutto impraticabile. Deduceva che sui gravi vizi dell'opera la riconosciuti i vizi, era intervenuta compiendo sopralluoghi CP_1
e sottoscrivendo in data 8.10.2015 una ricognizione di debito impegnandosi al ripristino del rivestimento a propria cura e spese ed ad ultimare i lavori entro la data del 15.11.2015 , ma che le opere di ripristino venivano solo iniziate e non portate a compimento per abbandono del cantiere. Sicchè, risultando vani i tentativi di ottenere l'esatta esecuzione dell'opera commissionata, l'attore aveva esperito l'accertamento tecnico preventivo diretto ad accertare le cause di tali anomalie riscontrate sull'opera interamente pagata ed i costi occorrenti alla loro riparazione. Conclusasi l'Atp, senza che le parti addivenissero ad una definizione bonaria della controversia, l'attuale istante instaurava il presente giudizio di merito volto ad ottenere dal
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità per inadempimento contrattuale della CP_1
nella causazione dei danni subiti dalla piscina del dott. , responsabilità mai contestata
[...] Pt_1
dalla stessa ed anzi riconosciuta;
2) Per l'effetto, condannare la al Controparte_1
pagamento in favore del dott. della somma di Euro 20.796,03 per le causali indicate in Pt_1
premessa o della somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa;
3) condannare
la al risarcimento degli ulteriori danni subiti dal dott. per il Controparte_1 Pt_1
mancato utilizzo della piscina, danni la cui quantificazione viene rimessa alla valutazione equitativa
del Giudice;
4) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in
favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.5.2017, si costituiva nel presente giudizio di merito la che, nel contestare quanto dedotto da parte attrice, Controparte_1
sosteneva di aver riconosciuto i vizi dell'opera sottoscrivendo l'impegno di ripristinare a proprie spese il telo in pvc e di aver, pertanto, dato inizio ai lavori di riparazione ma di essere stato poi l'attore a rendersi inadempiente per aver impedito ai propri operai di proseguirli, inibendo loro l'accesso alla piscina ed anche di entrare per riprendersi i propri materiali, come da costituzione in mora notificata ex art. 1220 c.c. . Deduceva anche che la responsabilità dello stato di degrado della piscina l'attore doveva, ora, imputare solo a sé stesso, per aver rifiutato l'adempimento offertogli avendo preferito lasciare il cantiere, che era stato riaperto per l'esecuzione delle opere di riparazione, esposto alle intemperie. Eccepiva poi che irritualmente l'attrice avesse fatto ricorso all'ATP difettando i presupposti richiesti dalla norma al caso di specie e che, conseguentemente , non potesse pretendere il pagamento di alcun risarcimento declinando ogni responsabilità , chiedendo il rigetto della domanda
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 5.6.2017 , veniva richiesta l'acquisizione del fascicolo dell'ATP e concessi i termini di cui all'art. 183. VI comma c.p.c. . Successivamente,
erano depositate le memorie istruttorie ed acquisito il fascicolo di ufficio dell'a.t.p. n.128/16 e,
dopo alcuni differimenti, sciolta la riserva con ordinanza del 20.10.2018, venivano ammesse le prove orali richieste.
Nel corso delle successive udienze erano espletate la prova per interpello e quella per testi e formulata rinuncia alla richiesta di ctu che esplicitasse le cause del danno ,stante l'intervenuto rifacimento della piscina. Il giudizio era così rinviato per la precisazione delle conclusioni al
22.3.2021 . Per interdizione dall'attività lavorativa del precedente Giudice istruttore ,il giudizio era rimesso su ruolo all'udienza del 7.2.2022 .
Sicchè precisate nuovamente le conclusioni dalle parti in trattazione scritta , dopo il rituale deposito degli scritti conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva introitata per la decisione.
***********
Nella fattispecie in esame l'odierno Giudicante è chiamato a pronunciarsi in ordine all'azione proposta da per inadempimento del contratto d'opera intercorso con Parte_1 [...]
, incaricata della ristrutturazione della piscina situata all'interno della Controparte_1
propria masseria in Ruvo di Puglia, stante la mancata realizzazione a “perfetta regola d'arte”
dei lavori di ristrutturazione della stessa con applicazione, all'interno della vasca, di un telo in pvc (fornito dalla convenuta) distaccatosi dalle pareti, e dal fondo della piscina, dopo solo un mese dalla sua applicazione, e del permanere di tale vizio, in suo danno, decorso il termine essenziale del 15.11.2015, pattuito con la convenuta nella scrittura di ricognizione di debito del
8.10.2015 in seguito alla proprie lamentele.
Orbene, preliminarmente, va detto che non è in contestazione l'esistenza della difformità e dei vizi dell'opera prestata nell'applicazione del rivestimento del telo flag celeste sulle pareti dell'intera piscina di parte attrice in Ruvo di Puglia, risultando “per tabulas” l'intervenuto riconoscimento dei difetti dell'opera prestata da parte della con la sottoscrizione CP_1
di dell'atto del 8.10.2015 ( vd. doc. nr.9 fascicolo ) in cui si legge al Controparte_1 Pt_1
punto nr.3) che la convenuta dichiara espressamente: ” riconosce pertanto i danni subiti dal
dott. a causa dell'inadempimento della ditta e si impegna a rispristinare i teli Pt_1 CP_1
di rivestimento nella piscina, in garanzia e integralmente a spese proprie e/o della CP_2
lasciando indenne il dott. da eventuali contributi a qualsiasi titolo richiesti, sino a dare Pt_1
l'opera finita a perfetta regola d'arte.Si impegna a terminare i lavori entro e non oltre il
15.11.2015.”
Ciò chiarito, riguardando la controversia in esame il risarcimento del danno derivante dall'inosservanza della ditta all' impegno assunto con la richiamata scrittura, per non aver questa provveduto poi a sostituire, nè riparare, il rivestimento della piscina , nel termine del
15.11.2015, , va detto che l'attore risulta aver assolto il proprio onere probatorio.
I documenti a corredo della domanda provano, infatti , sia l'esistenza dell'obbligazione a carico della ditta convenuta (doc. sub 9 fasc. att.) che la mancata riparazione nel termine stabilito nell'intesa del 15.11.2015 ( racc.
1.12.2015 fasc. att. sub11 ) .
Invece la convenuta, dal canto suo, non può dirsi aver dimostrato nè di aver sistemato la parete della piscina nel termine entro il quale aveva garantito che vi avrebbe provveduto a propria cura e spese, né che la prestazione oggetto del rapporto obbligatorio le fosse divenuta impossibile per una causa a lei non imputabile. Le prove orali dell'impedimento al completamento delle opere di riparazione della piscina, consistite ,a detta della ditta convenuta, nel divieto imposto dal committente di accedere in villa e da cui gli operai non avrebbero più nemmeno potuto ritirare gli attrezzi, in quanto rese dalla legale rappresentante della società convenuta e dai suoi dipendenti, non possono infatti essere giudicate completamente attendibili. Peraltro, la richiesta di restituzione degli attrezzi non risulta formulata in via riconvenzionale, ed è presente in atti una comunicazione del Quinto del
27.11.2015 che contesta l'eccepito impedimento all'accesso degli operai nella sua proprietà ed invita al ritiro delle attrezzature. Incide, invece, assai più sulla valutazione della rispettive responsabilità delle parti nell'adempimento, a parere di chi giudica, la lettura dello scambio di comunicazioni intercorse tra le parti (vd. conversazioni nel fasc.attore sub n.10), da cui emerge l'attesa del compimento delle promesse operazioni di riparazione della piscina per il telo, in garanzia, ed erroneamente installato, del committente, ed il procrastinare gli appuntamenti da parte della ditta convenuta, per il completamento delle iniziate operazioni di riparazione della piscina lasciata in condizioni di inservibilità nel corso della stagione autunnale, a fronte del già
ottenuto intero pagamento dell'opera . Evidente dai documenti a corredo della domanda risulta il tentativo di parte attrice di ottenere dapprima l'adempimento nel termine del
15.11.2025 e poi sinanche la restituzioe del prezzo pagato ( racc.
7.12.2015 doc. n…) a fronte del tergiversare manifesto della ditta convenuta a completare la riparazione a propria cura e spese. In tale contesto la tardiva comunicazione del 10.12.2015 proveniene dalla odierna convenuta non può assumere valore di offerta ex art.1220 c.c.
Orbene, non essendo in discussione l'an del danno subito dall'attore a causa dell'inadempimento che la parte convenuta ha espressamente riconosciuto, occorre invece ora verificare se vi è prova del suo quantum e del nesso eziologico tra le condizioni della piscina all'esito del mancato intervento sui vizi del telo flag e l' inutilizzazione della stessa denunciata dall'attore, piscina che a dire della convenuta si sarebbe invece ulteriormente rovinata per altre cause ovvero per carenze manutentive a cui avrebbe dovuto provvedere la sola committente .
Andrà tenuto conto, ai fini della decisione, dunque , delle sole risultanze dell'ATP di cui si è
ordinata l'acquisizione della relazione peritale, per essere stata, nelle more, la piscina in questione,poi riparata da altra dita e messa in uso.
Ed allora il consulente d'ufficio ing. , le cui valutazioni appaiono meritevoli di Persona_1
essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo oltre che frutto di motivato iter logico espositivo, ha accertato l'esistenza dei difetti lamentati così concludendo : “riguardo le cause che hanno determinato le circostanze lamentate
dalla parte ricorrente è possibile richiamare una concausa plurima di avvenimenti in quanto il telo risulta totalmente divelto ed avulso dalla sua posizione iniziale. Non è possibile ricostruire con
esattezza l'originaria installazione del rivestimento. Tra le cause di simili fenomeni, si può
certamente annoverare il distaccamento ad opera di infiltrazioni di acqua tra il rivestimento e le
pareti della piscina o la diminuizione del livello dell'acqua che genera una diminuizione della
pressione lungo il fondo e le pareti della piscina stessa. “ Il costo per il ripristino ed il rifacimento della piscina il professionista ha poi quantificato nella somma di €.11.703,20 oltre iva, ed a pag.5
nel capitolo denominato “opere di ripristino” ha individuato le operazioni necessarie per la riparazione e riduzione dei difetti riscontrati indicando le diverse procedure da eseguire per il fissaggio di nuovo rivestimento in materiale plastico dopo la rimozione e lo smaltimento del rivestimento in pvc ammalorato .
Ne consegue, allora, alla luce degli esiti dell'accertamento peritale compiuto in sede di atp, la constatazione della presenza nella piscina dell'attore del distacco del telo in pvc denunciato in questo giudizio dall'attore che, pur se occorso in virtù di “una concausa plurima di avvenimenti
,“ per quel che qui rileva, l'ingegnere ha rinvenuto come ancora “ totalmente divelto ed avulso
dalla sua posizione iniziale “ e ,dunque, certamente non riparato dalla convenuta che, pur avendo riconosciuto di averlo installato non a regola d'arte, nell'omettere di completare la garantita riparazione da concludersi nel termine essenziale del 15.11.2015, va considerata responsabile del danno occorso all'attore così come riscontrato .
Sicchè, la domanda di parte attrice in ordine al risarcimento del danno da inadempimento può
trovare accoglimento esclusivamente nel limite dell'importo quantificato nella ctu per €.
11.703,20 oltre iva, non risultando quantificabie il danno da mancato uso della piscina né che il maggior importo di €.17.781,50, richiesto per le ulteriori spese di lavori di ripristino , riportato in un mero preventivo di altra ditta (ACQUA E PISCINE) , sia stato realmente speso dall'attore .
Per quanto esposto la convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali e dei compensi di causa nei confronti dell'attrice oltre che delle spese del ctu in atp.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice monocratico onorario, avv. Ornella De Serio, definitivamente pronunciando tra le parti e sulle conclusioni di cui all'epigrafe, così provvede: 1) accoglie la domanda di parte attrice e conseguentemente
2) condanna la convenuta ,in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di €.11.703,20 oltre IVA per quanto di ragione;
3) per l'effetto condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice in persona del suo legale rappresentante p.t. che si liquidano in € 5.077,00
per compenso professionale, oltre RFSG, IVA e CAP come per legge, oltre alle spese della ctu in sede di atp e le spese documentate che sono tutte poste a carico della parte soccombente;
4) rigetta ogni altra questione.
Così deciso in Trani, il 25.4.2025
IL GOP
avv. Ornella De Serio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, avv. Ornella De Serio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n1211/2017 r.g. avente ad oggetto: risarcimento danni per inadempimento contratto d'opera
TRA
rappresentato e difeso dal'Avv.Quinto Adelaide ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Corato presso il suo studio alla via A.Doria,111, come da procura in atti
- ATTRICE -
E
,in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e Controparte_1
difesa dall'avv. Rino Lucio Mazzilli presso il cui studio in Corato alla via Imbriani,44è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
- CONVENUTA –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 7.2.2022, tenutasi in trattazione scritta, i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportate nelle note scritte autorizzate che qui devono intendersi integralmente ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 20/02/2017 ha convenuto in giudizio la Parte_1
ditta ,dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo, Controparte_1
dando atto che erano stati commissionati alla convenuta lavori di fornitura e posa in opera del rivestimento con telo in pvc della propria piscina, non realizzati a regola d'arte. Nel proprio scritto difensivo, l'attore, ripercorrendo l'intero iter processuale, anche relativamente all'esperita azione di ATP, asseriva che la convenuta, non avesse compiuto il proprio lavoro diligentemente ,per essersi manifestato dopo un solo mese dalla consegna e posa in opera del telo flag- della propria piscina per cui era già stato integralmente corrisposto il corrispettivo pattuito e fatturato per €.8041,55 con garanzia decennale, il totale distacco dello stesso dalla parete e dal fondo della vasca, rendendo la piscina del tutto impraticabile. Deduceva che sui gravi vizi dell'opera la riconosciuti i vizi, era intervenuta compiendo sopralluoghi CP_1
e sottoscrivendo in data 8.10.2015 una ricognizione di debito impegnandosi al ripristino del rivestimento a propria cura e spese ed ad ultimare i lavori entro la data del 15.11.2015 , ma che le opere di ripristino venivano solo iniziate e non portate a compimento per abbandono del cantiere. Sicchè, risultando vani i tentativi di ottenere l'esatta esecuzione dell'opera commissionata, l'attore aveva esperito l'accertamento tecnico preventivo diretto ad accertare le cause di tali anomalie riscontrate sull'opera interamente pagata ed i costi occorrenti alla loro riparazione. Conclusasi l'Atp, senza che le parti addivenissero ad una definizione bonaria della controversia, l'attuale istante instaurava il presente giudizio di merito volto ad ottenere dal
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità per inadempimento contrattuale della CP_1
nella causazione dei danni subiti dalla piscina del dott. , responsabilità mai contestata
[...] Pt_1
dalla stessa ed anzi riconosciuta;
2) Per l'effetto, condannare la al Controparte_1
pagamento in favore del dott. della somma di Euro 20.796,03 per le causali indicate in Pt_1
premessa o della somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa;
3) condannare
la al risarcimento degli ulteriori danni subiti dal dott. per il Controparte_1 Pt_1
mancato utilizzo della piscina, danni la cui quantificazione viene rimessa alla valutazione equitativa
del Giudice;
4) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari del giudizio in
favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 24.5.2017, si costituiva nel presente giudizio di merito la che, nel contestare quanto dedotto da parte attrice, Controparte_1
sosteneva di aver riconosciuto i vizi dell'opera sottoscrivendo l'impegno di ripristinare a proprie spese il telo in pvc e di aver, pertanto, dato inizio ai lavori di riparazione ma di essere stato poi l'attore a rendersi inadempiente per aver impedito ai propri operai di proseguirli, inibendo loro l'accesso alla piscina ed anche di entrare per riprendersi i propri materiali, come da costituzione in mora notificata ex art. 1220 c.c. . Deduceva anche che la responsabilità dello stato di degrado della piscina l'attore doveva, ora, imputare solo a sé stesso, per aver rifiutato l'adempimento offertogli avendo preferito lasciare il cantiere, che era stato riaperto per l'esecuzione delle opere di riparazione, esposto alle intemperie. Eccepiva poi che irritualmente l'attrice avesse fatto ricorso all'ATP difettando i presupposti richiesti dalla norma al caso di specie e che, conseguentemente , non potesse pretendere il pagamento di alcun risarcimento declinando ogni responsabilità , chiedendo il rigetto della domanda
All'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 5.6.2017 , veniva richiesta l'acquisizione del fascicolo dell'ATP e concessi i termini di cui all'art. 183. VI comma c.p.c. . Successivamente,
erano depositate le memorie istruttorie ed acquisito il fascicolo di ufficio dell'a.t.p. n.128/16 e,
dopo alcuni differimenti, sciolta la riserva con ordinanza del 20.10.2018, venivano ammesse le prove orali richieste.
Nel corso delle successive udienze erano espletate la prova per interpello e quella per testi e formulata rinuncia alla richiesta di ctu che esplicitasse le cause del danno ,stante l'intervenuto rifacimento della piscina. Il giudizio era così rinviato per la precisazione delle conclusioni al
22.3.2021 . Per interdizione dall'attività lavorativa del precedente Giudice istruttore ,il giudizio era rimesso su ruolo all'udienza del 7.2.2022 .
Sicchè precisate nuovamente le conclusioni dalle parti in trattazione scritta , dopo il rituale deposito degli scritti conclusionali e delle memorie di replica, la causa veniva introitata per la decisione.
***********
Nella fattispecie in esame l'odierno Giudicante è chiamato a pronunciarsi in ordine all'azione proposta da per inadempimento del contratto d'opera intercorso con Parte_1 [...]
, incaricata della ristrutturazione della piscina situata all'interno della Controparte_1
propria masseria in Ruvo di Puglia, stante la mancata realizzazione a “perfetta regola d'arte”
dei lavori di ristrutturazione della stessa con applicazione, all'interno della vasca, di un telo in pvc (fornito dalla convenuta) distaccatosi dalle pareti, e dal fondo della piscina, dopo solo un mese dalla sua applicazione, e del permanere di tale vizio, in suo danno, decorso il termine essenziale del 15.11.2015, pattuito con la convenuta nella scrittura di ricognizione di debito del
8.10.2015 in seguito alla proprie lamentele.
Orbene, preliminarmente, va detto che non è in contestazione l'esistenza della difformità e dei vizi dell'opera prestata nell'applicazione del rivestimento del telo flag celeste sulle pareti dell'intera piscina di parte attrice in Ruvo di Puglia, risultando “per tabulas” l'intervenuto riconoscimento dei difetti dell'opera prestata da parte della con la sottoscrizione CP_1
di dell'atto del 8.10.2015 ( vd. doc. nr.9 fascicolo ) in cui si legge al Controparte_1 Pt_1
punto nr.3) che la convenuta dichiara espressamente: ” riconosce pertanto i danni subiti dal
dott. a causa dell'inadempimento della ditta e si impegna a rispristinare i teli Pt_1 CP_1
di rivestimento nella piscina, in garanzia e integralmente a spese proprie e/o della CP_2
lasciando indenne il dott. da eventuali contributi a qualsiasi titolo richiesti, sino a dare Pt_1
l'opera finita a perfetta regola d'arte.Si impegna a terminare i lavori entro e non oltre il
15.11.2015.”
Ciò chiarito, riguardando la controversia in esame il risarcimento del danno derivante dall'inosservanza della ditta all' impegno assunto con la richiamata scrittura, per non aver questa provveduto poi a sostituire, nè riparare, il rivestimento della piscina , nel termine del
15.11.2015, , va detto che l'attore risulta aver assolto il proprio onere probatorio.
I documenti a corredo della domanda provano, infatti , sia l'esistenza dell'obbligazione a carico della ditta convenuta (doc. sub 9 fasc. att.) che la mancata riparazione nel termine stabilito nell'intesa del 15.11.2015 ( racc.
1.12.2015 fasc. att. sub11 ) .
Invece la convenuta, dal canto suo, non può dirsi aver dimostrato nè di aver sistemato la parete della piscina nel termine entro il quale aveva garantito che vi avrebbe provveduto a propria cura e spese, né che la prestazione oggetto del rapporto obbligatorio le fosse divenuta impossibile per una causa a lei non imputabile. Le prove orali dell'impedimento al completamento delle opere di riparazione della piscina, consistite ,a detta della ditta convenuta, nel divieto imposto dal committente di accedere in villa e da cui gli operai non avrebbero più nemmeno potuto ritirare gli attrezzi, in quanto rese dalla legale rappresentante della società convenuta e dai suoi dipendenti, non possono infatti essere giudicate completamente attendibili. Peraltro, la richiesta di restituzione degli attrezzi non risulta formulata in via riconvenzionale, ed è presente in atti una comunicazione del Quinto del
27.11.2015 che contesta l'eccepito impedimento all'accesso degli operai nella sua proprietà ed invita al ritiro delle attrezzature. Incide, invece, assai più sulla valutazione della rispettive responsabilità delle parti nell'adempimento, a parere di chi giudica, la lettura dello scambio di comunicazioni intercorse tra le parti (vd. conversazioni nel fasc.attore sub n.10), da cui emerge l'attesa del compimento delle promesse operazioni di riparazione della piscina per il telo, in garanzia, ed erroneamente installato, del committente, ed il procrastinare gli appuntamenti da parte della ditta convenuta, per il completamento delle iniziate operazioni di riparazione della piscina lasciata in condizioni di inservibilità nel corso della stagione autunnale, a fronte del già
ottenuto intero pagamento dell'opera . Evidente dai documenti a corredo della domanda risulta il tentativo di parte attrice di ottenere dapprima l'adempimento nel termine del
15.11.2025 e poi sinanche la restituzioe del prezzo pagato ( racc.
7.12.2015 doc. n…) a fronte del tergiversare manifesto della ditta convenuta a completare la riparazione a propria cura e spese. In tale contesto la tardiva comunicazione del 10.12.2015 proveniene dalla odierna convenuta non può assumere valore di offerta ex art.1220 c.c.
Orbene, non essendo in discussione l'an del danno subito dall'attore a causa dell'inadempimento che la parte convenuta ha espressamente riconosciuto, occorre invece ora verificare se vi è prova del suo quantum e del nesso eziologico tra le condizioni della piscina all'esito del mancato intervento sui vizi del telo flag e l' inutilizzazione della stessa denunciata dall'attore, piscina che a dire della convenuta si sarebbe invece ulteriormente rovinata per altre cause ovvero per carenze manutentive a cui avrebbe dovuto provvedere la sola committente .
Andrà tenuto conto, ai fini della decisione, dunque , delle sole risultanze dell'ATP di cui si è
ordinata l'acquisizione della relazione peritale, per essere stata, nelle more, la piscina in questione,poi riparata da altra dita e messa in uso.
Ed allora il consulente d'ufficio ing. , le cui valutazioni appaiono meritevoli di Persona_1
essere recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi logici e di metodo oltre che frutto di motivato iter logico espositivo, ha accertato l'esistenza dei difetti lamentati così concludendo : “riguardo le cause che hanno determinato le circostanze lamentate
dalla parte ricorrente è possibile richiamare una concausa plurima di avvenimenti in quanto il telo risulta totalmente divelto ed avulso dalla sua posizione iniziale. Non è possibile ricostruire con
esattezza l'originaria installazione del rivestimento. Tra le cause di simili fenomeni, si può
certamente annoverare il distaccamento ad opera di infiltrazioni di acqua tra il rivestimento e le
pareti della piscina o la diminuizione del livello dell'acqua che genera una diminuizione della
pressione lungo il fondo e le pareti della piscina stessa. “ Il costo per il ripristino ed il rifacimento della piscina il professionista ha poi quantificato nella somma di €.11.703,20 oltre iva, ed a pag.5
nel capitolo denominato “opere di ripristino” ha individuato le operazioni necessarie per la riparazione e riduzione dei difetti riscontrati indicando le diverse procedure da eseguire per il fissaggio di nuovo rivestimento in materiale plastico dopo la rimozione e lo smaltimento del rivestimento in pvc ammalorato .
Ne consegue, allora, alla luce degli esiti dell'accertamento peritale compiuto in sede di atp, la constatazione della presenza nella piscina dell'attore del distacco del telo in pvc denunciato in questo giudizio dall'attore che, pur se occorso in virtù di “una concausa plurima di avvenimenti
,“ per quel che qui rileva, l'ingegnere ha rinvenuto come ancora “ totalmente divelto ed avulso
dalla sua posizione iniziale “ e ,dunque, certamente non riparato dalla convenuta che, pur avendo riconosciuto di averlo installato non a regola d'arte, nell'omettere di completare la garantita riparazione da concludersi nel termine essenziale del 15.11.2015, va considerata responsabile del danno occorso all'attore così come riscontrato .
Sicchè, la domanda di parte attrice in ordine al risarcimento del danno da inadempimento può
trovare accoglimento esclusivamente nel limite dell'importo quantificato nella ctu per €.
11.703,20 oltre iva, non risultando quantificabie il danno da mancato uso della piscina né che il maggior importo di €.17.781,50, richiesto per le ulteriori spese di lavori di ripristino , riportato in un mero preventivo di altra ditta (ACQUA E PISCINE) , sia stato realmente speso dall'attore .
Per quanto esposto la convenuta va condannata al pagamento delle spese processuali e dei compensi di causa nei confronti dell'attrice oltre che delle spese del ctu in atp.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice monocratico onorario, avv. Ornella De Serio, definitivamente pronunciando tra le parti e sulle conclusioni di cui all'epigrafe, così provvede: 1) accoglie la domanda di parte attrice e conseguentemente
2) condanna la convenuta ,in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di €.11.703,20 oltre IVA per quanto di ragione;
3) per l'effetto condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice in persona del suo legale rappresentante p.t. che si liquidano in € 5.077,00
per compenso professionale, oltre RFSG, IVA e CAP come per legge, oltre alle spese della ctu in sede di atp e le spese documentate che sono tutte poste a carico della parte soccombente;
4) rigetta ogni altra questione.
Così deciso in Trani, il 25.4.2025
IL GOP
avv. Ornella De Serio