Sentenza 6 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/09/2019, n. 37334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37334 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI AL ZO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/04/2019 del TRIB. DEL RIESAME di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. DANILO TIPO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 16 aprile 2019 dal Tribunale del riesame di Caltanissetta e ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari nisseno che aveva applicato, tra gli altri, a ZO Di GE la misura cautelare della custodia in carcere siccome gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per essere partecipe dell'articolazione di Cosa Nostra di Pietraperzia e di concorso nell'omicidio volontario aggravato anche ex art. 416-bis.1 cod. pen. di FI PE Marchì.
2. Contro l'ordinanza anzidetta ha presentato ricorso l'indagato a mezzo del difensore di fiducia, circoscrivendo la doglianza alla gravità indiziaria di entrambi i reati.
2.1. Il primo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconosciuto contributo concorsuale del ricorrente all'omicidio Marchì, giacché la messa a disposizione del proprio ovile per le riunioni degli associati costituisce già la condotta integratrice della partecipazione associativa, il che farebbe coincidere l'apporto causale all'agguato mortale con la condotta rilevante ex art. 416-bis cod. pen. Sarebbe assertivo — sostiene il ricorrente — che la presenza agli incontri significasse partecipazione all'organizzazione dell'omicidio, dal momento che egli nell'ovile ci lavorava a che l'intercettazione di un brandello di dialogo con ON ZO aveva consentito di appurare che i due parlavano proprio di animali. Ad ulteriore sostegno della sua tesi, il ricorrente rimarca che, nelle intercettazioni dell'8 e dell'Il luglio che si assumono relative ad incontri preparatori rispetto all'omicidio, la sua voce non veniva registrata nei colloqui rilevanti sotto il profilo investigativo. Quanto alla captazione successiva all'omicidio — quella del 18 luglio — il ricorrente sostiene che essere a conoscenza di un delitto già avvenuto non significa avervi partecipato, anche perché l'ordinanza impugnata non spiega se la sua conoscenza risalisse a prima o dopo il fatto. La spiegazione del Tribunale del riesame circa la mancata conoscenza di RA (uno dei presunti autori materiali) di alcuni particolari dell'agguato - che emergerebbe dall'intercettazione del 18 luglio - striderebbe con il contenuto della captazione dell'Il luglio, tra i cui protagonisti vi era proprio RA.
2.2. Il secondo motivo avversa l'ordinanza del Tribunale nisseno — deducendo violazione di legge e vizio di motivazione — perché la messa a disposizione dell'ovile, peraltro episodica, non può costituire un indizio di partecipazione associativa in quanto altri incontri tra i sodali si erano tenuti in luoghi diversi. Aggiunge la parte che il colloquio del 27 marzo 2018 con il cugino OR PE Di GE smentirebbe il dato dell'intraneità in quanto si parlava solo di "dare una mano" (condotta tipica dell'extraneus) a ON ed il cugino gli consigliava addirittura di negarsi, tutto ciò refluendo nella dimostrazione dell'assenza di un vincolo mafioso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.
2. Il primo motivo di ricorso — in cui la parte avversa l'ordinanza quanto al giudizio di gravità indiziaria per l'omicidio MA — è infondato. Va premesso che il ricorrente non contesta la sua presenza presso il proprio ovile 1'8 e I'll luglio 2018, occasioni in cui il Tribunale del riesame — in ciò non ricevendo smentita nel ricorso — colloca alcune conversazioni strategiche per l'organizzazione dell'agguato. Su tali dati di fatto il Tribunale nisseno ha strutturato una motivazione non manifestamente illogica quando ha enfatizzato, ai fini della riconosciuta gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 575 cod. pen., la circostanza che gli incontri si siano tenuti in un luogo nella disponibilità del Di GE e che la sua voce sia stata registrata, sia pure non evidenziando dialoghi di interesse investigativo per l'omicidio che lo riguardino direttamente;
e quando ha reputato che a tale presenza fosse ricollegata la conoscenza dell'agguato che si andava organizzando, come evinta dalla conversazione intrattenuta successivamente, il 18 luglio, con AN RA, uno degli autori materiali dell'omicidio. Il collegamento tra la sua presenza registrata negli incontri preparatori e detta conversazione, infatti, costituisce una combinazione di dati dalla quale il Tribunale di Caltanissetta ha razionalmente evinto che la presenza di Di GE 1'8 e 1'11 luglio non già semplicemente nell'ovile, ma al cospetto dei propri sodali che organizzavano l'omicidio, costituisse una forma di concorso rilevante ex art.110 cod. pen. quale contributo morale, che si affiancava a quello materiale rappresentato dalla messa a disposizione del luogo dove è avvenuta la pianificazione. Invero, da una parte, l'indagato — a carico del quale vi sono anche gravi indizi di partecipazione associativa — aveva offerto ai sodali un sito nella propria disponibilità, con ciò assecondando l'esigenza di riservatezza rispetto a terzi che contrassegnava gli incontri e che nei suoi riguardi, trattandosi di un partecipe all'associazione, non avrebbe avuto senso;
dall'altra aveva percepito il contenuto dei dialoghi e quindi vi era stato quantomeno presente, rafforzando, con la sua presenza alla fase programmatoria, il proposito criminoso degli altri associati, consci di poter contare anche sul suo apporto. Quanto alla denunziata illogicità dell'interpretazione dell'intercettazione del 18 luglio con AN RA, giova osservare, da una parte, che il Tribunale del riesame ha chiarito — ed il ricorrente non specificamente avversato — che il codice comunicativo normalmente utilizzato dai sodali, e in particolare da RA, prevedesse proprio il riferimento, tra l'altro, alle "pecore" per celare argomenti compromettenti;
d'altra parte, la spiegazione del Tribunale del riesame appare razionale quando attribuisce la domanda di RA alla possibilità che, date le incertezze mostrate sul luogo dove sorprendere la vittima ed il distacco che, immediatamente dopo l'omicidio, egli aveva preteso dagli altri appartenenti al commando, potesse non essergli chiaro quante persone avessero alla fine partecipato all'agguato. Peraltro, si avverte altresì un difetto di impostazione del ricorso laddove la parte ha trascurato di confutare la rilevanza dimostrativa della pertinenza della conversazione all'agguato dell'espressione "Io ha azzeccato perfetto" che si legge nella medesima conversazione.
3. Il secondo motivo — quello concernente il reato associativo — è inammissibile. All'esame del dettaglio delle doglianze va premesso che l'orientamento consolidato di questa Corte in tema di misure cautelari personali reputa ammissibile il ricorso per cassazione soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178-01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997- 01), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012 - 01). Anche per le impugnative in materia cautelare vale, poi, il dovere di specificità, secondo cui — come ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823 — i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Ebbene, il ricorso contravviene ai principi giurisprudenziali sopra esposti dal momento che affronta atomisticamente alcune delle scansioni indiziarie che il Tribunale del riesame ha posto a base della conferma dell'ordinanza genetica, tentando di fornirne di volta in volta un'interpretazione alternativa, senza però tenere conto della necessità di una lettura di insieme e della coerenza logica del complesso dei dati, nonché talvolta trascurando alcuni aspetti del tessuto motivazionale del Tribunale del riesame, che assumono una concreta rilevanza rispetto al giudizio di gravità indiziaria. Venendo al dettaglio, il ricorrente ha tentato di proporre una lettura alternativa rispetto a quella fatta propria dal Tribunale del riesame, opponendo alla valorizzazione della partecipazione agli incontri preliminari per l'omicidio Marchì — cui l'indagato non sarebbe stato ammesso se non fosse stato un intraneo al clan — l'obiezione fattuale che non tutti gli incontri tra gli accoliti si fossero svolti presso l'ovile; a questo proposito, va aggiunto che il ricorrente ha trascurato l'argomentazione adoperata dal Tribunale nisseno a proposito della possibilità che gli affiliati avessero strategicamente diversificato i luoghi degli appuntamenti, quale argine contro accertamenti investigativi. Del pari portatore di un'opzione ricostruttiva alternativa appare il segmento del ricorso che tenta di fornire una spiegazione diversa dalla compenetrazione con le vicissitudini del capoclan alla conversazione tra i due cugini Di GE, ZO e OR PE, a proposito delle confidenze ricevute da ON. Vi è, poi, una pluralità di dati che il ricorso ignora e che sostengono il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Tribunale del riesame: l'assenza di causali alternative a quelle della "colleganza" mafiosa rispetto agli appuntamenti che avevano visto anche la partecipazione di Di GE;
la circostanza che il 25 luglio 2017 il ricorrente abbia fatto da tramite per un incontro tra soggetti di interesse investigativo della provincia nissena con AN RA, accogliendoli presso il suo ovile e poi accompagnandoli presso la masseria RA;
l'analoga opera di trait d'union svolta dal Di GE il 27 settembre 2017 per un incontro tra i fratelli RA ed i fratelli ON, attuato con modalità riservate e per ottenere il quale RA ha utilizzato un linguaggio criptico;
la partecipazione ad un'importante riunione del 7 giugno 2017, un vero e proprio summit di mafia con i referenti di altre aree mafiose;
i ripetuti, ulteriori contatti con i ON e con altri sodali;
l'attivismo nella bonifica dalle microspire installate dagli investigatori dopo il ritrovamento di quella montata sull'autovettura di FI PE Di GE. Si tratta di elementi di sicura valenza accusatoria, che il Tribunale del riesame ha messo razionalmente in fila per sostenere il giudizio di gravità indiziaria quanto all'appartenenza mafiosa, ma che il ricorrente ha del tutto mancato di confutare e che destinano, come anticipato, il motivo di ricorso all'inammissibilità.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
5. Giacché dal presente provvedimento non discende la rimessione in libertà del detenuto, si dispone che la Cancelleria effettui gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di