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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 845/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 845 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'11.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA CE AS, presso il cui studio elettivamente in Villa Literno (CE), alla via Roma n.51, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
IA CE AS, presso il cui studio elettivamente in Villa Literno (CE), alla via Roma n.51, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 28.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Aversa (CE) il 17.10.1998
e che dalla loro unione erano nati tre figli, tutti maggiorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza dell'11.09.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il visto del P.M. apposto in data 23.07.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“- non prevedere alcun assegno di mantenimento per i figli e Per_1 Per_2 perché economicamente autosufficienti e non necessitanti di alcun contributo al mantenimento a carico del genitore non convivente (padre) (cfr. note congiunte per la trattazione scritta d'udienza dell'11.09.2025 depositate in data 09.09.2025);
-il padre corrisponderà un assegno mensile a titolo di mantenimento di € 400,00 in favore della figlia in quanto non economicamente Persona_3 autosufficiente.
- le spese straordinarie in favore della figlia verranno Persona_3 affrontate dai genitori nella misura del 50% ciascuno (Linee guida protocollo Napoli 2 Nord);
-relativamente all'assegno unico per i figli, la sig.ra ha presentato Parte_2 domanda per l'intero importo;
-i coniugi rinunciano entrambi al mantenimento”.
Con la precisazione che l'assegno di mantenimento dei figli deve intendersi ex lege sottoposto ad indicizzazione annuale sulla scorta degli indici ISTAT e che nulla deve disporsi in ordine al regime di affido e al diritto di visita della figlia Per_3
essendo la stessa divenuta maggiorenne nelle more del giudizio
[...]
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ), ai sensi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa (CE) (atto n. 287,
Parte II, Serie A, Sezione A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.10.25
Il giudice estensore 3 Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 845 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'11.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA CE AS, presso il cui studio elettivamente in Villa Literno (CE), alla via Roma n.51, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
IA CE AS, presso il cui studio elettivamente in Villa Literno (CE), alla via Roma n.51, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.09.2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 28.02.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Aversa (CE) il 17.10.1998
e che dalla loro unione erano nati tre figli, tutti maggiorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza dell'11.09.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il visto del P.M. apposto in data 23.07.2025.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“- non prevedere alcun assegno di mantenimento per i figli e Per_1 Per_2 perché economicamente autosufficienti e non necessitanti di alcun contributo al mantenimento a carico del genitore non convivente (padre) (cfr. note congiunte per la trattazione scritta d'udienza dell'11.09.2025 depositate in data 09.09.2025);
-il padre corrisponderà un assegno mensile a titolo di mantenimento di € 400,00 in favore della figlia in quanto non economicamente Persona_3 autosufficiente.
- le spese straordinarie in favore della figlia verranno Persona_3 affrontate dai genitori nella misura del 50% ciascuno (Linee guida protocollo Napoli 2 Nord);
-relativamente all'assegno unico per i figli, la sig.ra ha presentato Parte_2 domanda per l'intero importo;
-i coniugi rinunciano entrambi al mantenimento”.
Con la precisazione che l'assegno di mantenimento dei figli deve intendersi ex lege sottoposto ad indicizzazione annuale sulla scorta degli indici ISTAT e che nulla deve disporsi in ordine al regime di affido e al diritto di visita della figlia Per_3
essendo la stessa divenuta maggiorenne nelle more del giudizio
[...]
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ), ai sensi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'art. 15 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa (CE) (atto n. 287,
Parte II, Serie A, Sezione A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1998) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla per le spese;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 17.10.25
Il giudice estensore 3 Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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