Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3591
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Decreto presidenziale 5 maggio 2026
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Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'articolo 129 comma 3, cpa per mancata notifica del ricorso introduttivo presso la sede fisica della Commissione Centrale Elettorale

    La notifica è stata effettuata all'indirizzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato e agli indirizzi PEC del Comune, del Ministero e della Prefettura, con conseguente costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato. La notifica ha raggiunto lo scopo e non ha leso il diritto di difesa. Inoltre, il ricorso è stato notificato sia alla sede fisica del Comune che all'amministrazione statale.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 28, 32 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 per tardività della presentazione della lista esclusa

    Il ritardo di 12 minuti nella presentazione della lista 'ER Dignitosa' è considerato lieve. I presentatori si trovavano all'interno della Casa Comunale prima delle ore 12:00, quando l'ingresso è stato interdetto. Il ritardo è attribuibile a disfunzioni organizzative, alla dichiarazione del Segretario Comunale sulla possibilità di completare le operazioni da parte di chi era già all'interno, e a una non adeguata efficienza dei meccanismi amministrativi. La chiusura delle porte alle 12:00 supporta la tesi che la documentazione fosse già all'interno. Si applica il principio del 'favor partecipationis'.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3591
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3591
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo