Sentenza 2 maggio 2026
Decreto presidenziale 5 maggio 2026
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Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
Rigetto
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3591 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03591/2026REG.PROV.COLL.
N. 03664/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3664 del 2026, proposto da
NA CO, Fiorenza Del Borrello, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Di Pardo, EA Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NO RI De SI, NI D'CA, MA RI LL, rappresentati e difesi dagli avvocati Simone Coscia, Vito De Vito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di ER di Bisaccia, Ministero dell'Interno, Prefettura di Campobasso, Sottocommissione Elettorale Circondariale di Termoli, CO AG, EA RD, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 00165/2026, resa tra le parti, PER LA RIFORMA
Della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, Sezione Prima, n. 165/2026, pubblicata in data 02/05/2026, non notificata.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NO RI De SI e di NI D'CA e di MA RI LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella up speciale elettorale del giorno 7 maggio 2026 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Salvatore Di Pardo, EA Latessa, Vito De Vito, Simone Coscia.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. L’appellante contesa la statuizione di accoglimento adottata dal Giudice di prime cure.
2. L’appello non merita positiva valutazione
2.1. Non è fondato il primo motivo di appello con cui si deduce la violazione dell’articolo 129 comma 3, cpa, in ragione della mancata notifica del ricorso introduttivo del giudizio presso la sede fisica della Commissione Centrale Elettorale.
Assume valore dirimente la circostanza che il ricorso sia stato notificato, nei confronti del predetto Organo, all’indirizzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e contestualmente agli indirizzi PEC sia del Comune di ER di Bisaccia che a quello del Ministero dell’Interno e della Prefettura e che l’avvocatura dello Stato si sia ritualmente costituita in giudizio.
Ne deriva che, in disparte la quesitone generale dell’applicabilità al rito elettorale della normativa in tema di notifica dei ricorsi alle amministrazioni e agli uffici statali presso la competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, la notifica ha in concreto raggiunto lo scopo in quanto la difesa erariale è stata posta in condizione di esercitare il diritto di difesa di tutte le articolazioni organizzative dell’amministrazione statale. In definitiva, si deve convenire, sulla scorta di un approccio teleologico attento alla strumentalità delle forme e al valore dell’effettività delle garanzie, che l’omessa notifica lamentata non ha in concreto prodotto effetti lesivi sui diritti di difesa della Sottocommissione.
Si aggiunga che, come correttamente osservato dal primo Giudice - sia che si guardi alla Sottocommissione come organo comunale, sia che si guardi alla titolarità statale dei poteri esercitati- , l’eccezione sollevata anche in appello dalla difesa erariale risulta comunque superata e assorbita dal fatto che il ricorso è stato comunque notificato tanto alla sede fisica del Comune di ER di Bisaccia che all’amministrazione statale sicché non si può dire che non sia stata utilmente ed effettivamente evocato l’ufficio che ha adottato l’atto.
2.2. Sono infondati anche i motivi di appello con cui si deduce la violazione e e/o falsa applicazione degli articoli 28,32 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 in ragione della tardività della presentazione della lista esclusa.
Il Collegio intende dare seguito al pacifico orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo .2002, n. 1271; 5 dicembre 2019 n. 8336; 7 maggio 2019, n. 2942 e 9 maggio 2019, n. 3032):) ad avviso del quale, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, uno scostamento orario nella presentazione delle liste non giustifica l’estromissione dalla competizione elettorale laddove si verifichino cumulativamente le seguenti condizioni: 1) il ritardo sia "lieve"; 2) all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all'interno della casa comunale; 3) il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati;
Nel caso di specie, le condizioni per l’ammissione della lista, come declinate dalla giurisprudenza sopra richiamata, risultano soddisfatte in concreto, in quanto:
1) è un dato oggettivo quello della presenza dei delegati alla presentazione delle liste all’interno della sede comunale prima delle ore 12:00, essendo pacifico in atti che l’ingresso nella Casa Comunale è stato interdetto alle ore 12.00 del 25.04.2026;(cfr. anche la relazione del Segretario Comunale- richiamata nella memoria prodotta in primo grado dai ricorrenti- in cu si rappresenta quanto segue “ Alle ore 11.55 circa, constatata l’assenza di qualsivoglia candidato alla porta, mi recavo nuovamente al piano terra, invitando le forze dell’ordine presenti, alla scadenza delle ore 12.00, alla chiusura del portone di ingresso ”; dichiarazioni dei dipendenti comunali IA AO e NE IG i quali hanno confermato “ la presenza di rappresentanti di entrambe le liste escluse e che l’ingresso comunale veniva chiuso alle ore 12:00 ”);
b) nel caso di specie il ritardo nella presentazione della lista “ER Dignitosa” è stato oggettivamente lieve (12 minuti).
c) per quanto concerne, invece, l’imputabilità del ritardo, emergono - sulla scorta delle deduzioni e della documentazione in atti - interferenze, disfunzioni e situazioni, estranee alla sfera di controllo dei presentatori, che hanno obiettivamente ostacolato la tempestiva presentazione della lista.
Si aggiunga poi, che, dalla citata relazione del Segretario Comunale del 28.4.2026, emergono i seguenti dati:
a) in seguito al deposito della documentazione della lista “ ER coraggiosa NA CO IN ” alle ore 11.30, vi era ancora, presso gli uffici comunali, la concomitante presenza dei presentatori delle altre due liste che avrebbero dovuto perfezionare le operazioni di presentazione delle rispettive liste, tant’è che nella medesima relazione il Segretario Comunale ha riferito che, dopo essersi recato al piano terra dell’edificio comunale, alle successive ore 11.55 aveva rilevato “ la presenza di alcune persone presso gli uffici anagrafe che interloquivano con i funzionari in servizio, e rientravo tempestivamente nella mia stanza ”;
b) già alle ore 11.25 circa il Segretario Comunale, “ verificata l’assenza di qualsivoglia soggetto in attesa di essere ricevuto ”, si era recato al piano terra della casa comunale, e in tale frangente, notando “ l’effettiva presenza di soggetti che procedevano al disbrigo e richieste di certificati anagrafici ”, ribadiva, “ in un’ottica di leale collaborazione, il termine ultimo per la consegna documentale, fissato in via perentoria alle ore 12.00 ”: sul punto il medesimo Segretario ha confermato di aver proferito la seguente espressione, riportata nel ricorso/reclamo presentato dalla lista ER RA : “ in particolare, già intorno alle ore 11:30, il Segretario Comunale, rivolgendosi al funzionario AO IA, dichiarava testualmente, o comunque in termini equivalenti, che “a mezzogiorno chiudete le porte, chi è dentro è dentro e chi è fuori è fuori, e chi esce non può rientrare”, precisando che chi era già all’interno degli uffici avrebbe potuto continuare nella procedura di deposito della lista ”.
Tutti questi elementi, complessivamente traguardati, inducono a ritenere il lieve ritardo addebitabile alle problematiche operative derivanti dalla presentazione, nella stessa mattinata, di ben tre diverse liste, all’affidamento ingenerato dalla suddetta dichiarazione del segretario generale circa la possibilità di completare le operazioni da parte dei delegati già presenti negli uffici comunali alla scadenza delle 12.00, e, più in generale e in modo decisivo, a una non adeguata efficienza dei meccanismi organizzativi e amministrativi funzionali alla ricezione delle liste..
Va poi osservato che sia il verbale redatto dal Segretario Comunale che il provvedimento di ricusazione adottato dalla Sottocommissione nulla hanno rilevato sul punto di una presunta incompletezza documentale. Va soggiunto che la chiusura delle porte del Comune alle ore 12:00 suffraga la tesi secondo cui tutta la documentazione necessaria era già all’interno della Casa comunale in quell’ora, risultando oggettivamente impossibile introdurre documenti nuovi dall’esterno.
Resta pertanto corroborato l’assunto per cui l’unica ragione della ricusazione è da rivenire in un leve ritardo che, alla luce di una complessiva valutazione dei fatti, è da ritenersi non addebitabile, alla luce dei canoni probatori di cui all’articolo 2697 c.c., a negligenza dei presentatori della lista.
La fondatezza della censura vertente sull’illegittimità della gravata ricusazione per la sola tardività della presentazione della lista, deve riconoscersi, quindi, alla luce del consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, ispirato alla valorizzazione del principio del favor partecipationis alla competizione elettorale, secondo il quale “per quanto sia previsto un termine orario di scadenza per la presentazione delle liste elettorali dall’art. 28 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, è tollerabile un ritardo rispetto a tale termine qualora: i presentatori si trovino nella sede comunale all'orario previsto; la documentazione sia completa; e lo scostamento dell’orario sia minimo; -e tanto allo scopo di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine e delle formalità che governano il procedimento elettorale con l’esigenza di massima partecipazione alla competizione elettorale, corollario del principio democratico che fonda lo Stato di diritto.
3. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l’appello deve essere respinto.
Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente, Estensore
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO