Articolo 18 della Legge 21 luglio 1960, n. 739
Articolo 17Articolo 19
Versione
13 agosto 1960
Art. 18.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a versare agli Enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, il corrispettivo del contributo previsto per i lavori di scavo e rimozione di materiali alluvionali sterili, di aratura, e di semina eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettorato provinciale della agricoltura, su terreni di piccoli imprenditori agricoli anche fuori dei rispettivi comprensori, nonche' a rimborsare le somme da essi corrisposte ai piccoli imprenditori che abbiano direttamente eseguito i lavori di cui sopra.
Le disposizioni che precedono si applicano anche per i lavori e le spese effettuati anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.
Le somme corrisposte agli Enti di riforma, a norma dei precedenti comuni, saranno portate in detrazione del contributo di cui all'art. 1.
Dai contributi e' altresi' detratto il prezzo delle se menti concesse dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per la rimessa a coltura dei terreni.
Gli Enti di riforma fondiaria operanti nelle zone danneggiate, che abbiano eseguito o eseguano, per conto e a richiesta, degli assegnatari, le opere e gli acquisti di cui al primo comma del presente articolo, sono ammessi a fruire dei relativi contributi.
Gli Enti medesimi possono altresi' essere ammessi i fruire, per conto degli assegnatari, del contributo per le anticipazioni colturali perdute di cui all'art. 1, secondo comma.
Entrata in vigore il 13 agosto 1960