Articolo 1063 del Codice della navigazione
Articolo 1062Articolo 1048
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21 aprile 1942
Art. 1063.
(Amministrazione dell'aeromobile pignorato).

Il capo dell'ufficio giudiziario, competente ai sensi dell'articolo 1055, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori ipotecari, puo' disporre che l'aeromobile pignorato per intero o per quote intraprenda uno o piu' viaggi, prescrivendo con ordinanza le garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni caso che sia stipulata un'adeguata assicurazione.

Per quanto concerne l'amministrazione dell'aeromobile pignorato, si applicano le disposizioni dell'articolo 652, secondo a quinto comma.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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