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12 ottobre 2007
12 ottobre 2007
Art. 23. (Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) 1. Il personale di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria ne', salvo quanto previsto al comma 2, quella di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualita' sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all'articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
2. In relazione allo svolgimento di attivita' strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione per la sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.
3. L'attribuzione della qualifica e' rinnovabile.
4. L'attribuzione della qualifica e' comunicata al Ministro dell'interno.
5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS puo' essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.
6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorita' delegata, ove istituita.
7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.
8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 puo' essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando cio' sia strettamente necessario al perseguimento delle finalita' istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. In relazione allo svolgimento di attivita' strettamente necessarie a una specifica operazione dei servizi di informazione per la sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita a taluno dei soggetti appartenenti al contingente speciale di cui all'articolo 21, per non oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del direttore generale del DIS.
3. L'attribuzione della qualifica e' rinnovabile.
4. L'attribuzione della qualifica e' comunicata al Ministro dell'interno.
5. Nei casi di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS puo' essere formulata anche in forma orale e seguita entro ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.
6. In deroga alle ordinarie disposizioni, il personale di cui all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai rispettivi direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorita' delegata, ove istituita.
7. I direttori dei servizi di informazione per la sicurezza e il direttore generale del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, di cui sia stata acquisita conoscenza nell'ambito delle strutture che da essi rispettivamente dipendono.
8. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 7 puo' essere ritardato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, quando cio' sia strettamente necessario al perseguimento delle finalita' istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
Commentari • 13
- 1. Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali - Disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di…Garante Privacy · 16 maggio 2024 · 4.962829
[…] Un'altra disposizione di interesse è l'articolo 23, che nel novellare la legge 124 del 2007, rende cogente in favore degli Organismi di informazione e sicurezza la collaborazione delle pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione o a controllo pubblici e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità. La norma prevede anche la possibilità di definire tale procedure informative mediante convenzioni suscettibili di ammettere la “comunicazione di informazioni […] anche in deroga alle normative di settore in materia di riservatezza” (comma 1, lett. a), n. 1).
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2024, n. 2905Provvedimento: […] e tuttavia, a fronte delle specifiche doglianze prospettate con l'atto di appello, ne avrebbe escluso l'assimilazione ai motori di ricerca in palese difformità rispetto alle risultanze processuali (in particolare, la relazione di consulenza offerta dalla difesa, che richiama una nota di polizia giudiziaria, e le dichiarazioni del D'AT e del IO), le quali hanno escluso che tramite esso potessero ottenersi atti classificati (non potendo assimilarsi al sistema SDI), constando invece che il ricorrente - nella propria qualità - potesse liberamente accedervi pure in assenza dello svolgimento di indagini in conformità al disposto dell'art. 23, comma 7, legge n. 124 del 2007. 2.2.2. […]Leggi di più...
- misure di carattere organizzativo·
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico·
- sussistenza·
- misure di sicurezza poste a protezione del sistema·
- fattispecie·
- configurabilità del reato·
- violazione di domicilio·
- reati contro la persona·
- delitti contro la liberta' individuale