Articolo 65 della Legge 21 novembre 2000, n. 342
Articolo 64Articolo 66
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10 dicembre 2000
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5 agosto 2009
Art. 65. (Disposizioni in materia di rivendite di generi di monopolio) 1. I rivenditori di generi di monopolio, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge come gerenti provvisori senza titolo al conferimento diretto, ai sensi dell' articolo 29 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e dell'articolo 66 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , ed in attesa della sistemazione a termini di legge della rivendita vacante, possono conseguire l'assegnazione a trattativa privata delle rivendite che gestiscono, dietro versamento di un corrispettivo fissato dalla commissione di cui all' articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384 , e successive modificazioni.
Le relative domande devono essere presentate al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le rivendite speciali annuali di generi di monopolio, gia' istituite con contratto decorrente da data antecedente al 30 giugno 2000, intestate a persone fisiche ed ubicate in esercizi diversi da quelli specificatamente previsti dal primo comma dell'articolo 53 del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , possono essere trasformate in rivendite ordinarie, ove siano venute meno le condizioni che ne giustificarono a suo tempo l'impianto come speciali e nella accertata condizione di accessibilita' diretta da parte del pubblico in genere, qualora i relativi gerenti ne chiedano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il conferimento a trattativa privata secondo le modalita' previste dall' articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384 , e successive modificazioni. ((18)) ------------------ AGGIORNAMENTO (18) Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 23, comma 21-sexies) che "Il termine per le istanze di cui al comma 2 dell'articolo 65 della legge 21 novembre 2000, n. 342 , e' riaperto per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le rivendite gia' istituite con contratto antecedente alla data del 31 dicembre 2008 in possesso dei requisiti stabiliti dal citato comma, purche', entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano intestate a persone fisiche"
Entrata in vigore il 5 agosto 2009
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