CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 257/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2553/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3932/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 28/11/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201900040270710 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 3932/04/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa (erroneamente viene indicata “Roma” – cfr. appello fascicolo processuale) il 23/11/2022 con la quale è stato accolto il ricorso avverso la Cartella esattoriale n. 298
2019 00040270 71 000 (di € 196,13) per Tassa auto anno 2013 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'illegittimità della sentenza limitatamente al capo delle spese di lite dichiarate “irripetibili” in considerazione della mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate riscossione (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa ha accolto il ricorso ed ha ritenuto che la mancata costituzione in giudizio della parte resistente potesse costituire un motivo per giustificare la compensazione delle spese di lite (cfr. sentenza di I grado).
2.- Tale decisione non può essere condivisa: la contumacia del convenuto non può costituire motivazione per la compensazione, delle spese di lite (Cassazione, ord. n. 7292/2018; Cassazione n.
373/2015 e Cassazione n. 22462/2019).
- Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione alle spese del doppio grado, in favore della Contribuente, che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori, di cui euro 200,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2553/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3932/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 28/11/2022
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 298201900040270710 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 3932/04/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa (erroneamente viene indicata “Roma” – cfr. appello fascicolo processuale) il 23/11/2022 con la quale è stato accolto il ricorso avverso la Cartella esattoriale n. 298
2019 00040270 71 000 (di € 196,13) per Tassa auto anno 2013 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Ha dedotto l'illegittimità della sentenza limitatamente al capo delle spese di lite dichiarate “irripetibili” in considerazione della mancata costituzione dell'Agenzia delle entrate riscossione (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha contro dedotto concludendo per il rigetto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
1.- La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Siracusa ha accolto il ricorso ed ha ritenuto che la mancata costituzione in giudizio della parte resistente potesse costituire un motivo per giustificare la compensazione delle spese di lite (cfr. sentenza di I grado).
2.- Tale decisione non può essere condivisa: la contumacia del convenuto non può costituire motivazione per la compensazione, delle spese di lite (Cassazione, ord. n. 7292/2018; Cassazione n.
373/2015 e Cassazione n. 22462/2019).
- Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Condanna l'Agenzia delle entrate riscossione alle spese del doppio grado, in favore della Contribuente, che liquida in complessivi euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori, di cui euro 200,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO GE