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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1662/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9522/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250093690513000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1448/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugna la cartella di pagamento n.07120250093690513000 (doc.2), emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata in data
15.04.2025, recante un ruolo emesso dalla Regione Campania per bollo auto anno 2020.
La ricorrente eccepisce l'inesistenza della pretesa tributaria, la prescrizione e la mancata notifica degli atti presupposti, chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv.
Difensore_2 che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce la carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda le eccezioni del ricorrente, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La Regione Campania non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Per quanto riguarda il bollo auto l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Da quanto su esposto il bollo auto per l'anno 2020 doveva essere richiesto entro il 31.12.2023
Con la mancata costituzione la Regione Campania non ha documentato e provato la notifica di atti propedeutici l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza solo per la Regione Campania, nulla per l'ADER
P.Q.M.
Il Giudice unico accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alle spese di lite liquidate in € 200,00
(duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, nulla per l'ADER
Napoli lì 27 gennaio 2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SILIPO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9522/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250093690513000 BOLLO 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1448/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, impugna la cartella di pagamento n.07120250093690513000 (doc.2), emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificata in data
15.04.2025, recante un ruolo emesso dalla Regione Campania per bollo auto anno 2020.
La ricorrente eccepisce l'inesistenza della pretesa tributaria, la prescrizione e la mancata notifica degli atti presupposti, chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e compensi da distrarre all'Avv.
Difensore_2 che si dichiara antistatario.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce la carenza di legittimazione passiva per quanto riguarda le eccezioni del ricorrente, chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La Regione Campania non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Per quanto riguarda il bollo auto l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Da quanto su esposto il bollo auto per l'anno 2020 doveva essere richiesto entro il 31.12.2023
Con la mancata costituzione la Regione Campania non ha documentato e provato la notifica di atti propedeutici l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza solo per la Regione Campania, nulla per l'ADER
P.Q.M.
Il Giudice unico accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania alle spese di lite liquidate in € 200,00
(duecento/00) oltre oneri di legge se dovuti, nulla per l'ADER
Napoli lì 27 gennaio 2026