TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 87
TAR
Decreto cautelare 25 settembre 2013
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TAR
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2013
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TAR
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza

    La Corte ha ritenuto che l'intento unitario di efficienza e razionalizzazione delle spese perseguito dal legislatore prevalga sulla performance positiva del circondario soppresso, soprattutto in assenza di prove circa le difficoltà di accesso alla giustizia derivanti dal provvedimento.

  • Rigettato
    Violazione art. 22 l. n. 97/1994

    In caso di antinomia tra fonti normative, le leggi successive prevalgono su quelle anteriori incompatibili. Le norme che hanno disposto la soppressione sono successive e prevalenti.

  • Rigettato
    Violazione art. 76 Cost. per eccesso di delega

    La Corte Costituzionale ha ritenuto che la disposizione in esame non altera l'omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione e che il procedimento legislativo ha rispettato i vincoli costituzionali relativi all'esame in sede referente e all'approvazione in aula. Un progetto di legge successivo non costituisce un tertium comparationis valido per dimostrare una disuguaglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 87
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 87
    Data del deposito : 27 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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