Decreto cautelare 25 settembre 2013
Ordinanza cautelare 25 ottobre 2013
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00087/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2013, proposto da
Comune di Camerino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Cavallaro e Luciano Birocco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessandra Ranci, sito in Ancona, al corso Garibaldi, n. 136;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio per legge in Ancona, al corso Mazzini, n. 55;
nei confronti
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata, Tribunale di Pinerolo, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
della nota del Presidente del Tribunale di Macerata prot. n. 1393 del 4 settembre 2013,
della nota del Presidente del Tribunale di Macerata prot. n. 141 del 10 settembre 2013,
della nota del Presidente del Tribunale di Macerata prot. n.1433 del 10 settembre 2013,
della nota del Presidente del Tribunale di Macerata n. 1439 del 11 settembre 2013,
nonché in parte qua delle linee guida del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi per l’attuazione della procedura di utilizzo dell'immobile ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 155/2012;
del provvedimento in data 5 settembre 2013 emesso dal Ministero della Giustizia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. RC AR IN e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con i d.lgs. nn. 155 e 156 del 7 settembre 2012, in esercizio della l. di delegazione n. 148 del 14 settembre 2011, venivano soppressi i tribunali subprovinciali presenti nel territorio della Repubblica tra cui, per quanto d’interesse, il Tribunale di Camerino, la cui circoscrizione giudiziaria veniva accorpata a quella del Tribunale di Macerata.
Con i provvedimenti in epigrafe indicati, il vertice dell’ufficio giudiziario accorpante adottava una serie di misure volte al trasferimento di beni e del personale, oltre che alla riorganizzazione del servizio in esecuzione del menzionato disposto normativo.
Il Comune di Camerino, con ricorso ritualmente notificato e depositato, impugnava i detti atti attuativi e ne lamentava l’illegittimità perché adottati, in estrema sintesi: a) con eccesso di potere per irragionevolezza in quanto il Tribunale di Camerino sarebbe un presidio giudiziario virtuoso, eppure soppresso; b) in violazione dell’art. 22 della l. n. 97/1994 per cui “ gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci ”; incombente non rispettato nel caso in esame; c) in violazione dell’art. 76 Cost. in quanto le fonti normative che hanno autorizzato l’adozione degli atti impugnati (d.lgs. n. 155 e 256/2012) sarebbero viziate per eccesso di delega. In questi termini viene anche articolata una questione di legittimità costituzionale.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia che deduceva, in rito, l’inammissibilità del ricorso e concludeva, comunque, per il suo rigetto nel merito.
All’esito della camera di consiglio cautelare del 24 ottobre 2013, veniva adottata l’ordinanza n. 388 del 25 ottobre 2013 con cui la domanda incidentale veniva rigettata “ rilevato che, in considerazione della natura meramente attuativa degli atti impugnati, con i quali sono state impartite disposizioni per le operazioni afferenti all’accorpamento degli uffici giudiziari di cui si controverte, non possa configurarsi l’irreparabilità del dedotto pericolo di pregiudizio ”.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
In via pregiudiziale, deve essere risolta l’eccezione con cui la difesa dello Stato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché avanzata da un soggetto, il Comune di Camerino, asseritamente privo di una posizione giuridica soggettiva differenziata.
L’eccezione è infondata.
Al riguardo, il Collegio si limita a rammentare che l’ente locale, quale soggetto portatore di un interesse pubblico per legge, è da sé medesimo legittimato a impugnare provvedimenti, come quelli in esame, che comportano un detrimento alla realtà comunale dal punto di vista socio economico.
Passando al merito della controversia, il ricorso è infondato.
Per ragioni logiche – dunque in applicazione delle coordinate ermeneutiche dettate da Cons. Stato, ad. plen. 27 aprile 2015, n. 5 – deve essere scrutinato prioritariamente il terzo motivo di ricorso, con cui viene rilevata l’illegittimità costituzionale dei d.lgs. n. 155/2012 e 156/2012, ove rispettivamente dispongono la soppressione del Tribunale di Camerino e il suo accorpamento nel circondario del Tribunale di Macerata, perché viziati per eccesso di delega ai sensi dell’art. 76 Cost., in ragione dell’eterogeneità della legge di delegazione, oltre che del procedimento seguito (la l. n. 148/2011 proveniva dalla conversione del d.l. n. 138/2011). Ne discenderebbe l’effetto caducante anche rispetto ai provvedimenti impugnati.
La questione di legittimità costituzionale appena menzionata viene ulteriormente approfondita in sede di memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a. per il riferimento al sopravvenuto d.d.l. 2646 depositato il 3 ottobre 2025 con cui il Governo ha proposto la revisione dell’attuale geografia giudiziaria, risultante proprio dai d.lgs. sopra citati, con cui si mira alla stabilizzazione dei Tribunali subprovinciali abruzzesi e alla riapertura di quattro sedi nelle altre regioni d’Italia.
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Al riguardo, il Collegio richiama la decisione della Corte Costituzionale n. 237 del 24 luglio 2013 che, proprio rispetto a doglianze identiche a quelle poco sopra compendiate, pure se sollevate in altri giudizi, ha evidenziato che “ la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 – contenente misure organizzative degli uffici giudiziari di primo grado − non altera l’omogeneità del decreto-legge oggetto di conversione.
Ed infatti, il d.l. n. 138 del 2011 ha modificato alcune disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l’art. 10 (la cui rubrica reca «Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica»), ricompreso con l’art. 9 nel Capo II, recante «Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche».
A sua volta, la delega conferita è diretta a realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, nonché al perseguimento delle finalità di cui all’art. 9 del d.l. n. 98 del 2011; e va anche rilevato che sia nel d.l. n. 138 del 2011, che nel richiamato art. 9, i tagli di spesa sono ottenuti anche mediante interventi di tipo strutturale, pur se limitati agli organismi propriamente amministrativi.
Concludendo sul punto, la disposizione in esame, in quanto prevede interventi sulle strutture giudiziarie, non può ritenersi disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge.
9.5.− L’ulteriore profilo di censura, relativo alla violazione del procedimento ordinario previsto per la legge di delegazione, e prospettato anche in considerazione della sua approvazione con il voto di fiducia su un maxi-emendamento, non è fondato.
Premesso, infatti, che il riconoscimento, da parte di questa Corte, dell’ammissibilità del conferimento di una delega con la legge di conversione presuppone che non vi sia una incompatibilità di principio fra le due rispettive procedure, occorre verificare se nella specie siano stati rispettati i vincoli posti per la legge di delega dal quarto comma dell’art. 72 Cost.
Ebbene tali vincoli, consistenti nella necessità di esame in sede referente e nella cosiddetta “riserva di Assemblea”, risultano puntualmente rispettati.
Si deve al riguardo ricordare come già con la sentenza n. 9 del 1959 la Corte si sia dichiarata competente a giudicare in ordine al rispetto delle norme costituzionali sul procedimento legislativo, ma non anche sulle previsioni dei Regolamenti della Camera e del Senato, poiché, come affermato nella sentenza n. 78 del 1984, la Costituzione garantisce l’autonomia normativa di entrambi i rami del Parlamento e la peculiarità e la dimensione di tale autonomia.
Orbene, il Regolamento del Senato pone sullo stesso piano i disegni di legge di delegazione legislativa e quelli di conversione di decreti-legge, stabilendo (art. 35) che in entrambi i casi sono obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell’Assemblea, ed escludendo (art. 36) l’assegnazione in sede redigente alle commissioni permanenti.
Analogamente, l’art. 96-bis del Regolamento della Camera prevede che il Presidente della Camera assegni i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle commissioni competenti, in sede referente.
Nel caso in esame, pertanto, il rispetto da parte delle Camere della procedura desumibile dalla disciplina regolamentare relativa all’approvazione dei disegni di legge di conversione, conduce ad escludere che si sia configurata la lesione delle norme procedurali fissate nell’art. 72 Cost., poiché risultano salvaguardati sia l’esame in sede referente sia l’approvazione in aula, come richiesto per i disegni di legge di delegazione legislativa.
Gli ulteriori profili procedimentali censurati riguardano la violazione dell’art. 72 Cost., perché a seguito della questione di fiducia posta dal Governo sull’articolo unico della legge di conversione, la norma impugnata sarebbe stata approvata dalle Camere senza una specifica discussione e votazione «articolo per articolo». Al riguardo si è già chiarito nella sentenza n. 391 del 1995 che, ponendo la fiducia, la procedura seguita, nel rispetto delle previsioni regolamentari, comporti che la discussione e la votazione si vengano a concentrare − ai sensi dell’art. 116, comma 2, del Regolamento della Camera – sull’articolo unico del disegno di conversione, soddisfacendo il tal modo il disposto della norma costituzionale ” (Corte Cost, 24 luglio 2013, n. 237).
La conclusione di manifesta infondatezza della questione non muta nemmeno a voler valorizzazione il d.d.l. 2646 del 2025 perché il tertium comparationis considerato al fine di costruire la lamentata disuguaglianza non è una fonte normativa dell’ordinamento, ma un mero progetto di legge.
Dall’infondatezza della questione di legittimità costituzionale, articolata nel terzo motivo di ricorso, deriva l’infondatezza anche degli altri motivi, perché i provvedimenti amministrativi impugnati – come già evidenziato in sede cautelare – sono meramente esecutivi del dettato normativo, immune da censure costituzionali.
Cionondimeno, quanto al secondo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 22 della l. n. 97/1994 perché nel caso in esame non sarebbe stato acquisito il parere preventivo del sindaco per la soppressione del Tribunale, è sufficiente rammentare che – in caso di antinomia tra fonti normative – le leggi successive (cioè la l. n. 148/2012 e i decreti delegati) prevalgono su quelle anteriori incompatibili.
Inoltre, l’esistenza di una performance positiva del (fu) circondario di Camerino non è una ragione sufficiente al fine di sacrificare l’intento unitario di efficienza e di razionalizzazione delle spese perseguito dal legislatore perché non è stato allegato anche solo un principio di prova (nonostante, peraltro, il tempo trascorso dalla chiusura del Tribunale) delle supposte difficoltà di accesso alla Giustizia che sarebbero derivate dal provvedimento normativo (poi, amministrativo) di soppressione, soprattutto alla luce dell’implementazione delle nuove tecnologie.
Ciò a dimostrazione che, a essere irragionevole e fuori dal tempo, non è tanto la soppressione dei Tribunali subprovinciali, ma l’intento di riapertura di alcuni di questi perseguito con il presente ricorso e, dall’organo esecutivo, con il menzionato d.d.l. n. 2646.
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
FR PE TT, Presidente
Fabio Belfiori, Referendario
RC AR IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC AR IN | FR PE TT |
IL SEGRETARIO