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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1843/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14391/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400050499000 REGISTRO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160158487732000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170009578034000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190045507031000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210012805058000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210200004152000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220069213783000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11205/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente proposto e depositato la sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il Data_1 e residente in [...], alla Indirizzo_1, (C.F. CF_Ricorrente_1), ed ivi elettivamente domiciliata in Roma alla Indirizzo_2, presso l'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400050499000, ricevuta in data 14.06.2024, scaturente dal mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento: n. 09720160158487732000 REGISTRO 2010; n.
09720170009578034000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2006; n. 09720190045507031000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2016; n. 09720210012805058000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018; n.
09720210200004152000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019; n. 09720220069213783000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2020 deducendone l'omessa notifica e la prescrizione e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, ne ha chiesto l'annullamento.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
S'impone la cessazione della materia contendere per rinuncia al ricorso in ordine alle pretese tributarie oggetto delle cartelle n. 09720210012805058000 e n. 09720220069213783000.
Nel resto il gravame va disatteso.
Sulla scorta della documentazione prodotta da parte resistente deve ritenersi che le sottese cartelle di pagamento siano state tutte regolarmente notificate secondo le seguenti modalità:
1. 09720160158487732000 notificata il 17/2/2017 a mani proprie;
2. 09720170009578034000 notificata per irreperibilità assoluta della debitrice mediante deposito dell'atto nella casa comunale in data 8/3/2018, dopo che il messo aveva effettuato accesso negativo in data 27/2/2018; 3. 09720190045507031000 notificata mediante consegna al portiere in data 3/5/2019, con spedizione della racc.ta AR il 8/5/2019;
4. 09720210012805058000 notificata, a mezzo del servizio postale, il 16/6/2022 mediante consegna del plico al portiere;
5. 09720210200004152000 (duplicato) notificata il 9/12/2022 mediante consegna alla debitrice, come da attestazione di Banca_1;
6. 09720220069213783000 notificata il 6/10/2022, a mezzo posta, con consegna del plico al portiere.
Inoltre, in epoca antecedente alla notifica del preavviso impugnato, sono state notificate le seguenti intimazioni di pagamento:
a) n. 09720239014119348000, notificata il 15/11/2023 mediante deposito nella casa comunale, con spedizione della racc.ta ar ricevuta il 12/1/2024 a mezzo della quale è stato sollecitato il pagamento delle cartelle n. 1), 2), 3) e 5) di cui sopra;
b) n. 09720239045778871000, notificata il 4/10/2023 a mezzo del servizio postale, con cui è stato sollecitato il pagamento della cartella 4) di cui sopra;
c) n. 09720239082116706000, notificata il 27/9/2023 mediante spedizione in plico postale ricevuta dal portiere a mezzo della quale è stato sollecitato il pagamento della cartella 2).
Orbene, la mancata impugnazione, nel termine di 60 giorni, dei suddetti atti, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha determinato il consolidamento del debito iscritto a ruolo, dovendo ritenersi ormai preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa al credito, ivi comprese quelle relative all'omessa notifica delle cartelle e, naturalmente, quella di prescrizione.
In tal senso, del resto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta" (Cass., 10.4.2013, n. 8704)
Sussistono giuste ragioni in considerazione della peculiarità della fattispecie e del comportamento processuale per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al ricorso in ordine alle pretese tributarie oggetto delle cartelle n.
09720210012805058000 e n. 09720220069213783000; respinge il ricorso per il resto;
spese compensate. Roma 11.11.2025 Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANETTI MASSIMO, Presidente
FEBBRARO MARIA FLORA, Relatore
CAVALLUZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14391/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400050499000 REGISTRO 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160158487732000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170009578034000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190045507031000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210012805058000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210200004152000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220069213783000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11205/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente proposto e depositato la sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il Data_1 e residente in [...], alla Indirizzo_1, (C.F. CF_Ricorrente_1), ed ivi elettivamente domiciliata in Roma alla Indirizzo_2, presso l'Avv. Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1), che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202400050499000, ricevuta in data 14.06.2024, scaturente dal mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento: n. 09720160158487732000 REGISTRO 2010; n.
09720170009578034000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2006; n. 09720190045507031000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2016; n. 09720210012805058000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018; n.
09720210200004152000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019; n. 09720220069213783000 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2020 deducendone l'omessa notifica e la prescrizione e, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, ne ha chiesto l'annullamento.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando in fatto ed in diritto l'avverso ricorso di cui ha invocato il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
S'impone la cessazione della materia contendere per rinuncia al ricorso in ordine alle pretese tributarie oggetto delle cartelle n. 09720210012805058000 e n. 09720220069213783000.
Nel resto il gravame va disatteso.
Sulla scorta della documentazione prodotta da parte resistente deve ritenersi che le sottese cartelle di pagamento siano state tutte regolarmente notificate secondo le seguenti modalità:
1. 09720160158487732000 notificata il 17/2/2017 a mani proprie;
2. 09720170009578034000 notificata per irreperibilità assoluta della debitrice mediante deposito dell'atto nella casa comunale in data 8/3/2018, dopo che il messo aveva effettuato accesso negativo in data 27/2/2018; 3. 09720190045507031000 notificata mediante consegna al portiere in data 3/5/2019, con spedizione della racc.ta AR il 8/5/2019;
4. 09720210012805058000 notificata, a mezzo del servizio postale, il 16/6/2022 mediante consegna del plico al portiere;
5. 09720210200004152000 (duplicato) notificata il 9/12/2022 mediante consegna alla debitrice, come da attestazione di Banca_1;
6. 09720220069213783000 notificata il 6/10/2022, a mezzo posta, con consegna del plico al portiere.
Inoltre, in epoca antecedente alla notifica del preavviso impugnato, sono state notificate le seguenti intimazioni di pagamento:
a) n. 09720239014119348000, notificata il 15/11/2023 mediante deposito nella casa comunale, con spedizione della racc.ta ar ricevuta il 12/1/2024 a mezzo della quale è stato sollecitato il pagamento delle cartelle n. 1), 2), 3) e 5) di cui sopra;
b) n. 09720239045778871000, notificata il 4/10/2023 a mezzo del servizio postale, con cui è stato sollecitato il pagamento della cartella 4) di cui sopra;
c) n. 09720239082116706000, notificata il 27/9/2023 mediante spedizione in plico postale ricevuta dal portiere a mezzo della quale è stato sollecitato il pagamento della cartella 2).
Orbene, la mancata impugnazione, nel termine di 60 giorni, dei suddetti atti, ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha determinato il consolidamento del debito iscritto a ruolo, dovendo ritenersi ormai preclusa al contribuente qualsiasi eccezione relativa al credito, ivi comprese quelle relative all'omessa notifica delle cartelle e, naturalmente, quella di prescrizione.
In tal senso, del resto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che "l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta" (Cass., 10.4.2013, n. 8704)
Sussistono giuste ragioni in considerazione della peculiarità della fattispecie e del comportamento processuale per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – Sez. 22 Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al ricorso in ordine alle pretese tributarie oggetto delle cartelle n.
09720210012805058000 e n. 09720220069213783000; respinge il ricorso per il resto;
spese compensate. Roma 11.11.2025 Il Presidente