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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1521 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso, dall'avv. FUNARO PIETRO presso il quale elettivamente domicilia in
Catanzaro, alla Via Vasco De Gama, n. 1;
E
( ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FUNARO PIETRO presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, alla Via Vasco De Gama n.1;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/09/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio a Catanzaro il 20.04.1985 e che dalla loro unione sono nati due figli, (23.06.1987) e (4.05.1992), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi, che già vivono separati di comune accordo, vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. La casa coniugale verrà assegnata e quindi rimarrà nella disponibilità della signora
come da accordi che si esplicano ai punti a seguire;
Controparte_1
3. Il signor trasferisce, così come ha già trasferito in forza di atto di donazione a Parte_1
firma del Notaio Dott. , raccolta n. 10794 – Repertorio n. 14451 (All. Persona_3
8), alla signora la quota del 50% dell'immobile sito in Catanzaro (CZ) alla Via CP_1
Vasco da Gama n. 1, foglio 101, particella 68 sub 2, facendola divenire così unica proprietaria
e assolvendo così all'onere di versare un assegno di mantenimento in un'unica soluzione una tantum;
4. Di contro la signora avendo ricevuto la quota del 50% dell'immobile di cui al CP_1
punto precedente ed essendone così diventata esclusiva proprietaria, essendosi la quota donata aggiunta a quella già di proprietà della stessa, rinuncia all'assegno di mantenimento così assolto in un'unica soluzione una tantum e ad ogni altra eventuale pretesa economica in sede di separazione;
5. Il signor si farà carico, inoltre, del pagamento del mutuo acceso presso Parte_1
l'Istituto bancario BNL per l'acquisto del suddetto immobile, cointestato ad entrambi i coniugi, versando mensilmente la rata pari a 498,81 € mensili fino a estinzione del mutuo previsto per il
30.04.2037 (vedi contratto di mutuo allegato 9), facendosi carico, quindi, anche del versamento del 50% delle rate di pagare che spetterebbero alla signora CP_1 6. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
7. Nulla è da stabilirsi in merito alla prole ormai maggiorenne, economicamente autosufficiente
e lontana dalla casa coniugale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 15, parte 2, s. A, reg. Atti Parte_1 Controparte_1
Matrimonio anno 1985);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 22/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1521 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in calce al ricorso, dall'avv. FUNARO PIETRO presso il quale elettivamente domicilia in
Catanzaro, alla Via Vasco De Gama, n. 1;
E
( ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FUNARO PIETRO presso il quale elettivamente domicilia in Catanzaro, alla Via Vasco De Gama n.1;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/09/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio a Catanzaro il 20.04.1985 e che dalla loro unione sono nati due figli, (23.06.1987) e (4.05.1992), entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. “I coniugi, che già vivono separati di comune accordo, vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. La casa coniugale verrà assegnata e quindi rimarrà nella disponibilità della signora
come da accordi che si esplicano ai punti a seguire;
Controparte_1
3. Il signor trasferisce, così come ha già trasferito in forza di atto di donazione a Parte_1
firma del Notaio Dott. , raccolta n. 10794 – Repertorio n. 14451 (All. Persona_3
8), alla signora la quota del 50% dell'immobile sito in Catanzaro (CZ) alla Via CP_1
Vasco da Gama n. 1, foglio 101, particella 68 sub 2, facendola divenire così unica proprietaria
e assolvendo così all'onere di versare un assegno di mantenimento in un'unica soluzione una tantum;
4. Di contro la signora avendo ricevuto la quota del 50% dell'immobile di cui al CP_1
punto precedente ed essendone così diventata esclusiva proprietaria, essendosi la quota donata aggiunta a quella già di proprietà della stessa, rinuncia all'assegno di mantenimento così assolto in un'unica soluzione una tantum e ad ogni altra eventuale pretesa economica in sede di separazione;
5. Il signor si farà carico, inoltre, del pagamento del mutuo acceso presso Parte_1
l'Istituto bancario BNL per l'acquisto del suddetto immobile, cointestato ad entrambi i coniugi, versando mensilmente la rata pari a 498,81 € mensili fino a estinzione del mutuo previsto per il
30.04.2037 (vedi contratto di mutuo allegato 9), facendosi carico, quindi, anche del versamento del 50% delle rate di pagare che spetterebbero alla signora CP_1 6. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio;
7. Nulla è da stabilirsi in merito alla prole ormai maggiorenne, economicamente autosufficiente
e lontana dalla casa coniugale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei coniugi e (atto n. 15, parte 2, s. A, reg. Atti Parte_1 Controparte_1
Matrimonio anno 1985);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 22/04/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo