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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/12/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4513/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies
c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4513/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Bozza Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, CP_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 281 sexies c.p.c., dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in virtù della quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. La signora ha chiesto al Tribunale di Bergamo di Parte_1 condannare il signor a pagare l'importo di € 3.600,00 oltre interessi, pretesi a titolo di CP_1 pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo dell'immobile sito in Mozzo, via Dante
Alighieri n. 2 per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 4 ottobre 2023, nonché l'importo di € 3.021,67 oltre interessi a titolo di rifusione delle spese condominiali di sua spettanza sino al 4 ottobre 2023. 1.1. Regolarmente citato in giudizio, il signor è rimasto contumace. CP_1
2. Accoglimento parziale delle domande formulate da parte ricorrente. Le domande formulate da nei confronti di sono fondate nei termini che seguono. Parte_1 CP_1
2.1. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il contratto di locazione stipulato tra le odierne parti in causa in data 1 gennaio 2018 è scaduto il 31 dicembre 2022 (cfr. docc. 2, 3).
Emerge altresì che il Tribunale di Bergamo il 28 febbraio 2023 ha convalidato lo sfratto intimato al signor per finita locazione, fissando per il rilascio la data del 15 luglio 2023 (v. CP_1 provvedimento reso a verbale prodotto sub doc. 5 e la successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 20 giugno 2023, prodotta sub doc. 7).
Il 12 luglio 2023 è stato notificato al signor atto di precetto per il rilascio (doc. 8). CP_1
2.2. Parte ricorrente afferma che il signor non ha rispettato il termine fissato dal giudice e CP_1 che ha rilasciato spontaneamente l'immobile in data 4 ottobre 2023.
Di tale circostanza parte ricorrente non offre alcuna prova e pertanto, sul piano processuale, si è arrestata allo stadio delle mere affermazioni. Vale precisare che parte ricorrente non ha formulato istanze di prova orale (esami testimoniali, interrogatorio formale del convenuto) per provare tale circostanza che, vale evidenziarlo, rappresenta un elemento costitutivo della pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio e pertanto, ai sensi dell'art. 2697, I comma cod.civ., deve essere provata dalla ricorrente.
2.3. Dalla documentazione prodotta in giudizio può inferirsi con ragionevole certezza che il signor ha occupato l'immobile oggetto di causa quanto meno fino al 15 luglio 2025 (data fissata CP_1 con provvedimento giudiziale per il rilascio dell'immobile), atteso che l'atto di precetto del 12 luglio
2023 è stato notificato all'odierno convenuto presso l'indirizzo dell'immobile oggetto di causa.
2.4. Per i motivi fin qui esposti, deve pertanto ritenersi accertato, ai sensi dell'art. 1591 cod.civ., il diritto della locatrice a ricevere dal conduttore in mora nel restituire l'immobile il corrispettivo pattuito a titolo di canone di locazione. Pertanto, posto l'ammontare del canone di locazione pari ad
€ 400,00 mensili e rilevato che il conduttore è stato in mora nella restituzione dal 1 gennaio 2023 al
15 luglio 2023, deve essere condannato a pagare in favore di l'importo di CP_1 Parte_1
€ 2.600,00, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
3. (…Segue). La domanda avente ad oggetto la condanna del convenuto alla rifusione delle spese condominiali pagate dalla ricorrente è fondata e pertanto deve essere accolta.
Dai bonifici prodotti sub doc.14 (il primo effettuato il 9 dicembre 2022, il secondo il 13 marzo 2023), nella cui causale si legge “rate non pagate inquilino”, emerge la prova dell'intervenuto pagamento delle somme dovute dal conduttore rimasto moroso, come emerge anche dalla documentazione a firma dell'amministratore di condominio prodotta sub docc. 12 e 13.
La ricorrente, ai sensi dell'art. 2697, I comma cod.civ., ha pertanto soddisfatto l'onere posto dalla legge in capo a chi adisce le vie giudiziarie per far valere un proprio diritto: in conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione, ha infatti offerto la prova del titolo della propria pretesa creditoria allegando l'inadempimento della controparte (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001). Ai sensi dell'art. 2697, II comma cod.civ. sarebbe stato dunque onere di parte convenuta provare di aver puntualmente adempiuto, con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Occorre precisare che l'importo complessivo dei due bonifici effettuati dall'odierna ricorrente è superiore al quantum richiesto nella formulazione della domanda e pari ad € 3.021,67. La pronuncia di condanna non può che avere ad oggetto tale minore importo, pena pronunciare ultra petita.
Pertanto, deve essere condannato a pagare in favore di l'importo di € CP_1 Parte_1
3.021,67.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta. Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa individuato con riferimento al decisum, applicati i valori minimi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, introduttiva e per la fase decisionale ex art. 281 terdecies c.p.c., precisato che non è stata svolta la fase istruttoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 1.700,00 oltre esborsi (vale a dire, contributo unificato, spese di notifica, marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a pagare in favore di l'importo di € 5.621,67, oltre CP_1 Parte_1 interessi dalla data della domanda al saldo da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, I comma cod.civ.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida CP_1 Parte_1 in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA
e CPA.
Bergamo, 11 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies
c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4513/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Jessica Bozza Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, CP_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 281 sexies c.p.c., dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in virtù della quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Thema decidendum. La signora ha chiesto al Tribunale di Bergamo di Parte_1 condannare il signor a pagare l'importo di € 3.600,00 oltre interessi, pretesi a titolo di CP_1 pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo dell'immobile sito in Mozzo, via Dante
Alighieri n. 2 per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 4 ottobre 2023, nonché l'importo di € 3.021,67 oltre interessi a titolo di rifusione delle spese condominiali di sua spettanza sino al 4 ottobre 2023. 1.1. Regolarmente citato in giudizio, il signor è rimasto contumace. CP_1
2. Accoglimento parziale delle domande formulate da parte ricorrente. Le domande formulate da nei confronti di sono fondate nei termini che seguono. Parte_1 CP_1
2.1. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il contratto di locazione stipulato tra le odierne parti in causa in data 1 gennaio 2018 è scaduto il 31 dicembre 2022 (cfr. docc. 2, 3).
Emerge altresì che il Tribunale di Bergamo il 28 febbraio 2023 ha convalidato lo sfratto intimato al signor per finita locazione, fissando per il rilascio la data del 15 luglio 2023 (v. CP_1 provvedimento reso a verbale prodotto sub doc. 5 e la successiva ordinanza di correzione di errore materiale del 20 giugno 2023, prodotta sub doc. 7).
Il 12 luglio 2023 è stato notificato al signor atto di precetto per il rilascio (doc. 8). CP_1
2.2. Parte ricorrente afferma che il signor non ha rispettato il termine fissato dal giudice e CP_1 che ha rilasciato spontaneamente l'immobile in data 4 ottobre 2023.
Di tale circostanza parte ricorrente non offre alcuna prova e pertanto, sul piano processuale, si è arrestata allo stadio delle mere affermazioni. Vale precisare che parte ricorrente non ha formulato istanze di prova orale (esami testimoniali, interrogatorio formale del convenuto) per provare tale circostanza che, vale evidenziarlo, rappresenta un elemento costitutivo della pretesa creditoria fatta valere nel presente giudizio e pertanto, ai sensi dell'art. 2697, I comma cod.civ., deve essere provata dalla ricorrente.
2.3. Dalla documentazione prodotta in giudizio può inferirsi con ragionevole certezza che il signor ha occupato l'immobile oggetto di causa quanto meno fino al 15 luglio 2025 (data fissata CP_1 con provvedimento giudiziale per il rilascio dell'immobile), atteso che l'atto di precetto del 12 luglio
2023 è stato notificato all'odierno convenuto presso l'indirizzo dell'immobile oggetto di causa.
2.4. Per i motivi fin qui esposti, deve pertanto ritenersi accertato, ai sensi dell'art. 1591 cod.civ., il diritto della locatrice a ricevere dal conduttore in mora nel restituire l'immobile il corrispettivo pattuito a titolo di canone di locazione. Pertanto, posto l'ammontare del canone di locazione pari ad
€ 400,00 mensili e rilevato che il conduttore è stato in mora nella restituzione dal 1 gennaio 2023 al
15 luglio 2023, deve essere condannato a pagare in favore di l'importo di CP_1 Parte_1
€ 2.600,00, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, I comma cod.civ. dalla data della domanda al saldo.
3. (…Segue). La domanda avente ad oggetto la condanna del convenuto alla rifusione delle spese condominiali pagate dalla ricorrente è fondata e pertanto deve essere accolta.
Dai bonifici prodotti sub doc.14 (il primo effettuato il 9 dicembre 2022, il secondo il 13 marzo 2023), nella cui causale si legge “rate non pagate inquilino”, emerge la prova dell'intervenuto pagamento delle somme dovute dal conduttore rimasto moroso, come emerge anche dalla documentazione a firma dell'amministratore di condominio prodotta sub docc. 12 e 13.
La ricorrente, ai sensi dell'art. 2697, I comma cod.civ., ha pertanto soddisfatto l'onere posto dalla legge in capo a chi adisce le vie giudiziarie per far valere un proprio diritto: in conformità alla giurisprudenza della Corte di cassazione, ha infatti offerto la prova del titolo della propria pretesa creditoria allegando l'inadempimento della controparte (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001). Ai sensi dell'art. 2697, II comma cod.civ. sarebbe stato dunque onere di parte convenuta provare di aver puntualmente adempiuto, con conseguente estinzione dell'obbligazione.
Occorre precisare che l'importo complessivo dei due bonifici effettuati dall'odierna ricorrente è superiore al quantum richiesto nella formulazione della domanda e pari ad € 3.021,67. La pronuncia di condanna non può che avere ad oggetto tale minore importo, pena pronunciare ultra petita.
Pertanto, deve essere condannato a pagare in favore di l'importo di € CP_1 Parte_1
3.021,67.
4. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico di parte convenuta. Visto il D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa individuato con riferimento al decisum, applicati i valori minimi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, introduttiva e per la fase decisionale ex art. 281 terdecies c.p.c., precisato che non è stata svolta la fase istruttoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 1.700,00 oltre esborsi (vale a dire, contributo unificato, spese di notifica, marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a pagare in favore di l'importo di € 5.621,67, oltre CP_1 Parte_1 interessi dalla data della domanda al saldo da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, I comma cod.civ.
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida CP_1 Parte_1 in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre esborsi e oltre 15% per spese forfetarie, IVA
e CPA.
Bergamo, 11 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo