Sentenza breve 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 25/02/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00550/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Clelia Lucrezia Ludovica Principato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno – Questura di Catania, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo porto fucile uso caccia notificato il 19 novembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto che:
- con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in oggetto portante il diniego di rinnovo del porto d’armi uso caccia lamentando: 1) eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione; 2) eccesso di potere per travisamento dei fatti. Sugli asseriti dissidi familiari; 3) eccesso di potere sotto il profilo dell’irragionevolezza per uso difensivo della discrezionalità amministrativa;
- sostanzialmente con i predetti motivi, la parte ricorrente ha lamentato l’irragionevolezza della scelta della P.A. alla luce: i ) della carenza di qualsivoglia legame logico-giuridico tra la condanna per la contravvenzione di cui all’art. 134 TULPS e l’uso delle armi; ii ) difetto d’istruttoria e l’errata ricostruzione e valutazione dei fatti sui prospettati dissidi familiari; iii ) dell’uso difensivo della discrezionalità amministrativa esercitata;
- si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando documentazione;
- all’udienza camerale indicata in epigrafe, previo avviso ex art. 60 c.p.a., la causa è stata posta in decisione;
Considerato che:
- il ricorso è infondato e va rigettato;
- il reato di cui all’art. 134 TULPS – pur non rientrando tra le fattispecie automaticamente ostative ex art. 43 TULPS – implica l’esercizio di condotte in cui è frequente l’uso di armi, sicché il rischio di un impiego improprio delle stesse per scopi diversi da quelli richiesti è altamente probabile, nonché rischioso per la pubblica incolumità;
- inoltre, anche se i fatti contestati ex art. 134 TULPS risalgono al 2008 è altrettanto vero che dalla sentenza della Corte d’appello prodotta dall’amministrazione emerge che la condotta antidoverosa si è protratta nel tempo (per oltre un ventennio) in modo palese e manifesto (indossando addirittura un’uniforme);
- a prescindere dall’effettiva sussistenza dei dissidi familiari contestati, il profilo sopraindicato giustifica la preoccupazione delle competenti autorità e la valutazione negativa da esse effettuate in relazione alla affidabilità del ricorrente circa il buon uso delle armi, che appare, dunque, ragionevole e logica dovendosi ricordare che il compito dell’Autorità di pubblica sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, al lume delle coordinate normative ritenute violate con la seconda censura, laddove è conferito al Prefetto il potere di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello cautelare di prevenire abusi nell’uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità, sicché ai fini del diniego dei titoli autorizzatori in materia di armi l’autorità può dunque vietare la detenzione come misura preventiva senza dover dimostrare abusi (Cons. Stato, sez. III, 22 gennaio 2025, n. 478);
- in ragione della natura plurimotivata del provvedimento in esame, è superfluo l’esame degli ulteriori motivi articolati (Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2025, n. 8924);
- le spese di lite, liquidate nella misura indicate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquidano in euro 1.500,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della CPA e dell’IVA, nella misura di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CR MA ST, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | CR MA ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.