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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/10/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 377/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Campofelice di Roccella, alla via Madonnina di Gibilmanna, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Cimino;
e da
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Maria Teresa
Cimino;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 04.06.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 20.07.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025, i coniugi e , Parte_2 Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Enna, in data 31.05.2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna, Numero 17,
Parte II, Anno 2003, optando per il regime della separazione dei beni e precisando che dall'unione coniugale sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), Per_1 Per_2 hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 28.02.2025 e confermate all'udienza dell' 1.7.2025, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi vivranno separati, potendo stabilire ciascuno la propria effettiva dimora e residenza ove meglio aggrada, con l'obbligo però della comunicazione delle rispettive residenze, dandosi altresì, reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per
l'espatrio. I coniugi essendo ambedue economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente al mantenimento;
2) La casa coniugale sita in Enna via Risorgimento ( catastalmente via Montesalvo) n. 10, in cui il nucleo familiare ha sempre vissuto, comprensiva dei beni mobili e degli arredi che la compongono, sarà assegnata alla sig.ra affinché vi continui a vivere con le due figlie, entrambe Parte_1 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
3) La sig.ra concede al sig. l'uso in comodato gratuito del vano della casa Parte_1 Parte_2 coniugale già adibito a studio professionale del medesimo;
4) Il sig. si obbliga a trasferire, con atto pubblico notarile da stipularsi entro sei Parte_2 mesi dal decreto di omologa , il 50% della piena proprietà indivisa dell'immobile familiare, come sopra identificato al catasto del comune di Enna, alla sig.ra , con la precisazione che Parte_1 detto trasferimento costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le spese del notaio, scelto di comune accordo, saranno suddivise tra i coniugi;
5) i coniugi si obbligano reciprocamente a pagare in ragione del 50% ciascuno la rata di mutuo mensile con la conseguenza che in caso di inadempimento di uno, l'altro potrà agire in qualunque momento per il recupero di quanto dovuto e/ o di quanto eventualmente anticipato;
tali ratei resteranno addebitati nel conto corrente cointestato degli stessi coniugi;
6) Tuttavia, le prime due mensilità di mutuo, a far data dalla suddetta sottoscrizione, saranno pagate in via esclusiva dalla sig.ra ; Parte_1 7) Il sig. rinuncia a chiedere alla coniuge i pregressi ratei di mutuo pagati in via esclusiva;
Parte_2
8) Sia i sig. che la sig.ra si obbligano a versare, rispettivamente, e la somma Parte_2 Parte_1 di € 200,00 ciascuno al mese, quale contributo al mantenimento ordinario delle prole, con la conseguenza che ciascuna figlia godrà della somma di € 200,00 complessive mensili. Tali importi saranno versati direttamente nelle mani di ed tramite bonifici su conti correnti intestati Per_1 Per_2 alle ragazze.
9) I genitori si obbligano, inoltre, a partecipare, nella misura del 50% ciascuno ad ogni spesa di carattere straordinario necessaria per le figlie. A tale proposito le stesse faranno riferimento al Contr protocollo sottoscritto dal nel mese di novembre del 2017.
10) con la sottoscrizione del presente ricorso i sottoscritti dichiarano di aver definito fra loro tutti I rapporti patrimoniali pendenti e pertanto di non aver nulla reciprocamente a pretendere”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 4.06.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse delle figlie, e Per_1
stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in ricorso Per_2 dalle parti e che le stesse hanno confermato all'udienza dell' 1.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), nata Parte_1 C.F._1
a Enna il 23.02.1973 e (C.F.: , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14.08.1973, che hanno contratto matrimonio concordatario in Enna, in data 31.05.2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna, Atto n. 17,
Parte II, Anno 2003;
- omologa le condizioni di separazione inerenti alle figlie ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 28.02.2025, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell' 1.7.2025; - ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Campofelice di Roccella, alla via Madonnina di Gibilmanna, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Cimino;
e da
(C.F.: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Maria Teresa
Cimino;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 04.06.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 20.07.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.02.2025, i coniugi e , Parte_2 Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Enna, in data 31.05.2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna, Numero 17,
Parte II, Anno 2003, optando per il regime della separazione dei beni e precisando che dall'unione coniugale sono nate le figlie (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), Per_1 Per_2 hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 28.02.2025 e confermate all'udienza dell' 1.7.2025, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte:
“ 1) I coniugi vivranno separati, potendo stabilire ciascuno la propria effettiva dimora e residenza ove meglio aggrada, con l'obbligo però della comunicazione delle rispettive residenze, dandosi altresì, reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per
l'espatrio. I coniugi essendo ambedue economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente al mantenimento;
2) La casa coniugale sita in Enna via Risorgimento ( catastalmente via Montesalvo) n. 10, in cui il nucleo familiare ha sempre vissuto, comprensiva dei beni mobili e degli arredi che la compongono, sarà assegnata alla sig.ra affinché vi continui a vivere con le due figlie, entrambe Parte_1 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
3) La sig.ra concede al sig. l'uso in comodato gratuito del vano della casa Parte_1 Parte_2 coniugale già adibito a studio professionale del medesimo;
4) Il sig. si obbliga a trasferire, con atto pubblico notarile da stipularsi entro sei Parte_2 mesi dal decreto di omologa , il 50% della piena proprietà indivisa dell'immobile familiare, come sopra identificato al catasto del comune di Enna, alla sig.ra , con la precisazione che Parte_1 detto trasferimento costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le spese del notaio, scelto di comune accordo, saranno suddivise tra i coniugi;
5) i coniugi si obbligano reciprocamente a pagare in ragione del 50% ciascuno la rata di mutuo mensile con la conseguenza che in caso di inadempimento di uno, l'altro potrà agire in qualunque momento per il recupero di quanto dovuto e/ o di quanto eventualmente anticipato;
tali ratei resteranno addebitati nel conto corrente cointestato degli stessi coniugi;
6) Tuttavia, le prime due mensilità di mutuo, a far data dalla suddetta sottoscrizione, saranno pagate in via esclusiva dalla sig.ra ; Parte_1 7) Il sig. rinuncia a chiedere alla coniuge i pregressi ratei di mutuo pagati in via esclusiva;
Parte_2
8) Sia i sig. che la sig.ra si obbligano a versare, rispettivamente, e la somma Parte_2 Parte_1 di € 200,00 ciascuno al mese, quale contributo al mantenimento ordinario delle prole, con la conseguenza che ciascuna figlia godrà della somma di € 200,00 complessive mensili. Tali importi saranno versati direttamente nelle mani di ed tramite bonifici su conti correnti intestati Per_1 Per_2 alle ragazze.
9) I genitori si obbligano, inoltre, a partecipare, nella misura del 50% ciascuno ad ogni spesa di carattere straordinario necessaria per le figlie. A tale proposito le stesse faranno riferimento al Contr protocollo sottoscritto dal nel mese di novembre del 2017.
10) con la sottoscrizione del presente ricorso i sottoscritti dichiarano di aver definito fra loro tutti I rapporti patrimoniali pendenti e pertanto di non aver nulla reciprocamente a pretendere”.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 4.06.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse delle figlie, e Per_1
stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in ricorso Per_2 dalle parti e che le stesse hanno confermato all'udienza dell' 1.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: ), nata Parte_1 C.F._1
a Enna il 23.02.1973 e (C.F.: , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
14.08.1973, che hanno contratto matrimonio concordatario in Enna, in data 31.05.2003, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello Stato Civile del Comune di Enna, Atto n. 17,
Parte II, Anno 2003;
- omologa le condizioni di separazione inerenti alle figlie ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 28.02.2025, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell' 1.7.2025; - ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta