Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1264
TAR
Sentenza 28 settembre 2022
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TAR
Sentenza 17 luglio 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Errata attribuzione della responsabilità del ritardo nel rilascio del permesso di costruire

    Il Collegio ha ritenuto che, con riferimento al periodo anteriore al 2020, l'arresto procedimentale sia imputabile alla parte che, pur essendosi manifestata disponibile ad integrare la sottoscrizione mancante, non risulta poi aver concretamente adempiuto. Per il periodo successivo, il dialogo procedimentale ha seguito un proficuo scambio di integrazione documentale, e non vi è un ritardo imputabile all'amministrazione.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento danni per ritardo nella conclusione della pratica di sanatoria

    Il Collegio ha ritenuto che, anche per il periodo successivo al riavvio dell'iter procedimentale, manca l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione, la quale ha richiesto documentazione integrativa in termini coerenti all'iter, tanto che le stesse richieste sono state poi adempiute dalla parte istante. Non può qualificarsi come 'inerzia totale' un comportamento amministrativo che, sebbene non conclusivo, collabora col privato.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese di lite

    Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda controversa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 1264
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1264
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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