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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 20/01/2026, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 756/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14208/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249063153779000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249063153779000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249063153779000 IRAP
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160071601569000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160166315605000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184932278000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170238064676000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170249153112000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170249153112000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180006349402000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180018874676000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180107143206000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190027129019000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169263747000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190189320110000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190247716325000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210126646762000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220118661277000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9837/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti Resistente: ader si riporta agli atti e anche DP1 e DP3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 097 20249063153779000, notificata a mezzo pec il 21.05.2024 e per essa le cartelle di pagamento sottese per complessivi € 302.977,43, indicate in ricorso e in epigrafe. Eccepiva la nullità dell'avviso di presa in carico per mancata notifica degli atti presupposti, la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza delle indicazioni tassativamente richieste in riferimento agli interessi nonché per difetto di motivazione, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancanza delle indicazioni tassativamente previste per legge nonché per difetto di motivazione ed infine la nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio sia Agenzia delle Entrate sia Ader, quest'ultima producendo documentazione relativa alla notifica delle cartelle.
All'esto dell'udienza pubblica, tenutasi con le modalità a distanza, la causa era decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente deve rilevarsi che, in base al recente orientamento della Corte di legittimità (Cassazione,
Sentenza n. 6436 del 11/03/2025 ) l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica.
Agenzia delle entrate - Riscossione ha in ogni caso integralmente documentato la regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali presupposto degli avvisi di intimazione impugnati, con conseguente infondatezza delle eccezioni relative alla prescrizione dei crediti (data l'efficacia interruttiva delle predette cartelle) dell'obbligo di motivazione (assolto in modo sufficiente dall'avviso di intimazione dato il credito ormai cristallizzato).
Quanto alle spese, devono essere compensate quelle relative ad Agenzia delle Entrate e degli altri uffici, mentre vanno poste a carico della ricorrente quelle relative ad AdER.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la contribuente alle spese del giudizio nella misura di euro 15.000,00 in favore dell'ADER.
Compensa le spese nei confronti degli altri Uffici costituiti.
Roma, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dr. Ettore Favara
Il Presidentedr. Guido Cecinelli
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
FAVARA ETTORE, Relatore
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14208/2024 depositato il 06/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Ama Spa - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249063153779000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249063153779000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249063153779000 IRAP
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160071601569000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160166315605000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160184932278000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170238064676000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170249153112000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170249153112000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180006349402000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180018874676000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180107143206000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190027129019000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190169263747000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190189320110000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190247716325000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210126646762000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220118661277000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9837/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti Resistente: ader si riporta agli atti e anche DP1 e DP3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 097 20249063153779000, notificata a mezzo pec il 21.05.2024 e per essa le cartelle di pagamento sottese per complessivi € 302.977,43, indicate in ricorso e in epigrafe. Eccepiva la nullità dell'avviso di presa in carico per mancata notifica degli atti presupposti, la nullità dell'intimazione di pagamento per mancanza delle indicazioni tassativamente richieste in riferimento agli interessi nonché per difetto di motivazione, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancanza delle indicazioni tassativamente previste per legge nonché per difetto di motivazione ed infine la nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione.
Si costituiva in giudizio sia Agenzia delle Entrate sia Ader, quest'ultima producendo documentazione relativa alla notifica delle cartelle.
All'esto dell'udienza pubblica, tenutasi con le modalità a distanza, la causa era decisa nei seguenti termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente deve rilevarsi che, in base al recente orientamento della Corte di legittimità (Cassazione,
Sentenza n. 6436 del 11/03/2025 ) l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica.
Agenzia delle entrate - Riscossione ha in ogni caso integralmente documentato la regolare notifica di tutte le cartelle esattoriali presupposto degli avvisi di intimazione impugnati, con conseguente infondatezza delle eccezioni relative alla prescrizione dei crediti (data l'efficacia interruttiva delle predette cartelle) dell'obbligo di motivazione (assolto in modo sufficiente dall'avviso di intimazione dato il credito ormai cristallizzato).
Quanto alle spese, devono essere compensate quelle relative ad Agenzia delle Entrate e degli altri uffici, mentre vanno poste a carico della ricorrente quelle relative ad AdER.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la contribuente alle spese del giudizio nella misura di euro 15.000,00 in favore dell'ADER.
Compensa le spese nei confronti degli altri Uffici costituiti.
Roma, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dr. Ettore Favara
Il Presidentedr. Guido Cecinelli