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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/08/2025, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 69/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 69 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 04.06.2025, avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e vertente
TRA
c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Parte_1 C.F._1
Primizia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla Piazzetta
Pirozzi, n.11, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Michele Di Lucca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Maddaloni (CE), alla via Roma n. 11, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.06.2025, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, i difensori costituiti hanno chiesto di pronunciarsi la separazione in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 07.01.2025, il ricorrente, in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in Caserta (CE) il 06.09.1969 con , e precisando che dalla loro unione erano nati due figli, CP_1 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto depositato in data 13.01.2025 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 04.06.2025, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con CP_1 comparsa di costituzione depositata in data 24.04.2025, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi separazione alle condizioni di cui alla comparsa.
Nelle more dell'udienza di comparizione, le parti addivenivano ad un accordo allegato all'istanza depositata in data 15.05.2025.
All'udienza del 04.06.2025, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note scritte, i coniugi ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 15.05.2025 ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione. 2 La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non avendo le parti formulato domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo allegato all'istanza depositata in data 15.05.2025, che qui di seguito si riporta:
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il collegio ne prende atto.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(c.f.: ) e (c.f.: ); CodiceFiscale_3 CP_1 C.F._2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta (CE) (Atto n. 213,
Parte II, Serie A, Ufficio I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1969) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 16.7.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 69 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 04.06.2025, avente ad oggetto:
Separazione giudiziale e vertente
TRA
c.f.: rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Parte_1 C.F._1
Primizia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla Piazzetta
Pirozzi, n.11, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Michele Di Lucca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Maddaloni (CE), alla via Roma n. 11, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 04.06.2025, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, i difensori costituiti hanno chiesto di pronunciarsi la separazione in conformità agli accordi raggiunti dalle parti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 07.01.2025, il ricorrente, in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in Caserta (CE) il 06.09.1969 con , e precisando che dalla loro unione erano nati due figli, CP_1 entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto depositato in data 13.01.2025 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 04.06.2025, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con CP_1 comparsa di costituzione depositata in data 24.04.2025, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi separazione alle condizioni di cui alla comparsa.
Nelle more dell'udienza di comparizione, le parti addivenivano ad un accordo allegato all'istanza depositata in data 15.05.2025.
All'udienza del 04.06.2025, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note scritte, i coniugi ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 15.05.2025 ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione. 2 La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non avendo le parti formulato domande di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto un accordo allegato all'istanza depositata in data 15.05.2025, che qui di seguito si riporta:
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative, il collegio ne prende atto.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(c.f.: ) e (c.f.: ); CodiceFiscale_3 CP_1 C.F._2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta (CE) (Atto n. 213,
Parte II, Serie A, Ufficio I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1969) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 16.7.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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