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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ex art. 190
c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 6078/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
P.IVA: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Calvizzano (Napoli) alla
Gioacchino Rossini n. 14, presso lo Studio dell'Avv. Fabio Felaco che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
“ , in persona del Legale Rapp.te p.t., domiciliato Controparte_1 in Battipaglia, Via Serroni, n.46, presso lo Studio dell'Avv. Palmiero
Masucci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 31.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto n. 1382/2017, notificato in data 8/05/2017, il Tribunale di
Salerno ingiungeva alla di pagare in favore della società Parte_1
“ la somma di euro 14.372,00 oltre interessi ex Controparte_1
d.lgs. 231/2002 ed accessori, quale corrispettivo per l'attività di cremazione
1 salme svolta nell'interesse della controparte, società operante nel settore delle onoranze funebri.
2. Avverso il predetto decreto proponeva opposizione l'ingiunta, con atto di citazione tempestivamente notificato, con il quale chiedeva che venisse annullato il decreto ingiuntivo opposto, contestando l'esistenza del credito, atteso che lo stesso era stato interamente pagato a mezzo tre assegni bancari di euro 6.080,66 ciascuno, incassati dalla società opposta rispettivamente in data 29.08.2016, 28.09.2016 e 27.10.2016.
3. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società “
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Contestava le difese articolate dall'opponente, deducendo che, a fronte di un debito accumulato di € 27.552,00, la provvedeva, solo Parte_1 parzialmente al pagamento del dovuto versando la somma di € 13.180,00 restando debitrice della rimanente somma di € 14.372,00 oggetto di ingiunzione.
4. Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la stessa viene ora in decisione, sulle rassegnate conclusioni, all'esito dei termini concessi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. È bene preliminarmente osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito
2 azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Orbene, nel presente giudizio, l'opponente riconosce l'esistenza del rapporto di prestazione di servizi, deducendo, tuttavia, di aver già
corrisposto il quantum dovuto mediante pagamento a mezzo tre assegni bancari, prodotti in copia.
3.1. Tuttavia, la documentazione prodotta non è idonea di per sé a provare l'avvenuto pagamento.
3.2. Invero, gli assegni in esame nulla dicono in ordine al pagamento delle fatture azionate dalla controparte per il residuo credito.
Il Tribunale aderisce, del resto, al principio di diritto ribadito dalla
Cassazione secondo cui, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Per contro, tale principio non si applica “quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere
probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal
creditore» (ex multis cft. Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26275 del
06/11/2017, Rv. 647043 - 01).
Nella specie, come evidenziato, non risulta provato alcun collegamento tra i pagamenti effettuati a mezzo tre assegni e i crediti azionati dalla società ricorrente in monitorio;
in ogni caso, come si è detto, quanto ai pagamenti effettuati a mezzo assegni l'onere probatorio rimaneva in capo alla debitrice, odierna opponente.
4. La carenza di materiale probatorio in ordine all'intervenuto pagamento non può che determinare il rigetto della proposta opposizione, atteso che,
come statuito dalla Suprema Corte, in caso di azione di adempimento di un
3 contratto, il creditore è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale di tale obbligazione, essendo, di converso, a carico del convenuto dare la prova dell'adempimento del contratto (sul punto Cass. Civ. S. U. n. 13533/01).
5. Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., acquista efficacia esecutiva.
6. Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del valore della domanda, delle tariffe vigenti secondo i parametri minimi stante la natura meramente documentale della controversia e l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando all'esito del giudizio r.g.t. 6078/2017, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1382/2017, emesso in data 18-20 aprile 2017 dal
Tribunale di Salerno;
2. dà atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna l'opponente in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'opposta CP
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, delle spese
[...] del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CAP come per legge.
Così deciso in Salerno il 4.03.2025
Il giudice
Francesco Rossini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini concessi ex art. 190
c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al n. 6078/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
P.IVA: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Calvizzano (Napoli) alla
Gioacchino Rossini n. 14, presso lo Studio dell'Avv. Fabio Felaco che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTE
E
“ , in persona del Legale Rapp.te p.t., domiciliato Controparte_1 in Battipaglia, Via Serroni, n.46, presso lo Studio dell'Avv. Palmiero
Masucci, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 31.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto n. 1382/2017, notificato in data 8/05/2017, il Tribunale di
Salerno ingiungeva alla di pagare in favore della società Parte_1
“ la somma di euro 14.372,00 oltre interessi ex Controparte_1
d.lgs. 231/2002 ed accessori, quale corrispettivo per l'attività di cremazione
1 salme svolta nell'interesse della controparte, società operante nel settore delle onoranze funebri.
2. Avverso il predetto decreto proponeva opposizione l'ingiunta, con atto di citazione tempestivamente notificato, con il quale chiedeva che venisse annullato il decreto ingiuntivo opposto, contestando l'esistenza del credito, atteso che lo stesso era stato interamente pagato a mezzo tre assegni bancari di euro 6.080,66 ciascuno, incassati dalla società opposta rispettivamente in data 29.08.2016, 28.09.2016 e 27.10.2016.
3. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società “
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Contestava le difese articolate dall'opponente, deducendo che, a fronte di un debito accumulato di € 27.552,00, la provvedeva, solo Parte_1 parzialmente al pagamento del dovuto versando la somma di € 13.180,00 restando debitrice della rimanente somma di € 14.372,00 oggetto di ingiunzione.
4. Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, la stessa viene ora in decisione, sulle rassegnate conclusioni, all'esito dei termini concessi ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. È bene preliminarmente osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito
2 azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
3. Orbene, nel presente giudizio, l'opponente riconosce l'esistenza del rapporto di prestazione di servizi, deducendo, tuttavia, di aver già
corrisposto il quantum dovuto mediante pagamento a mezzo tre assegni bancari, prodotti in copia.
3.1. Tuttavia, la documentazione prodotta non è idonea di per sé a provare l'avvenuto pagamento.
3.2. Invero, gli assegni in esame nulla dicono in ordine al pagamento delle fatture azionate dalla controparte per il residuo credito.
Il Tribunale aderisce, del resto, al principio di diritto ribadito dalla
Cassazione secondo cui, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Per contro, tale principio non si applica “quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere
probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal
creditore» (ex multis cft. Cass.Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26275 del
06/11/2017, Rv. 647043 - 01).
Nella specie, come evidenziato, non risulta provato alcun collegamento tra i pagamenti effettuati a mezzo tre assegni e i crediti azionati dalla società ricorrente in monitorio;
in ogni caso, come si è detto, quanto ai pagamenti effettuati a mezzo assegni l'onere probatorio rimaneva in capo alla debitrice, odierna opponente.
4. La carenza di materiale probatorio in ordine all'intervenuto pagamento non può che determinare il rigetto della proposta opposizione, atteso che,
come statuito dalla Suprema Corte, in caso di azione di adempimento di un
3 contratto, il creditore è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale di tale obbligazione, essendo, di converso, a carico del convenuto dare la prova dell'adempimento del contratto (sul punto Cass. Civ. S. U. n. 13533/01).
5. Al rigetto dell'opposizione segue la conferma del decreto ingiuntivo opposto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., acquista efficacia esecutiva.
6. Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del valore della domanda, delle tariffe vigenti secondo i parametri minimi stante la natura meramente documentale della controversia e l'assenza di particolari questioni in fatto e in diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando all'esito del giudizio r.g.t. 6078/2017, ogni altra eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1382/2017, emesso in data 18-20 aprile 2017 dal
Tribunale di Salerno;
2. dà atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna l'opponente in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dell'opposta CP
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, delle spese
[...] del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CAP come per legge.
Così deciso in Salerno il 4.03.2025
Il giudice
Francesco Rossini
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