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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1150/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
EN MAURO, AT
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3838/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035723184000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 3838/2025 Ricorrente_1 si è opposto ad una Cartella di pagamento n. 29520240035723184000, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RACCOLTA RIFIUTI
2008-2009-2010-2011 e 2012, notificata in data 20/02/2025 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione di
Messina.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della prescrizione, anche se notificata l'intimazione di pagamento richiamata.
L'Società_1 s.p.a. si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
L'ADER si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, va osservato come l'Società_1 s.p.a., costituendosi, ha versato in atti la prodromica intimazione di pagamento, in particolare dimostrando che in data 25.10.2019 è stata notificata l'intimazione n. 275888
(cfr.).
La stessa è stata pertanto correttamente notificata alla parte ricorrente, circostanza risultante documentalmente, e non opposta.
In particolare, ai fini della validità della stessa va confermato quanto affermato dalla Cassazione, con decisione della sez. trib., 29/09/2025, n. 26371, secondo cui “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.”.
Quanto agli effetti della suddetta notificazione, va richiamato quanto al riguardo affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n.
546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.”( Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, n.6436).
Ne viene che, con riferimento agli anni 2008-2009-2010-2011 e 2012 la prospettata prescrizione quinquennale, atteso che la cartella è stata notificata in data 20/02/2025, non si è verificata, sicchè risulta tempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta entro il successivo termine di prescrizione quinquennale, tenendo pure conto della proroga dei termini per la notifica introdotta dalla normativa emergenziale.
In particolare, va osservato che “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid).”( Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, n. 960).
Né la parte ricorrente ha fornito prova di avere provveduto alla impugnazione della prodromica suddetta intimazione che l'impositore ha versato in atti(cfr.).
Inoltre, ogni altra questione di merito avrebbe dovuto essere rivolta all'atto prodromico richiamato, mentre risulta inammissibile in questa sede, perché già cristallizzata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese tra le parti seguono la soccombenza della parte ricorrente come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio alle parti resistenti, che si liquidano in 700,00 per ciascuna di esse, oltre accessori se dovuti, con distrazione per quanto all'Ato
Me1 in favore del suo difensore antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
EN MAURO, AT
CAPPADONA GAETANO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3838/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035723184000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 37/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, iscritto al n. R.G. 3838/2025 Ricorrente_1 si è opposto ad una Cartella di pagamento n. 29520240035723184000, contenente l'iscrizione a ruolo per TASSA RACCOLTA RIFIUTI
2008-2009-2010-2011 e 2012, notificata in data 20/02/2025 dall'Agenzia delle entrate-Riscossione di
Messina.
Chiedeva l'annullamento della cartella, eccependo l'illegittimità sul presupposto della prescrizione, anche se notificata l'intimazione di pagamento richiamata.
L'Società_1 s.p.a. si è costituita contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
L'ADER si è costituita.
All'odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, va osservato come l'Società_1 s.p.a., costituendosi, ha versato in atti la prodromica intimazione di pagamento, in particolare dimostrando che in data 25.10.2019 è stata notificata l'intimazione n. 275888
(cfr.).
La stessa è stata pertanto correttamente notificata alla parte ricorrente, circostanza risultante documentalmente, e non opposta.
In particolare, ai fini della validità della stessa va confermato quanto affermato dalla Cassazione, con decisione della sez. trib., 29/09/2025, n. 26371, secondo cui “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.”.
Quanto agli effetti della suddetta notificazione, va richiamato quanto al riguardo affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n.
546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.”( Cassazione civile sez. trib., 11/03/2025, n.6436).
Ne viene che, con riferimento agli anni 2008-2009-2010-2011 e 2012 la prospettata prescrizione quinquennale, atteso che la cartella è stata notificata in data 20/02/2025, non si è verificata, sicchè risulta tempestiva la notifica di tale atto impugnato avvenuta entro il successivo termine di prescrizione quinquennale, tenendo pure conto della proroga dei termini per la notifica introdotta dalla normativa emergenziale.
In particolare, va osservato che “La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall'Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid).”( Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, n. 960).
Né la parte ricorrente ha fornito prova di avere provveduto alla impugnazione della prodromica suddetta intimazione che l'impositore ha versato in atti(cfr.).
Inoltre, ogni altra questione di merito avrebbe dovuto essere rivolta all'atto prodromico richiamato, mentre risulta inammissibile in questa sede, perché già cristallizzata.
Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese tra le parti seguono la soccombenza della parte ricorrente come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio alle parti resistenti, che si liquidano in 700,00 per ciascuna di esse, oltre accessori se dovuti, con distrazione per quanto all'Ato
Me1 in favore del suo difensore antistatario.