Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 17/12/2025, n. 8204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8204 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08204/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03796/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3796 del 2025, proposto da RA LA, IO RI, LA LE, NO De TE, RN De TE, OR RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Nazzareno Lanni, Biancamaria Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.A.C.P. della Provincia di Benevento in Liquidazione, Agenzia Campana per L'Edilizia Residenziale -A.C.E.R.-, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 4482/2013 resa il 20.12.2013 dalla Corte di Appello di OL IV Sezione Civile bis nel giudizio iscritto al n° 1137/2007 Rep. 5952/2013, anche rinotificata in copia conforme esecutiva il 28.07.2022, confermata con sentenza resa dalla Corte di Cassazione I Sezione Civile n° 10740/2020 in data 08.01.2020, pubblicata il 05.06.2020 e notificata come e per legge sia di quest'ultima per quanto alle spese per un totale dovuto di euro 390.915,33 oltre interessi come da titolo dal 19.06.2025 sino all'integrale soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AL FU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 21.07.2025 e depositato il 22.07.2025, gli istanti agiscono in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza n. 4482/2013 resa il 20.12.2013 dalla Corte di Appello di OL IV Sezione Civile bis nel giudizio iscritto al n. 1137/2007 Rep. 5952/2013, rinotificata in copia conforme esecutiva il 28.07.2022, confermata con sentenza resa dalla Corte di Cassazione I Sezione Civile n° 10740/2020 in data 08.01.2020, con cui il predetto Tribunale ha condannato l'IACP della Provincia di Benevento al pagamento in favore dei ricorrenti della “ somma di euro 186.993,38 - detratto quanto eventualmente già versato e/o depositato presso la Cassa DD e PP - oltre rivalutazione secondo indici Istat FOI dal gennaio 98 ad oggi ed interessi legali sulla somma devalutata e progressivamente rivalutata dal 27.04.97 al saldo ”.
Espongono in fatto di aver provveduto a notificare in data 28.07.2022 all’amministrazione debitrice la suddetta sentenza n. 4482/2013, divenuta cosa giudicata sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n. 10740/2020, che ha respinto il ricorso proposto dall’Ente confermando la sentenza di appello.
La parte ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica effettuata e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Conclude, pertanto, con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, e di fissazione di una penale per l’eventuale ulteriore ritardo.
2. L’Amministrazione intimata non si è costituita.
3. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il gravame è fondato e va accolto.
2. Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
3. Nel caso di specie, risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
La sentenza ottemperanda risulta notificata in data 28.07.2022 presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. “e”, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115. c.p.a. (all. 1 ric.).
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza è passata in giudicato.
4. Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato.
In caso di ulteriore inottemperanza si nomina sin d’ora, quale Commissario ad Acta, il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario, munito di adeguate e specifiche competenze, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Al riguardo si precisa che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, OL, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”.
Si dispone, altresì, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore dei ricorrenti, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
Le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza – sono liquidate secondo l’ordinario canone della soccombenza, come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
- condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
- per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Prefetto di Benevento, con facoltà di delega ad un altro dirigente o funzionario che – su specifica richiesta della parte ricorrente e nei termini di cui in motivazione – provvederà al compimento degli atti necessari all’esecuzione della suindicata sentenza, riconoscendo all’interessata quanto statuito e quanto dovutogli, anche ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LI LI Di OL, Presidente
AL FU, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL FU | LI LI Di OL |
IL SEGRETARIO