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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 4050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4050 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 7703/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7703/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
9843/2024)
TRA
n. a CARDITO (NA) il 16/09/1972 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO LAURA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/06/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 9843/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “Aldosteronismo primario da adenoma surrenalico in terapia medica (cod. 9309) 41%; Disturbo
d'ansia (cod. 2207) 15%; poliartrosi in lombalgia cronica da discopatie lombo-sacrali e sindrome fibromialgica in pz obesa (cod. 7105) 35%”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Logge renali di normale conformazione. La palpazione bi-manuale dei reni, secondo
, non lascia apprezzare alcunché di patologico. Non dolenti i punti Pt_2 semeiologici renali e ureterali. Giordano negativo bilateralmente […]
2 Deambulazione autonoma, passaggi posturali autonomi […] Assenza di nistagmo. Soggetto vigile, orientato nel tempo e nello spazio, tono dell'umore eutimico. L'esame psichico, condotto con la metodica del libero colloquio mostra un soggetto collaborante, incline a relazionarsi con il sociale, in grado di prendersi cura della propria persona, non presenta agitazione psichica, presenta sfumato stato d'ansia”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“L'aldosteronismo primario da adenoma surrenalico in terapia medica non essendo tabellato si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico e strumentale ad utilizzare il codice tabellare 9309 (che identifica diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado – classe III) valutandola nella misura tabellare minima del 41%. L'iperaldosteronismo primitivo è un disturbo causato dalla produzione autonoma di aldosterone da parte della corteccia surrenalica (dovuto a un'iperplasia, a un adenoma
o a un carcinoma). La sintomatologia comprende episodi di stanchezza, elevata pressione arteriosa e ipokaliemia. La diagnosi necessita della misurazione dei livelli plasmatici di aldosterone e dell'attività reninica plasmatica. Il trattamento dipende dalla causa sottostante (nel caso de quo un adenoma surrenalico) Se presente, il tumore dovrebbe essere rimosso;
nell'iperplasia, lo spironolattone o farmaci analoghi possono normalizzare la pressione arteriosa ed eliminare la sintomatologia. La scelta di utilizzare tale codice deriva dal fatto che la paziente assume come terapia farmacologica un diuretico (Diuresix) ed un farmaco ipoglicemizzante orale (Glucophage 1000 mg compresse), in quanto presenta euglicemia (cioè valori normali di glucosio agli esami ematochimici) ed iperinsulinismo (cioè aumentati valori di insulina agli esami ematochimici). La poliartrosi in lombalgia cronica da discopatie lombo-sacrali e sindrome fibromialgica in pz obesa non essendo tabellata si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico e
3 strumentale, utilizzando il codice tabellare 7105 (che identifica obesità –
(indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche), valutandola nella misura del 35%. L'entità delle summenzionate patologie ci consente di poter affermare, che sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05/02/1992 e tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71 art.2 e 13, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del 67% (sessantasette per cento).
Dall'esame clinico e dalla documentazione agli atti si può ritenere che alla
Sig.ra possa essere riconosciuta un'invalidità pari al 67% Parte_1
(sessantasette per cento)”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Parte ricorrente, infatti, non indica quale percentuale ulteriore di invalidità avrebbe diritto con la specifica allegazione della relativa patologia e del relativo codice per la dedotta patologia respiratoria.
D'altra parte, il C.T.U. in sede di esame obiettivo con riferimento all'apparato respiratorio ha evidenziato: “Torace tronco-conico, emitoraci normoespansibili agli atti respiratori. Assenza di marezzamenti venosi.
Respiro eupnoico (18 atti respiratori al minuto). Fremito vocale tattile normotrasmesso su tutto l'ambito. Murmure vescicolare fisiologico su tutto
l'ambito polmonare, assenza di rumori patologici su tutto l'ambito polmonare bilateralmente. Suono chiaro polmonare alla percussione bilateralmente”.
4 Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti). Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico di parte ricorrente, considerato che il contenuto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. risulta smentito dalla dichiarazione fiscale depositata dall' nel procedimento di accertamento tecnico CP_1 preventivo. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
5 1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'assegno di invalidità civile;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle CP_1 spese di lite liquidate in complessivi € 2.825,00 oltre accessori di legge se dovuti;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Si comunichi.
Aversa, 22/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7703/2025 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
9843/2024)
TRA
n. a CARDITO (NA) il 16/09/1972 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO LAURA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/06/2025 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire l'assegno di invalidità civile presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale
1 procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento della prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 9843/2024 ed ha deciso la causa con sentenza.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato il periziando affetto da: “Aldosteronismo primario da adenoma surrenalico in terapia medica (cod. 9309) 41%; Disturbo
d'ansia (cod. 2207) 15%; poliartrosi in lombalgia cronica da discopatie lombo-sacrali e sindrome fibromialgica in pz obesa (cod. 7105) 35%”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: “Logge renali di normale conformazione. La palpazione bi-manuale dei reni, secondo
, non lascia apprezzare alcunché di patologico. Non dolenti i punti Pt_2 semeiologici renali e ureterali. Giordano negativo bilateralmente […]
2 Deambulazione autonoma, passaggi posturali autonomi […] Assenza di nistagmo. Soggetto vigile, orientato nel tempo e nello spazio, tono dell'umore eutimico. L'esame psichico, condotto con la metodica del libero colloquio mostra un soggetto collaborante, incline a relazionarsi con il sociale, in grado di prendersi cura della propria persona, non presenta agitazione psichica, presenta sfumato stato d'ansia”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
“L'aldosteronismo primario da adenoma surrenalico in terapia medica non essendo tabellato si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico e strumentale ad utilizzare il codice tabellare 9309 (che identifica diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado – classe III) valutandola nella misura tabellare minima del 41%. L'iperaldosteronismo primitivo è un disturbo causato dalla produzione autonoma di aldosterone da parte della corteccia surrenalica (dovuto a un'iperplasia, a un adenoma
o a un carcinoma). La sintomatologia comprende episodi di stanchezza, elevata pressione arteriosa e ipokaliemia. La diagnosi necessita della misurazione dei livelli plasmatici di aldosterone e dell'attività reninica plasmatica. Il trattamento dipende dalla causa sottostante (nel caso de quo un adenoma surrenalico) Se presente, il tumore dovrebbe essere rimosso;
nell'iperplasia, lo spironolattone o farmaci analoghi possono normalizzare la pressione arteriosa ed eliminare la sintomatologia. La scelta di utilizzare tale codice deriva dal fatto che la paziente assume come terapia farmacologica un diuretico (Diuresix) ed un farmaco ipoglicemizzante orale (Glucophage 1000 mg compresse), in quanto presenta euglicemia (cioè valori normali di glucosio agli esami ematochimici) ed iperinsulinismo (cioè aumentati valori di insulina agli esami ematochimici). La poliartrosi in lombalgia cronica da discopatie lombo-sacrali e sindrome fibromialgica in pz obesa non essendo tabellata si procede per analogia e con criterio proporzionale al quadro clinico e
3 strumentale, utilizzando il codice tabellare 7105 (che identifica obesità –
(indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche), valutandola nella misura del 35%. L'entità delle summenzionate patologie ci consente di poter affermare, che sulla scorta delle tabelle approvate con D.M. 05/02/1992 e tenendo presenti i criteri di cui alla legge 118/71 art.2 e 13, le infermità invalidanti di cui sopra incidano allo stato complessivamente sulla capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del 67% (sessantasette per cento).
Dall'esame clinico e dalla documentazione agli atti si può ritenere che alla
Sig.ra possa essere riconosciuta un'invalidità pari al 67% Parte_1
(sessantasette per cento)”.
Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONI
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Parte ricorrente, infatti, non indica quale percentuale ulteriore di invalidità avrebbe diritto con la specifica allegazione della relativa patologia e del relativo codice per la dedotta patologia respiratoria.
D'altra parte, il C.T.U. in sede di esame obiettivo con riferimento all'apparato respiratorio ha evidenziato: “Torace tronco-conico, emitoraci normoespansibili agli atti respiratori. Assenza di marezzamenti venosi.
Respiro eupnoico (18 atti respiratori al minuto). Fremito vocale tattile normotrasmesso su tutto l'ambito. Murmure vescicolare fisiologico su tutto
l'ambito polmonare, assenza di rumori patologici su tutto l'ambito polmonare bilateralmente. Suono chiaro polmonare alla percussione bilateralmente”.
4 Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti). Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e pertanto devono essere poste a carico di parte ricorrente, considerato che il contenuto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c. risulta smentito dalla dichiarazione fiscale depositata dall' nel procedimento di accertamento tecnico CP_1 preventivo. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
5 1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'assegno di invalidità civile;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle CP_1 spese di lite liquidate in complessivi € 2.825,00 oltre accessori di legge se dovuti;
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
Si comunichi.
Aversa, 22/10/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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