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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9410 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 18.12.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 28241/2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Ernesto Maria Cirillo (C.F.: , presso il cui studio sito in Napoli alla via B. Cariteo 8 C.F._2 elettivamente domicilia;
Ricorrente CONTRO
(P. IVA ), alternativamente denominata Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, in persona del dott. , in CP_2 Controparte_3 virtù dei poteri allo stesso conferiti con atto della dott.ssa , Notaio in Persona_1 Roma, in data 17/9/2024 (Rep. 41025 - Racc. 14418), rappresentata e difesa anche disgiuntamente, per delega in calce alla memoria difensiva, dagli avv.ti prof. Marco Marazza (C.F.: e (C.F.: CodiceFiscale_3 Parte_2 C.F._4
) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario De Mathia in Napoli,
[...] alla Via G. Martucci n. 56; Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: franchigia spostamento tra domicilio e lavoro, nullità accordo collettivo 27 marzo 2013. del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, cosi da considerare come clausola non apposta;
3) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del CP_1 27/03/2013;
4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che a far data dal 01.07.2013 e per tutta la sua durata, il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 30 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003;
5) Di conseguenza, accertare e dichiara, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 12.456,40 come in premessa specificata a titolo di differenze retributive, per l'effetto, condannare la
[...] al pagamento della suddetta somma di € 12.456,40 in favore dell'istante oltre CP_1 interessi legali, rivalutazione monetaria e versamento in favore dell' della CP_4 corrispondente contribuzione ovvero quella diversa cifra che dovesse ritenere l'On.le Giudicante;
6) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. In particolare, la ricorrente deduceva di essere dipendente della società convenuta a far data dal 01.08.1989 ed attualmente inquadrata nel livello 5° del CCNL di categoria;
di essere tecnico on field, dotato di un'autovettura aziendale e di un terminale di servizio con applicativo denominato “FAS” che si interfacciava con un sistema informatico denominato
“WFM”, sul quale confluivano tutti gli interventi/attività lavorative da svolgere;
che, per la propria attività lavorativa, gli spostamenti erano eterodiretti e senza una autonoma disponibilità del tempo di lavoro. Deduceva, in particolare, che, dal luglio del 2013 al marzo del 2016, aveva avuto in dotazione una Fiat Panda targata DM440XR mentre, successivamente e sino al luglio 2019, un Fiat Fiorino targato FD982FW; precisava di aver sempre ricoverato l'automezzo, dal luglio del 2013, presso la sede aziendale di Casagiove. Rappresentava che sino al luglio 2013, ai sensi dell'art. 26 del CCNL applicato, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi, e giornaliero di ore 7,38, comprensivo dei tempi di spostamento dalla sede della datrice di lavoro al luogo del primo degli interventi e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede della società convenuta;
di contro, il 27 Marzo 2013, , con l'obiettivo di CP_1 migliorare la produttività aziendale, aveva sottoscritto, con le OO.SS., accordi di prossimità che introducevano per i lavoratori in ambito Open Access il progetto “tecnici on field” e definivano nuove modalità operative;
di talché le nuove modalità si sostanziavano nella cd.
“franchigia” per cui:
- la prestazione lavorativa del personale tecnico avrebbe avuto inizio presso il sito individuato per svolgere la prima work request;
- la fine dell'orario giornaliero – analogamente – sarebbe avvenuta presso il sito dell'ultima attività, con previsione di una franchigia a carico del lavoratore, al massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo di primo intervento, e pari ad un
2 massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo fosse stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Dunque, in base all'accordo del 27.3.2013, la prestazione lavorativa si intendeva iniziata presso il luogo del primo intervento (prima work request) con timbratura tramite terminale/cellulare direttamente da questo luogo e terminato presso il luogo dell'ultimo intervento (last work request), per la durata di 7 ore e 38 minuti, così escludendo dall'orario di lavoro i tempi di spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e quelli dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale, tempi per i quali l'accordo dispone, a loro copertura, una “franchigia” a carico del tecnico di 30 o 60 minuti. Nel citato accordo sindacale si leggeva, poi, come "l' si impegna in ogni caso ad Pt_3 assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia"; Nel caso specifico, la franchigia era pari a 30 minuti giornalieri, pari a 15 minuti la mattina e 15 la sera, perché l'istante ricoverava l'auto presso la sede aziendale di Casagiove. A luglio 2013 l'istante, come tutti i tecnici, invero, aveva ricevuto una comunicazione da parte di con oggetto “modalità della prestazione lavorativa e di utilizzo del mezzo CP_1 sociale”, in cui si riportava l'effettiva decorrenza dell'accordo dalla data del 15.07.2013 e si precisavano le nuove modalità operative: “A far data dal 15/07/2013 Lei opererà in modo da iniziare la prestazione giornaliera presso il cliente/impianto predeterminatoLe dalle procedure informative di assegnazione lavori senza doversi preventivamente recare presso il suo posto di lavoro. Nei confronti del personale in turno base l'attività sarà di norma pre-assegnata nel corso della giornata precedente. Il lavoratore procederà, comunque, a verificare l'assegnazione con congruo anticipo”. Concretamente, l'istante, entro le 8:15 raggiungeva la sede aziendale, ove era ricoverata l'autovettura aziendale;
prelevava l'automezzo per potere essere alle 8:30 sul posto del primo intervento (work request); quindi, rientrava entro le 16,53 alla sede aziendale, ove depositava l'automezzo. Precisava che, prima di prelevare l'automezzo, doveva recarsi nello spogliatoio e indossare il vestiario aziendale e i dispositivi di sicurezza;
successivamente, accendere il palmare, connettersi al sistema e scaricare l'attività, verificare la natura dell'intervento, contattare il cliente per avere informazioni e dettagli, lasciare il punto di lavoro con i tempi di percorrenza che dipendevano dall'indirizzo del cliente. A fine turno, valeva quanto già sopra riferito. Lamentava, pertanto, l'illegittimità dell'accordo sindacale rispetto alla Direttiva 2003/88/CE, che definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, sostenendo che il tempo calcolato dalla come franchigia, in realtà, era da ritenersi CP_1 a tutti gli effetti come orario di lavoro. Domandava, pertanto, il pagamento di € 12.456,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per il periodo dal 1.7.2013 al 31.7.2019 (cfr. pag. 19 del ricorso), tenuto conto di 1639 giorni di effettiva presenza in servizio, della retribuzione lorda mensile del luglio 2013 pari € 2.105,34 e della maggiorazione del 25% per il lavoro straordinario, oltre l'integrale regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Si costituiva tempestivamente , che eccepiva l'inammissibilità della Controparte_1 domanda, per omessa quantificazione del “tempo di lavoro”; l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità parziale di una clausola contrattuale che, in realtà, si pone in correlazione inscindibile con il resto dell'accordo del 27-3-2013; l'inammissibilità della domanda relativa alle pretese differenze retributive per genericità; in ogni caso, l'infondatezza del ricorso.
3 Si costituiva altresì che, ritenuti fondati i fatti di causa, chiedeva condannarsi il datore CP_4 di lavoro a versare i contributi omessi e le relative sanzioni civili, nei limiti della eccepita prescrizione per periodi antecedenti al 11/2019. All'odierna udienza, la causa è decisa con sentenza contestuale letta pubblicamente. 2 Le questioni oggetto della presente controversia sono state già affrontate e decise da altri giudici di questo Tribunale al cui orientamento si può dare continuità (cfr. in particolare Sentenza n. 8385/18, G.L. Pellecchia, sentenza n.8389/2018 G.L. P. Coppola, sentenza n.1771/2019 G.L. R. Manzon). Nelle sentenze richiamate si afferma che è pacifico che originariamente - prima dell'intervento dell'accordo del 27-03-2013 - i tecnici, come l'odierna parte ricorrente, dovessero recarsi, all'inizio del turno di lavoro, presso una sede per timbrare il CP_1 cartellino, ricevere le indicazioni sulle attività da svolgere durante la giornata e partire per raggiungere - con il veicolo aziendale - il luogo di inizio dell'attività; che, al termine dell'orario di lavoro, dovevano rientrare in sede, sempre per timbrare - in modo da raggiungere l'orario complessivo giornaliero di 7 ore e 38 minuti di lavoro - e depositare il mezzo aziendale. Con l'accordo di prossimità del 27-3-2013 (avente efficacia dall'1-7-2013) si è introdotto per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto
“tecnici on field”, con cui si sono definite “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa. Tale accordo ha stabilito che “la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività”; pertanto, è stata “prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
la franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore, e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'automezzo sociale …” . A seguito dell'indicato accordo, i tecnici si recano, con l'autovettura aziendale, sul luogo del primo intervento programmato per la giornata (….la prima Work request) e dal momento in cui vi giungono si iniziano a computare le 7 ore e 38 minuti di lavoro dovute;
allo stesso modo, essi terminano di lavorare dove svolgono l'ultima attività (non oltre le 16,38, tenuto conto della pausa pranzo) e da lì ritornano nel luogo di ricovero dell'auto aziendale. Quindi, dal luglio del 2013 i tempi di spostamento dalla sede aziendale (o di ricovero dell'auto aziendale) al luogo del primo intervento e i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale o di ricovero non sono computati nell'orario di lavoro;
è difatti prevista una “franchigia” a carico del tecnico (di 30 o 15 minuti) in ragione della quale, escludendo dall'orario di lavoro i tempi di spostamento, vi è un aumento dell'orario effettivo rispetto al periodo precedente. Ad avviso della difesa di , tale modifica della prestazione avrebbe determinato un CP_1 miglioramento organizzativo: infatti, mentre in passato i tecnici on field erano obbligati a recarsi nella sede aziendale e da quel momento erano a disposizione dell'azienda, con il nuovo sistema organizzativo raggiungono direttamente il luogo in cui effettuano il primo
4 intervento e da quel momento sono a disposizione di;
prima di tale momento, i CP_1 tecnici – secondo la prospettazione della convenuta – possono disporre liberamente del loro tempo e lo stesso vale per la fine della giornata lavorativa, talché, terminato l'ultimo intervento, essi sono liberi. La prospettazione non è condivisibile. Infatti, i tecnici on field per recarsi sul luogo del primo intervento devono utilizzare l'auto aziendale, nella quale è trasportata l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento della loro attività. Non risulta, poi, che i tecnici possano utilizzare l'auto per scopi privati, anzi, è pacifico che l'auto sia utilizzata unicamente per recarsi sui siti per lo svolgimento degli interventi (le work request), quindi esclusivamente per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Inoltre, il terminale FAS, oltre a costituire l'unico mezzo di comunicazione dei tecnici con l'azienda, ha anche la funzione di geolocalizzazione, a fini di sicurezza dei lavoratori;
compete, poi, alla societa' stabilire (o modificare) il luogo del primo e dell'ultimo intervento. Dunque, i lavoratori in auto sono muniti di terminale aziendale (FAS) con cui visualizzano i luoghi degli interventi stabiliti dall'azienda, "timbrano" l'orario di inizio del lavoro (geolocalizzazione a parte) e ricevono le disposizioni della società. Ne consegue che, nel tragitto che percorrono dal ricovero dell'auto aziendale al sito della prima work request, i tecnici non hanno la libera disponibilità del loro tempo e sono sottoposti al controllo aziendale;
lo stesso accade alla fine della giornata lavorativa nel percorso inverso. A questo punto, occorre verificare la legittimità della previsione contrattuale che ha escluso dall'orario di lavoro – e dai conseguenti obblighi retributivi – il tempo che i tecnici on field impiegano per recarsi nel luogo del primo intervento, dopo aver prelevato l'autovettura aziendale ove essa è custodita, e il tempo necessario, al termine dell'ultimo intervento, per fare ritorno al luogo di ricovero del veicolo. Pertanto, deve individuarsi la nozione di orario di lavoro introdotta dal D. Lgs. 66/2003, che, nell'attuare le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, si è posto l'obiettivo di dettare una disciplina uniforme della materia, nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale collettiva e dei profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione del lavoro (art. 1 D. Lgs. cit.). Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. cit., per “orario di lavoro” si deve intendere (lettera a)
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lettera b)
“qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. Tali definizioni sono del pari rinvenibili nella normativa comunitaria (dir. 93/104/CE e 2000/34/CE), la quale persegue manifestamente lo scopo di garantire prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro (art. 1, par. 1 dir. 93/104/CE e art. 153, par. 1, lett. a, TFUE), per rendere migliori le condizioni di vita del lavoratore. Si tratta, in altri termini, di una disciplina che può essere derogata dal legislatore nazionale e della contrattazione collettiva soltanto nel caso in cui si introducano disposizioni più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute del lavoratore (art. 15 dir. 93/104/CE). Sotto il profilo dei contenuti sostanziali, si evidenzia che la disciplina dettata dalle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE è rimasta sostanzialmente inalterata nel tempo, anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE, la quale si è limitata a codificare la direttiva 93/104/CE, conservandone l'impianto normativo originario. A tale dato normativo devono essere aggiunti i criteri applicati dalla Corte di Giustizia UE (nella pronuncia del 10-09-2015 in causa C-266/14, Federacion de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras contro ) in cui si è chiarito che Controparte_5
“l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
5 del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanza come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”. Alla stregua di questi elementi normativi e giurisprudenziali deve, quindi, ritenersi che il tempo occorrente per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione è parte dell'orario di lavoro qualora si verifichino due condizioni: che vi sia un nesso funzionale tra lo spostamento e l'attività lavorativa, nel senso che il primo sia strumentale al compimento della seconda, che altrimenti non sia possibile espletare;
l'altra è che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro anche durante lo spostamento. Ebbene, nel caso di specie, ricorrono entrambe le condizioni. Infatti, la mancanza di una sede fissa di lavoro è una caratteristica intrinseca della prestazione lavorativa dei tecnici on field, obbligati a spostarsi più volte nel corso della giornata lavorativa, in relazione ai siti di ciascuna work request: dunque, lo spostamento e', all'evidenza, funzionale rispetto alla prestazione, poiche' il dipendente, obbligato a presentarsi presso il luogo di ricovero dell'automezzo aziendale (coincidente con il domicilio del lavoratore o con la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore ), e' poi di volta in volta destinato in diverse localita' per svolgervi la sua prestazione lavorativa. In ordine al secondo requisito, la sua ricorrenza emerge dal fatto che il datore di lavoro, nella fase di spostamento del tecnico, può esercitare il suo potere direttivo e conseguentemente il lavoratore ha la possibilità di ricevere ed è obbligato ad eseguire le disposizioni datoriali. Sul punto, la difesa del lavoratore ha dedotto – e la circostanza non è contestata, quindi deve ritenersi pacifica – di essere dotato di un cellulare/terminale aziendale (terminale FAS), che rappresenta l'unico mezzo attraverso cui comunicare con la società datrice. Il telefono cellulare è, quindi, uno strumento essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento – la visualizzazione degli ordini di intervento giornalieri, la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geolocalizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modifiche delle attività da eseguire durante la giornata. È allora innegabile che i tecnici, quale la parte ricorrente, sono soggetti all'eterodirezione di anche durante lo spostamento da e per le work CP_1 requests;
ed è altresì escluso che, durante questo lasso di tempo, il lavoratore possa dedicarsi ad attività personali (non essendo loro consentito utilizzare l'auto aziendale per scopi extralavorativi). La società, pertanto, ha acquisito il vantaggio (rispetto alla precedente organizzazione secondo cui i dipendenti si recavano dapprima in azienda per timbrare il cartellino orario e poi uscivano per recarsi sui luoghi degli interventi cosi' come rientravano in azienda alla fine di questi ultimi per timbrare nuovamente il cartellino) di disporre di lavoratori che si recano direttamente sul luogo dell'intervento e non si vede perche' questo tempo non debba essere considerato di lavoro, così come era (pacificamente) considerato, quello impiegato per raggiungere il luogo dell'intervento dopo aver timbrato il cartellino in azienda. In sostanza, a ben vedere, il mutamento in pejus per i lavoratori e' dato dalla franchigia di 15 o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre col precedente sistema i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede aziendale al luogo dell'intervento (e viceversa), col nuovo sistema lavorano invece 7 ore e 38' effettivi e, cioè, al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia (cfr. Cass. 37286 / 2021).
6 Conseguentemente, il tempo occorrente per raggiungere dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale quello di primo intervento e, di converso, dall'ultimo intervento al rientro nel luogo di ricovero deve intendersi strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione e, dunque, come corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro, in quanto attività preparatoria all'adempimento della prestazione lavorativa. Non può, pertanto, essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza in quanto rientrante, appunto, anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 27920/2021). 3 Infine – avuto riguardo alla tesi della convenuta secondo cui l'accordo del 27-3-2013 è impugnabile nel suo complesso e non solo con riguardo alla clausola dell'orario di lavoro - a fronte del contrasto delle clausole dell'accordo con le norme imperative civilistiche, non può rilevare la previsione dell'accordo secondo cui “Il presente accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data”, non potendo le parti, attraverso una declaratoria di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali, derogare ad una norma imperativa. Ritiene, quindi, il giudicante che la clausola di cui all'accordo del 27-3-2013, nel rimodulare - con una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed europea - il momento di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa, sia contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1 D.Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE, 2000/34/CE e 2003/88/CE, ed alla nozione di orario di lavoro come enucleata dalla richiamata della Corte di Giustizia richiamata;
poiché dagli atti di causa non emergono risultanze atte a ritenere che, in assenza della clausola esaminata, le parti non avrebbero concluso l'accordo, deve dichiararsene la nullità parziale ai sensi dell'art.1419 c.c. limitatamente alla clausola in oggetto. Va, inoltre, evidenziato che il principio di conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, nel sistema del codice civile, è la regola, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione, che deve essere provata dalla parte interessata e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità. Come sostenuto nella sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro, resa all'udienza del 1.2.22 e relativa al proc. recante n. 1715/19 R. G.:
“infatti, “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità” (art. 1419, primo comma, c.c.). La norma “costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur) e trova la sua ratio nella propensione dell'ordinamento a consentire che il contratto produca effetti tra i contraenti per la parte non colpita dalla nullità, a meno che non risulti che, senza quella parte, essi non lo avrebbero concluso. La regola è, dunque, che la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall'attività ermeneutica svolta dal giudice;
per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce l'eccezione, da provarsi dalla parte interessata” (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 9475/2009). Nel caso in esame, la non ha assolto all'onere, sulla stessa incombente, di CP_1 dimostrare che, in assenza delle clausole relative alle nuove modalità della prestazione
7 lavorativa, l'intero accordo aziendale del 27 marzo 2013 non si sarebbe concluso, non emergendo tale intento condizionante da alcuna delle pattuizioni che costituiscono il regolamento negoziale. Quanto poi all'argomento secondo cui tutti gli accordi collettivi sottoscritti in data 27 marzo 2013 rappresenterebbero “un insieme interconnesso ed inscindibile”, in quanto finalizzati nel loro complesso ad individuare gli strumenti per il recupero della produttività a fronte di una riduzione degli esuberi, esso, quand'anche fondato, non varrebbe comunque a dimostrare che, nello specifico, le clausole relative alle “nuove modalità della prestazione lavorativa”, contenute nell'accordo sulla riorganizzazione del lavoro on field e oggetto dell'odierna controversia, costituiscano condicio sine qua non per la stipulazione degli altri accordi (relativi all'adozione del contratto collettivo di solidarietà e all'applicazione della mobilità), nel senso che le parti non avrebbero concluso alcuno degli accordi in parola in assenza di quelle specifiche clausole. Da un'interpretazione degli accordi del 27 marzo 2013 (in atti), condotta alla stregua dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non emergono, infatti, indici univoci a sostegno dell'essenzialità delle clausole in parola. Invero, sebbene l'accordo qui impugnato risulti essere stipulato nell'ambito di un complesso programma negoziale costituito da almeno 4 accordi aventi la stessa data del 27 marzo 2013, volto, da un lato, a favorire il recupero di produttività dell'azienda e, dall'altro, a garantire la conservazione di livelli occupazionali e la riduzione delle eccedenze occupazionali, non si rinvengono elementi sufficienti al fine di ritenere che l'introduzione delle nuove modalità di calcolo dei tempi di spostamento, concordato in una parte di un singolo accordo, sia stata condizione imprescindibile per la stipula di tutti i restanti accordi aventi la medesima data. La nuova modalità organizzativa della franchigia è, infatti, solo una delle misure concordate al fine dell'ottimizzazione dei tempi e dell'incremento della produttività e pur ponendosi come strumentale all'internalizzazione delle attività (a sua volta strumento per la riduzione delle eccedenze), in alcuna parte del descritto complesso negoziale, viene posta in sinallagma con una definita controprestazione da parte dell'azienda, sì da rendere evidente la sua correlazione inscindibile. Pertanto, alla luce del richiamato principio di conservazione del contratto, appare corretto circoscrivere la dichiarazione di nullità alle sole clausole dell'accordo del 27 marzo 2013 ritenute viziate. Si osserva, peraltro, che l'eccezione in esame risulta infondata anche in considerazione del fatto che, ove anche le clausole reputate affette da nullità fossero da ritenersi essenziali e determinanti, ne deriverebbe quale effetto, ai sensi del richiamato art. 1419 c.c., l'estensione della nullità all'intero accordo aziendale e non certo l'inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c., come, invece, sostenuto da sin dalla memoria di difesa CP_1 in primo grado”. 4 In conclusione, deve affermarsi che il tempo impiegato dal lavoratore per trasferirsi dal luogo in cui è custodita l'auto aziendale alla prima Work Request e per rientrare dall'ultima Work Request al luogo di ricovero del veicolo fa parte dell'orario di lavoro secondo la nozione di questo fissata dalla normativa italiana e comunitaria, che è imperativa e non derogabile in peius dalle parti. Va, dunque, dichiarata la nullità parziale dell'accordo del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro il periodo di franchigia di 30 minuti;
per l'effetto, va dichiarato che il tempo impiegato dalla parte ricorrente nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla
8 sede di ricovero dell'auto aziendale è da considerarsi orario di lavoro, corrispondente al tempo di cosiddetta “franchigia” di complessivi 30 minuti dal 15.7.2013 al 31.7.2019 per ogni giornata effettivamente lavorata. 5 Una volta dichiarata la nullità della clausola di cui sopra, il tempo impiegato dalla parte ricorrente per recarsi presso il cliente, provenendo dalla sede aziendale, e per fare ritorno alla sede aziendale provenendo dall'ultimo cliente, è certamente da retribuire, in omaggio al principio di corrispettività delle prestazioni (Cass. 18008-2024). In tale prospettiva consequenziale, occorre quantificare le somme dovute. Si consideri che il tempo impiegato per percorrere il tragitto all'andata tra la sede e il luogo dell'intervento e al ritorno tra il luogo dell'intervento e la sede aziendale ove riporre il mezzo di trasporto è stato calcolato dallo stesso accordo sindacale e non è in contestazione: è solo la qualificazione di tale tempo in contestazione. Ebbene, risulta definito per tabulas il tempo impiegato nel percorso e da retribuire alla pari del restante orario di lavoro (in tali termini sono anche le sentenze della Suprema Corte n. 27920/2021 e 37286 / 2021 che hanno rigettato i ricorsi della società avverso le sentenze delle Corti di appello che avevano ritenuto dovuta la retribuzione per il medesimo tempo della cd. franchigia per ogni giornata effettivamente lavorata): deve, pertanto, ritenersi che la parte ricorrente abbia provato, seppur in via presuntiva, i tempi di viaggio giornalieri. Una diversa e inferiore tempistica avrebbe dovuto essere allegata specificamente e provata dalla società anche alla luce del pacifico sistema aziendale di geolocalizzazione dell'automezzo impiegato dalla parte ricorrente per recarsi dai clienti e per fare ritorno alla sede aziendale. Quanto poi ai giorni, la ricorrente ha computato, dal 01.07.2013 al 31.07.2019, 1.639 giornate tenuto conto dei 26 giorni mensili, già detratte le assenze risultanti dalle buste paga. Tale numero, tuttavia, è stato contestato dalla società che ha individuato un numero inferiore sulla base di una prestazione lavorativa di 5 giorni su 7 resa dai tecnici on field come la ricorrente: in assenza di documentazione da cui possa ricavarsi il dato esatto e rilevato che l'onere probatorio è a carico della parte ricorrente, deve tenersi conto del numero riconosciuto dalla società, pari a 1.533, da cui detrarre le assenze (per malattia, ferie e/o altre legittime causali né i festivi e/o altre giornate in cui la prestazione è sospesa ) pari a 259, come indicato nelle note attoree autorizzate, per un totale di 1.274 giornate. Quanto alla retribuzione oraria, l'istante l'ha individuata utilizzando il coefficiente 173 ai sensi dell'art 40 CCNL allegato;
il diverso coefficiente individuato dalla società - pari a 167 relativamente a un V livello e a una prestazione settimanale di 38,17 ore - non è invero applicabile, in quanto la ricorrente ha avuto nel periodo in lite il livello IV, ha svolto la prestazione per 38,10 ore settimanali e non è stata allegata la relativa fonte contrattuale. Quanto alla retribuzione mensile, l'istante ha considerato, per tutto il periodo e quindi in difetto, come parametro quella lorda del luglio 2013 pari € 2.105,34. Quanto poi alla maggiorazione del 25%, la società ha eccepito che i minimi tabellari da assumere quale base di computo della retribuzione oraria devono essere considerati al netto del cd. EDR in quanto in base al CCNL: “Tra i lavoratori inquadrati al 5° livello, a quelli individuati nell'ambito tassativo dei profili professionali di seguito elencati in quanto connotati da un elevato grado di specializzazione, viene riconosciuto un minimo tabellare, esclusi ex indennità di contingenza, EDR e aumenti periodici di anzianità, determinato in base al parametro 168,51”. Deve, tuttavia, rilevarsi che la società non ha individuato la fonte contrattuale e lo specifico articolo e, inoltre, ha considerato erroneamente che l'istante ha avuto il livello V quando, nel periodo in lite, come già specificato, ha ricevuto il livello IV.
9 Deve allora effettuarsi il seguente computo:
€ 2.105,34 : 173= € 12,16 di paga oraria x 1.274 gg. (giorni di franchigia) = € 15.491,84 : 2 (perché la franchigia è di 30 minuti) = € 7.745,92, cui aggiungere € 1.936,48 ovvero la maggiorazione del 25% per il lavoro straordinario (art. 30 del CCNL), per un totale complessivo di € 9.682,4, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Conclusivamente, va dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento, per il periodo dal 15.7.2013 al 31.7.2019, della somma citata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con condanna della società convenuta al relativo pagamento.
6 CP_ Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, l' ha dedotto che è decorsa la prescrizione e nessun atto interruttivo è stato allegato. Tale domanda va, dunque, rigettata.
7 Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle stesse nella misura di 1/3, con condanna della società convenuta al pagamento del residuo liquidato come da dispositivo. CP_ Le spese di lite con l' vanno compensate, attesa la qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro il periodo di franchigia di 30 minuti;
- per l'effetto, dichiara che il tempo impiegato dalla ricorrente nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale, è da considerarsi orario di lavoro, corrispondente al tempo di cosiddetta “franchigia” di complessivi 30 minuti dal 15.7.2013 al 31.7.2019 per ogni giornata effettivamente lavorata;
- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, per il periodo dal 15.7.2013 al 31.7.2019, della somma di € 9.682,4, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con condanna della società convenuta al relativo pagamento;
CP_
- rigetta la domanda di versamento, in favore dell' e a cura della società convenuta, dei contributi maturati sulle somme accertate nel precedente capo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la convenuta al pagamento del residuo che si liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione al difensore della parte ricorrente;
CP_
- compensa le spese di lite con l' Napoli, 18.12.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 19.12.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva:
“1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella parte in CP_1 cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003; 2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, sempre CP_1 nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico
1
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 18.12.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 28241/2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Ernesto Maria Cirillo (C.F.: , presso il cui studio sito in Napoli alla via B. Cariteo 8 C.F._2 elettivamente domicilia;
Ricorrente CONTRO
(P. IVA ), alternativamente denominata Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Milano, Via Gaetano Negri n. 1, in persona del dott. , in CP_2 Controparte_3 virtù dei poteri allo stesso conferiti con atto della dott.ssa , Notaio in Persona_1 Roma, in data 17/9/2024 (Rep. 41025 - Racc. 14418), rappresentata e difesa anche disgiuntamente, per delega in calce alla memoria difensiva, dagli avv.ti prof. Marco Marazza (C.F.: e (C.F.: CodiceFiscale_3 Parte_2 C.F._4
) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario De Mathia in Napoli,
[...] alla Via G. Martucci n. 56; Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: franchigia spostamento tra domicilio e lavoro, nullità accordo collettivo 27 marzo 2013. del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro, cosi da considerare come clausola non apposta;
3) In via ancor più subordinata e gradata, ove sia ritenuta la essenzialità della detta clausola nulla, accertare e dichiarare la nullità dell'intero accordo aziendale del CP_1 27/03/2013;
4) Accertare e dichiarare, in ogni caso, che a far data dal 01.07.2013 e per tutta la sua durata, il tempo impiegato, compreso il tempo di cosiddetta “franchigia” pari a complessivi 30 minuti giornalieri, per compiere il percorso tra la sede aziendale di ricovero dell'automezzo utilizzato dal ricorrente ed il luogo di primo intervento di lavoro della giornata lavorativa, così come il tempo impiegato per compiere il percorso tra la sede di ultimo intervento della giornata lavorativa e la sede aziendale di ricovero dell'automezzo aziendale, costituisce “orario di lavoro”, ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003;
5) Di conseguenza, accertare e dichiara, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore della somma di € 12.456,40 come in premessa specificata a titolo di differenze retributive, per l'effetto, condannare la
[...] al pagamento della suddetta somma di € 12.456,40 in favore dell'istante oltre CP_1 interessi legali, rivalutazione monetaria e versamento in favore dell' della CP_4 corrispondente contribuzione ovvero quella diversa cifra che dovesse ritenere l'On.le Giudicante;
6) Condannare la convenuta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”. In particolare, la ricorrente deduceva di essere dipendente della società convenuta a far data dal 01.08.1989 ed attualmente inquadrata nel livello 5° del CCNL di categoria;
di essere tecnico on field, dotato di un'autovettura aziendale e di un terminale di servizio con applicativo denominato “FAS” che si interfacciava con un sistema informatico denominato
“WFM”, sul quale confluivano tutti gli interventi/attività lavorative da svolgere;
che, per la propria attività lavorativa, gli spostamenti erano eterodiretti e senza una autonoma disponibilità del tempo di lavoro. Deduceva, in particolare, che, dal luglio del 2013 al marzo del 2016, aveva avuto in dotazione una Fiat Panda targata DM440XR mentre, successivamente e sino al luglio 2019, un Fiat Fiorino targato FD982FW; precisava di aver sempre ricoverato l'automezzo, dal luglio del 2013, presso la sede aziendale di Casagiove. Rappresentava che sino al luglio 2013, ai sensi dell'art. 26 del CCNL applicato, l'orario di lavoro era di 38,10 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi, e giornaliero di ore 7,38, comprensivo dei tempi di spostamento dalla sede della datrice di lavoro al luogo del primo degli interventi e dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede della società convenuta;
di contro, il 27 Marzo 2013, , con l'obiettivo di CP_1 migliorare la produttività aziendale, aveva sottoscritto, con le OO.SS., accordi di prossimità che introducevano per i lavoratori in ambito Open Access il progetto “tecnici on field” e definivano nuove modalità operative;
di talché le nuove modalità si sostanziavano nella cd.
“franchigia” per cui:
- la prestazione lavorativa del personale tecnico avrebbe avuto inizio presso il sito individuato per svolgere la prima work request;
- la fine dell'orario giornaliero – analogamente – sarebbe avvenuta presso il sito dell'ultima attività, con previsione di una franchigia a carico del lavoratore, al massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo di primo intervento, e pari ad un
2 massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo fosse stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Dunque, in base all'accordo del 27.3.2013, la prestazione lavorativa si intendeva iniziata presso il luogo del primo intervento (prima work request) con timbratura tramite terminale/cellulare direttamente da questo luogo e terminato presso il luogo dell'ultimo intervento (last work request), per la durata di 7 ore e 38 minuti, così escludendo dall'orario di lavoro i tempi di spostamento dalla sede aziendale al luogo del primo intervento e quelli dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale, tempi per i quali l'accordo dispone, a loro copertura, una “franchigia” a carico del tecnico di 30 o 60 minuti. Nel citato accordo sindacale si leggeva, poi, come "l' si impegna in ogni caso ad Pt_3 assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che, di norma, i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia"; Nel caso specifico, la franchigia era pari a 30 minuti giornalieri, pari a 15 minuti la mattina e 15 la sera, perché l'istante ricoverava l'auto presso la sede aziendale di Casagiove. A luglio 2013 l'istante, come tutti i tecnici, invero, aveva ricevuto una comunicazione da parte di con oggetto “modalità della prestazione lavorativa e di utilizzo del mezzo CP_1 sociale”, in cui si riportava l'effettiva decorrenza dell'accordo dalla data del 15.07.2013 e si precisavano le nuove modalità operative: “A far data dal 15/07/2013 Lei opererà in modo da iniziare la prestazione giornaliera presso il cliente/impianto predeterminatoLe dalle procedure informative di assegnazione lavori senza doversi preventivamente recare presso il suo posto di lavoro. Nei confronti del personale in turno base l'attività sarà di norma pre-assegnata nel corso della giornata precedente. Il lavoratore procederà, comunque, a verificare l'assegnazione con congruo anticipo”. Concretamente, l'istante, entro le 8:15 raggiungeva la sede aziendale, ove era ricoverata l'autovettura aziendale;
prelevava l'automezzo per potere essere alle 8:30 sul posto del primo intervento (work request); quindi, rientrava entro le 16,53 alla sede aziendale, ove depositava l'automezzo. Precisava che, prima di prelevare l'automezzo, doveva recarsi nello spogliatoio e indossare il vestiario aziendale e i dispositivi di sicurezza;
successivamente, accendere il palmare, connettersi al sistema e scaricare l'attività, verificare la natura dell'intervento, contattare il cliente per avere informazioni e dettagli, lasciare il punto di lavoro con i tempi di percorrenza che dipendevano dall'indirizzo del cliente. A fine turno, valeva quanto già sopra riferito. Lamentava, pertanto, l'illegittimità dell'accordo sindacale rispetto alla Direttiva 2003/88/CE, che definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, sostenendo che il tempo calcolato dalla come franchigia, in realtà, era da ritenersi CP_1 a tutti gli effetti come orario di lavoro. Domandava, pertanto, il pagamento di € 12.456,40, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per il periodo dal 1.7.2013 al 31.7.2019 (cfr. pag. 19 del ricorso), tenuto conto di 1639 giorni di effettiva presenza in servizio, della retribuzione lorda mensile del luglio 2013 pari € 2.105,34 e della maggiorazione del 25% per il lavoro straordinario, oltre l'integrale regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Si costituiva tempestivamente , che eccepiva l'inammissibilità della Controparte_1 domanda, per omessa quantificazione del “tempo di lavoro”; l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità parziale di una clausola contrattuale che, in realtà, si pone in correlazione inscindibile con il resto dell'accordo del 27-3-2013; l'inammissibilità della domanda relativa alle pretese differenze retributive per genericità; in ogni caso, l'infondatezza del ricorso.
3 Si costituiva altresì che, ritenuti fondati i fatti di causa, chiedeva condannarsi il datore CP_4 di lavoro a versare i contributi omessi e le relative sanzioni civili, nei limiti della eccepita prescrizione per periodi antecedenti al 11/2019. All'odierna udienza, la causa è decisa con sentenza contestuale letta pubblicamente. 2 Le questioni oggetto della presente controversia sono state già affrontate e decise da altri giudici di questo Tribunale al cui orientamento si può dare continuità (cfr. in particolare Sentenza n. 8385/18, G.L. Pellecchia, sentenza n.8389/2018 G.L. P. Coppola, sentenza n.1771/2019 G.L. R. Manzon). Nelle sentenze richiamate si afferma che è pacifico che originariamente - prima dell'intervento dell'accordo del 27-03-2013 - i tecnici, come l'odierna parte ricorrente, dovessero recarsi, all'inizio del turno di lavoro, presso una sede per timbrare il CP_1 cartellino, ricevere le indicazioni sulle attività da svolgere durante la giornata e partire per raggiungere - con il veicolo aziendale - il luogo di inizio dell'attività; che, al termine dell'orario di lavoro, dovevano rientrare in sede, sempre per timbrare - in modo da raggiungere l'orario complessivo giornaliero di 7 ore e 38 minuti di lavoro - e depositare il mezzo aziendale. Con l'accordo di prossimità del 27-3-2013 (avente efficacia dall'1-7-2013) si è introdotto per i lavoratori in ambito Open Access (RETE), tra cui l'istante, il cosiddetto progetto
“tecnici on field”, con cui si sono definite “nuove modalità della prestazione lavorativa” relative sostanzialmente alla disciplina del tempo di percorrenza casa/lavoro ed inizio della prestazione lavorativa. Tale accordo ha stabilito che “la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima Work Request;
la fine dell'orario di lavoro giornaliero - analogamente - avverrà presso il sito dell'ultima attività”; pertanto, è stata “prevista una franchigia a carico del lavoratore, pari ad un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
la franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo sia stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa è prevista una franchigia, pari a un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore, e pari ad un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede sociale di ricovero dell'automezzo sociale …” . A seguito dell'indicato accordo, i tecnici si recano, con l'autovettura aziendale, sul luogo del primo intervento programmato per la giornata (….la prima Work request) e dal momento in cui vi giungono si iniziano a computare le 7 ore e 38 minuti di lavoro dovute;
allo stesso modo, essi terminano di lavorare dove svolgono l'ultima attività (non oltre le 16,38, tenuto conto della pausa pranzo) e da lì ritornano nel luogo di ricovero dell'auto aziendale. Quindi, dal luglio del 2013 i tempi di spostamento dalla sede aziendale (o di ricovero dell'auto aziendale) al luogo del primo intervento e i tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale o di ricovero non sono computati nell'orario di lavoro;
è difatti prevista una “franchigia” a carico del tecnico (di 30 o 15 minuti) in ragione della quale, escludendo dall'orario di lavoro i tempi di spostamento, vi è un aumento dell'orario effettivo rispetto al periodo precedente. Ad avviso della difesa di , tale modifica della prestazione avrebbe determinato un CP_1 miglioramento organizzativo: infatti, mentre in passato i tecnici on field erano obbligati a recarsi nella sede aziendale e da quel momento erano a disposizione dell'azienda, con il nuovo sistema organizzativo raggiungono direttamente il luogo in cui effettuano il primo
4 intervento e da quel momento sono a disposizione di;
prima di tale momento, i CP_1 tecnici – secondo la prospettazione della convenuta – possono disporre liberamente del loro tempo e lo stesso vale per la fine della giornata lavorativa, talché, terminato l'ultimo intervento, essi sono liberi. La prospettazione non è condivisibile. Infatti, i tecnici on field per recarsi sul luogo del primo intervento devono utilizzare l'auto aziendale, nella quale è trasportata l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento della loro attività. Non risulta, poi, che i tecnici possano utilizzare l'auto per scopi privati, anzi, è pacifico che l'auto sia utilizzata unicamente per recarsi sui siti per lo svolgimento degli interventi (le work request), quindi esclusivamente per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Inoltre, il terminale FAS, oltre a costituire l'unico mezzo di comunicazione dei tecnici con l'azienda, ha anche la funzione di geolocalizzazione, a fini di sicurezza dei lavoratori;
compete, poi, alla societa' stabilire (o modificare) il luogo del primo e dell'ultimo intervento. Dunque, i lavoratori in auto sono muniti di terminale aziendale (FAS) con cui visualizzano i luoghi degli interventi stabiliti dall'azienda, "timbrano" l'orario di inizio del lavoro (geolocalizzazione a parte) e ricevono le disposizioni della società. Ne consegue che, nel tragitto che percorrono dal ricovero dell'auto aziendale al sito della prima work request, i tecnici non hanno la libera disponibilità del loro tempo e sono sottoposti al controllo aziendale;
lo stesso accade alla fine della giornata lavorativa nel percorso inverso. A questo punto, occorre verificare la legittimità della previsione contrattuale che ha escluso dall'orario di lavoro – e dai conseguenti obblighi retributivi – il tempo che i tecnici on field impiegano per recarsi nel luogo del primo intervento, dopo aver prelevato l'autovettura aziendale ove essa è custodita, e il tempo necessario, al termine dell'ultimo intervento, per fare ritorno al luogo di ricovero del veicolo. Pertanto, deve individuarsi la nozione di orario di lavoro introdotta dal D. Lgs. 66/2003, che, nell'attuare le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, si è posto l'obiettivo di dettare una disciplina uniforme della materia, nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale collettiva e dei profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione del lavoro (art. 1 D. Lgs. cit.). Ai sensi dell'art. 1, comma 2, D. Lgs. cit., per “orario di lavoro” si deve intendere (lettera a)
“qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o funzioni”, mentre è “periodo di riposo” (lettera b)
“qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro”. Tali definizioni sono del pari rinvenibili nella normativa comunitaria (dir. 93/104/CE e 2000/34/CE), la quale persegue manifestamente lo scopo di garantire prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro (art. 1, par. 1 dir. 93/104/CE e art. 153, par. 1, lett. a, TFUE), per rendere migliori le condizioni di vita del lavoratore. Si tratta, in altri termini, di una disciplina che può essere derogata dal legislatore nazionale e della contrattazione collettiva soltanto nel caso in cui si introducano disposizioni più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute del lavoratore (art. 15 dir. 93/104/CE). Sotto il profilo dei contenuti sostanziali, si evidenzia che la disciplina dettata dalle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE è rimasta sostanzialmente inalterata nel tempo, anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE, la quale si è limitata a codificare la direttiva 93/104/CE, conservandone l'impianto normativo originario. A tale dato normativo devono essere aggiunti i criteri applicati dalla Corte di Giustizia UE (nella pronuncia del 10-09-2015 in causa C-266/14, Federacion de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras contro ) in cui si è chiarito che Controparte_5
“l'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
5 del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che, in circostanza come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro”. Alla stregua di questi elementi normativi e giurisprudenziali deve, quindi, ritenersi che il tempo occorrente per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione è parte dell'orario di lavoro qualora si verifichino due condizioni: che vi sia un nesso funzionale tra lo spostamento e l'attività lavorativa, nel senso che il primo sia strumentale al compimento della seconda, che altrimenti non sia possibile espletare;
l'altra è che il lavoratore sia a disposizione del datore di lavoro anche durante lo spostamento. Ebbene, nel caso di specie, ricorrono entrambe le condizioni. Infatti, la mancanza di una sede fissa di lavoro è una caratteristica intrinseca della prestazione lavorativa dei tecnici on field, obbligati a spostarsi più volte nel corso della giornata lavorativa, in relazione ai siti di ciascuna work request: dunque, lo spostamento e', all'evidenza, funzionale rispetto alla prestazione, poiche' il dipendente, obbligato a presentarsi presso il luogo di ricovero dell'automezzo aziendale (coincidente con il domicilio del lavoratore o con la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore ), e' poi di volta in volta destinato in diverse localita' per svolgervi la sua prestazione lavorativa. In ordine al secondo requisito, la sua ricorrenza emerge dal fatto che il datore di lavoro, nella fase di spostamento del tecnico, può esercitare il suo potere direttivo e conseguentemente il lavoratore ha la possibilità di ricevere ed è obbligato ad eseguire le disposizioni datoriali. Sul punto, la difesa del lavoratore ha dedotto – e la circostanza non è contestata, quindi deve ritenersi pacifica – di essere dotato di un cellulare/terminale aziendale (terminale FAS), che rappresenta l'unico mezzo attraverso cui comunicare con la società datrice. Il telefono cellulare è, quindi, uno strumento essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa: esso consente infatti – anche durante i tempi di spostamento – la visualizzazione degli ordini di intervento giornalieri, la timbratura dell'orologio marca-tempo, la geolocalizzazione dei lavoratori (anche ai fini della sicurezza del lavoratore) ed ogni altra comunicazione tra azienda e lavoratori, comprese eventuali modifiche delle attività da eseguire durante la giornata. È allora innegabile che i tecnici, quale la parte ricorrente, sono soggetti all'eterodirezione di anche durante lo spostamento da e per le work CP_1 requests;
ed è altresì escluso che, durante questo lasso di tempo, il lavoratore possa dedicarsi ad attività personali (non essendo loro consentito utilizzare l'auto aziendale per scopi extralavorativi). La società, pertanto, ha acquisito il vantaggio (rispetto alla precedente organizzazione secondo cui i dipendenti si recavano dapprima in azienda per timbrare il cartellino orario e poi uscivano per recarsi sui luoghi degli interventi cosi' come rientravano in azienda alla fine di questi ultimi per timbrare nuovamente il cartellino) di disporre di lavoratori che si recano direttamente sul luogo dell'intervento e non si vede perche' questo tempo non debba essere considerato di lavoro, così come era (pacificamente) considerato, quello impiegato per raggiungere il luogo dell'intervento dopo aver timbrato il cartellino in azienda. In sostanza, a ben vedere, il mutamento in pejus per i lavoratori e' dato dalla franchigia di 15 o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre col precedente sistema i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede aziendale al luogo dell'intervento (e viceversa), col nuovo sistema lavorano invece 7 ore e 38' effettivi e, cioè, al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia (cfr. Cass. 37286 / 2021).
6 Conseguentemente, il tempo occorrente per raggiungere dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale quello di primo intervento e, di converso, dall'ultimo intervento al rientro nel luogo di ricovero deve intendersi strettamente funzionale all'esecuzione della prestazione e, dunque, come corretto adempimento di un obbligo nascente dal rapporto di lavoro, in quanto attività preparatoria all'adempimento della prestazione lavorativa. Non può, pertanto, essere consentito alla contrattazione collettiva di neutralizzare, sia pure ai soli fini retributivi e contributivi, un periodo di lavoro in cui il dipendente sia stato effettivamente a disposizione del datore di lavoro e, dunque, sottoposto alla sua eterodirezione;
periodo in cui, peraltro, il lavoratore non può sottrarsi all'obbligo di eseguire la prestazione che gli compete secondo buona fede e diligenza in quanto rientrante, appunto, anch'esso nell'esecuzione della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 27920/2021). 3 Infine – avuto riguardo alla tesi della convenuta secondo cui l'accordo del 27-3-2013 è impugnabile nel suo complesso e non solo con riguardo alla clausola dell'orario di lavoro - a fronte del contrasto delle clausole dell'accordo con le norme imperative civilistiche, non può rilevare la previsione dell'accordo secondo cui “Il presente accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data”, non potendo le parti, attraverso una declaratoria di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali, derogare ad una norma imperativa. Ritiene, quindi, il giudicante che la clausola di cui all'accordo del 27-3-2013, nel rimodulare - con una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed europea - il momento di inizio e di cessazione della prestazione lavorativa, sia contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1 D.Lgs. 66/2003, attuativo delle direttive 93/104/CE, 2000/34/CE e 2003/88/CE, ed alla nozione di orario di lavoro come enucleata dalla richiamata della Corte di Giustizia richiamata;
poiché dagli atti di causa non emergono risultanze atte a ritenere che, in assenza della clausola esaminata, le parti non avrebbero concluso l'accordo, deve dichiararsene la nullità parziale ai sensi dell'art.1419 c.c. limitatamente alla clausola in oggetto. Va, inoltre, evidenziato che il principio di conservazione del negozio giuridico affetto da nullità parziale, nel sistema del codice civile, è la regola, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti di tale nullità costituisce l'eccezione, che deve essere provata dalla parte interessata e si verifica quando la nullità è relativa ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità. Come sostenuto nella sentenza della Corte di Appello di Napoli, sez. lavoro, resa all'udienza del 1.2.22 e relativa al proc. recante n. 1715/19 R. G.:
“infatti, “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità” (art. 1419, primo comma, c.c.). La norma “costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur) e trova la sua ratio nella propensione dell'ordinamento a consentire che il contratto produca effetti tra i contraenti per la parte non colpita dalla nullità, a meno che non risulti che, senza quella parte, essi non lo avrebbero concluso. La regola è, dunque, che la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall'attività ermeneutica svolta dal giudice;
per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce l'eccezione, da provarsi dalla parte interessata” (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 9475/2009). Nel caso in esame, la non ha assolto all'onere, sulla stessa incombente, di CP_1 dimostrare che, in assenza delle clausole relative alle nuove modalità della prestazione
7 lavorativa, l'intero accordo aziendale del 27 marzo 2013 non si sarebbe concluso, non emergendo tale intento condizionante da alcuna delle pattuizioni che costituiscono il regolamento negoziale. Quanto poi all'argomento secondo cui tutti gli accordi collettivi sottoscritti in data 27 marzo 2013 rappresenterebbero “un insieme interconnesso ed inscindibile”, in quanto finalizzati nel loro complesso ad individuare gli strumenti per il recupero della produttività a fronte di una riduzione degli esuberi, esso, quand'anche fondato, non varrebbe comunque a dimostrare che, nello specifico, le clausole relative alle “nuove modalità della prestazione lavorativa”, contenute nell'accordo sulla riorganizzazione del lavoro on field e oggetto dell'odierna controversia, costituiscano condicio sine qua non per la stipulazione degli altri accordi (relativi all'adozione del contratto collettivo di solidarietà e all'applicazione della mobilità), nel senso che le parti non avrebbero concluso alcuno degli accordi in parola in assenza di quelle specifiche clausole. Da un'interpretazione degli accordi del 27 marzo 2013 (in atti), condotta alla stregua dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non emergono, infatti, indici univoci a sostegno dell'essenzialità delle clausole in parola. Invero, sebbene l'accordo qui impugnato risulti essere stipulato nell'ambito di un complesso programma negoziale costituito da almeno 4 accordi aventi la stessa data del 27 marzo 2013, volto, da un lato, a favorire il recupero di produttività dell'azienda e, dall'altro, a garantire la conservazione di livelli occupazionali e la riduzione delle eccedenze occupazionali, non si rinvengono elementi sufficienti al fine di ritenere che l'introduzione delle nuove modalità di calcolo dei tempi di spostamento, concordato in una parte di un singolo accordo, sia stata condizione imprescindibile per la stipula di tutti i restanti accordi aventi la medesima data. La nuova modalità organizzativa della franchigia è, infatti, solo una delle misure concordate al fine dell'ottimizzazione dei tempi e dell'incremento della produttività e pur ponendosi come strumentale all'internalizzazione delle attività (a sua volta strumento per la riduzione delle eccedenze), in alcuna parte del descritto complesso negoziale, viene posta in sinallagma con una definita controprestazione da parte dell'azienda, sì da rendere evidente la sua correlazione inscindibile. Pertanto, alla luce del richiamato principio di conservazione del contratto, appare corretto circoscrivere la dichiarazione di nullità alle sole clausole dell'accordo del 27 marzo 2013 ritenute viziate. Si osserva, peraltro, che l'eccezione in esame risulta infondata anche in considerazione del fatto che, ove anche le clausole reputate affette da nullità fossero da ritenersi essenziali e determinanti, ne deriverebbe quale effetto, ai sensi del richiamato art. 1419 c.c., l'estensione della nullità all'intero accordo aziendale e non certo l'inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c., come, invece, sostenuto da sin dalla memoria di difesa CP_1 in primo grado”. 4 In conclusione, deve affermarsi che il tempo impiegato dal lavoratore per trasferirsi dal luogo in cui è custodita l'auto aziendale alla prima Work Request e per rientrare dall'ultima Work Request al luogo di ricovero del veicolo fa parte dell'orario di lavoro secondo la nozione di questo fissata dalla normativa italiana e comunitaria, che è imperativa e non derogabile in peius dalle parti. Va, dunque, dichiarata la nullità parziale dell'accordo del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro il periodo di franchigia di 30 minuti;
per l'effetto, va dichiarato che il tempo impiegato dalla parte ricorrente nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla
8 sede di ricovero dell'auto aziendale è da considerarsi orario di lavoro, corrispondente al tempo di cosiddetta “franchigia” di complessivi 30 minuti dal 15.7.2013 al 31.7.2019 per ogni giornata effettivamente lavorata. 5 Una volta dichiarata la nullità della clausola di cui sopra, il tempo impiegato dalla parte ricorrente per recarsi presso il cliente, provenendo dalla sede aziendale, e per fare ritorno alla sede aziendale provenendo dall'ultimo cliente, è certamente da retribuire, in omaggio al principio di corrispettività delle prestazioni (Cass. 18008-2024). In tale prospettiva consequenziale, occorre quantificare le somme dovute. Si consideri che il tempo impiegato per percorrere il tragitto all'andata tra la sede e il luogo dell'intervento e al ritorno tra il luogo dell'intervento e la sede aziendale ove riporre il mezzo di trasporto è stato calcolato dallo stesso accordo sindacale e non è in contestazione: è solo la qualificazione di tale tempo in contestazione. Ebbene, risulta definito per tabulas il tempo impiegato nel percorso e da retribuire alla pari del restante orario di lavoro (in tali termini sono anche le sentenze della Suprema Corte n. 27920/2021 e 37286 / 2021 che hanno rigettato i ricorsi della società avverso le sentenze delle Corti di appello che avevano ritenuto dovuta la retribuzione per il medesimo tempo della cd. franchigia per ogni giornata effettivamente lavorata): deve, pertanto, ritenersi che la parte ricorrente abbia provato, seppur in via presuntiva, i tempi di viaggio giornalieri. Una diversa e inferiore tempistica avrebbe dovuto essere allegata specificamente e provata dalla società anche alla luce del pacifico sistema aziendale di geolocalizzazione dell'automezzo impiegato dalla parte ricorrente per recarsi dai clienti e per fare ritorno alla sede aziendale. Quanto poi ai giorni, la ricorrente ha computato, dal 01.07.2013 al 31.07.2019, 1.639 giornate tenuto conto dei 26 giorni mensili, già detratte le assenze risultanti dalle buste paga. Tale numero, tuttavia, è stato contestato dalla società che ha individuato un numero inferiore sulla base di una prestazione lavorativa di 5 giorni su 7 resa dai tecnici on field come la ricorrente: in assenza di documentazione da cui possa ricavarsi il dato esatto e rilevato che l'onere probatorio è a carico della parte ricorrente, deve tenersi conto del numero riconosciuto dalla società, pari a 1.533, da cui detrarre le assenze (per malattia, ferie e/o altre legittime causali né i festivi e/o altre giornate in cui la prestazione è sospesa ) pari a 259, come indicato nelle note attoree autorizzate, per un totale di 1.274 giornate. Quanto alla retribuzione oraria, l'istante l'ha individuata utilizzando il coefficiente 173 ai sensi dell'art 40 CCNL allegato;
il diverso coefficiente individuato dalla società - pari a 167 relativamente a un V livello e a una prestazione settimanale di 38,17 ore - non è invero applicabile, in quanto la ricorrente ha avuto nel periodo in lite il livello IV, ha svolto la prestazione per 38,10 ore settimanali e non è stata allegata la relativa fonte contrattuale. Quanto alla retribuzione mensile, l'istante ha considerato, per tutto il periodo e quindi in difetto, come parametro quella lorda del luglio 2013 pari € 2.105,34. Quanto poi alla maggiorazione del 25%, la società ha eccepito che i minimi tabellari da assumere quale base di computo della retribuzione oraria devono essere considerati al netto del cd. EDR in quanto in base al CCNL: “Tra i lavoratori inquadrati al 5° livello, a quelli individuati nell'ambito tassativo dei profili professionali di seguito elencati in quanto connotati da un elevato grado di specializzazione, viene riconosciuto un minimo tabellare, esclusi ex indennità di contingenza, EDR e aumenti periodici di anzianità, determinato in base al parametro 168,51”. Deve, tuttavia, rilevarsi che la società non ha individuato la fonte contrattuale e lo specifico articolo e, inoltre, ha considerato erroneamente che l'istante ha avuto il livello V quando, nel periodo in lite, come già specificato, ha ricevuto il livello IV.
9 Deve allora effettuarsi il seguente computo:
€ 2.105,34 : 173= € 12,16 di paga oraria x 1.274 gg. (giorni di franchigia) = € 15.491,84 : 2 (perché la franchigia è di 30 minuti) = € 7.745,92, cui aggiungere € 1.936,48 ovvero la maggiorazione del 25% per il lavoro straordinario (art. 30 del CCNL), per un totale complessivo di € 9.682,4, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Conclusivamente, va dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento, per il periodo dal 15.7.2013 al 31.7.2019, della somma citata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con condanna della società convenuta al relativo pagamento.
6 CP_ Quanto alla domanda di regolarizzazione contributiva, l' ha dedotto che è decorsa la prescrizione e nessun atto interruttivo è stato allegato. Tale domanda va, dunque, rigettata.
7 Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle stesse nella misura di 1/3, con condanna della società convenuta al pagamento del residuo liquidato come da dispositivo. CP_ Le spese di lite con l' vanno compensate, attesa la qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27-3-2013 nella parte in cui sottrae dal computo dell'orario di lavoro il periodo di franchigia di 30 minuti;
- per l'effetto, dichiara che il tempo impiegato dalla ricorrente nello spostamento dal luogo di ricovero dell'auto aziendale al primo intervento, così come il tempo impiegato per il compimento del percorso tra la sede dell'ultimo intervento della giornata lavorativa alla sede di ricovero dell'auto aziendale, è da considerarsi orario di lavoro, corrispondente al tempo di cosiddetta “franchigia” di complessivi 30 minuti dal 15.7.2013 al 31.7.2019 per ogni giornata effettivamente lavorata;
- dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, per il periodo dal 15.7.2013 al 31.7.2019, della somma di € 9.682,4, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con condanna della società convenuta al relativo pagamento;
CP_
- rigetta la domanda di versamento, in favore dell' e a cura della società convenuta, dei contributi maturati sulle somme accertate nel precedente capo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la convenuta al pagamento del residuo che si liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione al difensore della parte ricorrente;
CP_
- compensa le spese di lite con l' Napoli, 18.12.2025 Il Giudice del lavoro d.ssa Monica Galante
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con ricorso depositato in data 19.12.2024, la ricorrente in epigrafe chiedeva:
“1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, la nullità/illegittimità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, nella parte in CP_1 cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di complessivi 30 minuti giornalieri (15 min. inizio lavoro, e 15 min. fine lavoro) sottraendoli al computo dell'orario di lavoro da considerarsi, quindi, ex art. 1419, comma secondo, c.c. come orario di lavoro ai sensi ai sensi dir. UE n. 2003/88 e d.lgs. n. 66/2003; 2) Ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 1418 e 1419, comma primo, c.c. accertare e dichiarare la nullità parziale dell'accordo aziendale del 27/03/2013, sempre CP_1 nella parte in cui prevedendo “nuove modalità della prestazione lavorativa” pone a carico
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