Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9410
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Sentenza 18 dicembre 2025

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  • Accolto
    Nullità parziale dell'accordo aziendale

    Il tempo impiegato per gli spostamenti tra il domicilio e il primo cliente, e tra l'ultimo cliente e il domicilio, costituisce orario di lavoro ai sensi della normativa europea e nazionale, in quanto il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e non ha la libera disponibilità del proprio tempo. La contrattazione collettiva non può derogare in peius a tale norma imperativa. La nullità parziale della clausola non inficia l'intero accordo.

  • Rigettato
    Inscindibilità dell'accordo aziendale

    La convenuta non ha assolto all'onere di dimostrare che, in assenza delle clausole relative alle nuove modalità della prestazione lavorativa, l'intero accordo aziendale non si sarebbe concluso. Non emergono indici univoci a sostegno dell'essenzialità di tali clausole per la stipula degli altri accordi.

  • Accolto
    Tempo di spostamento come orario di lavoro

    Il tempo occorrente per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione è parte dell'orario di lavoro quando vi è un nesso funzionale tra lo spostamento e l'attività lavorativa e il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. Nel caso di specie, entrambe le condizioni ricorrono.

  • Accolto
    Differenze retributive per tempo di spostamento

    Una volta dichiarata la nullità della clausola che sottrae il tempo di spostamento dal computo dell'orario di lavoro, tale tempo è dovuto e retribuito. La quantificazione delle somme dovute è stata effettuata sulla base dei dati forniti e contestati dalle parti, tenendo conto del numero di giornate lavorate, della retribuzione oraria e delle maggiorazioni.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto ai contributi

    La domanda di regolarizzazione contributiva è rigettata per intervenuta prescrizione, non essendo stati allegati atti interruttivi del termine prescrizionale.

  • Accolto
    Spese legali

    L'accoglimento parziale della domanda determina la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, con condanna della società convenuta al pagamento del residuo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9410
    Giurisdizione : Trib. Napoli
    Numero : 9410
    Data del deposito : 18 dicembre 2025

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