Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00587/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 284 del 2025, proposto dall’Avv. Massimo Pistilli, che si auto/difende, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale, in Trieste, Piazza Dalmazia n.3, è ex lege domiciliato;
per l'integrale esecuzione della sentenza
n.22/2025 emessa da questo T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, nella parte - rimasta ineseguita - in cui condanna il Ministero dell’Istruzione del Merito a corrispondere all’Avvocato Massimo Pistilli le spese processuali nella misura di €.1500, oltre accessori dovuti ex lege .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il Presidente Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac di Grisì e uditi per le parti i Difensori indicati nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del codice del processo amministrativo, il ricorrente ha chiesto che venga disposta l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, nella parte - rimasta ineseguita - in cui il Ministero intimato è stato condannato a corrispondergli spese processuali nella misura di €.1500,00 oltre accessori di legge.
Chiede altresì la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al pagamento di quanto ritenuto di giustizia per ogni giorno di ulteriore, eventuale inadempimento all’ordine del Giudice Amministrativo.
2. Ritualmente costituitosi, il Ministero si è opposto all’accoglimento del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
4. Sulla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione si è formato il giudicato, come da attestazione in atti.
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
5. Nel merito, il ricorso è fondato in quanto la sentenza indicata in epigrafe non è stata compiutamente eseguita.
In particolare è rimasta ineseguita la parte di sentenza concernente, nella specie, il pagamento in favore del ricorrente della somma di €.1500,00, liquidate a titolo di spese processuali per l’attività professionale svolta nel precedente giudizio.
Va pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
6. Per il caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Trieste, con facoltà di delega, il quale assumerà le funzioni esclusivamente qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere; e provvederà, entro i successivi 60 giorni, a curare l'esecuzione dell'incarico, adottando gli atti necessari al suo compiuto assolvimento.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso (T.A.R. Lombardia, n. 211/2024).
7. Quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla parte ricorrente (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis .1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
8. Non può essere accolta la richiesta della ricorrente di condanna dell’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), del cod.proc.amm., attesa la suindicata, stringente e celere, procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (T.A.R. F.V.G., nn.349/2025, 348/2025, 347/2025, 45/2024 e 440/2019).
9. Le spese di lite e il rimborso del contributo unificato devono essere distratte ( rectius : corrisposte direttamente) a favore del difensore della parte ricorrente, già dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del codice di procedura civile e dell’art. 39 del codice del processo amministrativo già nel precedente giudizio e che ha ritenuto di ribadire tuzioristicamente tale sua originaria posizione e pretesa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia accoglie il ricorso; e, per l’effetto:
1) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza della quale ha chiesto l’esecuzione, nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
2) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del Prefetto pro tempore di Trieste, con facoltà di delega, che provvederà all’esecuzione nei sensi e termini specificati nella motivazione stessa;
3) condanna il Ministero al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € 500,00, oltre accessori di legge;
4) dà atto che il Ministero è tenuto a rimborsare il contributo unificato nella misura versata;
5) dispone che le spese di lite ed il rimborso del contributo unificato vengano corrisposti direttamente a favore del Difensore;
6) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa;
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei signori Magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente, Estensore
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO