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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2025, n. 5614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5614 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa ER ON Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa CO GE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1112 /2025 R.G. promossa da:
, n. a US (SR) il 03/11/1971 (C.F.: ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
CC MO AT NN RI, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
e da
, n. CATANIA (CT) il 27/09/1969, (C.F.: ), rappr. e dif. Parte_2 C.F._2 dall'avv. RUSSO MASSIMILIANO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliat0, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29.10.2025, a seguito dell'udienza del 27.10.2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 07/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Sant'Agata Li Battiati il 22.03.2012 (iscritto al n. 3 P I stato civile), dal quale è nato il figlio, il 21 giugno 2004, maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente in quanto studente universitario, come dichiarato dalle parti in seno al ricorso.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento di separazione personale e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 26.09.2022, riformata poi con pronuncia della Corte d'appello del 03.03.2022, sent. N 431/2022; chiedevano, quindi, di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare. Il giudice delegato assegnava termine fino al 27.10.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 29.10.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Parte_2 prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 26.09.2019, poi riformata con sentenza della Corte d'Appello del 03.03.2022 n. 431/2022 provvista di passaggio in giudicato dell'11.10.2024.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“- In considerazione della maggiore età del figlio , il quale potrà, secondo la sua libera Per_1 determinazione, stare con il padre e con la madre con tempi di permanenza paritetici, i Signori e Pt_1 provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del figlio durante il periodo in cui lo Pt_2 avranno con sé;
- Obbligo a carico del Sig. di provvedere al 100% delle spese straordinarie Parte_2 occorrende per il figlio , stante la disparità economica –reddituale esistente tra i coniugi.” Per_1
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sant' A. Li Battiati il 22.03.2012 tra e , matrimonio Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Sant'A. Li Battiati (CT), dell'anno 2012, al n. 3, della parte I, alle condizioni di cui al ricorso e alle note ex art. 127 c.p.c. che ne costituiscono parte integrante.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 07/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
CO GE ER ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa ER ON Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa CO GE Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1112 /2025 R.G. promossa da:
, n. a US (SR) il 03/11/1971 (C.F.: ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
CC MO AT NN RI, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
e da
, n. CATANIA (CT) il 27/09/1969, (C.F.: ), rappr. e dif. Parte_2 C.F._2 dall'avv. RUSSO MASSIMILIANO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliat0, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione con decreto del 29.10.2025, a seguito dell'udienza del 27.10.2025 svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 07/03/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Tribunale la pronuncia di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Sant'Agata Li Battiati il 22.03.2012 (iscritto al n. 3 P I stato civile), dal quale è nato il figlio, il 21 giugno 2004, maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente in quanto studente universitario, come dichiarato dalle parti in seno al ricorso.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento di separazione personale e di non essersi più riconciliati;
a tal fine allegavano copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 26.09.2022, riformata poi con pronuncia della Corte d'appello del 03.03.2022, sent. N 431/2022; chiedevano, quindi, di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dichiarando di non volersi riconciliare. Il giudice delegato assegnava termine fino al 27.10.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Quindi con decreto del 29.10.2025 il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Parte_2 prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 26.09.2019, poi riformata con sentenza della Corte d'Appello del 03.03.2022 n. 431/2022 provvista di passaggio in giudicato dell'11.10.2024.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“- In considerazione della maggiore età del figlio , il quale potrà, secondo la sua libera Per_1 determinazione, stare con il padre e con la madre con tempi di permanenza paritetici, i Signori e Pt_1 provvederanno direttamente al mantenimento ordinario del figlio durante il periodo in cui lo Pt_2 avranno con sé;
- Obbligo a carico del Sig. di provvedere al 100% delle spese straordinarie Parte_2 occorrende per il figlio , stante la disparità economica –reddituale esistente tra i coniugi.” Per_1
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sant' A. Li Battiati il 22.03.2012 tra e , matrimonio Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Sant'A. Li Battiati (CT), dell'anno 2012, al n. 3, della parte I, alle condizioni di cui al ricorso e alle note ex art. 127 c.p.c. che ne costituiscono parte integrante.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 07/11/2025
Il Giudice est. Il Presidente
CO GE ER ON