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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/11/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada LU Presidente Rel.
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]4, elettivamente domiciliato in Genova (GE),
Via Fieschi 3/13, presso lo studio dell'Avv. Francesca Berni, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte attrice -
contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/05/1976, residente in [...] E, elettivamente domiciliata in
Genova (GE), Piazza del Portello 6/1 presso lo studio dell'Avv. Virginia Pennisi, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti.
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 04/11/2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. in data 14/03/2024, il SInor ha chiesto in via di urgenza, ove ritenuto l'abbreviazione dei Parte_1
termini processuali di assumere informazioni, di disporre gli incombenti di cui all'art. 473 bis.6 c.p.c. e di assumere i provvedimenti opportuni alla tutela della figlia minore Per_1
nata a [...] il [...], avuta dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio, avuta con la signora e riconosciuta da entrambi i genitori. In via Controparte_1 principale, il ricorrente ha domandato la conferma del regime di frequentazione tra lui e la figlia come stabilito dal decreto emesso da questo stesso Tribunale in data 21/04/2023 o secondo il regime stabilito a seguito di una CTU.
In particolare, il ricorrente nel proprio atto introduttivo ha affermato che, successivamente all'emanazione del predetto provvedimento, dopo qualche tempo la sua ex compagna, la signora gli ha impedito la frequentazione sia fisica che telefonica con la figlia in CP_1 quanto ha sostenuto che quest'ultima non volesse vedere il padre.
Con decreto di fissazione udienza del 24/03/2024 il Presidente ha dato atto che il ricorso introduttivo dovesse essere qualificato ai sensi dell'art. 473 bis.38 comma II c.p.c., quindi, ha fissato la comparizione delle parti per l'udienza del 22/04/2024, ha assegnato alla parte i termini previsti del codice di rito. Infine, il Presidente ha disposto l'immediato intervento dei SS del Comune di Genova, ATS 51, al fine di agevolare i genitori nel trovare l'accordo per l'attuazione delle modalità di visita paterne, attualmente, in vigore in base al predetto decreto e di segnalare le eventuali situazioni ostative all'ottemperanza delle condizioni previste dal decreto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11/04/2024, si è costituita in giudizio la convenuta, signora , che non ha aderito di fatto alle domande attoree stante a suo CP_1 dire del temporaneo rifiuto della figlia a vedere il padre. Quindi, ha chiesto di ammonire il signor per la sua inadempienza ai suoi doveri ex art. 473 bis.39 I comma c.p.c. e Pt_1
conseguentemente a ciò, di sanzionalo ai sensi dell'art. 473 bis. 39 II Comma c.p.c.. Oltre
a ciò, ha domandato la condanna del ricorrente della somma quantificata in euro 2.754,00
2 a titolo di mantenimento e di spese straordinarie non pagate. Infine, ha formulato la richiesta di trasmettere i relativi alla Procura della Repubblica per l'accertamento del reato di cui all'art. 570 c.p.c..
La causa è stata, così, istruita documentalmente.
All'udienza del 22/04/2024 il GD ha dato atto della mancata conciliazione tra le parti, quindi, le ha interrogate liberamente. L'avvocato della parte ricorrente ha insisto nella richiesta di una CTU, invece, l'avvocato della parte resistente si è opposto. Pertanto, il GD con successiva Ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 05/06/2024, a scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza ha rigettato le domande di carattere economico formulate dalla parte resistente. Oltre a ciò, a parziale modifica del decreto emesso in data
21/04/2023 ha disposto un diverso calendario di frequentazione tra il padre e la figlia, ed ha incaricato i SS di concerto con il Consultorio ASL 3 e con gli altri servizi di procedere alla presa in carica del nucleo e di trasmettere le loro relazioni entro una determinata data quindi, ha invitato le parti al collaborare lealmente tra loro e con i SS ed i Servizi ASL, di conseguenza, ha rinviato le parti all'udienza del 07/11/2024.
All'udienza del 07/11/2024 la dott. Olcese ha illustrato i risultati dell'intervento dei SS ed ha proposto che gli incontri tra il padre e la minore in forma libera secondo il calendario indicato nella propria relazione datata 30.10.2024, inoltre, che sarebbero continuati gli incontri periodici tra il servizio e i genitori con cadenza approssimativamente bimestrale, infine, ha proposto il monitoraggio fino al successivo mese di luglio, le parti si sono dichiarate d'accordo alla soluzione proposta, quindi il GD ha dato atto ed ha rinviato la causa all'udienza del 10/07/2025 dando termine ai SS ATS 51 di proseguire nell'attività di monitoraggio secondo le modalità ritenute più opportune relazionando per iscritto entro il
30/06/2025 di riferire della possibilità dei pernottamenti presso il padre.
Con memoria del 07/11/2024 le parti hanno richiesto un rinvio dell'udienza fissata, in primo luogo al fine di poter depositare l'accordo medio tempore tra loro intervenuto ed in secondo luogo per il mancato deposito da parte dei SS della loro relazione periodica.
3 Con il decreto del 09/07/2025 il GD, letto quanto hanno richiesto le parti congiuntamente, ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 4.11.2025, invitando, altresì, ATS 51 al deposito di relazione aggiornata. Nella relazione, ATS rilevava che i genitori gestiscono la figlia in autonomia e si rivolgono al Servizio in caso di difficoltà; hanno confermato il loro desiderio di concludere la parte relativa alla presenza dell'Autorità Giudiziaria e di proseguire il lavoro con il Servizio in forma consensuale. Il Servizio quindi riteneva utile un proseguio del lavoro di supporto al nucleo in forma consensuale, con la chiusura dell'intervento.
All'udienza del 04/11/2025 le parti hanno dato del raggiungimento dell'accordo in punto di affidamento, collocazione, regime di visita ed assegno di mantenimento della figlia, che si riporta in dispositivo, a cui pertanto il Tribunale, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero conferisce vigore, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente al superiore interesse morale e materiale della minore, in pieno accordo con le risultanze del Servizio sociale ATS 51.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c., il Tribunale:
OMOLOGA le seguenti condizioni concordate dalle parti:
- Il padre vedrà due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola di cui uno Per_2
(di regola il martedì) fino alle 19.00 circa e l'altro (di regola il venerdì) fino all'incirca alle ore 23.00 nelle settimane in cui non vede la figlia nel weekend.
- Il padre vedrà un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola il martedì Per_2
fino alle 19 nelle settimane in cui vede la figlia nel weekend.
- Il padre terrà la figlia a settimane alternate il sabato dalle ore 15 (a motivo del fatto che la mattina è dedicata ai compiti del weekend con l'assistenza della nonna materna) alle ore 22:30 e la domenica dalle 10 alle ore 19 quando il padre la riporterà a casa della madre.
4 Se la domenica di competenza paterna coincidesse con la lezione di preparazione alla cresima in tal caso l'orario sarà differito dalle 10 alle 12 e il ritiro avverrà presso il luogo ove si tiene il corso religioso.
Se il sabato o la domenica di competenza paterna coincidessero con turni liberi dal lavoro della signora il signor lascerà la figlia con la signora e avrà facoltà CP_1 Pt_1 CP_1
di recuperare il sabato o la domenica successiva.
- Il padre s'impegna a somministrare alla figlia affetta da celiachia cibi gluten free in occasione della somministrazione dei pasti.
- Nelle festività Natalizie e Pasquali varrà, salvo diverso accordo tra le parti, il calendario ordinario con la previsione che il giorno di Natale e di Santo Stefano, l'ultimo giorno dell'anno e il primo giorno dell'anno, Pasqua e lunedì dell'Angelo, starà con uno Per_2
o con l'altro genitore ad anni alternati salvo diversi accordi fra i genitori.
- Nelle vacanze scolastiche estive verrà applicato il regime ordinario salva la facoltà per ciascun genitore di tenere con sé la minore consecutivamente per almeno due settimane in caso di vacanze fuori zona, comunicandolo all'altra parte entro il 31 maggio di ciascuno anno.
- Le parti danno atto che, quando il SI. avrà una casa – o di sua proprietà Parte_1
o in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato - dove poter adeguatamente ospitare , potranno iniziare i pernottamenti nei week end di pertinenza del padre Per_2
con la dovuta gradualità e tenendo conto delle esigenze della figlia minore.
- Il padre continuerà a corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di euro 250,00 mensili entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese previste dal
Tribunale di Genova, Verbale 16/9/2016, previamente concordate e documentate, impegnandosi a rideterminare tale importo qualora le sue condizioni economiche dovessero significativamente migliorare.
- L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Controparte_1
- Spese legali compensate
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge nonchè per la comunicazione ai SS
ATS 51 perché chiudano l'intervento.
5 Genova, lì 07/11/2023
La Presidente
Dott.ssa Ada LU
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada LU Presidente Rel.
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]4, elettivamente domiciliato in Genova (GE),
Via Fieschi 3/13, presso lo studio dell'Avv. Francesca Berni, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte attrice -
contro
, C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14/05/1976, residente in [...] E, elettivamente domiciliata in
Genova (GE), Piazza del Portello 6/1 presso lo studio dell'Avv. Virginia Pennisi, che la rappresenta e la difende, come da procura in atti.
- Parte convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 04/11/2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso presentato ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c. in data 14/03/2024, il SInor ha chiesto in via di urgenza, ove ritenuto l'abbreviazione dei Parte_1
termini processuali di assumere informazioni, di disporre gli incombenti di cui all'art. 473 bis.6 c.p.c. e di assumere i provvedimenti opportuni alla tutela della figlia minore Per_1
nata a [...] il [...], avuta dalla relazione sentimentale e convivenza more uxorio, avuta con la signora e riconosciuta da entrambi i genitori. In via Controparte_1 principale, il ricorrente ha domandato la conferma del regime di frequentazione tra lui e la figlia come stabilito dal decreto emesso da questo stesso Tribunale in data 21/04/2023 o secondo il regime stabilito a seguito di una CTU.
In particolare, il ricorrente nel proprio atto introduttivo ha affermato che, successivamente all'emanazione del predetto provvedimento, dopo qualche tempo la sua ex compagna, la signora gli ha impedito la frequentazione sia fisica che telefonica con la figlia in CP_1 quanto ha sostenuto che quest'ultima non volesse vedere il padre.
Con decreto di fissazione udienza del 24/03/2024 il Presidente ha dato atto che il ricorso introduttivo dovesse essere qualificato ai sensi dell'art. 473 bis.38 comma II c.p.c., quindi, ha fissato la comparizione delle parti per l'udienza del 22/04/2024, ha assegnato alla parte i termini previsti del codice di rito. Infine, il Presidente ha disposto l'immediato intervento dei SS del Comune di Genova, ATS 51, al fine di agevolare i genitori nel trovare l'accordo per l'attuazione delle modalità di visita paterne, attualmente, in vigore in base al predetto decreto e di segnalare le eventuali situazioni ostative all'ottemperanza delle condizioni previste dal decreto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11/04/2024, si è costituita in giudizio la convenuta, signora , che non ha aderito di fatto alle domande attoree stante a suo CP_1 dire del temporaneo rifiuto della figlia a vedere il padre. Quindi, ha chiesto di ammonire il signor per la sua inadempienza ai suoi doveri ex art. 473 bis.39 I comma c.p.c. e Pt_1
conseguentemente a ciò, di sanzionalo ai sensi dell'art. 473 bis. 39 II Comma c.p.c.. Oltre
a ciò, ha domandato la condanna del ricorrente della somma quantificata in euro 2.754,00
2 a titolo di mantenimento e di spese straordinarie non pagate. Infine, ha formulato la richiesta di trasmettere i relativi alla Procura della Repubblica per l'accertamento del reato di cui all'art. 570 c.p.c..
La causa è stata, così, istruita documentalmente.
All'udienza del 22/04/2024 il GD ha dato atto della mancata conciliazione tra le parti, quindi, le ha interrogate liberamente. L'avvocato della parte ricorrente ha insisto nella richiesta di una CTU, invece, l'avvocato della parte resistente si è opposto. Pertanto, il GD con successiva Ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del 05/06/2024, a scioglimento della riserva assunta nella predetta udienza ha rigettato le domande di carattere economico formulate dalla parte resistente. Oltre a ciò, a parziale modifica del decreto emesso in data
21/04/2023 ha disposto un diverso calendario di frequentazione tra il padre e la figlia, ed ha incaricato i SS di concerto con il Consultorio ASL 3 e con gli altri servizi di procedere alla presa in carica del nucleo e di trasmettere le loro relazioni entro una determinata data quindi, ha invitato le parti al collaborare lealmente tra loro e con i SS ed i Servizi ASL, di conseguenza, ha rinviato le parti all'udienza del 07/11/2024.
All'udienza del 07/11/2024 la dott. Olcese ha illustrato i risultati dell'intervento dei SS ed ha proposto che gli incontri tra il padre e la minore in forma libera secondo il calendario indicato nella propria relazione datata 30.10.2024, inoltre, che sarebbero continuati gli incontri periodici tra il servizio e i genitori con cadenza approssimativamente bimestrale, infine, ha proposto il monitoraggio fino al successivo mese di luglio, le parti si sono dichiarate d'accordo alla soluzione proposta, quindi il GD ha dato atto ed ha rinviato la causa all'udienza del 10/07/2025 dando termine ai SS ATS 51 di proseguire nell'attività di monitoraggio secondo le modalità ritenute più opportune relazionando per iscritto entro il
30/06/2025 di riferire della possibilità dei pernottamenti presso il padre.
Con memoria del 07/11/2024 le parti hanno richiesto un rinvio dell'udienza fissata, in primo luogo al fine di poter depositare l'accordo medio tempore tra loro intervenuto ed in secondo luogo per il mancato deposito da parte dei SS della loro relazione periodica.
3 Con il decreto del 09/07/2025 il GD, letto quanto hanno richiesto le parti congiuntamente, ha disposto il rinvio della causa all'udienza del 4.11.2025, invitando, altresì, ATS 51 al deposito di relazione aggiornata. Nella relazione, ATS rilevava che i genitori gestiscono la figlia in autonomia e si rivolgono al Servizio in caso di difficoltà; hanno confermato il loro desiderio di concludere la parte relativa alla presenza dell'Autorità Giudiziaria e di proseguire il lavoro con il Servizio in forma consensuale. Il Servizio quindi riteneva utile un proseguio del lavoro di supporto al nucleo in forma consensuale, con la chiusura dell'intervento.
All'udienza del 04/11/2025 le parti hanno dato del raggiungimento dell'accordo in punto di affidamento, collocazione, regime di visita ed assegno di mantenimento della figlia, che si riporta in dispositivo, a cui pertanto il Tribunale, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero conferisce vigore, non essendo contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo rispondente al superiore interesse morale e materiale della minore, in pieno accordo con le risultanze del Servizio sociale ATS 51.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c., il Tribunale:
OMOLOGA le seguenti condizioni concordate dalle parti:
- Il padre vedrà due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola di cui uno Per_2
(di regola il martedì) fino alle 19.00 circa e l'altro (di regola il venerdì) fino all'incirca alle ore 23.00 nelle settimane in cui non vede la figlia nel weekend.
- Il padre vedrà un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola il martedì Per_2
fino alle 19 nelle settimane in cui vede la figlia nel weekend.
- Il padre terrà la figlia a settimane alternate il sabato dalle ore 15 (a motivo del fatto che la mattina è dedicata ai compiti del weekend con l'assistenza della nonna materna) alle ore 22:30 e la domenica dalle 10 alle ore 19 quando il padre la riporterà a casa della madre.
4 Se la domenica di competenza paterna coincidesse con la lezione di preparazione alla cresima in tal caso l'orario sarà differito dalle 10 alle 12 e il ritiro avverrà presso il luogo ove si tiene il corso religioso.
Se il sabato o la domenica di competenza paterna coincidessero con turni liberi dal lavoro della signora il signor lascerà la figlia con la signora e avrà facoltà CP_1 Pt_1 CP_1
di recuperare il sabato o la domenica successiva.
- Il padre s'impegna a somministrare alla figlia affetta da celiachia cibi gluten free in occasione della somministrazione dei pasti.
- Nelle festività Natalizie e Pasquali varrà, salvo diverso accordo tra le parti, il calendario ordinario con la previsione che il giorno di Natale e di Santo Stefano, l'ultimo giorno dell'anno e il primo giorno dell'anno, Pasqua e lunedì dell'Angelo, starà con uno Per_2
o con l'altro genitore ad anni alternati salvo diversi accordi fra i genitori.
- Nelle vacanze scolastiche estive verrà applicato il regime ordinario salva la facoltà per ciascun genitore di tenere con sé la minore consecutivamente per almeno due settimane in caso di vacanze fuori zona, comunicandolo all'altra parte entro il 31 maggio di ciascuno anno.
- Le parti danno atto che, quando il SI. avrà una casa – o di sua proprietà Parte_1
o in forza di un contratto di locazione regolarmente registrato - dove poter adeguatamente ospitare , potranno iniziare i pernottamenti nei week end di pertinenza del padre Per_2
con la dovuta gradualità e tenendo conto delle esigenze della figlia minore.
- Il padre continuerà a corrispondere l'assegno di mantenimento per la figlia nella misura di euro 250,00 mensili entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese previste dal
Tribunale di Genova, Verbale 16/9/2016, previamente concordate e documentate, impegnandosi a rideterminare tale importo qualora le sue condizioni economiche dovessero significativamente migliorare.
- L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI.ra . Controparte_1
- Spese legali compensate
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge nonchè per la comunicazione ai SS
ATS 51 perché chiudano l'intervento.
5 Genova, lì 07/11/2023
La Presidente
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