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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/12/2025, n. 9902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9902 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 15825/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU Maria AI Presidente dott.ssa TI Di PP Giudice rel. est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22/04/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Piccolo Serena presso il cui studio sito in Milano via Morosini n. 24, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
( ), nato l'[...] a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 17/06/2025
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per : conferma dei provvedimenti provvisori, come da verbale d'udienza del Parte_1
22/10/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 22/04/2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Per_ in Milano in data 03/03/2022 con dalla cui unione sono nati due figli, (n. in Controparte_1 data 19/10/2005 e già maggiorenne ed economicamente autonoma) e in data 09/03/2012, Controparte_2 chiedeva di disporre l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre e di regolamentare le frequentazioni paterne tenendo conto della disponibilità del padre e delle esigenze e degli impegni del minore e della madre, nonché di porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di una somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e con assegnazione integrale alla madre dell'assegno unico familiare.
All'udienza del 22.10.2025, nessuno compariva per il convenuto;
il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e dichiarata la contumacia, provvedeva allora a sentire la parte ricorrente che così dichiarava:
“Confermo la volontà di separarmi. Io vivo con entrambi i miei figli in una casa ALER intestata a me;
paghiamo 800 € a bimestre;
lavoro p.t. e guadagno 600 € al mese prendo di più quando faccio gli straordinari, Per_ al massimo 800 € al mese, però è autonoma, fa la scuola di estetica e lavora in un istituto di bellezza. Il padre è detenuto da novembre 2012 per numerose truffe e credo che abbia ancora altri 3 anni da scontare. Non
è la prima detenzione, lui non ha mai lavorato stabilmente, né ha mai avuto la volontà di reinserirsi, prima di questa ha avute altre 4/5 condanne sempre per reati c/il patrimonio, dopo aver scontato l'ultima condanna di 7 anni ho deciso di dargli un'altra possibilità e ci siamo sposati. Da quando ci siamo sposati è stato vari periodi fuori in affidamento, ma da quando è nato avrà convissuto con lui al più un anno, nel periodo in cui ci CP_2 siamo sposati. Poi è tornato di nuovo in carcere nel 2023. l'ha sempre visto fuori il carcere perché lui CP_2 ha i permessi art. 21 o. pen.; prima era fuori più spesso, fino alle 10 poteva star fuori proprio per vedere il figlio ora saranno 2/3 mesi che deve rientrare alle 8. Loro si vedono volentieri anche quando uscirà io non ho problemi che lo veda liberamente. Lui lavora già da 4/5 anni in una cooperativa per la Vortice, fanno impianti di aerazione ma non ha mai voluto dirmi quanto guadagna, so che è regolarmente assunto con contratto indeterminato da 4/5 anni. So che ha dei debiti per le varie condanne e le spese legali.
pagina 2 di 7 Il figlio sa che è in carcere e non è contento, si vergogna e ne soffre. Lui vorrebbe che il padre fosse più presente, ma con il bambino è tranquillo. La figlia è meno legata, anche se lo vede, ma lei è ancora più arrabbiata con lui. soffre di scad, una malattia metabolica dalla nascita per cui deve tenere sotto CP_2 controllo la insulina e fare continue terapie. Però può fare sport regolarmente fa boxe a livello agonistico e studia fa la III media.
Io ho deciso di separarmi già da circa 2 anni perché non andiamo più d'accordo, non mi da neanche un centesimo di mantenimento da un anno, perché se l'è presa per la separazione, prima mi dava 300,00 € al mese;
io ho avuto problemi a gestire da sola i miei figli, che hanno entrambi problemi di salute;
ad esempio mia figlia si è dovuta operare d'urgenza nel 2020, ha avuto un versamento interno, per il consenso ho avuto problemi e sono riuscita ad averlo solo tramite il direttore del carcere;
almeno sotto casa nostra abitano i miei suoceri che sono persone per bene e su cui posso contare. Poi anche ha problemi di salute e tenuto conto che il CP_2 padre non c'è potrei aver necessità di prendere decisioni da sola. Spendo tanto per le medicine perché non bastano quelle che mi passano. Io non ho mai avuto precedenti, ma ho anche io una malattia reumatologica che mi dà dolori continui, mi è stata diagnosticata 3 anni fa e solo ora ho fatto domanda di invalidità per i problemi familiari.
Lui è inaffidabile, non si occupava dei bambini neanche quando c'era. Una volta che doveva tenere CP_2
l'anno scorso me l'ha riportato perché doveva uscire con un'amica.
Abbiamo tentato un accordo che non è stato possibile raggiungere perché lui voleva dare per il figlio 100 E di mantenimento. Io ho parlato con lui del ricorso, ma lui ha detto che non sarebbe venuto perché lui non accetta la separazione e poi pensa che i soldi me li spendo per me.”
Il Giudice delegato invitava quindi la difesa ricorrente a interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate.
La difesa, stante la contumacia di controparte, modificava la propria domanda in punto affidamento chiedendo che fosse disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre, riportandosi per il resto alle proprie conclusioni.
All'esito della discussione, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“Dispone l'affido super esclusivo del figlio minore n. 9 marzo 2012 alla madre, presso la Controparte_2 quale rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative inerenti, compreso il rilascio dei documenti di identità validi anche per l'espatrio - tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con il solo diritto/dovere di vigilanza del padre;
pagina 3 di 7 Dispone che le frequentazioni padre-figlio restino demandate alla madre quale genitore affidatario esclusivo del minore, che vi provvederà tenuto conto della volontà e delle esigenze e degli impegni del minore, nonché della concreta disponibilità del padre e delle proprie esigenze personali e lavorative;
Dispone che il sig. con decorrenza dalla data della domanda versi in favore della sig.ra in via CP_1 Pt_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di €
300,00 oltre al 60% delle spese straordinarie determinate come da vigenti Linee Guida da intendersi in questa sede integralmente richiamate - importo soggetto a rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT
– prima rivalutazione aprile 2026);
Dispone che l'Assegno unico familiare continui ad esser erogato integralmente alla madre affidataria e collocataria del minore;
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova e in assenza di richieste della parte sul punto, invita la difesa di parte ricorrente a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa”
Il Giudice invitava la difesa a precisare le proprie conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore di parte attrice chiedeva la conferma integrale dei provvedimenti provvisori.
All'esito della discussione, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Considerato in diritto
Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente in ricorso e la lunga detenzione sofferta dal marito sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano integralmente confermate nel caso di specie, in conformità alla richiesta di parte ricorrente, le statuizioni provvisorie quanto all'affidamento super esclusivo del minore alla madre, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale anche in ordine alle più importanti pagina 4 di 7 decisioni da assumersi nell'interesse del minore – atteso che dalle allegazioni della madre, la stessa risulta essere l'unico genitore che sin dalla nascita si è stabilmente occupata di tutte le esigenze di accudimento ed educazione della prole e nello specifico del figlio ancora minore, anche a fronte dei protratti periodi detenzione del padre.
Lo stato di detenzione del tuttora in atto rischia peraltro di precludere l'adozione di celeri decisioni CP_1 nell'interesse del figlio, soprattutto in materia di salute (essendo il minore affetto da malattia metabolica) con conseguente pericolo di grave pregiudizio per lo stesso.
Nondimeno deve tenersi conto del fatto che il padre ormai da tempo ha smesso di contribuire al mantenimento del figlio – sebbene lo stesso lavori stabilmente;
condotta certamente sintomatica – unitamente alle numerose condanne riportate dal per reati contro il patrimonio, dell'inaffidabilità e dell'inidoneità educativa del CP_1 padre.
In assenza di elementi di pregiudizio, le frequentazioni con il padre del minore possono restare rimesse in capo alla madre che le definirà, tenuto conto della volontà e delle esigenze e degli impegni del minore, nonché della concreta disponibilità e delle esigenze lavorative del padre.
Il contributo al mantenimento dei figli minori
Devono essere altresì confermati i provvedimenti provvisori resi in punto economico.
La ricorrente svolge la professione di addetta mensa con contratto a tempo indeterminato part time e un reddito mensile netto dichiarato a circa € 600/700; sostiene oneri abitativi di € 400,00 mensili per l'abitazione Per_ ALER in cui vive con i figli, (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e Controparte_2 minorenne che ancora frequenta la scuola dell'obbligo.
Il convenuto, detenuto in regime di semilibertà e ammesso al lavoro esterno, svolge regolarmente attività lavorativa per una ditta di impianti di aerazione ed è secondo quanto riferito dalla ricorrente, assunto con contratto a tempo indeterminato da 4/5 anni.
Deve ritenersi, pertanto, pur in assenza di risultanze aggiornate in ordine alla situazione reddituale del padre, che lo stesso abbia piena ed integra capacità lavorativa e pur non avendo spese vive all'attualità, non provvede a contribuire al mantenimento del figlio ancora minore – integralmente rimesso a carico della madre.
Pertanto, tenuto conto del divario reddituale esistente tra le parti e dell'età e delle esigenze del minore – ormai in età adolescenziale - si stima congruo il contributo paterno per il mantenimento del figlio minore come determinato in dispositivo, in quanto rispondente ai criteri di cui all'art. 337 ter comma 2 e 4 c.c. avuto riguardo alla detenzione del padre e tenuto conto anche dell'integrale corresponsione alla madre dell'assegno unico familiare, che resterà devoluto alla stessa quale genitore affidatario esclusivo del minore.
pagina 5 di 7 Le spese di lite
Le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili attesa la natura del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Milano in data 03/03/2022 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 0197, anno 2022 Reg. 1 Parte 1);
2. Conferma l'affido super esclusivo del figlio minore n. 9 marzo 2012 alla madre, Controparte_2 presso la quale rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative inerenti, compreso il rilascio dei documenti d'identità validi anche per l'espatrio - tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con il solo diritto/dovere di vigilanza del padre;
3. Dispone che le frequentazioni padre-figlio restino demandate alla madre quale genitore affidatario esclusivo del minore, che vi provvederà tenuto conto della volontà e delle esigenze e degli impegni del minore, nonché della concreta disponibilità del padre e delle proprie esigenze personali e lavorative;
4. Dispone che il sig. con decorrenza dalla data della domanda versi in favore della sig.ra CP_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 minore la somma di € 300,00 oltre al 60% delle spese straordinarie determinate come da vigenti Linee
Guida da intendersi in questa sede integralmente richiamate - importo soggetto a rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT – prima rivalutazione aprile 2026);
5. Dispone che l'Assegno unico familiare continui ad esser erogato integralmente alla madre affidataria e collocataria del minore;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo
1, all'Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 6 di 7 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice rel. est.
TI Di PP
Il Presidente
AU AI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU Maria AI Presidente dott.ssa TI Di PP Giudice rel. est. dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22/04/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Piccolo Serena presso il cui studio sito in Milano via Morosini n. 24, è elettivamente domiciliata,
PARTE ATTRICE
CONTRO
( ), nato l'[...] a [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 17/06/2025
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per : conferma dei provvedimenti provvisori, come da verbale d'udienza del Parte_1
22/10/2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 22/04/2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 Per_ in Milano in data 03/03/2022 con dalla cui unione sono nati due figli, (n. in Controparte_1 data 19/10/2005 e già maggiorenne ed economicamente autonoma) e in data 09/03/2012, Controparte_2 chiedeva di disporre l'affido condiviso del figlio minore, con collocamento presso la madre e di regolamentare le frequentazioni paterne tenendo conto della disponibilità del padre e delle esigenze e degli impegni del minore e della madre, nonché di porre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio di una somma mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e con assegnazione integrale alla madre dell'assegno unico familiare.
All'udienza del 22.10.2025, nessuno compariva per il convenuto;
il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e dichiarata la contumacia, provvedeva allora a sentire la parte ricorrente che così dichiarava:
“Confermo la volontà di separarmi. Io vivo con entrambi i miei figli in una casa ALER intestata a me;
paghiamo 800 € a bimestre;
lavoro p.t. e guadagno 600 € al mese prendo di più quando faccio gli straordinari, Per_ al massimo 800 € al mese, però è autonoma, fa la scuola di estetica e lavora in un istituto di bellezza. Il padre è detenuto da novembre 2012 per numerose truffe e credo che abbia ancora altri 3 anni da scontare. Non
è la prima detenzione, lui non ha mai lavorato stabilmente, né ha mai avuto la volontà di reinserirsi, prima di questa ha avute altre 4/5 condanne sempre per reati c/il patrimonio, dopo aver scontato l'ultima condanna di 7 anni ho deciso di dargli un'altra possibilità e ci siamo sposati. Da quando ci siamo sposati è stato vari periodi fuori in affidamento, ma da quando è nato avrà convissuto con lui al più un anno, nel periodo in cui ci CP_2 siamo sposati. Poi è tornato di nuovo in carcere nel 2023. l'ha sempre visto fuori il carcere perché lui CP_2 ha i permessi art. 21 o. pen.; prima era fuori più spesso, fino alle 10 poteva star fuori proprio per vedere il figlio ora saranno 2/3 mesi che deve rientrare alle 8. Loro si vedono volentieri anche quando uscirà io non ho problemi che lo veda liberamente. Lui lavora già da 4/5 anni in una cooperativa per la Vortice, fanno impianti di aerazione ma non ha mai voluto dirmi quanto guadagna, so che è regolarmente assunto con contratto indeterminato da 4/5 anni. So che ha dei debiti per le varie condanne e le spese legali.
pagina 2 di 7 Il figlio sa che è in carcere e non è contento, si vergogna e ne soffre. Lui vorrebbe che il padre fosse più presente, ma con il bambino è tranquillo. La figlia è meno legata, anche se lo vede, ma lei è ancora più arrabbiata con lui. soffre di scad, una malattia metabolica dalla nascita per cui deve tenere sotto CP_2 controllo la insulina e fare continue terapie. Però può fare sport regolarmente fa boxe a livello agonistico e studia fa la III media.
Io ho deciso di separarmi già da circa 2 anni perché non andiamo più d'accordo, non mi da neanche un centesimo di mantenimento da un anno, perché se l'è presa per la separazione, prima mi dava 300,00 € al mese;
io ho avuto problemi a gestire da sola i miei figli, che hanno entrambi problemi di salute;
ad esempio mia figlia si è dovuta operare d'urgenza nel 2020, ha avuto un versamento interno, per il consenso ho avuto problemi e sono riuscita ad averlo solo tramite il direttore del carcere;
almeno sotto casa nostra abitano i miei suoceri che sono persone per bene e su cui posso contare. Poi anche ha problemi di salute e tenuto conto che il CP_2 padre non c'è potrei aver necessità di prendere decisioni da sola. Spendo tanto per le medicine perché non bastano quelle che mi passano. Io non ho mai avuto precedenti, ma ho anche io una malattia reumatologica che mi dà dolori continui, mi è stata diagnosticata 3 anni fa e solo ora ho fatto domanda di invalidità per i problemi familiari.
Lui è inaffidabile, non si occupava dei bambini neanche quando c'era. Una volta che doveva tenere CP_2
l'anno scorso me l'ha riportato perché doveva uscire con un'amica.
Abbiamo tentato un accordo che non è stato possibile raggiungere perché lui voleva dare per il figlio 100 E di mantenimento. Io ho parlato con lui del ricorso, ma lui ha detto che non sarebbe venuto perché lui non accetta la separazione e poi pensa che i soldi me li spendo per me.”
Il Giudice delegato invitava quindi la difesa ricorrente a interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate.
La difesa, stante la contumacia di controparte, modificava la propria domanda in punto affidamento chiedendo che fosse disposto l'affido super esclusivo del minore alla madre, riportandosi per il resto alle proprie conclusioni.
All'esito della discussione, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori:
“Dispone l'affido super esclusivo del figlio minore n. 9 marzo 2012 alla madre, presso la Controparte_2 quale rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative inerenti, compreso il rilascio dei documenti di identità validi anche per l'espatrio - tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con il solo diritto/dovere di vigilanza del padre;
pagina 3 di 7 Dispone che le frequentazioni padre-figlio restino demandate alla madre quale genitore affidatario esclusivo del minore, che vi provvederà tenuto conto della volontà e delle esigenze e degli impegni del minore, nonché della concreta disponibilità del padre e delle proprie esigenze personali e lavorative;
Dispone che il sig. con decorrenza dalla data della domanda versi in favore della sig.ra in via CP_1 Pt_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la somma di €
300,00 oltre al 60% delle spese straordinarie determinate come da vigenti Linee Guida da intendersi in questa sede integralmente richiamate - importo soggetto a rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT
– prima rivalutazione aprile 2026);
Dispone che l'Assegno unico familiare continui ad esser erogato integralmente alla madre affidataria e collocataria del minore;
Ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova e in assenza di richieste della parte sul punto, invita la difesa di parte ricorrente a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa”
Il Giudice invitava la difesa a precisare le proprie conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore di parte attrice chiedeva la conferma integrale dei provvedimenti provvisori.
All'esito della discussione, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Considerato in diritto
Sulla domanda di separazione personale
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
La natura delle doglianze esposte dalla ricorrente in ricorso e la lunga detenzione sofferta dal marito sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene vadano integralmente confermate nel caso di specie, in conformità alla richiesta di parte ricorrente, le statuizioni provvisorie quanto all'affidamento super esclusivo del minore alla madre, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale anche in ordine alle più importanti pagina 4 di 7 decisioni da assumersi nell'interesse del minore – atteso che dalle allegazioni della madre, la stessa risulta essere l'unico genitore che sin dalla nascita si è stabilmente occupata di tutte le esigenze di accudimento ed educazione della prole e nello specifico del figlio ancora minore, anche a fronte dei protratti periodi detenzione del padre.
Lo stato di detenzione del tuttora in atto rischia peraltro di precludere l'adozione di celeri decisioni CP_1 nell'interesse del figlio, soprattutto in materia di salute (essendo il minore affetto da malattia metabolica) con conseguente pericolo di grave pregiudizio per lo stesso.
Nondimeno deve tenersi conto del fatto che il padre ormai da tempo ha smesso di contribuire al mantenimento del figlio – sebbene lo stesso lavori stabilmente;
condotta certamente sintomatica – unitamente alle numerose condanne riportate dal per reati contro il patrimonio, dell'inaffidabilità e dell'inidoneità educativa del CP_1 padre.
In assenza di elementi di pregiudizio, le frequentazioni con il padre del minore possono restare rimesse in capo alla madre che le definirà, tenuto conto della volontà e delle esigenze e degli impegni del minore, nonché della concreta disponibilità e delle esigenze lavorative del padre.
Il contributo al mantenimento dei figli minori
Devono essere altresì confermati i provvedimenti provvisori resi in punto economico.
La ricorrente svolge la professione di addetta mensa con contratto a tempo indeterminato part time e un reddito mensile netto dichiarato a circa € 600/700; sostiene oneri abitativi di € 400,00 mensili per l'abitazione Per_ ALER in cui vive con i figli, (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e Controparte_2 minorenne che ancora frequenta la scuola dell'obbligo.
Il convenuto, detenuto in regime di semilibertà e ammesso al lavoro esterno, svolge regolarmente attività lavorativa per una ditta di impianti di aerazione ed è secondo quanto riferito dalla ricorrente, assunto con contratto a tempo indeterminato da 4/5 anni.
Deve ritenersi, pertanto, pur in assenza di risultanze aggiornate in ordine alla situazione reddituale del padre, che lo stesso abbia piena ed integra capacità lavorativa e pur non avendo spese vive all'attualità, non provvede a contribuire al mantenimento del figlio ancora minore – integralmente rimesso a carico della madre.
Pertanto, tenuto conto del divario reddituale esistente tra le parti e dell'età e delle esigenze del minore – ormai in età adolescenziale - si stima congruo il contributo paterno per il mantenimento del figlio minore come determinato in dispositivo, in quanto rispondente ai criteri di cui all'art. 337 ter comma 2 e 4 c.c. avuto riguardo alla detenzione del padre e tenuto conto anche dell'integrale corresponsione alla madre dell'assegno unico familiare, che resterà devoluto alla stessa quale genitore affidatario esclusivo del minore.
pagina 5 di 7 Le spese di lite
Le spese processuali devono essere dichiarate irripetibili attesa la natura del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Milano in data 03/03/2022 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Milano al n. 0197, anno 2022 Reg. 1 Parte 1);
2. Conferma l'affido super esclusivo del figlio minore n. 9 marzo 2012 alla madre, Controparte_2 presso la quale rimarrà collocato anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative inerenti, compreso il rilascio dei documenti d'identità validi anche per l'espatrio - tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso, con il solo diritto/dovere di vigilanza del padre;
3. Dispone che le frequentazioni padre-figlio restino demandate alla madre quale genitore affidatario esclusivo del minore, che vi provvederà tenuto conto della volontà e delle esigenze e degli impegni del minore, nonché della concreta disponibilità del padre e delle proprie esigenze personali e lavorative;
4. Dispone che il sig. con decorrenza dalla data della domanda versi in favore della sig.ra CP_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_1 minore la somma di € 300,00 oltre al 60% delle spese straordinarie determinate come da vigenti Linee
Guida da intendersi in questa sede integralmente richiamate - importo soggetto a rivalutazione annuale e automatica secondo gli indici ISTAT – prima rivalutazione aprile 2026);
5. Dispone che l'Assegno unico familiare continui ad esser erogato integralmente alla madre affidataria e collocataria del minore;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo
1, all'Ufficiale di stato civile del Comune di MILANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
pagina 6 di 7 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Giudice rel. est.
TI Di PP
Il Presidente
AU AI
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