Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2002, n. 41099
CASS
Sentenza 24 ottobre 2002

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La domanda dell'imputato di definizione del processo con il rito abbreviato, subordinata alla audizione di un chiamante in correità, non fa venir meno, qualora costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere, l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente da lui rese nel corso delle indagini preliminari, in quanto con quella domanda, quantunque condizionata, l'imputato accetta l'utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché l'eventuale esito negativo dell'interrogatorio richiesto, che può dipendere dall'esercizio, prevedibile per chi chieda il giudizio abbreviato, di una facoltà riconosciuta dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2002, n. 41099
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41099
    Data del deposito : 24 ottobre 2002

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