Sentenza 24 ottobre 2002
Massime • 1
La domanda dell'imputato di definizione del processo con il rito abbreviato, subordinata alla audizione di un chiamante in correità, non fa venir meno, qualora costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere, l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente da lui rese nel corso delle indagini preliminari, in quanto con quella domanda, quantunque condizionata, l'imputato accetta l'utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché l'eventuale esito negativo dell'interrogatorio richiesto, che può dipendere dall'esercizio, prevedibile per chi chieda il giudizio abbreviato, di una facoltà riconosciuta dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/10/2002, n. 41099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41099 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO NN - Presidente - del 24/10/2002
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI Piero - Consigliere - N. 821
3. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 014622/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di PALERMO;
nei confronti di:
1) MORREALE ONOFRIO N. IL 25/12/1965
2) GA RO N. IL 11/04/1966
3) NG SE N. IL 15/11/1961
4) DI ZZ VI N. IL 04/10/1966
5) RN RE N. IL 15/02/1959
6) DE LI GI N. IL 28/08/1959
7) SCRIVANO IA N. IL 10/06/1967
avverso SENTENZA del 31/10/2001 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IADECOLA che ha concluso per annullamento con rinvio nei confronti di OR limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis c.p.;
rigetto nel resto del ricorso del P.G.;
rigetto dei ricorsi di IG e NG;
inammissiblità dei ricorsi di Di ZZ, ER, De IS e IV.
Uditi i difensori Avv.ti VIANELLO Valerio, TRAINE Camillo e BONSIGNORE Alessandro.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 21-10-1998 IS MA veniva arrestato nella flagranza del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente, commesso in concorso con la sua convivente Di ZZ Mariangela, e subito dopo iniziava la sua collaborazione, consentendo il ritrovamento di oltre un chilo di pasta di oppio e ammettendo la sua partecipazione al traffico di sostanze stupefacenti operato da un'organizzazione criminale capeggiata da Di ZZ AN, padre della sua convivente.
In particolare riferiva che il OR era stato incaricato dagli TO di commercializzare un ingente quantitativo di oppio, di proprietà della famiglia mafiosa di Bagheria e detenuto dallo stesso OR;
che costui aveva prelevato circa tre chili e mezzo dei diciotto detenuti;
che il quantitativo prelevato era stato consegnato al IG, che lo aveva conservato non trovando nessuno in grado di raffinarlo;
che successivamente, su incarico del IG e previ contatti telefonici con il NG, il IS aveva portato a quest'ultimo la droga e aveva ricevuto dallo stesso l'incarico di acquistare il materiale occorrente per la raffinazione;
che dopo alcuni giorni si era incontrato con il IG e il NG, il quale gli aveva riconsegnato metà della sostanza stupefacente dicendo che la raffinazione non era riuscita bene e che l'altra parte della droga si era definitivamente rovinata;
che la sostanza riconsegnata dal NG era stata occultata da IG e IS ed era quella che quest'ultimo aveva fatto ritrovare ai carabinieri. Il 16 novembre 1998 il IS ritrattava interamente le sue accuse.
Il 2-6-1999 il G.I.P. del Tribunale di Palermo emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di vari soggetti, tra i quali OR FR, NG PP e IG PI;
alcuni dei soggetti catturati, quali IV AC, De IS NN e ER RE, confermavano le dichiarazioni accusatone formulate nei loro confronti dal IS prima della ritrattazione;
altri, come Di ZZ AN e la sua convivente DO IZ, non solo confermavano, ma arricchivano di ulteriori particolari le accuse del IS in merito all'associazione criminale per lo spaccio di sostanze stupefacenti, che vedeva tra gli organizzatori lo stesso Di ZZ AN.
Nel corso dell'udienza preliminare gli imputati Di ZZ CE, De IS e IV chiedevano di essere giudicati con il rito abbreviato;
la stessa richiesta veniva formulata da NG e IG PI, condizionando il loro consenso all'audizione del IS, il quale, però, citato per essere sentito, si avvaleva della facoltà di non rispondere.
2. Con sentenza del 7-11-2000 il G.U.P. del Tribunale di Palermo riteneva gli imputati responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti - cioè associazione di stampo mafioso, rapina, detenzione e porto di armi per OR;
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione delle stesse per Di ZZ CE;
detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti per tutti gli altri - e con la diminuente del giudizio abbreviato condannava OR ad anni otto e mesi sette di reclusione e L. 60.000.000 di multa;
IG ad anni otto di reclusione e L. 60.000.000 di multa;
NG e Di ZZ CE ad anni sette e mesi quattro di reclusione e L. 44.000.000 di multa ciascuno;
ER, De IS e IV ad anni sei e mesi quattro di reclusione e L. 44.000.000 di multa ciascuno.
3. Avverso la predetta sentenza proponevano appello i citati imputati condannati. NG e OR eccepivano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari dal IS, avendo essi subordinato il giudizio abbreviato all'esame di quest'ultimo ed avendo lo stesso rifiutato di rispondere;
nel merito contestavano l'attendibilità del IS. Di ZZ CE chiedeva l'assoluzione e in subordine la concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90; entrambe le predette circostanze attenuanti venivano chieste,
in via principale, da IV, ER e De IS.
4. Nel giudizio di appello gli imputati IV, ER e De IS concordavano con il P.M. la pena, con il riconoscimento delle attenuanti generiche e previa rinunzia agli altri motivi di impugnazione.
Con sentenza del 31-10-2001 la Corte di Appello di Palermo assolveva il OR da tutti i reati ascrittigli per non avere commesso il fatto;
escludeva per IG e NG l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, convertito in L. 203/91, contestata al capo D) - sul rilievo che non era riscontrata l'affermazione del IS circa l'appartenenza della droga alla consorteria mafiosa di Bagheria - e conseguentemente riduceva la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e L. 40.000.000 di multa ciascuno;
riduceva le pene per IV, De IS e ER nella misura concordata tra le parti di anni cinque di reclusione L. 32.000.000 di multa ciascuno, in concorso delle attenuanti generiche;
confermava nel resto l'impugna sentenza.
La corte territoriale sosteneva che le dichiarazioni del IS - la cui utilizzabilità non era esclusa dalla richiesta di rito abbreviato condizionato - erano intrinsecamente attendibili, perché erano autoaccusatorie, coinvolgevano persone con le quali il collaborante aveva legami familiari, erano suffragate dalle confessioni di molti dei soggetti accusati nonché dalle dichiarazioni di Di ZZ AN e DO IZ, avevano comportato il rinvenimento di oltre un chilo di pasta di oppio e non erano automaticamente invalidate dalla ritrattazione;
sosteneva, inoltre, che le predette dichiarazioni del IS erano riscontrate nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione, però, del OR.
In particolare la corte territoriale rilevava che le accuse del IS nei confronti del Di ZZ CE erano riscontrate dalle dichiarazioni di Di ZZ AN e DO IZ e che quelle nei confronti del IG e del NG erano riscontrate dai tabulati telefonici, dai quali era emerso che vi era stato un intreccio di telefonate tra IS, IG e NG in perfetta coincidenza con l'accertato acquisto, da parte del IS, di un certo quantitativo di anidride acetica presso il negozio di Santoro, acquisto che il collaborante aveva descritto come effettuato per conto del NG e per la raffinazione della droga. La corte osservava, inoltre, che il contatto telefonico tra il IS e il NG era stato unico ed era avvenuto su un'utenza cellulare intestata a tale NC e che soltanto dopo le dichiarazioni del IS era risultata effettivamente nella disponibilità del NG. Osservava, ancora, che era inattendibile la giustificazione fornita dal NG - il quale aveva detto che si era trattato di un unico contatto che si riferiva alla compravendita di un cavallo - poiché erano invece risultate varie telefonate tra NG e la madre del IS in coincidenza con i colloqui avuti in carcere dalla donna con il figlio, colloqui che erano stati intercettati e dai quali era emersa la preoccupazione del IS di fare pervenire all'esterno l'assicurazione sull'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni e sul fatto che non le avrebbe ripetute in futuro. La corte rilevava, infine, che DO e Di ZZ AN avevano dichiarato che un giorno il IS si era recato nella loro casa con un certo quantitativo di sostanza stupefacente che era il prodotto di una operazione di raffinazione riuscita male ed avevano fatto riferimento a una persona di nome PI (identificabile nel IG) e ad un tale NG.
Quanto al OR, invece, la corte territoriale sosteneva che le accuse del IS difettavano di riscontri esterni in ordine a tutte le imputazioni ascritte.
Relativamente al reato di detenzione di sostanza stupefacente, osservava che i riscontri costituiti dalle telefonate tra il collaborante e IG e NG attenevano ad una fase successiva dell'operazione illecita, alla quale era rimasto estraneo il OR.
Relativamente al reato di associazione di stampo mafioso sosteneva che le dichiarazioni dei collaboratori NC e LO - il quale aveva riferito che OR apparteneva alla famiglia mafiosa bagherese, che TO OL era fiero di lui e che se ne parlava come di un possibile futuro capo - vedevano indebolito il loro peso probatorio per il fatto di provenire da persone che erano estranee alla mafia, come risultava dalla sentenza che li aveva condannati per associazione per delinquere, modificando l'originaria imputazione di cui all'art. 416 bis c.p.; sosteneva, inoltre, che non erano significativi della qualità di uomo d'onore i contatti dell'imputato con AD, dei quali non era emersa la vera natura, ne' le dichiarazioni di SI LO - che l'aveva descritto come soggetto che accompagnava UC alle riunioni con latitanti e che gli era stata indicato come "bravo a sparare" - perché relative a fatti risalenti agli anni 1990-91 e non inequivocabilmente significative della qualità di uomo di onore.
5. Avverso la predetta sentenza ricorre il P.G. presso la Corte di Appello di Palermo e tutti i predetti imputati dei quali è stata affermata la responsabilità.
Il P.G. deduce la violazione di legge e il vizio motivazionale relativamente all'assoluzione del OR dai reati di detenzione di sostanza stupefacente e di associazione di stampo mafioso e all'esclusione dell'aggravante dell'art. 7 D.L. 152/91, convertito in L. 203/91, per IG e Veraengo. Quanto al OR sostiene che una visione complessiva delle risultanze processuali avrebbe dovuto comportare la condanna, considerando riscontri alle accuse del IS - ritrattate per le minacce ricevute - il ritrovamento della pasta di oppio nonché le dichiarazioni di ZZ AN, DO, LO, NC, e SI e i contatti telefonici con AD PP. Quanto al IG e al NG sostiene che la sostanza stupefacente era appartenente alla famiglia mafiosa di Bagheria e che di ciò erano consapevoli i predetti imputati, come si desume dal fatto che la consegna della droga al IG è avvenuta nel corso di una riunione alla quale avevano partecipato gli TO, il Di LO e il OR.
Il IG deduce con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni del IS, affermata nonostante il rifiuto di questi di sottoporsi all'esame richiesto;
con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla attendibilità del IS e alla esistenza di riscontri esterni;
con il terzo motivo deduce il vizio motivazionale relativamente al mancato riconoscimento della attenuante dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90; con il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il NG deduce gli stessi motivi indicati dal IG ai numeri 1), 2) e 4), prospettando ragioni specificamente a lui attinenti relativamente ai riscontri esterni e sostenendo che tali non possono essere considerate le telefonate con IS e IG, delle quali non si conosce il contenuto;
ne' la disponibilità del cellulare di CA, perché accertata soltanto in data 10-4-1999; ne' le dichiarazioni di Di ZZ e DO, perché riferenti quanto detto da IS e quindi prive di autonomia rispetto alle dichiarazioni di quest'ultimo.
Di ZZ CE deduce triplice vizio di motivazione, relativamente ai riscontri esterni alle dichiarazioni accusatone del collaborante Di ZZ AN;
al diniego delle attenuanti generiche;
all'elemento soggettivo del reato associativo, lamentando in particolare che sia mancata un'attenta analisi dello stato psicologico dell'agente, accanito assuntore di sostanze stupefacenti, e dei motivi della commissione del reato.
ER e De IS sostengono che la corte territoriale avrebbe dovuto qualificare il fatto loro ascritto come ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio attenuata ai sensi dell'art.73 comma 5 D.P.R. 309/90.
Lo IV ha presentato dichiarazione di impugnazione ma non ha fatto pervenire i motivi che si era riservato di fare presentare dal suo difensore.
All'udienza pubblica è stata depositata una memoria difensiva nell'interesse del NG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso del Procuratore generale è infondato e al limite dell'ammissibilità. Invero la sentenza impugnata ha congruamente spiegato le ragioni dell'assoluzione del OR e dell'esclusione dell'aggravante del citato art. 7, basandosi su criteri giuridici ineccepibili - come la mancanza di riscontri alle dichiarazioni del IS circa la colpevolezza del OR e circa l'appartenenza della droga alla famiglia mafiosa di Bagheria - e fornendo una motivazione immune da vizi di illogicità manifesta, rispetto alla quale è configurabile una lettura meramente alternativa delle risultanze processuali, ma non esclusiva e tale da dimostrare l'illegittimità dell'interpretazione adottata dalla corte territoriale.
In particolare si osserva che quanto alla partecipazione del OR alla detenzione della sostanza stupefacente mancano del tutto i riscontri individualizzanti alle accuse del IS, tali non potendosi considerare il ritrovamento della droga, che costituisce semplice riscontro generico all'attendibilità del dichiarante, ne' le dichiarazioni degli altri soggetti indicati dal P.G. ricorrente, afferenti ad altri imputati o semplicemente a generici contatti del OR con personaggi mafiosi. Anche l'appartenenza della sostanza stupefacente alla famiglia di Bagheria, affermata dal collaborante, è priva di riscontri, poiché il fatto indicato dal P.G. come riscontro - cioè che la consegna della droga al IG è avvenuta in una riunione con altri mafiosi - in realtà emerge soltanto dalle dichiarazioni dello stesso IS.
Quanto al reato di cui all'art. 416 bis c.p., le dichiarazioni di LO, NC e SI nonché i contatti telefonici tra AD e OR costituiscono validi elementi indiziari in ordine alla partecipazione di quest'ultimo all'associazione di stampo mafioso. Tuttavia essi non sono stati trascurati dalla corte territoriale, bensì attentamente valutati singolarmente e ritenuti complessivamente inidonei a fornire prova certa della responsabilità, con giudizio basato su considerazioni non manifestamente illogiche - quali la non appartenenza di LO e NC all'associazione mafiosa, l'incerta natura dei contatti con il AD e la lontananza del tempo cui si riferiscono i fatti indicati dal SI - di talché non sono ravvisabili vizi di legittimità, mentre una diversa valutazione delle predette risultanze di fatto comporterebbe una intromissione nel merito del processo che non rientra nei poteri di questa Corte.
2. I ricorsi di IG e NG, basati in gran parte sugli stessi motivi, sono entrambi infondati.
Quanto all'utilizzabilità delle dichiarazioni del IS, si osserva che ai sensi dell'art. 438, comma 5, c.p.p., la subordinazione della richiesta di giudizio abbreviato all'integrazione probatoria, necessaria ai fini della decisione, non fa venire meno l'utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442, comma 1 bis, c.p.p., cioè quelli contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma 2, la documentazione di cui all'art. 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza. Pertanto con la richiesta di giudizio abbreviato il richiedente accetta l'utilizzazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero, pure se vuole anche un'integrazione probatoria;
integrazione che nel caso di specie è stata disposta ed attuata con l'interrogatorio del IS, il cui esito negativo è dipeso dal fatto di essersi avvalso della facoltà di non rispondere, facoltà riconosciuta dalla legge e il cui esercizio è prevedibile per chi chiede il rito abbreviato. Conseguentemente non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 111 Cost., poiché tale norma con il comma 5 rimette alla legge la disciplina dei casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato. L'attendibilità del IS è stata congruamente valutata e i riscontri esterni sono stati ragionevolmente individuati nell'intreccio di telefonate tra i predetti imputati e il IS in concomitanza con il riferito contatto per la raffinazione della droga e il relativo acquisto di materiale per la raffinazione, risultato accertato. Il fatto che l'utenza su cui sono avvenute le telefonate tra IS e NG sia risultata nella disponibilità di quest'ultimo soltanto in data 10-4-1999 non significa che non lo fosse anche in precedenza, anzi avvalora la credibilità del dichiarante, il quale ha attribuito al NG un'utenza che all'epoca non risultava ancora essere nella sua disponibilità, con il rischio, quindi, di non essere creduto. È vero che dichiarazioni di Di ZZ e DO riportano quanto loro riferito dal IS, ma hanno comunque una loro valenza, perché riportano quanto loro riferito in epoca non sospetta, cioè quando il predetto dichiarante era parte attiva nella collocazione della droga e non aveva iniziato la sua collaborazione con l'autorità giudiziaria.
Le attenuanti generiche e quella dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 sono state motivatamente negate in base a parametri giuridicamente apprezzabili, come il quantitativo della sostanza stupefacente detenuta e le concrete modalità del fatto, relative non alla semplice detenzione, ma anche all'organizzazione della raffinazione della sostanza. Ai fini del diniego delle predette circostanze attenuanti il giudice deve riferirsi ai parametri indicati dall'art.133 c.p., ma non è necessario che li esamini tutti ne' che valuti tutte le circostanze prospettate dalla difesa, essendo sufficiente che indichi i motivi che ritiene ostativi all'esercizio del potere discrezionale attribuitogli dall'art. 62 bis c.p. (Cass., 1^, n. 707 del 13-11-1997, Ingardia, rv. 209443; Cass., 1^, n. 866 del 20-10- 1994, P.M. in proc. Candela e altri, rv. 200204). La memoria presentata dal difensore del NG nell'udienza pubblica è irricevibile perché tardiva. Invero la disposizione dell'art. 611 c.p.p., che contempla la possibilità di presentare memorie fino a quindici giorni prima dell'udienza e memorie di replica fino a cinque giorni prima, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica (Cass., 5^, n. 2628 del 1-12-1992, P.M. in proc. Boero, rv. 194321; Cass., 1^, n. 853 del 27-11-1995, Coppolaro, rv. 203500).
3. Il ricorso di Di ZZ CE è infondato e al limite dell'ammissibilità.
Invero dalla sentenza impugnata emerge chiaramente che il giudizio di colpevolezza non si è basato soltanto sulle dichiarazioni del Di ZZ AN, ma anche su quelle del IS e della DO, di talché le varie dichiarazioni si sono riscontrate vicendevolmente. L'elemento soggettivo è implicito nella descrizione della condotta, individuata in comportamenti - quali i contatti con i fornitori e gli spacciatori per conto dello zio Di ZZ AN, capo del gruppo criminale, con il quale divideva a metà gli utili - che non possono lasciare dubbi sulla consapevolezza e volontà di partecipare all'associazione, rispetto alle quali le ragioni che hanno determinato l'agente al reato sono del tutto irrilevanti. Quanto alle attenuanti generiche, richiamato quanto affermato relativamente ai ricorsi di IG e NG sul contenuto dell'obbligo di motivazione da parte del giudice, si osserva che esse sono state correttamente e motivatamente negate sul rilievo dei precedenti penali, anche specifici, considerati ostativi.
4. I ricorsi di ER e De IS devono essere dichiarati inammissibili, con le conseguenze indicate in dispositivo in considerazione della loro pretestuosità, poiché avendo i predetti imputati concordato la pena in appello, previa rinuncia agli altri motivi di impugnazione, non possono poi dolersi della mancata qualificazione del reato come ipotesi attenuata.
5. Anche il ricorso dello IV dev'essere dichiarato inammissibile - con le consequenziali statuizioni indicate nel dispositivo - ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 lett. c) e 591 comma 1 lett. c) c.p.p., perché la dichiarazione di impugnazione non è stata corredata dell'indicazione dei motivi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta i ricorsi di IG PI, NG PP e Di ZZ CE. Dichiara inammissibili i ricorsi di ER PP, De IS NN e IV AC. Condanna tutti i suddetti imputati ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali e ER, De IS e IV, inoltre, al pagamento di euro cinquecento ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2002