Sentenza 2 luglio 2007
Massime • 1
Il procuratore generale presso la corte d'appello non rientra tra i soggetti legittimati, ai sensi dell'art. 311 cod.proc.pen., a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze adottate dal tribunale in materia di libertà personale, non potendosi applicare, per analogia, il disposto dell'art. 608, comma primo, cod.proc.pen., che attribuisce al procuratore generale il potere di ricorrere per cassazione "contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2007, n. 37851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37851 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 02/07/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - N. 1255
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 005742/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) AH HA, N. IL 09/11/1968;
2) AR IN, N. IL 16/06/1969;
avverso ORDINANZA del 29/01/2007 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VISCONTI SERGIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Ciani Gianfranco, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 29.1.2007 il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, accoglieva l'appello proposto da AH MO e AR OR avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 22.12.2006, e ne revocava la misura cautelare della custodia in carcere.
Il Tribunale riteneva applicabile alla fattispecie la normativa di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2, in quanto gli appellanti, condannati in primo grado per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e cioè spaccio di hashish, alla pena di mesi otto di reclusione, erano stati già ristretti per mesi 5 e giorni 10, e cioè per un tempo corrispondente a 2/3 della pena complessiva. Pertanto, pur formulandosi un giudizio negativo sulla personalità dei prevenuti, clandestini, privi di lecita occupazione e dimora stabile, pluripregiudicati per reati specifici, il permanere della custodia cautelare si sarebbe tramutato in espiazione anticipata della pena, completata il 17 aprile 2007. il che è contrario alle finalità della custodia cautelare.
Inoltre, il criterio adottato, oltre che conforme alla disposizione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2, è quello individuato per prassi dal Tribunale di Bologna come periodo di ragionevole durata della custodia cautelare in caso di elevata pericolosità sociale. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ha proposto ricorso per Cassazione avverso la citata ordinanza del Tribunale, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Il P.G. ricorrente ha assunto che le disposizioni di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2, e art. 292 c.p.p., comma 2, devono essere valutate tenendo altresì conto della sussistenza e della persistenza delle esigenze cautelari, e cioè in un contesto globale della ragionevolezza del permanere di una situazione limitativa della libertà.
Considerato che lo stesso Tribunale - aveva valutato negativamente la pericolosità sociale degli appellanti, il solo dato della durata della custodia cautelare sofferta era insufficiente per revocare la misura cautelare.
Non vi è dubbio che il P.G. di merito abbia proposto ricorso per Cassazione ex art. 311 c.p.p., avverso un provvedimento di revoca della misura cautelare adottato dal Tribunale del riesame ex art. 310 c.p.p.. Osserva il Collegio che l'art. 311 c.p.p., comma 1, ben determina le parti legittimate a proporre ricorso per Cassazione avverso il succitato provvedimento, individuandole, oltre che nell'imputato e nel suo difensore, nel "Pubblico Ministero che ha richiesto l'applicazione della misura" e "nel pubblico ministero presso il Tribunale indicato nell'art. 309, comma 7".
La chiara e precisa individuazione dei pubblici ministeri legittimati a ricorrere per Cassazione, e cioè quello che ha chiesto la misura e quello del Tribunale distrettuale, consente di escludere la possibilità di ampliare i soggetti legittimati, e (quindi di escludere la legittimazione del procuratore generale presso la Corte di appello (Cass. 19.1.1998 n. 266; Cass. 25.3.1997 n. 2337, Cass.11.2.1997 n. 607). Nè è applicabile analogicamente l'art. 608 c.p.p., comma 1, che attribuisce al detto organo soltanto il potere di ricorrere per Cassazione "contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile". Il ricorso all'analogia è del tutto incompatibile con la materia della libertà personale, costituzionalmente garantita dall'art. 13, e, d'altronde, va ribadito che la chiara formulazione letterale dell'art. 311 c.p.p., comma 1, non consente dubbi interpretativi.
Non sfuggono al Collegio alcune decisioni di legittimità con conclusioni contrarie (Cass. 25.10.1993 n. 4425; Cass. 23.3.1994 n. 581), ma, oltre alle ragioni citate inerenti alla chiarezza letterale della norma e alla difformità da ogni generica legittimazione, va altresì valutato che nella specie il giudice dell'appello è il Tribunale del riesame, e competente a rappresentare la pubblica accusa è il P.M. presso il Tribunale distrettuale ovvero quello che ha chiesto la misura (art. 309 c.p.p., commi 8 e 8 bis), e mai il procuratore generale, come pure avviene per i procedimenti camerali dinanzi al Tribunale di sorveglianza, che è anch'esso distrettuale. Ne deriva la conseguenza logica e coerente della volontà del legislatore di attribuire la legittimazione a ricorrere per Cassazione agli organi di accusa che hanno partecipato o che possono partecipare alla fase del riesame o dell'appello, escludendo quelli che ne rimangono estranei.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, perché proposto da soggetto non legittimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2007