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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10075/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 10075/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. VALTELLINI GIANCARLA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. VALTELLINI GIANCARLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo depositato in data 7/5/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “- Il figlio minore frequentante la classe Persona_1 terza media dell'Istituto Scolastico Oscar Di Parata in Trenzano (Bs) resta affidato ad entrambi i genitori con residenza primaria presso madre, in Trenzano (Bs), via Leopardi n. 20;
- il signor incontrerà il figlio ogni volta che lo desidera, compatibilmente con gli impegni Parte_2 della signora e previo avvertimento alla stessa. Il padre verserà alla signora a titolo Parte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,00 (quattrocento euro), somma Per_1 che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Pt_2 relative al figlio secondo il Protocollo di Intesa approvato dal Tribunale di Brescia e quindi: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o
1 medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- L'Assegno Unico Familiare in favore del figlio o altri bonus similari, verranno percepiti al 50 % da ciascun genitore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 1/5/2010) e, con ricorso presentato in forma Per_1 congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di modificare la regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole, già precedentemente determinata con decreto n. 895/2014 del
17/12/2014.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.,
2 dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Civile -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 10075/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. VALTELLINI GIANCARLA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. VALTELLINI GIANCARLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo depositato in data 7/5/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “- Il figlio minore frequentante la classe Persona_1 terza media dell'Istituto Scolastico Oscar Di Parata in Trenzano (Bs) resta affidato ad entrambi i genitori con residenza primaria presso madre, in Trenzano (Bs), via Leopardi n. 20;
- il signor incontrerà il figlio ogni volta che lo desidera, compatibilmente con gli impegni Parte_2 della signora e previo avvertimento alla stessa. Il padre verserà alla signora a titolo Parte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di € 400,00 (quattrocento euro), somma Per_1 che sarà versata entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di marzo 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. Il signor terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno Pt_2 relative al figlio secondo il Protocollo di Intesa approvato dal Tribunale di Brescia e quindi: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o
1 medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- L'Assegno Unico Familiare in favore del figlio o altri bonus similari, verranno percepiti al 50 % da ciascun genitore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 1/5/2010) e, con ricorso presentato in forma Per_1 congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di modificare la regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole, già precedentemente determinata con decreto n. 895/2014 del
17/12/2014.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.,
2 dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 12/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Gustavo Nanni Andrea Marchesi
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