Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/03/2001, n. 3183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3183 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 58000 O 9 1 I A Z / I 5 4 A / R . R 6 C.C.58. N T A 2 031 8 3/0 1 S . - T I R . B U G P . E . B I D R L L R L A E A T R N. 14457/97 . D D B I A S E T CRON. 6589 A N IN NOM DEL POLO ITALIANO T I E 1 N S R 3 E I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 E S A Rep. . E T N A SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- M Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 20/12/2000 -Presidente - Vincenzo CARBONE DI CASSAZIONE - Consigliere - Giovanni PAOLINI CAMPIONE CIVILE SUPREMA Eugenio AMARI CORTE Antonio MERONE 58000 rel. Antonino DI BLASI . N ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Opposizione ingiunzione doganale. sul ricorso n. 14457/97 R.G. proposto da Accertamento fatti operato in giudizio penale AN IR, residente in [...], rappresentato e conclusosi con declaratoria di estinzione dei reati pe difeso dall'Avv. Giuliano Maggioni del Foro di Milano ed elettivamente prescrizione. Valutazione del giudic domiciliato presso lo studio dell'Avv. Patrizia D'Avena, in Roma, Via civile - Possibilità. Effetti Rilevanza. Oslavia, 6 per procura a margine del ricorso
- Ricorrente -
da
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, per legge difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, - Resistente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COME per la cassazione della sentenza n. 2152/97, resa dalla Corte di Appello di Richiesta copia studio Milano, Sez. Prima Civile in data 27-5-97, depositata il 4-7-1997, non dal Sig.. L SOL 24 OR 1 per dirittiIL S 0 19 M B 2001 3 1 2 notificata. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 29-9-1989, IR AN proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ricevitore Capo della Dogana di Milano, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 180.032.765, oltre accessori, per scarico fraudolento di bollette;
fatto accertato dalla Guardia di Finanza di Genova e per il quale era intervenuta sentenza definitiva della Corte di Cassazione in data 27-3-1985. Deduceva l'infondatezza della pretesa dell'Amministrazione sia per la genericità degli addebiti che, oltretutto, si risolveva in violazione del diritto di difesa, sia pure perché mancava la prova del quantum, sia, infine, perché, a garanzia delle somme eventualmente dovute, erano state prestate adeguate garanzie assicurative. L'Amministrazione delle Finanze, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione, riduceva la pretesa a L. 177.880.170, oltre accessori, ed, in via subordinata e riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento della somma, quale rideterminata;
successivamente, con la conclusionale, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6787 del 23-6/7-7/1994, dopo avere respinto la preliminare eccezione di inammissibilità, in accoglimento 2 dell'opposizione, dichiarava l'illegittimità dell'impugnazione in quanto non supportata probatoriamente. Pronunciando sull'appello dell'Amministrazione, la Corte d'Appello di Milano, con la decisione in epigrafe indicata, in parziale riforma della decisione di primo grado, in accoglimento della relativa domanda riconvenzionale, condannava il IR, al pagamento in favore dell'Amministrazione, della somma di L. 177.0880.170, oltre interessi. IR AN, con ricorso notificato il 6-11-1997, ha chiesto la cassazione di tale ultima decisione con cinque mezzi. L'Amministrazione delle Finanze resiste, con controricorso notificato il 12- 12-1997, chiedendo il rigetto dell'impugnazione MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 C.p.C., ricollegando, il vizio della pronuncia, alla circostanza della propria sostanziale estraneità al rapporto tributario, per avere svolto nella contestata operazione, mera attività impiegatizia, ed alla insussistenza di un giudicato che ne avesse accertato la penale responsabilità, essendo stati dichiarati estinti per prescrizione quelli contestatigli. Trattasi di motivo inammissibile e, comunque, infondato. L'inammissibilità è connessa alla novità della questione, che non essendo stata proposta nei precedenti gradi di merito, avuto riguardo alla relativa natura, non può trovare ingresso in sede di legittimità. Infatti, la doglianza investe una questione mai dedotta prima e, quindi, del tutto estranea al decisum. 3 Alla relativa disamina osta, dunque, la preclusione connessa alla novità della questione. Peraltro, la censura è, pure, infondata nel merito dal momento che la condanna del IR, come si evince, inequivocabilmente, dall'impugnata sentenza, risulta emessa, non già sulla base dell'originaria ingiunzione, o di un acritico richiamo del giudicato penale, bensì in accoglimento della domanda riconvenzionale, subordinatamente proposta dall'Amministrazione e sulla base di una autonoma valutazione dei fatti accertati in sede penale, ritenuti probatoriamente idonei per affermare la responsabilità civile del ricorrente. Con il secondo motivo, l'impugnata decisione viene censurata per violazione dell'art. 112 C.p.C., essendo dedotta la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. spiegataIn particolare, si sostiene, che la domanda dall'Amministrazione, in via subordinata e riconvenzionale, non modifica l'originario titolo azionato, bensì esclusivamente il quantum, ragion per cui avrebbero errato i giudici di appello che si erano "spinti" ad accertare l'esistenza del diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni quando, invece, era stato loro chiesto, solamente, di determinare l'entità di un risarcimento, peraltro, fondato, su un inesistente giudicato penale. Anche tale doglianza è infondata e va disattesa. Costituisce principio consolidato, quello per cui viola l'art. 112 C.p.C., il giudice che pronunzi oltre i limiti segnati dal petitum posto in relazione con la causa petendi e non già quando adotti argomenti, a sostegno della propria decisione, anche diversi da quelli prospettati dalle parti. Alla luce di tale condiviso principio, va escluso che, nel caso, i giudici di appello, abbiano effettuato delle indebite interferenze nel potere dispositivo delle parti, alterando alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione. Infatti, dall'impugnata decisione si evince la circostanza che la causa petendi, costituita dal credito fiscale connesso allo "scarico fraudolento delle bollette di cauzione merci estere (CMC)" è identico nell'originaria ingiunzione e nella decisione impugnata (pag. 8 rigo 6-13) e, d'altronde, che il petitum risulta quantificato in cifra inferiore rispetto a quella originariamente pretesa. In particolare, dal contesto della sentenza si ricava la piena corrispondenza del titolo posto a base delle ragioni creditorie spiegate con l'originale ricorso, reiterate e riduttivamente precisate nel corso del giudizio di cognizione, con quello riconosciuto idoneo, da parte dei giudici, a legittimare la pretesa. Dal medesimo atto si desume una valutazione dell'accertamento dei fatti, già effettuato in sede penale, sufficiente a ritenere fondato il credito azionato e, però, l'esigenza, avuto riguardo alla riduzione della originaria ари domanda, così come operata dall'Amministrazione nel corso del giudizio e, quindi, alla impossibilità di procedere alla modifica dell'ingiunzione, di pronunciarne l'illegittimità, contestualmente riconoscendo la fondatezza della dall'Amministrazione con la domandaminor pretesa avanzata riconvenzionale. Alla stregua di tali circostanze il dedotto vizio è insussistente. Né, d'altronde, lo stesso può essere ricollegato al fatto che il giudicato penale, per le ragioni addotte, non era sufficiente a supportare l'originaria 5 ingiunzione. Per pacifico principio giurisprudenziale, infatti, l'opposizione all'ingiunzione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta con l'originario ricorso, sicchè il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve procedere all'esame della domanda sulla base di tutti gli elementi di giudizio ritualmente acquisisti agli atti, e, se, ritenga acquisita la prova, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emessa l'ingiunzione. Ciò, per l'appunto, risulta, aver correttamente fatto il giudice di appello, procedendo, ad autonoma valutazione degli elementi probatori acquisiti, nell'esercizio del potere - dovere spettantegli. Con gli altri tre motivi, che possono trattarsi unitariamente, l'impugnata sentenza viene censurata, essenzialmente per carenze riconducibili all'art. 360 n. 5 C.p.C.. In particolare: a) per contraddittorietà circa punti essenziali, in quanto non vi sarebbe alcuna correlazione logica con le statuizioni contenute nelle richiamate sentenze penali del Tribunale di Monza e della Corte di Appello di Milano;
b) per insufficiente motivazione, in quanto non avrebbe offerto adeguata motivazione nel quantificare il credito in L. 177.880.170, tenuto conto che l'addizione delle cifre, prese in considerazione per giungere alla relativa determinazione, dava, come risultato, la maggior somma di L. 177.971.170; 6 c) per mancato esame di due punti essenziali della controversia, tenuto conto che nessuna argomentazione viene spesa per superare le deficienze probatorie già rilevate dalla sentenza di primo grado sia in ordine all'esistenza del credito sia pure alla idoneità delle fideiussioni a garantire la realizzazione del dovuto. Dette doglianze non possono trovare ingresso in questa sede, giacchè la valutazione delle circostanze e delle ragioni poste a base del convincimento del giudice, costituisce un res facti insindacabile in sede di legittimità, ove non sussistano vizi logici od errori di diritto. Il controllo della Corte, infatti, in aderenza alla sua funzione istituzionale, è diretto ad accertare se l'esposizione dei motivi del convincimento sia stata fatta dal giudice di merito, con processo logico immune da manchevolezze e lacune o da insanabili contraddizioni, ragion per cui, ove tale verifica dia esito positivo, non è più consentito, neppure attraverso il tramite strumentale del n. 5 dell'art. 360 C.p.C., un riesame del merito della controversia. Nel caso, il giudice di appello ha fornito adeguata dimostrazione dell'iter logico - valutativo seguito per giungere al convincimento sancito, avendo esaurientemente esposto, così come rilevato in sede di esame delle precedenti doglianze, i motivi e le fonti del proprio convincimento. Ne deriva un primo profilo di inammissibilità comune ai tre mezzi in esame. Ulteriore profilo di inammissibilità riguarda, il quarto mezzo, giacchè, nessun interesse apprezzabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 7 C.p.C., può ritenersi sussistere, in capo al ricorrente tale da giustificare l'impugnazione per il motivo ivi esplicitato. E' evidente, infatti, che poiché l'errore in cui è incorsa la Corte d'Appello nel procedere alla addizione delle due cifre, si è risolto in una minore quantificazione (L. 177.880.170 anziché L. 177.971.170) del credito dell'Amministrazione, nessuna utilità giuridicamente rilevante, deriverebbe al IR, dall'eventuale accoglimento del gravame, che, pertanto, deve ritenersi inammissibile. Peraltro, nessuna rilevanza giuridica, agli effetti decisionali, può riconoscersi, né alla censura di cui al terzo mezzo, giacchè il giudice civile, nel prendere atto della intervenuta declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, ha correttamente e doverosamente preso in esame e valutato i fatti accertati in sede penale, il comportamento delle parti e la documentazione dalle stesse prodotta, traendone le conseguenze in ordine alla pretesa tributaria dell'Amministrazione, né riguardo alla doglianza di cui al quinto motivo, non potendo essere ricondotta sotto la ipotesi di punti essenziali della controversia, la valutazione di circostanze fattuali, operata dal giudice di appello in senso difforme da quella prospettata dal IR e fatta propria dal giudice di primo grado. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza, vanno liquidate in complessive L. 2.200.000, di cui L.
2.000.000 per onorario, e poste a carico del ricorrente.
P. Q. M.
8 La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio in L. 2.200.000, ivi incluse L.
2.000.000 per onorario. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2000. Il Presidente F Dott. Vincenzo Carbone Il Consigliere Relatore Estenso SAZIONE S S Dott Antonino Di Blasi A C O C R T IL CANCELLIERE C1 AL CA olde - MAR. 2001 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. IL CANCELLIERE C AL CA bob ExdaysAmbb A I E 6 R 5 8 N 9 . A 1 O N / I T - 4 Z U / A B 6 B 2 R I . T . L R L R S . I T A P . G . D E B R L A A E I T D A R 1 I D 3 E S 1 T N E . E T A S N N I M E A S E