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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/12/2025, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa civile avente numero R.G. 5061/2023, vertente:
TRA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
Caserta il 08.12.1976 e residente in [...], San Cipriano
D'Aversa (CE), in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale (P.IVA , elettivamente domiciliato in Villa di P.IVA_1
RI (CE) alla Via Orazio, 8, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe
RV (C.F. ) che con l'Avv. Alfonsina C.F._2
AN ( ) lo rappresentano e difendono in virtù di C.F._3 procura in atti
OPPONENTE
E
(P.IVA ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., con sede in legale in Roma, Viale
Regina Margherita, 125, elettivamente domiciliata in Catania, Via
IA DI n. 63, presso lo studio dell'avvocato Vittorio Camilleri
(C.F. – che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4 in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1145/2023 del
12.03.2023 con il quale il Tribunale di Napoli Nord aveva ingiunto il pagamento in favore del dell'importo di Controparte_1
€ 88.249,00, oltre interessi a far data dalla domanda fino all'effettiva corresponsione e spese di procedura.
A fondamento dell'opposizione, l'istante deduceva la infondatezza della pretesa creditoria basata sul mancato pagamento della fattura numero
061333096021213A del 24/09/2021 di importo pari ad € 88.249,90, emessa a seguito di un presunto prelievo irregolare di energia elettrica relativo al periodo dal 2016 al 2019 essendo la pretesa abbondantemente prescritta nel termine quinquennale di cui all'art 2948 c.c. e per le annualità 2018 e 2019 nel termine biennale;
altresì la nullità del decreto ingiuntivo e l'assenza di prova scritta del credito non potendosi considerare tale la fattura;
ancora la carenza di prova dei consumi fatturati atteso che il consumo medio antecedente al periodo di fatturazione non risulta in linea con i consumi oggetto di ricostruzione e con il pagamento di circa € 1.600,00 mensili da parte del per il Parte_1 periodo dal settembre 2016 al 31.12. 2018 quando ha cessato l'attività; infine, che il cavo non era mai stato allacciato come riscontrato dai tecnici
Enel anche in occasione di una precedente verifica nel 2007 e la ricostruzione dei consumi è stata effettuata in spregio ai criteri previsti nella delibera ARERA.
Si è costituito in giudizio il contestando Controparte_1
l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nello specifico, l'opposta ha dedotto che la pretesa creditoria traeva origine dalla Verifica Tecnica effettuata in data 17/12/2020 dai tecnici/verificatori di Enel Distribuzione S.p.A. (società concessionaria del servizio pubblico e del tutto diversa dall'odierna ingiungente) presso l'utenza con numero di POD IT001E804624953, associata alla fornitura di
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energia elettrica contrattualmente intestata al sig. nel Parte_1 periodo oggetto di fatturazione, e dallo stesso effettivamente utilizzata.
Deduceva, ancora, il che sulla scorta Controparte_1 della tabella di ricostruzione dei consumi elaborata e trasmessa dal competente Distributore - il quale individuava l'inizio del prelievo irregolare il 09/2005 ed effettuava lLa ricostruzione dei consumi dal
01/09/2016, tenendo conto dei limiti della prescrizione” - emetteva la fattura azionata in sede monitoria.
Accolta l'istanza di esibizione, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art 190
c.p.c.
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione biennale del credito formulata dall'opponente ai sensi dell'art 1 comma 4 della L. n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018).
L'art. 1, comma 4 della Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un regime di prescrizione breve per i crediti vantati dagli operatori del settore energetico ed idrico, prevedendo, per quello che in questa sede è di interesse, che:
“Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese (… ) e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni". Il comma 5 del medesimo articolo prevedeva che le disposizioni di cui al richiamato comma 4 non avrebbero dovuto trovare applicazione qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivasse da responsabilità accertata dell'utente. Tale disposizione è stata tuttavia espressamente abrogata dalla L. n. 160 del 27 dicembre 2019
(Legge di Bilancio 2020), con decorrenza dal 1° gennaio 2020, così rendendo la prescrizione biennale, di cui trattasi, operativa a prescindere da ogni responsabilità dell'utente.
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Infine, il successivo comma 10 ha indicato l'entrata in vigore della norma: le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano, infatti, alle fatture la cui scadenza è successiva: per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; per il settore del gas, al 1° gennaio 2019 e, per il settore idrico, al 1° gennaio
2020.
Tale il testo normativo di interesse, osserva il Tribunale che dubbi sono sorti, sia in dottrina che in giurisprudenza, sul relativo regime applicativo.
In particolare, controverso è risultato il regime giuridico della prescrizione in ordine ai corrispettivi maturati per i consumi anteriormente all'entrata in vigore di tale regime prescrizionale, ma fatturati in epoca successiva a tale data.
In ordine a tale questione, appare risolutivo il recente intervento della
Suprema Corte, la quale è stata chiamata ai sensi dell'art 363 bis c.p.c. a risolvere la questione pregiudiziale posta dal Giudice di Pace di S. AR
C.V. circa l'applicabilità dell'art. 2948 n. 5 cod. civ., invece della prescrizione biennale, di cui trattasi.
Invero, la Corte ha ritenuto la questione posta dal GdP inammissibile, perché carente del requisito della necessaria rilevanza, viepiù, tuttavia, osservando come il tenore della disposizione di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 fosse esplicito nell'individuare l'evento temporalmente rilevante, ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non in quello della erogazione od effettuazione dei consumi (si v. Cass. provv. n.r.g.
9126/2023 pubblicato in data 10/05/2023).
Osserva il Giudice che tale esegesi è quella preferibile, perché evita un'applicazione retroattiva del regime prescrizionale, di cui trattasi, a consumi antecedenti alla sua entrata in vigore: invero l'operatività di tale normativa a fatti antecedenti alla relativa entrata in vigore avrebbe dovuto essere oggetto di espressa dizione normativa ( v. art 11 comma 1 Preleggi al Cod. Civ.).
Nella specie, la ricostruzione riportata nella fattura riguarda consumi ricompresi nel periodo dal settembre 2016 al febbraio 2019 accertati come
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dovuti nella verifica del 17.12.2020 e appare evidente, pertanto, che prima di tale data parte opposta non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto alla riscossione dei corrispettivi per prelievi di energia operati, non nell'ambito di un fisiologico rapporto contrattuale, bensì secondo la prospettazione dell'opposta in maniera occulta.
Tali consumi sono stati fatturati con il documento emesso il 24.09.2021 con scadenza 14.10.2021, in relazione ai quali alcuna prescrizione biennale può ritenersi maturata in quanto utilmente interrotta dall'invio della messa in mora avvenuta nell'agosto del 2022 e dalla notifica del decreto ingiuntivo dell'aprile 2023.
A riguardo, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che la raccomandata inviata a mezzo del servizio postale nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento;
tuttavia, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile
(Cass. Ord. 28580 del 6.11.2024; cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 31845 del 27/10/2022 Il mittente deve produrre l'avviso di ricevimento, nel caso in cui lo stesso sia disponibile e certamente in tutti i casi in cui si discuta di un atto recettizio che, per espressa disposizione di legge, debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tali ultimi casi, laddove la mancata produzione dell'avviso di ricevimento da parte del mittente non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito, in caso di contestazioni, non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. solo in virtù della prova dell'invio della raccomandata, ma dovrà verificare l'esito dell'invio
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in primo luogo sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e, comunque, valutando ogni altro mezzo di prova utile e la sua decisione non sarà sindacabile in sede di legittimità, trattandosi di un accertamento di fatto ad esso riservato).
Con riferimento alla missiva di messa in mora, a fronte della contestazione operata dall'opponente, può ritenersi soddisfatta la presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 c.c. avendo l'opposto prodotto copia del timbro di spedizione del 8.8.2022 apposto sulla missiva indirizzata all'opponente e la stampa del sito delle poste italiane da cui emerge che la missiva risulta consegnata in data 11.08.2022.
Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
Quanto alla sussistenza del fatto del prelievo abusivo di energia elettrica, dalla documentazione depositata in atti, è emerso che in data 17.12.2020 i tecnici di effettuavano la verifica del misuratore, Controparte_2 presso la società Andrea e in Santa AR La FO (CE) Controparte_3 alla Via Vaticale Ponte Annecchino, snc, quale affittuaria del sig.
, e redigevano il verbale n. 664273409/2020, dove Parte_1 gli accertatori rilevavano la presenza di “un cavo” che fuoriusciva dal terreno, in assenza di prelievo e con misurazione dei consumi regolare, tanto che non veniva distaccata la fornitura.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto,
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ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. civ. Sez. 3, n. 19154 del
19.7.2018).
Sul punto, va certamente richiamato il principio per cui gli ispettori di Enel
Distribuzione addetti alle verifiche sono equiparati, nei limiti del servizio a cui sono addetti, ai pubblici ufficiali o agli incaricati di pubblico servizio, sulla scorta della costante giurisprudenza costituzionale (Corte Cost.
466/93), amministrativa (Cons. Stato 1206/01, 1303/02, 4711/02), di legittimità (Cass. Pen. 2036/97, 762/98, 3282/99, 11417/03) e di merito
(C.A. Napoli 2391/00, 2433/09, 2542/09, 3135/12; Tr. Napoli 13711/01,
5704/02, 7667/03, 144/07, 10814/08; Tr. Torre Annunziata ord. 15.7.13 e
3.6.13), per cui il verbale di accertamento da essi redatto assume fede privilegiata, con presunzione di veridicità, ed ha altresì valore di accerta- mento fiscale (art. 55 del T.U. 156/73 co. 6).
Ebbene, nel verbale in questione, non può ritenersi acquisito alcun accertamento in ordine alla esistenza di un prelievo abusivo, peraltro, espressamente escluso dai tecnici come sussistente al momento della verifica.
Ed invero, nel verbale dei tecnici si legge che la fornitura “non è stata distaccata perché al momento della verifica la misurazione risultava regolare e sul cavo abusivo non vi è prelievo in atto essendo il cavo scollegato dall'impianto”.
A riguardo, non può poi sottacersi che dalla documentazione versata in atti
è emerso che in una precedente verifica condotta nel 2007 sullo stesso
POD, i tecnici della società distributrice (cfr. verbale di verifica del
10.12.2007), verificata l'esistenza del cavo provvedevano al distacco del cavo abusivo direttamente presso la cabina principale ENEL.
Mette conto evidenziare infatti che l'opposta ha dedotto che il prelievo abusivo “secondo gli accertamenti eseguiti dalla stessa E-Distribuzione, era iniziato nel settembre 2005 e limitato per ragioni di prescrizione al periodo dal settembre 2016 al febbraio 2019 e che la ricostruzione dei
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consumi era stata effettuata sulla base “della potenza tecnicamente prelevabile”, come da comunicazione inviata dal distributore.
È evidente che il dato indicato dal distributore, come “inizio del prelievo abusivo” appare stridente rispetto alla circostanza del distacco del cavo effettuato nel lontano 2007 da parte degli stessi tecnici del distributore.
È pacifico, poi, che la ricostruzione dei consumi è avvenuta non in virtù dei dati di consumo rilevati, ma in via presuntiva a partire da dati oggettivi
(la durata del prelievo abusivo e la potenza tecnicamente prelevabile) con la conseguenza che l'opposta, per fornire la prova del titolo del proprio credito, avrebbe dovuto provare i “dati oggettivi” costituenti la base del calcolo effettuato. Nel caso di specie parte opposta, non ha offerto validi elementi di prova della durata del prelievo illegittimo e del momento iniziale dello stesso.
Peraltro, anche con riferimento al criterio della potenza disponibile in base alle ore di utilizzo, in mancanza della rilevazione dell'errore di misurazione è possibile operare la ricostruzione dei consumi in base agli utilizzatori presenti nell'utenza o in genere propri di quella tipologia di utenza, ovvero in base ai consumi storici dell'utenza nei periodi precedenti e/o successivi al periodo “accertato” o “presunto” di prelievo abusivo.
Nessuno di questi dati risulta essere stato allegato e documentato dalla parte opposta.
Sulla base delle predette argomentazioni, quindi, emerge una situazione di evidente incertezza, che non consente in alcun modo di considerare acclarata la correttezza della ricostruzione presuntiva dei consumi, sia in punto di accertamento del dies a quo del prelievo fraudolento, nella specie individuato (non si sa in base a quale evenienza fattuale) nel settembre
2005, sia avuto riguardo, in ultima analisi, ai tempi di utilizzo posti alla base del prospetto dei consumi presunti, contenuto nella nota trasmessa da
E-Distribuzione s.p.a.. È evidente allora che non può considerarsi fornita la prova di tutti i fatti costitutivi della pretesa creditoria, con particolare riferimento al quantum debeatur.
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Neppure è possibile ritenere tale deduzione provata ai sensi dell'art. 115 comma 1 c.p.c., non solo in quanto la parte opponente ha dedotto la mancata produzione da parte dell'opposta di documentazione comprovante i dati dei consumi del cliente, ma anche in considerazione del principio secondo il quale la disposizione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c. può trovare applicazione soltanto laddove il convenuto sia, o possa ragionevolmente essere, a conoscenza del fatto dedotto dalla controparte
(cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016; Cass.,
Sez. L, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019).
Non risulta, dunque, offerto alcun termine di riferimento idoneo a far presumere che l'allaccio abusivo si sia verificato nel momento indicato.
Conseguentemente, non risulta dimostrata la correttezza del dato costituito dalla durata del prelievo abusivo ai fini della determinazione dei consumi derivati dallo stesso e della conseguente quantificazione del corrispettivo dovuto dal cliente.
In altri termini, non risulta dimostrata né l'esistenza di un prelievo abusivo né la correttezza del dato costituito dalla durata del prelievo abusivo ai fini della determinazione dei consumi derivati dallo stesso e della conseguente quantificazione del corrispettivo dovuto dal cliente. Dalle superiori considerazioni deriva l'accoglimento dell'opposizione, l'assorbimento delle ulteriori eccezioni e difese svolte da parte opponente (in applicazione del cd. principio della ragione più liquida) e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai parametri del
D.M. 147/2022 discostandosi dai valori medi tenuto conto della attività effettivamente espletata e del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
1145/2023 del 12.03.2023;
- Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di giudizio in favore di , che liquida in Parte_1 complessivi euro 7.052,00, per onorari ed € 406,50 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge.
Così deciso in Aversa in data 27.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
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