Sentenza breve 5 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23/12/2025, n. 10269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10269 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10269/2025REG.PROV.COLL.
N. 04889/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4889 del 2025, proposto da
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Maria Boursier, SS Colarizi, con domicilio eletto presso lo studio SS Colarizi in Roma, via Giovanni Antonelli n. 49;
contro
AN HI, non costituita in giudizio;
nei confronti
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01274/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. SS SA e uditi per le parti l’Avv. Lorenzo Coleine in delega dell'avv. SS Colarizi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In seguito agli eventi alluvionali di maggio 2024, la strada privata ove insiste l’immobile della sig.ra HI, ricorrente in primo grado, subiva un crollo parziale. Ciò a causa dell’opera erosiva del torrente Cartman che scorre proprio sotto la suddetta stradina. Il Comune di Torino ha tuttavia ritenuto prevalente la proprietà privata della strada che è stata realizzata sopra l’argine del fiume senza annettere alcun rilievo al fatto che, se la strada ha subito un crollo a livello superficiale, tanto è stato dovuto proprio all’argine del fiume che è stato nel tempo eroso dalla azione del fiume stesso. Il Comune ha dunque adottato ordinanza dirigenziale con cui si impone alla HI di riparare l’argine e la strada sovrastante.
2. Il TAR Piemonte, adito dalla HI, accoglieva il gravame sotto l’unico profilo del difetto di competenza in capo al dirigente, atteso che si tratterebbe nella specie di competenza del Sindaco ai sensi dell’art. 54 TUEL. Di conseguenza veniva annullata anche la disposizione regolamentare comunale che prevede, in tali ipotesi (pericolo non imminente), la competenza del dirigente e non del Sindaco. Il giudice di primo grado non entrava dunque nelle questioni di merito della controversia. Questioni peraltro non implausibilmente prospettate dal momento che il Comune di Torino non ha considerato che la strada è parzialmente crollata, come sopra detto, a causa dell’azione continua del fiume che – soprattutto dopo gli eventi alluvionali di maggio 2024 – ha determinato prima la corrosione della sponda e poi, di conseguenza, il crollo parziale della strada: di qui la piana applicazione, nella prospettiva dell’originaria ricorrente, dell’art.10 del RD n. 523 del 1904 (Testo unico opere idrauliche), a norma del quale “si eseguiscono e si mantengono a cura del comune … le opere che provvedono specialmente alla difesa dell'abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d'acqua”. In questo caso i privati sono infatti chiamati a sostenere i costi non dell’intera opera ma soltanto una quota dei medesimi ed in ragione del vantaggio loro procurato dall’opera stessa. Dal canto suo, l’art. 12 dello stesso testo unico si rivela invece inapplicabile in quanto riguarda opere a difesa della proprietà dei privati, laddove nella specie si tratta di opere idrauliche ossia di contenimento e di rifacimento della sponda del fiume in prima battuta e solo in seconda battuta anche della strada sovrastante. Si trattava insomma, nella prospettiva della difesa di parte ricorrente, di un ulteriore caso di “privatizzazione del danno da cambiamento climatico”, fenomeno questo sempre più frequente e in base al quale le amministrazioni locali, in seguito ad eventi estremi di questo genere che provocano enormi danni, scaricano sui privati che confinano con beni pubblici il costo di simili opere di protezione. In altre parole, non solo lo Stato – comunità non contribuisce efficacemente alla lotta contro i cambiamenti climatici ma cerca in ogni modo di ribaltare i costi dei relativi danni a discapito degli incolpevoli privati che si trovano in una qualche forma di relazione con il bene pubblico oggetto di pregiudizio.
3. La sentenza di primo grado veniva appellata dalla soccombente amministrazione comunale per erronea applicazione degli artt. 54 e 107 del TUEL.
4. Non si costituiva in giudizio la sig.ra HI, ricorrente che in primo grado era risultata vittoriosa.
5. Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2025 la causa veniva discussa ed infine trattenuta in decisione.
6. Tutto ciò premesso, l’unico motivo di appello risulta in effetti fondato atteso che l’art. 54, comma 2, del regolamento comunale edilizio distingue, correttamente e ragionevolmente, tra situazioni “a pericolosità non imminente”, di competenza dirigenziale ai sensi dell’art. 107 TUEL, e situazioni “a pericolosità imminente”, di competenza sindacale ai sensi del citato art. 54 TUEL. Ad una simile conclusione è agevole pervenire sulla base delle seguenti considerazioni:
6.1. Questa la prevalente giurisprudenza in materia di ordinanze contingibili e urgenti, di competenza sindacale ai sensi dell’art. 54 TUEL:
- “I presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 sono quelli (i) della contingibilità, intesa nell'accezione di necessità che implica l'insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo, oppure nella inadeguatezza di quelli esistenti a fronteggiare il pericolo in maniera adeguata e tempestiva; nonché (ii) dell'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data e dell'interesse pubblico da salvaguardare (Cons. Stato Sez. IV, 25/03/2022, n. 2193)” . Ed ancora: “i presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità" (cfr. Cons. Stato, II, 11 luglio 2020, n. 4474; conforme, III, 29 maggio 2015, n. 2697)” . [così Cons. Stato, sez. V, 3 gennaio 2024, n. 105];
- “presupposti per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (ex multisCons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369)” [Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2847];
- “9.2. La costante giurisprudenza di questo Consiglio afferma che la contingibilità deve essere intesa come «impossibilità di fronteggiare l'emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell'accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi» e l'urgenza come « l'assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile » (Cons. St., sez. IV, 21.11.1994, n. 926)” [Cons. Stato, sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697];
- “Per consolidata giurisprudenza (CdS Sez.V, n. 6366/07, n. 2109/07, Sez. IV, n. 4402/04), il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l'adozione dell'ordinanza extra ordinem è il pericolo per l'incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato” (Cons. Stato, sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868);
6.2. Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato:
6.2.1. Allorché si riscontri eccezionalità della situazione, indifferibilità dell’intervento, imminenza del pericolo ed impossibilità di fronteggiare simili casi mediante i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, si rientra nell’area delle decisioni extra ordinem da adottare mediante ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco ai sensi dell’art. 54 TUEL;
6.2.2. Al di fuori di queste ipotesi, e dunque in presenza di situazioni sì importanti ma non tali da configurare un pericolo imminente e non indifferibile, dunque fronteggiabili attraverso i mezzi ordinariamente previsti dall’ordinamento, si rientra nell’area della gestione ordinaria ove la competenza è quella generale dei dirigenti ai sensi dell’art. 107 del TUEL;
6.3. Una siffatta distinzione (tra “pericolo imminente” di competenza sindacale e pericolo “non imminente” di competenza dirigenziale) trova peraltro conferma nel medesimo dato legislativo nella parte in cui il citato art. 54 del TUEL opera esplicito riferimento a situazioni non di pericolo in generale (di competenza dirigenziale) ma, piuttosto, di “grave pericolo” (di competenza sindacale);
6.4. Del resto, la tutela della pubblica incolumità non costituisce competenza di appannaggio esclusivo del sindaco rientrando, più in generale, nei compiti ordinariamente attribuiti alla pubblica amministrazione e dunque, innanzitutto, al livello dirigenziale specificamente deputato alla gestione di tali interessi sensibili per l’ordinamento (cfr. art. 14-quinquies della legge n. 241 del 1990), tanto che nel caso di specie è intervenuto, non a caso, proprio il dirigente preposto alla “Protezione Civile” e alla “Gestione Emergenze e Sicurezza” del Comune di Torino;
6.5. Ne consegue da quanto detto la sicura logicità e ragionevolezza di una previsione regolamentare, quale quella del citato art. 54, comma 2, del Regolamento Edilizio della Città di Torino, a norma del quale correttamente si distingue tra pericolo imminente (comma 1) e pericolo non imminente (comma 2) in questo modo richiamando: nel primo caso l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e, quindi, la competenza del Sindaco; nel secondo caso, diversamente riferibile a situazioni di pericolo ordinario (non imminente), l’art. 107 del TUEL e quindi la competenza del Dirigente addetto alla protezione civile e gestione delle emergenze;
6.6. Distinzione, quella appena delineata, tra l’altro ampiamente ragionevole e proporzionata per amministrazioni di simili dimensioni dove risulterebbe impensabile incentrare sul solo Sindaco la competenza per tutti i fenomeni di pericolo per la pubblica incolumità, quale che sia il livello e il grado di pericolo;
6.7. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, l’amministrazione comunale appellante ha in ogni caso fatto buon governo della disciplina sopra partitamente richiamata dal momento che:
6.7.1. L’apprezzamento del grado di urgenza connesso a situazioni di pericolo fa capo a valutazioni di discrezionalità tecnica che non possono essere sindacate dal giudice amministrativo salvo macroscopici errori di fatto o valutazioni palesemente irragionevoli che, nel caso di specie, non sono tuttavia state evidenziate;
6.7.2. La insussistenza delle ragioni di assoluta urgenza, presupposto dell’esercizio del potere sindacale, è avvalorata dalla circostanza che, come appurato dai competenti uffici comunali, ad oltre un anno dal verificarsi dell’evento erosivo la situazione è rimasta stabile nel tempo (dunque il pericolo non era in effetti imminente);
6.8. Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, l’unico motivo di appello è fondato e deve quindi essere accolto.
7. Di conseguenza, ci si deve strettamente attenere alla domanda formulata in appello che va quindi accolto sotto lo specifico profilo sopra evidenziato (competenza del dirigente e legittimità della relativa norma regolamentare comunale).
8. In conclusione il ricorso in appello deve essere accolto e, in riforma della gravata sentenza, il ricorso di primo grado rigettato nei sensi e nei termini di cui sopra (profilo della competenza dirigenziale e legittimità della norma regolamentare sulla competenza stessa). Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la assoluta peculiarità delle esaminate questioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della gravata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado nei sensi e nei termini di cui alla parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
SS SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SS SA | AN CA |
IL SEGRETARIO