TAR Milano, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1539
TAR
Sentenza 2 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione del legittimo affidamento

    La Corte ha ritenuto che la misura di politica sociale a tutela dei clienti vulnerabili non possa tradursi in maggiori oneri a carico dei gestori del STG, i quali potrebbero rifiutarsi di contrarre ove i costi da sopportare fossero eccessivi, dovendo essi operare secondo criteri di economicità. L'offerta a valori negativi presupponeva una scelta che l'operatore non poteva effettuare in questo caso.

  • Accolto
    Violazione della Direttiva UE 2019/944/UE

    La Corte ha ritenuto che la misura di politica sociale a tutela dei clienti vulnerabili non possa tradursi in maggiori oneri a carico dei gestori del STG, i quali potrebbero rifiutarsi di contrarre ove i costi da sopportare fossero eccessivi, dovendo essi operare secondo criteri di economicità.

  • Accolto
    Indebita imposizione di un obbligo a contrarre e mancato rispetto delle norme sull'attribuzione di servizi pubblici

    La Corte ha ritenuto che la misura di politica sociale a tutela dei clienti vulnerabili non possa tradursi in maggiori oneri a carico dei gestori del STG, i quali potrebbero rifiutarsi di contrarre ove i costi da sopportare fossero eccessivi, dovendo essi operare secondo criteri di economicità.

  • Accolto
    Carenza di istruttoria e difetto di motivazione

    La deliberazione impugnata è illegittima per carenza di istruttoria, non avendo l'Autorità né stimato il potenziale numero di clienti del STG che sarebbe divenuto vulnerabile né valutato l'impatto che l'art. 2, comma 3, del decreto bollette, avrebbe avuto sull'equilibrio economico-finanziario degli esercenti il STG. È inoltre illegittima per carenza di motivazione, atteso che RE avrebbe dovuto motivare in modo stringente le sue decisioni, tanto più a fronte della scelta di non disporre la previa consultazione con gli operatori.

  • Accolto
    Illegittima estensione del perimetro dei clienti da servire nel STG

    La deliberazione impugnata, avendo previsto che i clienti domestici già riforniti nel STG che acquisiscano dalla data di entrata in vigore del citato decreto uno dei requisiti di vulnerabilità, nonché i clienti già divenuti vulnerabili ma che risultino ancora riforniti nel STG, continuino a essere ivi serviti fino alla fine del periodo di assegnazione del servizio, riconosce l'agevolazione tariffaria prevista dal D.L. n. 19/2025 anche ai clienti non vulnerabili che siano divenuti vulnerabili prima dell'entrata in vigore del citato decreto, in violazione del principio di irretroattività delle leggi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1539
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1539
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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