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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2025, n. 9638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9638 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
11 disposto d'ufficio a richiesta di parte_ Ztrriposto dalla leg?fe SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: S.U. l, nato al omissis avverso l'ordinanza in data 30/09/2024 del Tribunale per i minorenni di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. TR NO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Ciro Arino, che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9638 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 30 settembre 2024, il Tribunale per i minorenni di Napoli, adito -ex art. 309 cod. proc. pen.- dal difensore dell'indagato collocato presso accreditata comunità di accoglienza per minori, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che in data 1 ottobre 2024 aveva applicato allo I S.U. Fe ad altro indagato- la detta misura cautelare coercitiva, di natura detentiva, in relazione al delitto di tentata rapina aggravata, in concorso e riunione, commesso in Napoli, il 29 settembre 2024. 1.1. Tale misura veniva disposta sulla base del positivo scrutinio della gravità indiziaria per le ipotesi contestate e per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., consistenti nel pericolo di reiterazione di reati omogenei, divisato sulla base delle modalità della condotta e dell'analisi della biografia criminale dell'indagato. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, all'uopo nominato dal minorenne, deducendo, a motivi della impugnazione, gli argomenti in appresso sinteticamente riportati, nei limiti di quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; 2.1. Inosservanza della norma processuale e vizi esiziali della motivazione, avendo il Tribunale totalmente omesso di motivare in ordine alla apprezzata sussistenza delle esigenze cautelari, limitandosi ad argomentare in ordine alla negativa personalità del minore, valorizzando solo i suoi carichi pendenti, in assenza di precedenti condanne irrevocabili;
2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione per mera apparenza, avendo il Tribunale confermato la qualificazione della condotta come tentata rapina, pur in difetto di aspetti patrimoniali della vicenda, che si risolve nella mera consumazione di una minaccia ed avendo il Tribunale travisato la consistenza ontologica del fatto, in quanto gli agenti avevano solo intimato al conducente del veicolo commerciale di arrestare la marcia e scendere dal furgone, senza avanzare alcuna richiesta di carattere patrimoniale o ulteriore minaccia;
2.3. I medesimi vizi sorreggono il terzo motivo di ricorso, atteso che è stata ritenuta l'aggravante ad effetto speciale dell'uso dell'arma, pur in presenza della prova certa che il fatto sia stato commesso con uso di arma replica, priva del prescritto tappo rosso, come tale avvertita e riconosciuta (assume il difensore) anche dalla persona offesa. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso formulati dalla difesa del ricorrente sono infondati. 1.1. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato (descritto come condotta di intimazione, con arma, all'arresto della marcia del furgone condotto dalla persona offesa e invito minaccioso ad aprire la portiera e scendere dal furgone), posto che la ricostruzione in fatto dell'occorso non è censurabile in questa sede di legittimità, l'orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, è consolidato nel ritenere, in fattispecie consimili, la sussistenza obiettiva del tentativo punibile (art. 56, primo comma, cod. pen.) di rapina, che richiede la ricorrenza della concreta idoneità degli atti e della loro univocità, oltre al mancato compimento dell'azione o il mancato verificarsi dell'evento. Il delitto tentato è dunque chiuso tra gli estremi della mera "cogitatio" o del semplice accordo (non punibile ai sensi dell'art. 115 c.p.) e della consumazione. 1.1.1. Quanto alla idoneità degli atti, giurisprudenza ormai consolidata, in uno alla più avveduta dottrina, volge nel senso di ritenere che un atto può essere ritenuto idoneo quando, valutato "ex ante" ed in concreto (criterio c.d. della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciute dopo (Sez. 5, n. 84 del 09/12/1996, dep. 1997, Tansino, Rv. 206562 - 01; Sez. 6, n. 11360 del 14/10/1998, Merloni, Rv. 213408 - 01), il giudice, sulla base della comune esperienza dell'uomo medio, possa ritenere che quegli atti -indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori esterni- fossero tali da ledere, ove portati a compimento, il bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice. L'idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece l'impossibilità dell'obiettivo per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale dei mezzi usati. Inefficienza che sia assoluta e indipendente da cause estranee, il che si può verificare laddove l'azione, valutata "ex ante" e parametrata all'obiettivo, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.V., Rv. 264567). 1.1.2. Quanto invece ad univocità degli atti, si fronteggiano la tesi c.d. soggettiva (Sez. 2, n. 40702 del 30/09/2009, Cristiano, Rv. 245123), per la quale la prova della univocità dell'atto può essere raggiunta, non solo, sulla base dell'atto in sé considerato, ma anche aliunde e, anche sulla base dell'apprezzamento di semplici atti "preparatori" (magari accompagnati ed 3 esaltati nella loro pregnanza euristica da elementi di prova dichiarativa o da intercettazioni particolarmente significative), che nvelino la finalità dell'agente e addirittura l'imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l'avvio. Mentre la tesi c.d. oggettiva postula che gli atti univocamente diretti a commettere un delitto siano esclusivamente quelli esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, embrionale, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata;
e ciò in quanto la univocità degli atti indica non già un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta (Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso ed altri, Rv. 246620). Gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, secondo tale prospettazione, possono dunque essere esclusivamente gli atti della esecuzione, ancorché embrionale. Così ragionando, tuttavia, non si fa altro che riproporre la antica classificazione in auge sotto l'egida del codice penale immediatamente postunitario, che faceva riferimento a concetti quali "cominciamento", "mezzi' ed "esecuzione", lasciando insoluti (in particolare in materia di reati a forma libera) gli interrogativi che indussero il legislatore del 1930 a rivedere, sul punto, la disciplina normativa. La disposizione di cui all'art. 56 cod. pen., nel codice vigente, non ripropone infatti i concetti di "delitto tentato" e "delitto mancato" del codice Zanardelli, ma distingue tra tentativo non compiuto (quando l'azione non si compie) e tentativo compiuto (quando l'evento non si verifica), in tal modo facendo riferimento non solo all'esecuzione, ma anche all'azione. E poiché la ricerca delle chiavi di soluzione del problema della riconoscibilità del tentativo non può essere spinta oltre la lettera della legge, che rappresenta il punto di confluenza di tutte le nozioni descrittive con le quali si cerca di integrare il mezzo d'identificazione dell'univocità degli atti, questo Collegio condivide e ribadisce l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui l'unico criterio di ordine generale, che può essere di valido ausilio nel riconoscimento dell'univocità, è costituito dall'imprevedibilità della non consumazione, ovvero da quella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato sarà commesso, e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità (Sez. 2, n. 28213, del 15/6/2010, Rv. 247680; Sez. 5, n. 7341, del 21/1/2015, Rv. 262768; Sez. 2, n. 25264, del 10/3/2016, Rv. 267006; Sez. 2, n. 24302, del 4/5/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282 - 01). Così collocandosi la desistenza volontaria (art. 56, comma terzo, cod. pen.) a monte ed il recesso attivo (art. 56, comma quarto, cod. pen.) a valle del tentativo punibile. 4 Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta, ma -anche quando l'agente ha compiuto uno- o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto;
ovvero, in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Quanto detto trova, come appena sopra riferito, conferma nei commi successivi dell'art. 56 cod. pen., che prevede, al terzo, in caso di desistenza volontaria, la punibilità (a diverso titolo) solo degli atti autonomamente realizzati, mentre al quarto modula la sanzione per il tentativo, già compiuto, in caso di impedimento attivo dell'evento, determinato dagli atti esecutivi veri e propri. A sostegno della tesi soggettiva può indicarsi anche l'art. 49, comma secondo, cod. pen., che esclude la punibilità per "la inidoneità dell'azione" e non degli atti esecutivi, così confermando che bisogna aver riguardo più che alla idoneità dei singoli atti, alla idoneità dell'azione valutata nel suo complesso. Va quindi ribadito il principio secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia poi iniziato ad attuarlo almeno nella logistica, giacché l'azione ha la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e, dunque, il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà del reo. In parole più semplici, lo Stato di diritto, o meglio, lo Stato sociale di diritto, si premura di retribuire con la sanzione criminale non già la "mala volontà", ma la "mala azione", che costituisce la concretizzazione, sia pure in nuce, di quella "mala volontà". 1.1.3. Dunque, una volta organizzata, pianificata, preparata ed avviata la serie causale che conduce alla sottrazione patrimoniale, con atti della esecuzione già realizzatisi, l'intervento dissuasivo della polizia di prevenzione non può affatto rappresentare sintomo della inidoneità o della equivocità degli atti, che erano invece in sé perfetti. 1.2. Quanto alla contestata integrazione della riconosciuta aggravante ad effetto speciale (uso dell'arma giocattolo per minacciare la persona offesa), nessuna evidenza induce a ritenere che, come vorrebbe il ricorrente, la persona offesa abbia intuito la natura inoffensiva dello strumento (avente sembianza di arma comune da sparo a canna corta unica, anima rigata e camera di scoppio a tamburo o rotativa, talvolta definita rivoltella o revolver) usato dall'agente per 5 concretizzare la minaccia. Tale natura concretamente inoffensiva si è palesata solo all'esito dell'inseguimento- seguito al tentativo compiuto, avendo la polizia giudiziaria rinvenuto al suolo lo strumento del quale i due agenti in fuga sul ciclomotore si erano prontamente disfatti. Nulla, dunque, depone per una percepita inoffensività dell'arma usata per commettere il delitto. Non appare superfluo ricordare che, ai fini della integrazione dell'aggravante in questione, è sufficiente il ricorso ad un'arma "giocattolo" qualora questa non sia immediatamente riconoscibile come tale a causa della mancanza dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso) o dell'assenza di visibilità o riconoscibilità di tali segni da parte della vittima (solo tra le più recenti decisioni massimate si richiama Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Levi, Rv. 282203). 1.3. Quanto a valutazione (sussistenza, attualità e concretezza) delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, stimate nel massimo grado dal collegio del riesame, conformemente al GIP della genesi, deve qui ribadirsi che il Tribunale del riesame ha prodotto una motivazione congrua, logica e non contraddittoria, sottolineando come il giudizio di pericolosità specifica, ancorato al concreto pericolo di reiterazione di condotte omogenee e di adeguatezza della coercizione imposta, debba fondare sulla analisi dei fatti per i quali si procede e delle condotte che hanno indotto all'esercizio aliunde dell'azione penale, volgendo il risultato della analisi a prognosi futura. In tema di esigenze cautelari, infatti, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, Notarangelo, Rv. 258786; più recentemente, Sez. 2, n. 13582 del 06/02/2024, Scaglione, non massimata). La decisione del Tribunale della cautela appare pertanto, anche sul punto, corretta sotto il profilo dogmatico. 2. Il ricorso va pertanto rigettato. 2.1. In ragione della minore età del ricorrente al momento del fatto va disposto l'oscuramento dei dati personali atti alla identificazione della parte;
in ossequio alle disposizioni dettate per il rito speciale per gli imputati minorenni, non va disposta la condanna alle spese del giudizio prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 5754, del 16/1/2014, Rv. 259134: Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese 6 processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende;
conf. Sez. 1, n-. 26870, del 3/10/2014, Rv. 264025).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att., cod. proc. pen. Così deciso il 7 gennaio 2025.
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. TR NO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Ciro Arino, che ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 9638 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 07/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa a seguito della udienza camerale del 30 settembre 2024, il Tribunale per i minorenni di Napoli, adito -ex art. 309 cod. proc. pen.- dal difensore dell'indagato collocato presso accreditata comunità di accoglienza per minori, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che in data 1 ottobre 2024 aveva applicato allo I S.U. Fe ad altro indagato- la detta misura cautelare coercitiva, di natura detentiva, in relazione al delitto di tentata rapina aggravata, in concorso e riunione, commesso in Napoli, il 29 settembre 2024. 1.1. Tale misura veniva disposta sulla base del positivo scrutinio della gravità indiziaria per le ipotesi contestate e per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui alla lettera c) dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen., consistenti nel pericolo di reiterazione di reati omogenei, divisato sulla base delle modalità della condotta e dell'analisi della biografia criminale dell'indagato. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, all'uopo nominato dal minorenne, deducendo, a motivi della impugnazione, gli argomenti in appresso sinteticamente riportati, nei limiti di quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; 2.1. Inosservanza della norma processuale e vizi esiziali della motivazione, avendo il Tribunale totalmente omesso di motivare in ordine alla apprezzata sussistenza delle esigenze cautelari, limitandosi ad argomentare in ordine alla negativa personalità del minore, valorizzando solo i suoi carichi pendenti, in assenza di precedenti condanne irrevocabili;
2.2. Violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione per mera apparenza, avendo il Tribunale confermato la qualificazione della condotta come tentata rapina, pur in difetto di aspetti patrimoniali della vicenda, che si risolve nella mera consumazione di una minaccia ed avendo il Tribunale travisato la consistenza ontologica del fatto, in quanto gli agenti avevano solo intimato al conducente del veicolo commerciale di arrestare la marcia e scendere dal furgone, senza avanzare alcuna richiesta di carattere patrimoniale o ulteriore minaccia;
2.3. I medesimi vizi sorreggono il terzo motivo di ricorso, atteso che è stata ritenuta l'aggravante ad effetto speciale dell'uso dell'arma, pur in presenza della prova certa che il fatto sia stato commesso con uso di arma replica, priva del prescritto tappo rosso, come tale avvertita e riconosciuta (assume il difensore) anche dalla persona offesa. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso formulati dalla difesa del ricorrente sono infondati. 1.1. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato (descritto come condotta di intimazione, con arma, all'arresto della marcia del furgone condotto dalla persona offesa e invito minaccioso ad aprire la portiera e scendere dal furgone), posto che la ricostruzione in fatto dell'occorso non è censurabile in questa sede di legittimità, l'orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, è consolidato nel ritenere, in fattispecie consimili, la sussistenza obiettiva del tentativo punibile (art. 56, primo comma, cod. pen.) di rapina, che richiede la ricorrenza della concreta idoneità degli atti e della loro univocità, oltre al mancato compimento dell'azione o il mancato verificarsi dell'evento. Il delitto tentato è dunque chiuso tra gli estremi della mera "cogitatio" o del semplice accordo (non punibile ai sensi dell'art. 115 c.p.) e della consumazione. 1.1.1. Quanto alla idoneità degli atti, giurisprudenza ormai consolidata, in uno alla più avveduta dottrina, volge nel senso di ritenere che un atto può essere ritenuto idoneo quando, valutato "ex ante" ed in concreto (criterio c.d. della prognosi postuma), ossia tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili e non di quelle oggettivamente presenti e conosciute dopo (Sez. 5, n. 84 del 09/12/1996, dep. 1997, Tansino, Rv. 206562 - 01; Sez. 6, n. 11360 del 14/10/1998, Merloni, Rv. 213408 - 01), il giudice, sulla base della comune esperienza dell'uomo medio, possa ritenere che quegli atti -indipendentemente dall'insuccesso determinato da fattori esterni- fossero tali da ledere, ove portati a compimento, il bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice. L'idoneità degli atti non va, infatti, valutata con riferimento ad un criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, bensì in relazione alla possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone, configurandosi invece l'impossibilità dell'obiettivo per inidoneità degli atti, ai sensi dell'art. 49 cod. pen., in presenza di un'inefficienza strutturale e strumentale dei mezzi usati. Inefficienza che sia assoluta e indipendente da cause estranee, il che si può verificare laddove l'azione, valutata "ex ante" e parametrata all'obiettivo, risulti del tutto priva della capacità di attuare il proposito criminoso (Sez. 1, n. 36726 del 02/07/2015, L.V., Rv. 264567). 1.1.2. Quanto invece ad univocità degli atti, si fronteggiano la tesi c.d. soggettiva (Sez. 2, n. 40702 del 30/09/2009, Cristiano, Rv. 245123), per la quale la prova della univocità dell'atto può essere raggiunta, non solo, sulla base dell'atto in sé considerato, ma anche aliunde e, anche sulla base dell'apprezzamento di semplici atti "preparatori" (magari accompagnati ed 3 esaltati nella loro pregnanza euristica da elementi di prova dichiarativa o da intercettazioni particolarmente significative), che nvelino la finalità dell'agente e addirittura l'imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l'avvio. Mentre la tesi c.d. oggettiva postula che gli atti univocamente diretti a commettere un delitto siano esclusivamente quelli esecutivi, ossia gli atti tipici, corrispondenti, anche solo in minima parte, embrionale, alla descrizione legale di una fattispecie delittuosa a forma libera o vincolata;
e ciò in quanto la univocità degli atti indica non già un parametro probatorio, ma un criterio di essenza e una caratteristica oggettiva della condotta (Sez. 1, n. 9411 del 07/01/2010, Musso ed altri, Rv. 246620). Gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, secondo tale prospettazione, possono dunque essere esclusivamente gli atti della esecuzione, ancorché embrionale. Così ragionando, tuttavia, non si fa altro che riproporre la antica classificazione in auge sotto l'egida del codice penale immediatamente postunitario, che faceva riferimento a concetti quali "cominciamento", "mezzi' ed "esecuzione", lasciando insoluti (in particolare in materia di reati a forma libera) gli interrogativi che indussero il legislatore del 1930 a rivedere, sul punto, la disciplina normativa. La disposizione di cui all'art. 56 cod. pen., nel codice vigente, non ripropone infatti i concetti di "delitto tentato" e "delitto mancato" del codice Zanardelli, ma distingue tra tentativo non compiuto (quando l'azione non si compie) e tentativo compiuto (quando l'evento non si verifica), in tal modo facendo riferimento non solo all'esecuzione, ma anche all'azione. E poiché la ricerca delle chiavi di soluzione del problema della riconoscibilità del tentativo non può essere spinta oltre la lettera della legge, che rappresenta il punto di confluenza di tutte le nozioni descrittive con le quali si cerca di integrare il mezzo d'identificazione dell'univocità degli atti, questo Collegio condivide e ribadisce l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui l'unico criterio di ordine generale, che può essere di valido ausilio nel riconoscimento dell'univocità, è costituito dall'imprevedibilità della non consumazione, ovvero da quella complessiva situazione di fatto in cui tutto fa supporre che il reato sarà commesso, e non appaiono percepibili incognite che pongano in dubbio tale eventualità (Sez. 2, n. 28213, del 15/6/2010, Rv. 247680; Sez. 5, n. 7341, del 21/1/2015, Rv. 262768; Sez. 2, n. 25264, del 10/3/2016, Rv. 267006; Sez. 2, n. 24302, del 4/5/2017, Gentile, Rv. 269963; Sez. 1, n. 37091 del 19/07/2023, Caminiti, Rv. 285282 - 01). Così collocandosi la desistenza volontaria (art. 56, comma terzo, cod. pen.) a monte ed il recesso attivo (art. 56, comma quarto, cod. pen.) a valle del tentativo punibile. 4 Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è compiuta, ma -anche quando l'agente ha compiuto uno- o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di voler compiere un determinato delitto;
ovvero, in tutti quei casi in cui l'agente abbia approntato e completato il suo piano criminoso in ogni dettaglio ed abbia iniziato ad attuarlo, pur non essendo ancora arrivato alla fase esecutiva vera e propria, ossia alla concreta lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Quanto detto trova, come appena sopra riferito, conferma nei commi successivi dell'art. 56 cod. pen., che prevede, al terzo, in caso di desistenza volontaria, la punibilità (a diverso titolo) solo degli atti autonomamente realizzati, mentre al quarto modula la sanzione per il tentativo, già compiuto, in caso di impedimento attivo dell'evento, determinato dagli atti esecutivi veri e propri. A sostegno della tesi soggettiva può indicarsi anche l'art. 49, comma secondo, cod. pen., che esclude la punibilità per "la inidoneità dell'azione" e non degli atti esecutivi, così confermando che bisogna aver riguardo più che alla idoneità dei singoli atti, alla idoneità dell'azione valutata nel suo complesso. Va quindi ribadito il principio secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come "preparatori", facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia poi iniziato ad attuarlo almeno nella logistica, giacché l'azione ha la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e, dunque, il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili, indipendenti dalla volontà del reo. In parole più semplici, lo Stato di diritto, o meglio, lo Stato sociale di diritto, si premura di retribuire con la sanzione criminale non già la "mala volontà", ma la "mala azione", che costituisce la concretizzazione, sia pure in nuce, di quella "mala volontà". 1.1.3. Dunque, una volta organizzata, pianificata, preparata ed avviata la serie causale che conduce alla sottrazione patrimoniale, con atti della esecuzione già realizzatisi, l'intervento dissuasivo della polizia di prevenzione non può affatto rappresentare sintomo della inidoneità o della equivocità degli atti, che erano invece in sé perfetti. 1.2. Quanto alla contestata integrazione della riconosciuta aggravante ad effetto speciale (uso dell'arma giocattolo per minacciare la persona offesa), nessuna evidenza induce a ritenere che, come vorrebbe il ricorrente, la persona offesa abbia intuito la natura inoffensiva dello strumento (avente sembianza di arma comune da sparo a canna corta unica, anima rigata e camera di scoppio a tamburo o rotativa, talvolta definita rivoltella o revolver) usato dall'agente per 5 concretizzare la minaccia. Tale natura concretamente inoffensiva si è palesata solo all'esito dell'inseguimento- seguito al tentativo compiuto, avendo la polizia giudiziaria rinvenuto al suolo lo strumento del quale i due agenti in fuga sul ciclomotore si erano prontamente disfatti. Nulla, dunque, depone per una percepita inoffensività dell'arma usata per commettere il delitto. Non appare superfluo ricordare che, ai fini della integrazione dell'aggravante in questione, è sufficiente il ricorso ad un'arma "giocattolo" qualora questa non sia immediatamente riconoscibile come tale a causa della mancanza dei segni dell'arma da gioco (tappo rosso) o dell'assenza di visibilità o riconoscibilità di tali segni da parte della vittima (solo tra le più recenti decisioni massimate si richiama Sez. 2, n. 39253 del 22/06/2021, Levi, Rv. 282203). 1.3. Quanto a valutazione (sussistenza, attualità e concretezza) delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, stimate nel massimo grado dal collegio del riesame, conformemente al GIP della genesi, deve qui ribadirsi che il Tribunale del riesame ha prodotto una motivazione congrua, logica e non contraddittoria, sottolineando come il giudizio di pericolosità specifica, ancorato al concreto pericolo di reiterazione di condotte omogenee e di adeguatezza della coercizione imposta, debba fondare sulla analisi dei fatti per i quali si procede e delle condotte che hanno indotto all'esercizio aliunde dell'azione penale, volgendo il risultato della analisi a prognosi futura. In tema di esigenze cautelari, infatti, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, Notarangelo, Rv. 258786; più recentemente, Sez. 2, n. 13582 del 06/02/2024, Scaglione, non massimata). La decisione del Tribunale della cautela appare pertanto, anche sul punto, corretta sotto il profilo dogmatico. 2. Il ricorso va pertanto rigettato. 2.1. In ragione della minore età del ricorrente al momento del fatto va disposto l'oscuramento dei dati personali atti alla identificazione della parte;
in ossequio alle disposizioni dettate per il rito speciale per gli imputati minorenni, non va disposta la condanna alle spese del giudizio prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 5754, del 16/1/2014, Rv. 259134: Il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle spese 6 processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende;
conf. Sez. 1, n-. 26870, del 3/10/2014, Rv. 264025).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att., cod. proc. pen. Così deciso il 7 gennaio 2025.