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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/02/2024, n. 6999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6999 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposti da UN RA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 02/03/2023 dalla Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso e l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla confisca;
udito il difensore del ricorrente, avv. Alessandro Gasparini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto del proprio difensore, il cittadino marocchino RA UN impugna la sentenza della Corte di appello di Torino del 2 marzo scorso, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma Penale Sent. Sez. 6 Num. 6999 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 23/11/2023 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione di 9,85 chilogrammi lordi di hashish, con un principio attivo pari a 2.331 grammi di thc, dai quali si sarebbero potute ricavare 932.779 dosi medie singole. 2. Il ricorso propone due doglianze. 2.1. La prima consiste nella violazione dell'art. 80, comma 2, cit., e nel vizio della motivazione con la quale è stata ravvisata l'aggravante dell'ingente quantità. Richiamando i princìpi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella materia, rileva la difesa: che il quantitativo detenuto dell'indagato supera di poco più del dieci per cento il valore-soglia fissato dalla giurisprudenza, al di sotto del quale l'aggravante non è ravvisabile;
che, invece, al di sopra di tale valore, non v'è alcun automatismo, essendo rimessa al giudice la valutazione anche delle altre modalità e circostanze del caso concreto;
che il principio fissato dalla Sezioni unite è stato calibrato su un grado di purezza media del cinque per cento, individuato sulla base dei dati statistici allora disponibili;
che, però, secondo la relazione annuale del Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa al 2021, tale grado medio di purezza si è progressivamente elevato, attestandosi intorno al venticinque per cento;
che, pertanto, costituendo la quantità "ingente" - secondo la lettura normativa delle Sezioni unite - un dato caratterizzato da eccezionalità rispetto al consueto manifestarsi del fenomeno, il parametro quantitativo fissato da quella giurisprudenza merita di essere rivisto al rialzo, e comunque non può ravvisarsi in casi di modesto superamento di tale valore. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è costituito dalla violazione dell'art. 240-bis, cod. pen., in relazione alla disposta confisca della somma di 450 euro in contanti, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato all'atto del suo arresto. Questi, sin dall'udienza di convalida dell'arresto, ha affermato di aver prelevato detta somma dal proprio conto corrente postale, per pagare un'utenza domestica, e la difesa ha comprovato che su tale conto corrente viene accreditata la pensione di reversibilità, di cui costui gode sin dal 2015, risultando così soddisfatto l'onere di allegazione gravante sull'interessato. Non può, invece, reputarsi persuasiva la motivazione della sentenza sull'ulteriore presupposto della confisca, quello, cioè della sproporzione rispetto ai redditi leciti del condannato, che la Corte d'appello ha giustificato in relazione allo "stile di vita" di costui, tuttavia non specificato, senza peraltro tener conto della modestia della somma di cui si discorre e delle capacità di risparmio in sette anni di percezione della pensione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso non hanno fondamento. 2. Quanto all'aggravante dell'ingente quantità, va anzitutto precisato che la "sentenza Biondi" delle Sezioni unite di questa Corte (n. 36258 del 24 maggio 2012, Rv. 253150), evocata dal ricorrente, non ha affermato che, al di sotto della soglia ponderale da essa individuata, la circostanza aggravante non si configuri, ma soltanto che essa non possa ravvisarsi "di regola", "di massima", rimettendo perciò alla motivata discrezionalità del giudice la valutazione in relazione alle peculiarità del caso concreto. Deve, poi, rilevarsi che la valutazione sulla consistenza o meno del superamento di tale soglia per una quantità di 331 grammi di principio attivo costituisce un giudizio di puro fatto, come tale non censurabile in questa sede, in cui il sindacato della Corte deve limitarsi alla manifesta irragionevolezza delle ragioni della decisione. Tanto non è obiettivamente ravvisabile in questo caso, in cui il valore-soglia risulta superato di oltre il sedici per cento. Merita di essere condivisa, infine, l'osservazione della Corte d'appello, per cui il dato rilevante, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, non è rappresentato dal quantitativo lordo di sostanza, bensì dall'entità del principio attivo, perché è quest'ultimo che pone in pericolo il bene giuridico della salute pubblica, tutelato dalla norma incriminatrice. Ma, se neppure la difesa contesta la validità di tale affermazione, tuttavia non ne trae la necessaria conseguenza logica: ovvero quella per cui la maggiore percentuale di purezza delle dosi al consumo riscontrata in tempi più recenti non attenua l'offensività del fatto, appunto perché quest'ultima è legata alla quantità di principio attivo in circolazione, la quale non cambia se distribuita in un numero inferiore di dosi al dettaglio. Anzi, ragionando come la difesa ricorrente, si finirebbe irrazionalmente per attenuare la risposta sanzionatoria con l'aumentare della qualità e quantità della droga immessa nel mercato in un dato momento storico, con il perverso risultato di ridurre le pene col progredire della lesività delle condotte. Deve, dunque, ribadirsi che, dovendo aversi riguardo al bene giuridico protetto dalla norma, il dato di riferimento per stabilire la natura "ingente" della quantità di stupefacente dev'essere esclusivamente quello della efficacia psicoattiva delle sostanze, che rimane sempre lo stesso, a prescindere dall'oscillare dell'offerta qualitativa del mercato. 3 3. Relativamente al secondo motivo, riguardante il sequestro del danaro, la sentenza impugnata rileva che, tanto del prelievo di contante, quanto della bolletta da pagare, non vi sia alcuna traccia documentale, pur agevolmente reperibile, se esistente, evidenziando altresì come la somma rinvenuta fosse comunque superiore alla pensione mensile percepita dall'imputato, pari a 500 euro lordi. Inoltre, non è vero che la Corte d'appello non abbia descritto lo "stile di vita" di costui, avendo rilevato come egli fosse proprietario di un'autovettura, disponesse di tre telefoni cellulari ed avesse sottoscritto un atto d'impegno per l'acquisto di un appartamento. E, su tutti questi aspetti, il ricorso tace. 4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente per legge la condanna alle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
udito il Pubblico ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il primo motivo di ricorso e l'annullamento della sentenza senza rinvio limitatamente alla confisca;
udito il difensore del ricorrente, avv. Alessandro Gasparini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con atto del proprio difensore, il cittadino marocchino RA UN impugna la sentenza della Corte di appello di Torino del 2 marzo scorso, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma Penale Sent. Sez. 6 Num. 6999 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 23/11/2023 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione di 9,85 chilogrammi lordi di hashish, con un principio attivo pari a 2.331 grammi di thc, dai quali si sarebbero potute ricavare 932.779 dosi medie singole. 2. Il ricorso propone due doglianze. 2.1. La prima consiste nella violazione dell'art. 80, comma 2, cit., e nel vizio della motivazione con la quale è stata ravvisata l'aggravante dell'ingente quantità. Richiamando i princìpi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella materia, rileva la difesa: che il quantitativo detenuto dell'indagato supera di poco più del dieci per cento il valore-soglia fissato dalla giurisprudenza, al di sotto del quale l'aggravante non è ravvisabile;
che, invece, al di sopra di tale valore, non v'è alcun automatismo, essendo rimessa al giudice la valutazione anche delle altre modalità e circostanze del caso concreto;
che il principio fissato dalla Sezioni unite è stato calibrato su un grado di purezza media del cinque per cento, individuato sulla base dei dati statistici allora disponibili;
che, però, secondo la relazione annuale del Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa al 2021, tale grado medio di purezza si è progressivamente elevato, attestandosi intorno al venticinque per cento;
che, pertanto, costituendo la quantità "ingente" - secondo la lettura normativa delle Sezioni unite - un dato caratterizzato da eccezionalità rispetto al consueto manifestarsi del fenomeno, il parametro quantitativo fissato da quella giurisprudenza merita di essere rivisto al rialzo, e comunque non può ravvisarsi in casi di modesto superamento di tale valore. 2.2. Il secondo motivo di ricorso è costituito dalla violazione dell'art. 240-bis, cod. pen., in relazione alla disposta confisca della somma di 450 euro in contanti, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato all'atto del suo arresto. Questi, sin dall'udienza di convalida dell'arresto, ha affermato di aver prelevato detta somma dal proprio conto corrente postale, per pagare un'utenza domestica, e la difesa ha comprovato che su tale conto corrente viene accreditata la pensione di reversibilità, di cui costui gode sin dal 2015, risultando così soddisfatto l'onere di allegazione gravante sull'interessato. Non può, invece, reputarsi persuasiva la motivazione della sentenza sull'ulteriore presupposto della confisca, quello, cioè della sproporzione rispetto ai redditi leciti del condannato, che la Corte d'appello ha giustificato in relazione allo "stile di vita" di costui, tuttavia non specificato, senza peraltro tener conto della modestia della somma di cui si discorre e delle capacità di risparmio in sette anni di percezione della pensione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i motivi di ricorso non hanno fondamento. 2. Quanto all'aggravante dell'ingente quantità, va anzitutto precisato che la "sentenza Biondi" delle Sezioni unite di questa Corte (n. 36258 del 24 maggio 2012, Rv. 253150), evocata dal ricorrente, non ha affermato che, al di sotto della soglia ponderale da essa individuata, la circostanza aggravante non si configuri, ma soltanto che essa non possa ravvisarsi "di regola", "di massima", rimettendo perciò alla motivata discrezionalità del giudice la valutazione in relazione alle peculiarità del caso concreto. Deve, poi, rilevarsi che la valutazione sulla consistenza o meno del superamento di tale soglia per una quantità di 331 grammi di principio attivo costituisce un giudizio di puro fatto, come tale non censurabile in questa sede, in cui il sindacato della Corte deve limitarsi alla manifesta irragionevolezza delle ragioni della decisione. Tanto non è obiettivamente ravvisabile in questo caso, in cui il valore-soglia risulta superato di oltre il sedici per cento. Merita di essere condivisa, infine, l'osservazione della Corte d'appello, per cui il dato rilevante, ai fini del riconoscimento dell'aggravante, non è rappresentato dal quantitativo lordo di sostanza, bensì dall'entità del principio attivo, perché è quest'ultimo che pone in pericolo il bene giuridico della salute pubblica, tutelato dalla norma incriminatrice. Ma, se neppure la difesa contesta la validità di tale affermazione, tuttavia non ne trae la necessaria conseguenza logica: ovvero quella per cui la maggiore percentuale di purezza delle dosi al consumo riscontrata in tempi più recenti non attenua l'offensività del fatto, appunto perché quest'ultima è legata alla quantità di principio attivo in circolazione, la quale non cambia se distribuita in un numero inferiore di dosi al dettaglio. Anzi, ragionando come la difesa ricorrente, si finirebbe irrazionalmente per attenuare la risposta sanzionatoria con l'aumentare della qualità e quantità della droga immessa nel mercato in un dato momento storico, con il perverso risultato di ridurre le pene col progredire della lesività delle condotte. Deve, dunque, ribadirsi che, dovendo aversi riguardo al bene giuridico protetto dalla norma, il dato di riferimento per stabilire la natura "ingente" della quantità di stupefacente dev'essere esclusivamente quello della efficacia psicoattiva delle sostanze, che rimane sempre lo stesso, a prescindere dall'oscillare dell'offerta qualitativa del mercato. 3 3. Relativamente al secondo motivo, riguardante il sequestro del danaro, la sentenza impugnata rileva che, tanto del prelievo di contante, quanto della bolletta da pagare, non vi sia alcuna traccia documentale, pur agevolmente reperibile, se esistente, evidenziando altresì come la somma rinvenuta fosse comunque superiore alla pensione mensile percepita dall'imputato, pari a 500 euro lordi. Inoltre, non è vero che la Corte d'appello non abbia descritto lo "stile di vita" di costui, avendo rilevato come egli fosse proprietario di un'autovettura, disponesse di tre telefoni cellulari ed avesse sottoscritto un atto d'impegno per l'acquisto di un appartamento. E, su tutti questi aspetti, il ricorso tace. 4. Al rigetto del ricorso segue obbligatoriamente per legge la condanna alle spese di giudizio (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2023.