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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/11/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6052/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 6052/2016 R.G. promossa da
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mancaniello, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- ATTRICE -
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Controparte_1 C.F._1 La Cava, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- CONVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 29.4.2025 da intendersi integralmente richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la , corrente in Lucera (FG), Parte_1 allegando di aver sottoscritto con il dott. un contratto di appalto per Controparte_1 l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso l'immobile, ubicato in Manfredonia (FG), Località Ippocampo Sciale Laterni, sotto la Direzione Lavori dell'arch. CP_2 pagina 1 di 9 che ne aveva redatto anche il computo metrico, ha dedotto il comportamento inadempiente Pt_2 del convenuto per non aver effettuato il pagamento del saldo del prezzo concordato, oltre a quello riveniente dall'esecuzione di ulteriori opere commissionate dal committente e non rientranti nel computo metrico iniziale;
ha dedotto altresì che il dott. ha proposto ricorso ex art. 696 CP_1 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Foggia (RG. 9040/2014), e di aver dato impulso al procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo. Sulla scorta di tali premesse, parte attrice ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Foggia, il dott.
[...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- accertare e dichiarare che tutte le opere e gli interventi eseguiti dall'attrice presso il cantiere di Ippocampo sono stati commissionati dal convenuto e comunque realizzati con il suo consenso e/o ratifica;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a percepire le somme relative a tutti i lavori effettivamente eseguiti presso il cantiere di Ippocampo per l'importo complessivo, detratto quanto versato in acconto, quantificato in ulteriori € 52.914,37, oltre ad euro 1500,00 per l'utilizzo di generatore elettrico privato;
- per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle somme di cui sopra, oltre interessi moratori, e rivalutazione monetaria dalla data della messa in mora del 4.10.2014 e sino all'integrale soddisfo;
- condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa”. Con comparsa di risposta dell'1.11.2016 si è costituito in giudizio il dott. Controparte_1 contestando, anche nel quantum, la pretesa di parte attrice ed eccependo a sua volta l'inadempimento dell'appaltatore unitamente a quello del Direttore dei Lavori, arch. e del geom. Controparte_3 [...]
, entrambi redattori del computo metrico, di cui ha chiesto, preliminarmente, la chiamata CP_4 in causa;
ha concluso, nel merito, per il rigetto delle domande proposte dall'attrice; in via subordinata, per la compensazione tra l'eventuale credito vantato dalla con il maggior Parte_1 credito vantato dal convenuto;
in via riconvenzionale ha chiesto accertarsi l'entità dei danni subiti dal nella misura non inferiore ad euro 65.000,00 o di quella maggiore o minore somma ritenuta CP_1 di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi come per legge. Infine, ritenuta l'esclusiva o prevalente responsabilità dell'attrice, anche in concorso con i terzi chiamati, nella causazione dei danni subiti dal convenuto, ha chiesto la condanna del sig. , quale titolare della , anche Parte_1 Pt_1 in via solidale con l'arch. e il geom al risarcimento dei danni nella Controparte_3 Controparte_4 misura di euro 65.000,00 o in quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi come per legge. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa, ed emessa, in data 23.11.2017, ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. di pagamento di somme non contestate per l'importo di euro 8.543,70 in favore di parte attrice, l'istruttoria è consistita nella acquisizione del fascicolo di ATP, recante Rg. 9040/2012 Trib. Foggia, nell'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto e nell'espletamento delle prove testimoniali.
La causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente (nelle more del giudizio divenuta nuova assegnataria del procedimento) alla udienza del 29 aprile 2025, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale fondata la domanda di parte attrice nei termini e per le ragioni che seguono.
E' incontestato tra le parti, poichè risultante dalle stesse allegazioni in atti, che nel mese di ottobre 2013 la ed il dott. hanno sottoscritto il contratto di Parte_1 Controparte_1 appalto avente ad oggetto il compimento di opere murarie relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'unità immobiliare ubicata in Manfredonia (FG), località Ippocampo, al prezzo di euro pagina 2 di 9 63.563,63, oltre Iva al 10% - come indicato nel computo metrico allegato al contratto stesso - da corrispondersi con un acconto di euro 5.000,00, all'atto della sottoscrizione del contratto, e per il resto a stati di avanzamento lavori non inferiori ad euro 8.000,00 ciascuno. In quella sede le parti hanno pattuito anche il termine di consegna dei lavori di cinque mesi dalla data di inizio fissata al 14.10.2013 ed una penale giornaliera di euro 100 per ritardata consegna dei lavori, statuendo altresì che ogni variazione al progetto avrebbe dovuto essere autorizzata per iscritto solo dal Committente.
E' altrettanto pacifico che durante l'esecuzione del contratto di appalto il convenuto si è avvalso di imprese esterne sia per la fornitura e posa in opera degli infissi che per la realizzazione dell'impianto elettrico e idrico.
Emerge infine, dalla documentazione in atti che, a fronte degli accordi contrattuali e della asserita parziale esecuzione delle opere, parte convenuta ha corrisposto in favore dell'attrice l'importo complessivo lordo di euro 61.529,08, oltre euro 8.543,70, a seguito di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa;
ragion per cui residuerebbe, secondo l'ipotesi difensiva di parte attrice, il credito di euro 44.370,67 (al netto della ulteriore somma versata in corso di causa ), oltre euro 1500,00 per l'uso del generatore elettrico, interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di corrispettivo per tutte le opere effettivamente realizzate dalla , ivi comprese quelle in variazione del Parte_1 progetto iniziale, come di seguito analizzate.
Tanto premesso in fatto, va in limine litis precisato che le specifiche e contrapposte doglianze sviluppate da ciascuna parte impongono l'enunciazione di alcuni principi che, ad avviso di questo Giudicante, disciplinano le diverse tematiche oggetto di censura che attengono alla regolamentazione dei rapporti tra committente ed appaltatore nei contratti di appalto.
Ed invero, a fronte delle numerose contestazioni di parte convenuta sull'esecuzione, non autorizzata dal Committente, sia di varianti al progetto che di opere aggiuntive extra -contratto, di cui parte attrice chiede il corrispettivo, deve, prima di tutto sottolinearsi, in via di principio, che il requisito della forma scritta, previsto dall'art. 1659 c.c. nell'ipotesi di variazioni alle modalità esecutive dell'opera apportate per iniziativa dell'appaltatore, non trova applicazione allorché le variazioni siano concordate con il committente o da questi indicate (Cass. n. 6398/2003); l'appaltatore può quindi provare con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata sono state richieste dal committente o che hanno formato oggetto di un accordo con lo stesso (Cass. n. 32989/2019; Trib. Bergamo 11.03.2020 n. 602; Trib. Brindisi 06.03.2020 n. 421).
Ove si tratti, invece, di variazioni strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera, va rammentato che esse possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi l'accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti (tra le altre, Cass. n. 10891/2017).
In definitiva, i lavori differenti ed ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti vincolano le parti e, ove trattasi di varianti ordinate dalla parte committente, all'appaltatore spetta comunque il compenso per i maggiori lavori ai sensi dell'art. 1661 c.c.
D'altra parte, non va sottaciuto che in subjecta materia la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti.
pagina 3 di 9 L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore e la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite (tra le tante, Cass. n. 9152/2019; Cass. n. 8405/2019).
Richiamati i principi generali in materia e passando al vaglio delle domande reciprocamente azionate dalle parti, va in primo luogo dato atto delle risultanze dello svolto ATP, acquisito al presente giudizio con ordinanza istruttoria del 13.6.2018, da cui questo giudicante non ritiene in via generale di discostarsi, poiché condotto dall'ausiliario in modo accurato, in continua aderenza ai documenti in atti e allo stato di fatto dei luoghi esaminati.
Ed invero, il CTU, ing. , incaricato di accertare le opere effettivamente eseguite dall'impresa Per_1 attrice in esecuzione del contratto siglato inter partes nel mese di ottobre 2013, oltre che in conformità delle voci elencate nel computo metrico allegato al contratto stesso, ha rilevato che l'ammontare delle lavorazioni eseguite dalla impresa e contabilizzate negli Stati di Parte_1 Avanzamento Lavori, tutte compiute a regola d'arte (v. pag. 24 CTU), è pari a euro 72.885,82, a fronte del minor importo riportato nel computo metrico di euro 63.600,71 (pag. 19 CTU).
Individuata pertanto una maggiorazione di somme contabilizzate dall'impresa attrice per euro 9.255,11, rispetto alle voci di spesa elencate nel Computo metrico, meritano condivisione le conclusioni del CTU laddove ravvisa errori di contabilizzazione da parte della società attrice sia rispetto all' aumento di quantità di superficie del cappotto termico (Voce 16 del C.M.E.) per l'importo di euro 4.105,50 (sarebbe stato contabilizzato un valore superficiale maggiorato di mq 97,75) che rispetto alla mancata realizzazione delle rampe e dei gradini di accesso ai terrazzini, per cui va operata una decurtazione pari a euro 800,00 (Voce 17 del C.M.E.). Riguardo invece al riscontrato errore di contabilizzazione dell'aumento di quantità di pavimentazione demolita esterna (voce 12 del C.M.E) pari a € 1.356,45 (sarebbero stati demoliti circa mq 90,43 in più di quelli indicati nel CME), deve ritenersi accertato, sulla scorta delle risultanze testimoniali, che la demolizione totale della pavimentazione esterna, anche per la parte non prevista nel CME, è stata autorizzata dal committente. Tale circostanza viene confermata, infatti, dal teste , indifferente, e della cui Testimone_1 attendibilità non vi sono concrete ragioni per dubitare, il quale, all'udienza del 21.1.2019, ha dichiarato testualmente “In ordine alla circostanza n. 7b della memoria istruttoria è vero che il dott. CP_1 approvò la demolizione della pavimentazione esterna che è stato uno dei primi lavori che abbiamo eseguito. Ero presente all'approvazione orale, nella seconda metà di ottobre 2013 mi pare” (verb. ud. 21.01.2019). Pertanto, va riconosciuto all'appaltatore anche l'importo aggiuntivo di euro 1.356,45 per la demolizione di mq 90,43 in più di quelli indicati nel CME, trattandosi di opera espressamente approvata dal committente.
Quindi, dall'importo di euro 72.885,82, pari alla sommatoria delle lavorazioni contabilizzate dalla società attrice e conformi al CME, va decurtato l'importo complessivo di euro 4.905,50 perché, in parte, contabilizzato in eccesso (euro 4.105,50) ed in parte riferito ad opere non completate dall'appaltatore (euro 800,00), per un totale da riconoscere in favore della società appaltatrice di euro 67.980,32.
Va osservato, inoltre, che il Consulente del giudice, dopo aver ricostruito in dettaglio dal punto di vista tecnico e cronologico tutto l'iter del contratto di appalto siglato inter partes, dà puntuale conferma anche della esecuzione di tre tipologie di variazioni (contabilizzate nei rispettivi Sal) di opere rispetto a pagina 4 di 9 quelle indicate nel computo metrico, e segnatamente: 1) i lavori di costruzione di due terrazze a livello di pavimento interno (voce 17 del CME), il cui costo è stato maggiorato di euro 2318,20 rispetto alla quantificazione iniziale;
2) le lavorazioni di posa in opera di terminali in pietra di Apricena nella merlatura del terrazzo, non presenti nel computo metrico, e tuttavia conteggiate nel 2° SAL per l'importo di euro 5.950,00, rettificato dal CTU in euro 4760,00 ( pag. 21 CTU); infine 3) la demolizione di un deposito esterno fatiscente e della posa in opera di una platea di fondazione contabilizzata nel V° SAL in euro 8.064,00.
Esaminando i tre comparti di lavorazioni aggiuntive va osservato che, per le prime due tipologie di opere, il CTU ne attesta il carattere di necessarietà ed indispensabilità per l'esecuzione del progetto e, finanche, il loro compimento secondo regola d'arte. In particolare, rispetto ai lavori di costruzione di due terrazze a livello di pavimento interno, il Consulente da atto che si è trattato dell'applicazione di un diverso sistema costruttivo - rispetto a quello indicato nel Computo metrico- con “(…) utilizzo di igloo da cm 30 a sostegno di un solaio in calcestruzzo” (V. pag. 14 CTU); ritiene inoltre il consulente che tale scelta progettuale “ha previsto un aumento dui superficie di mq 10,62 con prezzo unitario maggiorato di €/mq 10,00 rispetto a quanto indicato nel C.M.E., di conseguenza con un costo finale incrementato di euro 2.318,20 rispetto alla medesima voce riportata nel C.M.E.” ed è più idonea da un punto di vista statico e strutturale rispetto a quella riportata nel CME, oltre che regolarmente eseguita.
In relazione alla seconda tipologia di variazione, ossia quella della posa in opera di terminali in pietra di Apricena nella merlatura del terrazzo, il Consulente, seppur individuando l'erroneità della contabilizzazione riportata nel 3° Sal (v. pag. 21 CTU) che va corretta nella minor somma di euro 4.462,50, qualifica tale lavorazione come “ideale per questa tipologia di intervento e pertanto indispensabile e necessaria pur se non prevista dal C.M.E. e non commissionata dal Committente”.
Quindi, per entrambe le categorie di varianti alle lavorazioni, entrambe contestate dal convenuto come non autorizzate, deve essere rinvenuta la norma di riferimento nell'art. 1661 cc relativo alle c.d.
“varianti necessarie” che non richiede la preventiva autorizzazione del committente, potendo l'appaltatore procedere anche unilateralmente alle variazioni necessarie alla attuazione del progetto (Cass. 10891/2017).
Ciò posto, il carattere di necessarietà delle opere e la loro realizzazione secondo regola d'arte è circostanza accertata dal CTU anche sotto il profilo dei costi, le cui valutazioni sono pienamente condivisibili in quanto scevre da vizi logici e da errori di metodo. Va pertanto riconosciuto all'appaltatore il corrispettivo aggiuntivo di euro 4.462,50 per la seconda tipologia di variante, essendo la prima già prevista dal Computo metrico integrato dal CTU.
Per quanto concerne invece la terza tipologia di variazione riscontrata in sede di ATP, ovvero la demolizione di un deposito esterno fatiscente e la posa in opera di una platea di fondazione, contabilizzate nel V° SAL in euro 8.064,00, il CTU da atto della mancanza di consenso scritto da parte del Committente all'esecuzione dell'opera.
Sul punto va chiarito in via preliminare che tali opere aggiuntive non rappresentano affatto una variante di quelle contrattualizzate, per cui è richiesto il consenso scritto del committente ai sensi dell'art. 9 del contratto di appalto siglato inter partes, bensì si tratta di un'opera extra-contratto che non necessita di forma scritta ai sensi dell'art. 1655 cod. civ. ben potendo costituire oggetto di accordo orale o per fatti concludenti, non avendo evidentemente la società appaltatrice ragione di eseguire lavori in più rispetto a quelli commissionati, se non in esecuzione di incarico ricevuto dal committente e accettato.
pagina 5 di 9 Del resto quella della esecuzione di un'opera extra-contratto è circostanza affermata anche nel verbale relativo al V° SAL del 4.6.2014 redatto dal D.L. , arch. e prodotto in giudizio dallo Controparte_3 stesso convenuto quale allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., in cui il Direttore Lavori osserva che “ L'ultimo SAL del 4.6.2014 contabilizza i lavori in contratto più alcune opere autorizzate telefonicamente dal Notaio a me, ma non comunicate al Comune di Manfredonia (Demolizione del garage e formazione della platea di fondazione del nuovo) La decisione è stata presa causa la fatiscenza e la precarietà del manufatto, adiacente al garage di un confinante”.
Tanto chiarito, risulta pacificamente in atti che tale opera aggiuntiva, autorizzata dal committente, è stata realizzata in assenza di titolo abilitativo e, come tale, non da diritto all'appaltatore al corrispettivo del prezzo pattuito. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte osservato che il contratto d'appalto avente ad oggetto una costruzione abusiva - cioè non assentita da concessione edilizia o da altro provvedimento della P.A. - è nullo perchè è illecito l'oggetto in quanto contrario alle norme urbanistico – edilizie. Ciò impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti che gli sono propri, con la rilevante conseguenza che l'appaltatore non può pretendere, in forza di siffatto contratto nullo, il corrispettivo pattuito o dovuto ovvero l'indennizzo ex art. 1671 c.c. (ex multis, Cass. 4015/2007; Cass. 13969/2011). Tale principio viene affermato dal Supremo Collegio anche con riferimento alla ipotesi della variante extra contratto di appalto, non autorizzata, nei seguenti termini: “Secondo i principi generali del nostro ordinamento (art. 1418 c.c.), deve ritenersi nullo per illiceità dell'oggetto, l'accordo per l'esecuzione di una variante dell'opera, quando la stessa non è assentita dall'autorità amministrativa in relazione ad un progetto approvato costituente oggetto di un contratto d'appalto. Peraltro tale nullità non si estende all'intero contratto d'appalto, ma esclude la possibilità di far valere i diritti nascenti dall'accordo per l'esecuzione della variante che non era stata assentita” (Cass. 2014/8890).
Dall'insegnamento della Corte di legittimità discende che deve ritenersi parimenti illecita ogni altra opera costruita, non compresa nel contratto d'appalto e non assentita dall'atto amministrativo, in relazione alla quale dunque l'appaltatore non può pretendere compenso o indennità alcuna.
Né, relativamente alla fattispecie in esame, può essere legittimamente invocato dal convenuto il risarcimento per il ripristino dell'opera demolita poiché dal medesimo autorizzata.
Circa le ulteriori voci di corrispettivo d'appalto, per cui vi è contestazione del committente, va osservato quanto segue.
Quanto all'importo di euro 1.500,00, contabilizzato dall'appaltatore per l'impiego in cantiere di un proprio generatore di corrente, non vi è prova in atti né emerge dalle risultanze istruttorie che la spesa, peraltro non documentata, sia stata convenzionalmente posta a carico del dott. , né CP_1 autorizzata dallo stesso. Del resto, a termini di contratto (art. 8), viene testualmente pattuito che
“nessuna spesa di nessun genere deve gravare sul committente che deve pagare le sole somme stabilite senza interessi” ( all. 1 prod. parte attrice).
Inoltre, carattere di indispensabilità per le esigenze costruttive – come valutato dal CTU - va attribuito anche ai maggiori costi contabilizzati nel SAL II per il montaggio dei ponteggi (voce n. 1 C.M.E.) che devono pertanto essere riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'art. 1661 c.c.
Ogni contestazione in merito alla richiesta di rimborso degli oneri per lo smaltimento rifiuti in assenza di prova dell'avvenuto smaltimento deve ritenersi superata dalla produzione documentale allegata alla memoria ex art., 183, 6° comma n. 2 c.p.c. di parte attrice.
pagina 6 di 9 Parimenti superata è da ritenersi la contestazione in merito alla voce n. 27 del Computo CO (restituzione porte interne), in quanto trattasi di spesa già scorporata dal C.T.U. perché opera non eseguita.
Fondata è invece la richiesta di rimborso delle somme anticipate dall'appaltatore per il saldo della fornitura del marmista per l'importo di euro 3.755,53. A tal riguardo il convenuto, oltre a non contestare la fornitura ricevuta dalla ditta Ianiro Marmi s.a.s., comprova esclusivamente il parziale pagamento della stessa per euro 5.504,83 ( all. 4 comp. cost.).
Infine, per la lavorazione di posa in opera di guaina interna, il cui costo di euro 1.500,00 non viene ricompreso nel Computo metrico, ma contabilizzato nel III° SAL, oltre a non esservi traccia di consenso all'esecuzione da parte del Committente, si tratta di lavorazione che non presenta carattere di indispensabilità per l'esecuzione a regola d'arte del progetto – il CTU nulla riferisce al riguardo – e come tale non può essere riconosciuta all'appaltatore ai sensi dell'art. 1661 c.c.
Da quanto esposto fin qui deve ritenersi comprovato l'inadempimento del convenuto per non aver corrisposto il saldo delle opere contabilizzate dall'appaltatore con le seguenti decurtazioni:
-euro 1500,00 quale corrispettivo per l'uso del generatore elettrico;
-euro 1500,00 per l'applicazione di guaina liquida;
-euro 8.064,00 quale corrispettivo per la demolizione del box e attuazione della pedana in calcestruzzo;
Residua pertanto in favore della società attrice il corrispettivo per le opere eseguite pari a euro 28.844,17, ed interessi dalla costituzione in mora del 4.10.2014.con l'esclusione della invocata rivalutazione, nelle specie non spettante perchè rimasto indimostrato il maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora.
Infondata è altresì la domanda riconvenzionale proposta dal dott. a titolo risarcitorio. CP_1
Nell'ambito della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c., parte convenuta riepiloga analiticamente le voci di danno di cui chiede l'accertamento ed il conseguente risarcimento a carico di parte attrice. Ciò posto, preliminarmente vanno ritenute assorbite per quanto già sufficientemente dedotto, le richieste di danno esplicitate al punto sub 5) nn. 1, 2 e 4 della prefata memoria.
Quanto all'invocato risarcimento per la mancata restituzione al convenuto del materiale non impiegato del valore dichiarato di euro 8.000,00, si tratta di una richiesta di danno rimasta non provata nel corso del giudizio. Anzi vi è prova in atti della consegna da parte della società appaltatrice presso la ditta di quantitativi di pavimentazione di tipo “ Egeo Grigio Bocciardato” e di tipo “Gres CP_5 porcellanato vario” come comprovato dalla comunicazione mail del 2.7.2015 inoltrata al convenuto dalla società Parte_3
Relativamente alla voce di danno a titolo di mancata riconsegna e rimontaggio delle porte interne presenti nella villetta, si osserva che il costo, come accertato dal CTU e condiviso da questo giudicante, risulta già decurtato quale voce del computo metrico non eseguita. Residua, quindi, indagare sul ritardo nell'adempimento dell'appaltatore e sulla conseguente applicazione della penale prevista in contratto.
pagina 7 di 9 E' pacifico che la ha terminato l'opera oltre l'arco temporale dei cinque mesi Parte_1 decorrenti dalla data di inizio lavori fissata al 14.3.2013; così come è parimenti incontestabile, perchè comprovato in corso di causa, che le opere commissionate hanno avuto inizio con ritardo rispetto alla tempistica contrattuale e che hanno subito ulteriore ritardo durante l'esecuzione per la consegna differita del materiale e della attuazione degli impianti affidati dal convenuto ad imprese esterne. Sul punto ha confermato il ritardo lo stesso convenuto, dott. , durante l'interrogatorio CP_1 formale allorquando, dopo aver dichiarato di aver affidato i lavori per gli impianti idrico, sanitario, elettrico e di climatizzazione presso il suo cantiere di Ippocampo alla ditta Colder Sud di Giovanni Bruno, osserva testualmente, in ordine all'inizio lavori, “di non essere in grado di indicare con precisione la data di inizio, ma è possibile che essi siano iniziati nel mese di novembre 2013” (verb. ud. 22.1.2018). Il dott. , inoltre, conferma anche il ritardo sopportato per la consegna dei CP_1 materiali e per l'esecuzione delle opere affidate alla impresa esterna dichiarando Parte_4 quanto segue: “E' vero che ho commissionato alla ditta la fornitura degli infissi ma Parte_5 non ricordo se la consegna è avvenuta il 20.4.2014; confermo però che la fornitura ed il montaggio degli infissi era in ritardo rispetto al termine verbalmente convenuto che non ricordo;
ricordo che il D.L. mi fece presente del ritardo nella consegna”.
Deve pertanto ritenersi appurato il ritardo nell'esecuzione delle opere per causa non imputabile alla impresa attrice.
Del resto parte convenuta, ad eccezione del DDT n. 62426 del 13.2.2014 (all. 5 comparsa di costituzione) emesso dalla che attesta la consegna alla , in pari Controparte_6 Controparte_7 data, della pavimentazione di tipo bocciardato ordinata per conto del dott. , non ha fornito CP_1 altra prova della tempestiva consegna dei materiali (infissi e installazioni termiche ed elettriche) e dell'esecuzione delle opere affidate ai terzi nei tempi contrattuali al fine di escludere ogni responsabilità per il ritardo verificatosi nella ultimazione dell'opera commissionata.
Peraltro la pavimentazione risulta consegnata alla Ditta appaltatrice nei mesi di aprile e maggio 2014, ossia due mesi dopo la scadenza del termine di 5 mesi fissato in contratto come attestano i documenti di trasporto emessi dalla (v. all. 6 comparsa di costituzione convenuto). Controparte_7
Inoltre incide sui tempi di ultimazione delle opere anche la realizzazione delle opere extra-contratto, come innanzi descritte, e segnatamente la demolizione del vano garage con realizzazione della pedana in calcestruzzo per un nuovo box , che hanno comportato necessariamente il venir meno del termine di consegna dell'opera e della penale per il ritardo dei lavori originariamente pattuiti o in ogni caso l'impiego di un tempo di esecuzione ulteriore rispetto a quello pattuito in contratto.
Come infatti ritenuto in giurisprudenza, l'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore e la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite (tra le tante, Cass. n. 9152/2019; Cass. n. 8405/2019).
Infine, il completamento delle opere viene attestato in data 4.6.2014 dallo stesso direttore dei Lavori con verbale di ultimazione dei lavori allegato in atti dallo stesso convenuto mentre il CTU ne conferma la realizzazione a regola d'arte.
Va infine osservato che la disponibilità del cantiere e quindi dell'opera da parte del convenuto va fatta risalire in epoca precedente al mese di luglio 2014 come comprovano i documenti di trasporto nn. 434 e pagina 8 di 9 435 del 21.7.2014 emessi dalla al convenuto con indirizzo di consegna del Parte_3 CP_1 materiale da pavimentazione presso la località Ippocampo – Manfredonia.
La domanda riconvenzionale per ritardo della consegna dei lavori va pertanto rigettata in considerazione delle lavorazioni aggiuntive richieste dal committente e dalla necessità di attendere, per la conclusione dei lavori, gli interventi di altre ditte incaricate direttamente dal dott. . CP_1
Non può inoltre essere accolta la domanda di risarcimento dei danni derivanti da mancato godimento dell'immobile, in quanto difettano sia l'allegazione che la prova dell'inutilizzabilità del bene immobile e/o del parziale godimento, gravante sulla parte danneggiata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte attrice, come da dispositivo, secondo il quantum riconosciuto in sentenza per le quattro fasi del giudizio ai valori medi, mentre le spese di ATP, attesa la fondatezza della domanda attorea, devono essere poste definitivamente a carico esclusivo della parte convenuta.
A tal riguardo si rileva che, con riferimento ai costi sostenuti nella fase dell'ATP, le spese erogate al consulente d'ufficio dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo, comprensive di quelle per le prove ed indagini svolte durante tale procedura, così come quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito l'attore in tale fase come consulenti di parte, costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di cui all'art. 92 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 9735/2020; Cass. n. 15672/2005; Cass. n. 1690/2000; Cass. n. 12759/1993).
PQM
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
-accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento in favore della , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 della somma pari a euro 28.844,17, ed interessi dalla costituzione in mora del 4.10.2014;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il convenuto alla rifusione, in favore della , delle spese di lite, che Parte_1 liquida per il presente giudizio in euro 790,98 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente le spese di ATP recante RG. 9040/2014 RG Trib. Foggia, già liquidate come da decreto in atti, a carico esclusivo del convenuto.
Foggia, 30.11.2025
Il GOT –avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T., avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 6052/2016 R.G. promossa da
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mancaniello, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- ATTRICE -
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Controparte_1 C.F._1 La Cava, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- CONVENUTO -
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 29.4.2025 da intendersi integralmente richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la , corrente in Lucera (FG), Parte_1 allegando di aver sottoscritto con il dott. un contratto di appalto per Controparte_1 l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso l'immobile, ubicato in Manfredonia (FG), Località Ippocampo Sciale Laterni, sotto la Direzione Lavori dell'arch. CP_2 pagina 1 di 9 che ne aveva redatto anche il computo metrico, ha dedotto il comportamento inadempiente Pt_2 del convenuto per non aver effettuato il pagamento del saldo del prezzo concordato, oltre a quello riveniente dall'esecuzione di ulteriori opere commissionate dal committente e non rientranti nel computo metrico iniziale;
ha dedotto altresì che il dott. ha proposto ricorso ex art. 696 CP_1 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Foggia (RG. 9040/2014), e di aver dato impulso al procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo. Sulla scorta di tali premesse, parte attrice ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Foggia, il dott.
[...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- accertare e dichiarare che tutte le opere e gli interventi eseguiti dall'attrice presso il cantiere di Ippocampo sono stati commissionati dal convenuto e comunque realizzati con il suo consenso e/o ratifica;
- per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice a percepire le somme relative a tutti i lavori effettivamente eseguiti presso il cantiere di Ippocampo per l'importo complessivo, detratto quanto versato in acconto, quantificato in ulteriori € 52.914,37, oltre ad euro 1500,00 per l'utilizzo di generatore elettrico privato;
- per l'effetto condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice delle somme di cui sopra, oltre interessi moratori, e rivalutazione monetaria dalla data della messa in mora del 4.10.2014 e sino all'integrale soddisfo;
- condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese e competenze di causa”. Con comparsa di risposta dell'1.11.2016 si è costituito in giudizio il dott. Controparte_1 contestando, anche nel quantum, la pretesa di parte attrice ed eccependo a sua volta l'inadempimento dell'appaltatore unitamente a quello del Direttore dei Lavori, arch. e del geom. Controparte_3 [...]
, entrambi redattori del computo metrico, di cui ha chiesto, preliminarmente, la chiamata CP_4 in causa;
ha concluso, nel merito, per il rigetto delle domande proposte dall'attrice; in via subordinata, per la compensazione tra l'eventuale credito vantato dalla con il maggior Parte_1 credito vantato dal convenuto;
in via riconvenzionale ha chiesto accertarsi l'entità dei danni subiti dal nella misura non inferiore ad euro 65.000,00 o di quella maggiore o minore somma ritenuta CP_1 di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi come per legge. Infine, ritenuta l'esclusiva o prevalente responsabilità dell'attrice, anche in concorso con i terzi chiamati, nella causazione dei danni subiti dal convenuto, ha chiesto la condanna del sig. , quale titolare della , anche Parte_1 Pt_1 in via solidale con l'arch. e il geom al risarcimento dei danni nella Controparte_3 Controparte_4 misura di euro 65.000,00 o in quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi come per legge. Il tutto con il favore delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa, ed emessa, in data 23.11.2017, ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. di pagamento di somme non contestate per l'importo di euro 8.543,70 in favore di parte attrice, l'istruttoria è consistita nella acquisizione del fascicolo di ATP, recante Rg. 9040/2012 Trib. Foggia, nell'assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto e nell'espletamento delle prove testimoniali.
La causa è stata trattenuta in decisione dalla scrivente (nelle more del giudizio divenuta nuova assegnataria del procedimento) alla udienza del 29 aprile 2025, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ritiene il Tribunale fondata la domanda di parte attrice nei termini e per le ragioni che seguono.
E' incontestato tra le parti, poichè risultante dalle stesse allegazioni in atti, che nel mese di ottobre 2013 la ed il dott. hanno sottoscritto il contratto di Parte_1 Controparte_1 appalto avente ad oggetto il compimento di opere murarie relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'unità immobiliare ubicata in Manfredonia (FG), località Ippocampo, al prezzo di euro pagina 2 di 9 63.563,63, oltre Iva al 10% - come indicato nel computo metrico allegato al contratto stesso - da corrispondersi con un acconto di euro 5.000,00, all'atto della sottoscrizione del contratto, e per il resto a stati di avanzamento lavori non inferiori ad euro 8.000,00 ciascuno. In quella sede le parti hanno pattuito anche il termine di consegna dei lavori di cinque mesi dalla data di inizio fissata al 14.10.2013 ed una penale giornaliera di euro 100 per ritardata consegna dei lavori, statuendo altresì che ogni variazione al progetto avrebbe dovuto essere autorizzata per iscritto solo dal Committente.
E' altrettanto pacifico che durante l'esecuzione del contratto di appalto il convenuto si è avvalso di imprese esterne sia per la fornitura e posa in opera degli infissi che per la realizzazione dell'impianto elettrico e idrico.
Emerge infine, dalla documentazione in atti che, a fronte degli accordi contrattuali e della asserita parziale esecuzione delle opere, parte convenuta ha corrisposto in favore dell'attrice l'importo complessivo lordo di euro 61.529,08, oltre euro 8.543,70, a seguito di ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa;
ragion per cui residuerebbe, secondo l'ipotesi difensiva di parte attrice, il credito di euro 44.370,67 (al netto della ulteriore somma versata in corso di causa ), oltre euro 1500,00 per l'uso del generatore elettrico, interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di corrispettivo per tutte le opere effettivamente realizzate dalla , ivi comprese quelle in variazione del Parte_1 progetto iniziale, come di seguito analizzate.
Tanto premesso in fatto, va in limine litis precisato che le specifiche e contrapposte doglianze sviluppate da ciascuna parte impongono l'enunciazione di alcuni principi che, ad avviso di questo Giudicante, disciplinano le diverse tematiche oggetto di censura che attengono alla regolamentazione dei rapporti tra committente ed appaltatore nei contratti di appalto.
Ed invero, a fronte delle numerose contestazioni di parte convenuta sull'esecuzione, non autorizzata dal Committente, sia di varianti al progetto che di opere aggiuntive extra -contratto, di cui parte attrice chiede il corrispettivo, deve, prima di tutto sottolinearsi, in via di principio, che il requisito della forma scritta, previsto dall'art. 1659 c.c. nell'ipotesi di variazioni alle modalità esecutive dell'opera apportate per iniziativa dell'appaltatore, non trova applicazione allorché le variazioni siano concordate con il committente o da questi indicate (Cass. n. 6398/2003); l'appaltatore può quindi provare con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata sono state richieste dal committente o che hanno formato oggetto di un accordo con lo stesso (Cass. n. 32989/2019; Trib. Bergamo 11.03.2020 n. 602; Trib. Brindisi 06.03.2020 n. 421).
Ove si tratti, invece, di variazioni strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera, va rammentato che esse possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi l'accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti (tra le altre, Cass. n. 10891/2017).
In definitiva, i lavori differenti ed ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti vincolano le parti e, ove trattasi di varianti ordinate dalla parte committente, all'appaltatore spetta comunque il compenso per i maggiori lavori ai sensi dell'art. 1661 c.c.
D'altra parte, non va sottaciuto che in subjecta materia la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti.
pagina 3 di 9 L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore e la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite (tra le tante, Cass. n. 9152/2019; Cass. n. 8405/2019).
Richiamati i principi generali in materia e passando al vaglio delle domande reciprocamente azionate dalle parti, va in primo luogo dato atto delle risultanze dello svolto ATP, acquisito al presente giudizio con ordinanza istruttoria del 13.6.2018, da cui questo giudicante non ritiene in via generale di discostarsi, poiché condotto dall'ausiliario in modo accurato, in continua aderenza ai documenti in atti e allo stato di fatto dei luoghi esaminati.
Ed invero, il CTU, ing. , incaricato di accertare le opere effettivamente eseguite dall'impresa Per_1 attrice in esecuzione del contratto siglato inter partes nel mese di ottobre 2013, oltre che in conformità delle voci elencate nel computo metrico allegato al contratto stesso, ha rilevato che l'ammontare delle lavorazioni eseguite dalla impresa e contabilizzate negli Stati di Parte_1 Avanzamento Lavori, tutte compiute a regola d'arte (v. pag. 24 CTU), è pari a euro 72.885,82, a fronte del minor importo riportato nel computo metrico di euro 63.600,71 (pag. 19 CTU).
Individuata pertanto una maggiorazione di somme contabilizzate dall'impresa attrice per euro 9.255,11, rispetto alle voci di spesa elencate nel Computo metrico, meritano condivisione le conclusioni del CTU laddove ravvisa errori di contabilizzazione da parte della società attrice sia rispetto all' aumento di quantità di superficie del cappotto termico (Voce 16 del C.M.E.) per l'importo di euro 4.105,50 (sarebbe stato contabilizzato un valore superficiale maggiorato di mq 97,75) che rispetto alla mancata realizzazione delle rampe e dei gradini di accesso ai terrazzini, per cui va operata una decurtazione pari a euro 800,00 (Voce 17 del C.M.E.). Riguardo invece al riscontrato errore di contabilizzazione dell'aumento di quantità di pavimentazione demolita esterna (voce 12 del C.M.E) pari a € 1.356,45 (sarebbero stati demoliti circa mq 90,43 in più di quelli indicati nel CME), deve ritenersi accertato, sulla scorta delle risultanze testimoniali, che la demolizione totale della pavimentazione esterna, anche per la parte non prevista nel CME, è stata autorizzata dal committente. Tale circostanza viene confermata, infatti, dal teste , indifferente, e della cui Testimone_1 attendibilità non vi sono concrete ragioni per dubitare, il quale, all'udienza del 21.1.2019, ha dichiarato testualmente “In ordine alla circostanza n. 7b della memoria istruttoria è vero che il dott. CP_1 approvò la demolizione della pavimentazione esterna che è stato uno dei primi lavori che abbiamo eseguito. Ero presente all'approvazione orale, nella seconda metà di ottobre 2013 mi pare” (verb. ud. 21.01.2019). Pertanto, va riconosciuto all'appaltatore anche l'importo aggiuntivo di euro 1.356,45 per la demolizione di mq 90,43 in più di quelli indicati nel CME, trattandosi di opera espressamente approvata dal committente.
Quindi, dall'importo di euro 72.885,82, pari alla sommatoria delle lavorazioni contabilizzate dalla società attrice e conformi al CME, va decurtato l'importo complessivo di euro 4.905,50 perché, in parte, contabilizzato in eccesso (euro 4.105,50) ed in parte riferito ad opere non completate dall'appaltatore (euro 800,00), per un totale da riconoscere in favore della società appaltatrice di euro 67.980,32.
Va osservato, inoltre, che il Consulente del giudice, dopo aver ricostruito in dettaglio dal punto di vista tecnico e cronologico tutto l'iter del contratto di appalto siglato inter partes, dà puntuale conferma anche della esecuzione di tre tipologie di variazioni (contabilizzate nei rispettivi Sal) di opere rispetto a pagina 4 di 9 quelle indicate nel computo metrico, e segnatamente: 1) i lavori di costruzione di due terrazze a livello di pavimento interno (voce 17 del CME), il cui costo è stato maggiorato di euro 2318,20 rispetto alla quantificazione iniziale;
2) le lavorazioni di posa in opera di terminali in pietra di Apricena nella merlatura del terrazzo, non presenti nel computo metrico, e tuttavia conteggiate nel 2° SAL per l'importo di euro 5.950,00, rettificato dal CTU in euro 4760,00 ( pag. 21 CTU); infine 3) la demolizione di un deposito esterno fatiscente e della posa in opera di una platea di fondazione contabilizzata nel V° SAL in euro 8.064,00.
Esaminando i tre comparti di lavorazioni aggiuntive va osservato che, per le prime due tipologie di opere, il CTU ne attesta il carattere di necessarietà ed indispensabilità per l'esecuzione del progetto e, finanche, il loro compimento secondo regola d'arte. In particolare, rispetto ai lavori di costruzione di due terrazze a livello di pavimento interno, il Consulente da atto che si è trattato dell'applicazione di un diverso sistema costruttivo - rispetto a quello indicato nel Computo metrico- con “(…) utilizzo di igloo da cm 30 a sostegno di un solaio in calcestruzzo” (V. pag. 14 CTU); ritiene inoltre il consulente che tale scelta progettuale “ha previsto un aumento dui superficie di mq 10,62 con prezzo unitario maggiorato di €/mq 10,00 rispetto a quanto indicato nel C.M.E., di conseguenza con un costo finale incrementato di euro 2.318,20 rispetto alla medesima voce riportata nel C.M.E.” ed è più idonea da un punto di vista statico e strutturale rispetto a quella riportata nel CME, oltre che regolarmente eseguita.
In relazione alla seconda tipologia di variazione, ossia quella della posa in opera di terminali in pietra di Apricena nella merlatura del terrazzo, il Consulente, seppur individuando l'erroneità della contabilizzazione riportata nel 3° Sal (v. pag. 21 CTU) che va corretta nella minor somma di euro 4.462,50, qualifica tale lavorazione come “ideale per questa tipologia di intervento e pertanto indispensabile e necessaria pur se non prevista dal C.M.E. e non commissionata dal Committente”.
Quindi, per entrambe le categorie di varianti alle lavorazioni, entrambe contestate dal convenuto come non autorizzate, deve essere rinvenuta la norma di riferimento nell'art. 1661 cc relativo alle c.d.
“varianti necessarie” che non richiede la preventiva autorizzazione del committente, potendo l'appaltatore procedere anche unilateralmente alle variazioni necessarie alla attuazione del progetto (Cass. 10891/2017).
Ciò posto, il carattere di necessarietà delle opere e la loro realizzazione secondo regola d'arte è circostanza accertata dal CTU anche sotto il profilo dei costi, le cui valutazioni sono pienamente condivisibili in quanto scevre da vizi logici e da errori di metodo. Va pertanto riconosciuto all'appaltatore il corrispettivo aggiuntivo di euro 4.462,50 per la seconda tipologia di variante, essendo la prima già prevista dal Computo metrico integrato dal CTU.
Per quanto concerne invece la terza tipologia di variazione riscontrata in sede di ATP, ovvero la demolizione di un deposito esterno fatiscente e la posa in opera di una platea di fondazione, contabilizzate nel V° SAL in euro 8.064,00, il CTU da atto della mancanza di consenso scritto da parte del Committente all'esecuzione dell'opera.
Sul punto va chiarito in via preliminare che tali opere aggiuntive non rappresentano affatto una variante di quelle contrattualizzate, per cui è richiesto il consenso scritto del committente ai sensi dell'art. 9 del contratto di appalto siglato inter partes, bensì si tratta di un'opera extra-contratto che non necessita di forma scritta ai sensi dell'art. 1655 cod. civ. ben potendo costituire oggetto di accordo orale o per fatti concludenti, non avendo evidentemente la società appaltatrice ragione di eseguire lavori in più rispetto a quelli commissionati, se non in esecuzione di incarico ricevuto dal committente e accettato.
pagina 5 di 9 Del resto quella della esecuzione di un'opera extra-contratto è circostanza affermata anche nel verbale relativo al V° SAL del 4.6.2014 redatto dal D.L. , arch. e prodotto in giudizio dallo Controparte_3 stesso convenuto quale allegato alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., in cui il Direttore Lavori osserva che “ L'ultimo SAL del 4.6.2014 contabilizza i lavori in contratto più alcune opere autorizzate telefonicamente dal Notaio a me, ma non comunicate al Comune di Manfredonia (Demolizione del garage e formazione della platea di fondazione del nuovo) La decisione è stata presa causa la fatiscenza e la precarietà del manufatto, adiacente al garage di un confinante”.
Tanto chiarito, risulta pacificamente in atti che tale opera aggiuntiva, autorizzata dal committente, è stata realizzata in assenza di titolo abilitativo e, come tale, non da diritto all'appaltatore al corrispettivo del prezzo pattuito. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte osservato che il contratto d'appalto avente ad oggetto una costruzione abusiva - cioè non assentita da concessione edilizia o da altro provvedimento della P.A. - è nullo perchè è illecito l'oggetto in quanto contrario alle norme urbanistico – edilizie. Ciò impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti che gli sono propri, con la rilevante conseguenza che l'appaltatore non può pretendere, in forza di siffatto contratto nullo, il corrispettivo pattuito o dovuto ovvero l'indennizzo ex art. 1671 c.c. (ex multis, Cass. 4015/2007; Cass. 13969/2011). Tale principio viene affermato dal Supremo Collegio anche con riferimento alla ipotesi della variante extra contratto di appalto, non autorizzata, nei seguenti termini: “Secondo i principi generali del nostro ordinamento (art. 1418 c.c.), deve ritenersi nullo per illiceità dell'oggetto, l'accordo per l'esecuzione di una variante dell'opera, quando la stessa non è assentita dall'autorità amministrativa in relazione ad un progetto approvato costituente oggetto di un contratto d'appalto. Peraltro tale nullità non si estende all'intero contratto d'appalto, ma esclude la possibilità di far valere i diritti nascenti dall'accordo per l'esecuzione della variante che non era stata assentita” (Cass. 2014/8890).
Dall'insegnamento della Corte di legittimità discende che deve ritenersi parimenti illecita ogni altra opera costruita, non compresa nel contratto d'appalto e non assentita dall'atto amministrativo, in relazione alla quale dunque l'appaltatore non può pretendere compenso o indennità alcuna.
Né, relativamente alla fattispecie in esame, può essere legittimamente invocato dal convenuto il risarcimento per il ripristino dell'opera demolita poiché dal medesimo autorizzata.
Circa le ulteriori voci di corrispettivo d'appalto, per cui vi è contestazione del committente, va osservato quanto segue.
Quanto all'importo di euro 1.500,00, contabilizzato dall'appaltatore per l'impiego in cantiere di un proprio generatore di corrente, non vi è prova in atti né emerge dalle risultanze istruttorie che la spesa, peraltro non documentata, sia stata convenzionalmente posta a carico del dott. , né CP_1 autorizzata dallo stesso. Del resto, a termini di contratto (art. 8), viene testualmente pattuito che
“nessuna spesa di nessun genere deve gravare sul committente che deve pagare le sole somme stabilite senza interessi” ( all. 1 prod. parte attrice).
Inoltre, carattere di indispensabilità per le esigenze costruttive – come valutato dal CTU - va attribuito anche ai maggiori costi contabilizzati nel SAL II per il montaggio dei ponteggi (voce n. 1 C.M.E.) che devono pertanto essere riconosciuti all'appaltatore ai sensi dell'art. 1661 c.c.
Ogni contestazione in merito alla richiesta di rimborso degli oneri per lo smaltimento rifiuti in assenza di prova dell'avvenuto smaltimento deve ritenersi superata dalla produzione documentale allegata alla memoria ex art., 183, 6° comma n. 2 c.p.c. di parte attrice.
pagina 6 di 9 Parimenti superata è da ritenersi la contestazione in merito alla voce n. 27 del Computo CO (restituzione porte interne), in quanto trattasi di spesa già scorporata dal C.T.U. perché opera non eseguita.
Fondata è invece la richiesta di rimborso delle somme anticipate dall'appaltatore per il saldo della fornitura del marmista per l'importo di euro 3.755,53. A tal riguardo il convenuto, oltre a non contestare la fornitura ricevuta dalla ditta Ianiro Marmi s.a.s., comprova esclusivamente il parziale pagamento della stessa per euro 5.504,83 ( all. 4 comp. cost.).
Infine, per la lavorazione di posa in opera di guaina interna, il cui costo di euro 1.500,00 non viene ricompreso nel Computo metrico, ma contabilizzato nel III° SAL, oltre a non esservi traccia di consenso all'esecuzione da parte del Committente, si tratta di lavorazione che non presenta carattere di indispensabilità per l'esecuzione a regola d'arte del progetto – il CTU nulla riferisce al riguardo – e come tale non può essere riconosciuta all'appaltatore ai sensi dell'art. 1661 c.c.
Da quanto esposto fin qui deve ritenersi comprovato l'inadempimento del convenuto per non aver corrisposto il saldo delle opere contabilizzate dall'appaltatore con le seguenti decurtazioni:
-euro 1500,00 quale corrispettivo per l'uso del generatore elettrico;
-euro 1500,00 per l'applicazione di guaina liquida;
-euro 8.064,00 quale corrispettivo per la demolizione del box e attuazione della pedana in calcestruzzo;
Residua pertanto in favore della società attrice il corrispettivo per le opere eseguite pari a euro 28.844,17, ed interessi dalla costituzione in mora del 4.10.2014.con l'esclusione della invocata rivalutazione, nelle specie non spettante perchè rimasto indimostrato il maggior danno derivante dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora.
Infondata è altresì la domanda riconvenzionale proposta dal dott. a titolo risarcitorio. CP_1
Nell'ambito della memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1 c.p.c., parte convenuta riepiloga analiticamente le voci di danno di cui chiede l'accertamento ed il conseguente risarcimento a carico di parte attrice. Ciò posto, preliminarmente vanno ritenute assorbite per quanto già sufficientemente dedotto, le richieste di danno esplicitate al punto sub 5) nn. 1, 2 e 4 della prefata memoria.
Quanto all'invocato risarcimento per la mancata restituzione al convenuto del materiale non impiegato del valore dichiarato di euro 8.000,00, si tratta di una richiesta di danno rimasta non provata nel corso del giudizio. Anzi vi è prova in atti della consegna da parte della società appaltatrice presso la ditta di quantitativi di pavimentazione di tipo “ Egeo Grigio Bocciardato” e di tipo “Gres CP_5 porcellanato vario” come comprovato dalla comunicazione mail del 2.7.2015 inoltrata al convenuto dalla società Parte_3
Relativamente alla voce di danno a titolo di mancata riconsegna e rimontaggio delle porte interne presenti nella villetta, si osserva che il costo, come accertato dal CTU e condiviso da questo giudicante, risulta già decurtato quale voce del computo metrico non eseguita. Residua, quindi, indagare sul ritardo nell'adempimento dell'appaltatore e sulla conseguente applicazione della penale prevista in contratto.
pagina 7 di 9 E' pacifico che la ha terminato l'opera oltre l'arco temporale dei cinque mesi Parte_1 decorrenti dalla data di inizio lavori fissata al 14.3.2013; così come è parimenti incontestabile, perchè comprovato in corso di causa, che le opere commissionate hanno avuto inizio con ritardo rispetto alla tempistica contrattuale e che hanno subito ulteriore ritardo durante l'esecuzione per la consegna differita del materiale e della attuazione degli impianti affidati dal convenuto ad imprese esterne. Sul punto ha confermato il ritardo lo stesso convenuto, dott. , durante l'interrogatorio CP_1 formale allorquando, dopo aver dichiarato di aver affidato i lavori per gli impianti idrico, sanitario, elettrico e di climatizzazione presso il suo cantiere di Ippocampo alla ditta Colder Sud di Giovanni Bruno, osserva testualmente, in ordine all'inizio lavori, “di non essere in grado di indicare con precisione la data di inizio, ma è possibile che essi siano iniziati nel mese di novembre 2013” (verb. ud. 22.1.2018). Il dott. , inoltre, conferma anche il ritardo sopportato per la consegna dei CP_1 materiali e per l'esecuzione delle opere affidate alla impresa esterna dichiarando Parte_4 quanto segue: “E' vero che ho commissionato alla ditta la fornitura degli infissi ma Parte_5 non ricordo se la consegna è avvenuta il 20.4.2014; confermo però che la fornitura ed il montaggio degli infissi era in ritardo rispetto al termine verbalmente convenuto che non ricordo;
ricordo che il D.L. mi fece presente del ritardo nella consegna”.
Deve pertanto ritenersi appurato il ritardo nell'esecuzione delle opere per causa non imputabile alla impresa attrice.
Del resto parte convenuta, ad eccezione del DDT n. 62426 del 13.2.2014 (all. 5 comparsa di costituzione) emesso dalla che attesta la consegna alla , in pari Controparte_6 Controparte_7 data, della pavimentazione di tipo bocciardato ordinata per conto del dott. , non ha fornito CP_1 altra prova della tempestiva consegna dei materiali (infissi e installazioni termiche ed elettriche) e dell'esecuzione delle opere affidate ai terzi nei tempi contrattuali al fine di escludere ogni responsabilità per il ritardo verificatosi nella ultimazione dell'opera commissionata.
Peraltro la pavimentazione risulta consegnata alla Ditta appaltatrice nei mesi di aprile e maggio 2014, ossia due mesi dopo la scadenza del termine di 5 mesi fissato in contratto come attestano i documenti di trasporto emessi dalla (v. all. 6 comparsa di costituzione convenuto). Controparte_7
Inoltre incide sui tempi di ultimazione delle opere anche la realizzazione delle opere extra-contratto, come innanzi descritte, e segnatamente la demolizione del vano garage con realizzazione della pedana in calcestruzzo per un nuovo box , che hanno comportato necessariamente il venir meno del termine di consegna dell'opera e della penale per il ritardo dei lavori originariamente pattuiti o in ogni caso l'impiego di un tempo di esecuzione ulteriore rispetto a quello pattuito in contratto.
Come infatti ritenuto in giurisprudenza, l'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore e la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite (tra le tante, Cass. n. 9152/2019; Cass. n. 8405/2019).
Infine, il completamento delle opere viene attestato in data 4.6.2014 dallo stesso direttore dei Lavori con verbale di ultimazione dei lavori allegato in atti dallo stesso convenuto mentre il CTU ne conferma la realizzazione a regola d'arte.
Va infine osservato che la disponibilità del cantiere e quindi dell'opera da parte del convenuto va fatta risalire in epoca precedente al mese di luglio 2014 come comprovano i documenti di trasporto nn. 434 e pagina 8 di 9 435 del 21.7.2014 emessi dalla al convenuto con indirizzo di consegna del Parte_3 CP_1 materiale da pavimentazione presso la località Ippocampo – Manfredonia.
La domanda riconvenzionale per ritardo della consegna dei lavori va pertanto rigettata in considerazione delle lavorazioni aggiuntive richieste dal committente e dalla necessità di attendere, per la conclusione dei lavori, gli interventi di altre ditte incaricate direttamente dal dott. . CP_1
Non può inoltre essere accolta la domanda di risarcimento dei danni derivanti da mancato godimento dell'immobile, in quanto difettano sia l'allegazione che la prova dell'inutilizzabilità del bene immobile e/o del parziale godimento, gravante sulla parte danneggiata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte attrice, come da dispositivo, secondo il quantum riconosciuto in sentenza per le quattro fasi del giudizio ai valori medi, mentre le spese di ATP, attesa la fondatezza della domanda attorea, devono essere poste definitivamente a carico esclusivo della parte convenuta.
A tal riguardo si rileva che, con riferimento ai costi sostenuti nella fase dell'ATP, le spese erogate al consulente d'ufficio dalla parte che ha chiesto un accertamento tecnico preventivo, comprensive di quelle per le prove ed indagini svolte durante tale procedura, così come quelle per il pagamento dei professionisti che hanno assistito l'attore in tale fase come consulenti di parte, costituiscono, dopo che gli atti dell'accertamento tecnico sono stati acquisiti nel successivo giudizio di merito, spese giudiziali e non componenti del danno da risarcire, con la conseguente applicazione del principio della liquidazione a carico del soccombente, salvo i casi di cui all'art. 92 c.p.c. (ex multis, Cass. n. 9735/2020; Cass. n. 15672/2005; Cass. n. 1690/2000; Cass. n. 12759/1993).
PQM
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
-accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento in favore della , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 della somma pari a euro 28.844,17, ed interessi dalla costituzione in mora del 4.10.2014;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il convenuto alla rifusione, in favore della , delle spese di lite, che Parte_1 liquida per il presente giudizio in euro 790,98 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente le spese di ATP recante RG. 9040/2014 RG Trib. Foggia, già liquidate come da decreto in atti, a carico esclusivo del convenuto.
Foggia, 30.11.2025
Il GOT –avv. Ermelinda Inchingolo
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