CASS
Sentenza 8 agosto 2023
Sentenza 8 agosto 2023
Massime • 1
In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 08/08/2023, n. 34814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34814 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2023 |
Testo completo
a om issis omissis SENTENZA I I_ 10 Sul ricorso proposto da: R. E. , n. avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli in data 29/06/2023; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordi- nanza;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Umberto Del Basso De Caro, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
Penale Sent. Sez. F Num. 34814 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 08/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29.06.2023, il tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di R.E. avverso l'ordinanza emessa dal GIP/tribunale di Napoli in data 4.05.2023 con cui era stata rigettata l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nel comune di Teggiano in considerazione dello stato di salute del ricorrente incompatibile con il regime carcerario. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con un primo motivo, il vizio di mancanza della motivazione rispetto all'eccepita incompatibilità carceraria dal punto di vista geriatrico del de- tenuto. In sintesi, si duole la difesa del ricorrente per aver i giudici limitato la pro- pria valutazione solo all'aspetto clinico e non anche a quello geriatrico in ordine all'eccepita incompatibilità con lo stato detertivo carcerario del ricorrente, sog- getto di 77 anni. I documenti provenienti dalla direzione sanitaria del carcere avrebbero riguardato infatti solo l'aspetto clinico e non anche quello geriatrico. L'unico ad aver somministrato test specifici sarebbe stato il c,t.p. prof. Gallotta, esperto della materia. Ciò inficerebbe il provvedimento impugnato, non sofferma- tosi ad illustrare le ragioni per le quali non vi sarebbe stata incompatibilità carce- raria in relazione al profilo geriatrico del detenuto. 2.2. Deduce, con un secondo motivo, il vizio di violazione di legge per la mancata nomina di un perito come invece previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 299, co.
4-ter, 275, commi 4 e 4-bis, c.p.p. In sintesi, la difesa del ricorrente, richiamate le disposizioni di legge di cui sopra, sostiene che dalla loro lettura combinata emergerebbe l'obbligo, per il giu- dice che non ritenga di accogliere l'istanza di revoca/sostituzione della misura de- tentiva carceraria per ragioni di salute, di disporre gli accertamenti medici del caso nominando un perito in base a quanto disposto dall'art. 299, cornma 4 — ter, c.p.p., non potendo respingere l'istanza semplicemente prefigurando l'esistenza di esi- genze di eccezionale rilevanza. Nel caso di specie, il rigetto dell'istanza sarebbe intervenuto senza motivare le ragioni della mancata nomina di un perito, nono- stante l'indagato abbia quasi 77 anni, donde le valutazioni andrebbero compiute 2 secondo il disposto dell'art. 274, co. 4, c.p.p., soprattutto alla luce di quanto ac- certato dal c.t.p. di parte, che dopo aver somministrato appositi test finalizzati a valutare la compatibilità con lo stato detentivo carcerario dell'istante, si era espresso nel senso che la situazione di decadimento cognitivo, proseguendo tale stato detentivo, si sarebbe aggravata in maniera irreversibile, donde la necessità di un'urgente sostituzione della misura. 3. L'avv. Umberto del Basso de Caro, difensore del ricorrente, con memoria depositata in data 31.07.2023, ha evidenziato che, nelle more della fissazione del giudizio di cassazione, a causa di un peggioramento dello stato psico-fisico del detenuto segnalato dai familiari, era stata avanzata nuova richiesta urgente di autorizzazione affinché il Prof. Dott. Giovanni Gallotta potesse accedere al Centro Penitenziario "Pasquale Mandato" di Napoli-Secondigliano, visitare il detenuto I , consultare tutte le certificazioni mediche in possesso del detenuto non- ché quelle in possesso della direzione penitenziaria ovvero dei sanitari in servizio presso il penitenziario ed estrarre copia di tutte le prefate certificazioni, autorizza- zione rilasciata in data 4.07.2023 dal G.i.p. Il difensore, pertanto, all'esito della visita eseguita dal predetto CTP, segnalava come il consulente avesse certificato la incompatibilità carceraria del detenuto, un declino cognitivo irreversibile, un peggioramento dall'ultima visita avvenuta il 17.05.2023 nonché la inidoneità del sistema penitenziario a prestare le cure minime necessarie ai pazienti geriatrici. Allegava alla memoria difensiva, sia la relazione del CTP sul detenuto R.E. che altra relazione redatta dal medesimo Prof. Gallotta quale perito nominato, nel me- desimo procedimento, al fine di valutare la compatibilità con il regime carcerario della detenzione del coindagato R.L. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, anzitutto, escludersi la possibilità da parte di questa Corte di va- lutare la documentazione difensiva allegata alla memoria, depositata telematica- mente in data 31.07.2023, trattandosi sì di documenti che la parte non aveva potuto esibire nel corso del giudizio di merito dinanzi ai giudici del riesame (nella specie la CTP Gallotta riferita al detenuto R.E. I e quella, redatta dal medesimo Gallotta, in relazione al detenuto I R.L. ), ma la cui valutazione costituisce una R.E. prova nuova, la cui valutazione impone un apprezzamento in ordine alla loro vali- dità formale e alla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. Si tratta quindi di documentazione in quanto tale non valutabile da questa Corte non essendo stata sottoposta preventivamente per il necessario 3 apprezzamento di merito dal giudice competente. Pacifico è infatti nella giurispru- denza di questa Corte che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclu- sivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei pre- cedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (tra le tante: Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609 - 01; v. anche Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390 - 01, che ha ritenuto inammissibile la produ- zione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale). 2. Tanto premesso, il ricorso è fondato. 3. Premesso che entrambi i motivi possono essere esaminati congiunta- mente attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi - inve- stendo il primo un preteso vizio motivazionale circa la indicazione delle ragioni a sostegno della compatibilità tra lo stato detentivo e l'età avanzata del detenuto e, l'altro, l'asserita violazione di legge riferita alle disposizioni che governano la rela- tiva disciplina processuale -, si osserva come il provvedimento impugnato si limita ad indicare genericamente le ragioni per le quali non potrebbe ritenersi sussistente alcuna incompatibilità tra lo stato di salute, anche cognitivo dovuto all'età, del ricorrente ed il regime detentivo carcerario cui lo stesso è sottoposto. I giudici collegiali della cautela, infatti„ pervengono ad escludere tale in- compatibilità a seguito dell'esame della documentazione pervenuta dalla direzione sanitaria della struttura penitenziaria presso cui l'indagato è attualmente dete- nuto. Gli stessi danno atto senza alcun dubbio di aver esaminato la documenta- zione redatta dal prof. Gallotta, c.t.p., circa tale incompatibilità dovuta all'avanzato stato di età del detenuto, ma risolvono la questione sottoposta alla loro attenzione con apparato motivazionale incongruo rispetto al thema decidendum, limitandosi ad affermare che le conclusioni cui era pervenuto il c.t.p. "alla luce di quanto emerso dalla accurata relazione sanitaria e dal diario clinico allegato" non consen- tivano di "ritenere la sussistenza di una incompatibilità delle c:ondizioni di salute del R. E . con il regime carcerario". Si tratta, a giudizio del Collegio, di una motivazione, all'evidenza, del tutto incongrua a fronte di una relazione redatta da un consulente tecnico di parte che, esaminando la situazione complessiva del detenuto, aveva evidenziato come dal punto di vista geriatrico la misura custodiale infrannuraria stesse determinando nel 4 detenuto l'inizio di uno stato di demenza caratterizzantesi per la sua assoluta ir- reversibilità, rendendo quindi incompatibile lo stato detentivo con le condizioni di salute del medesimo. 4. Deve in questa sede essere data continuità al principio, più volte ribadito, secondo cui in tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patolog ca tale da non consentire adeguate cure in carcere (Sez. 2, n. 25248 del 14/05/2019, Rv. 276969 - 01). Nella specie, a fronte delle considerazioni del c.t.p. che si era espresso per una situazione di decadimento cognitivo (nel senso che la prosecuzione dello stato detentivo, ne avrebbe determinato un aggravamento in maniera irreversibile, con conseguente necessità di sostituzione della misura), il semplice riferimento alle emergenze della relazione sanitaria del penitenziario circa lo stato di salute del detenuto, che si era espressa nel senso della compatibilità con tale stato detentivo, non può considerarsi soddisfacente al fine di poter esprimere in maniera tranquil- lizzante un giudizio di compatibilità, tenuto conto di quanto in maniera del tutto divergente emergeva dalla lettura della consulenza a firma del Prof. Gallotta del 24.05.2023 e della successiva integrazione del 21.06.2023, giudizio espresso an- che sulla base di appositi test somministrati al detenuto dal predetto c.t.p. (cfr., in termini, Sez. 1, n. 55146 del 19/12/2016, Rv. 268930 - 01 relativa a fattispecie analoga a quella in esame in cui questa Corte ha annullato l'ordinanza, con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura carceraria, senza ritenere necessario procedere alla no- mina di un perito, malgrado fossero state prodotte dalla difesa consulenze di parte e perizie svolte in altri procedimenti, che attestavano una patologia dell'imputato incompatibile con il regime carcerario). 5. Il collegio della cautela, pertanto, avrebbe dovuto dunque svolgere l'ap- profondimento richiesto, sicuramente esperibile versandosi nella specie in ipotesi di appello cautelare (essendo infatti stato affermato che attesa l'ampia formula- zione dell'art. 299, comma quarto ter, cod. proc. pen., in base alla quale è attri- buito al giudice "in ogni stato e grado del procedimento", il potere di disporre accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato, non è censurabile il provve- dimento di un tribunale che, investito di appello proposto dal Pubblico Ministero avversa ordinanza sostitutiva della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, 5 Il Consigli per ritenute ragioni di salute dell'imputato, disponga perizia medica onde accertare l'effettiva sussistenza e rilevanza di dette ragioni: Sez. 1, n. 2088 del 01/04/1996, Rv. 204939 - 01), determinandosi, in difetto, questa Corte all'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al tribunale di Napoli per c:olmare tale deficit. 6. Segue, infine, oltre alla trasmissione in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. proc. Pen., anche l'oscuramento dei dati identificativi delle parti coinvolte, giusta quanto disposto con Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. •8 del 2023.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. proc. Pen. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 Digs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso, 1'8 agosto 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordi- nanza;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Umberto Del Basso De Caro, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
Penale Sent. Sez. F Num. 34814 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 08/08/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29.06.2023, il tribunale del riesame di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di R.E. avverso l'ordinanza emessa dal GIP/tribunale di Napoli in data 4.05.2023 con cui era stata rigettata l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nel comune di Teggiano in considerazione dello stato di salute del ricorrente incompatibile con il regime carcerario. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati. 2.1. Deduce, con un primo motivo, il vizio di mancanza della motivazione rispetto all'eccepita incompatibilità carceraria dal punto di vista geriatrico del de- tenuto. In sintesi, si duole la difesa del ricorrente per aver i giudici limitato la pro- pria valutazione solo all'aspetto clinico e non anche a quello geriatrico in ordine all'eccepita incompatibilità con lo stato detertivo carcerario del ricorrente, sog- getto di 77 anni. I documenti provenienti dalla direzione sanitaria del carcere avrebbero riguardato infatti solo l'aspetto clinico e non anche quello geriatrico. L'unico ad aver somministrato test specifici sarebbe stato il c,t.p. prof. Gallotta, esperto della materia. Ciò inficerebbe il provvedimento impugnato, non sofferma- tosi ad illustrare le ragioni per le quali non vi sarebbe stata incompatibilità carce- raria in relazione al profilo geriatrico del detenuto. 2.2. Deduce, con un secondo motivo, il vizio di violazione di legge per la mancata nomina di un perito come invece previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 299, co.
4-ter, 275, commi 4 e 4-bis, c.p.p. In sintesi, la difesa del ricorrente, richiamate le disposizioni di legge di cui sopra, sostiene che dalla loro lettura combinata emergerebbe l'obbligo, per il giu- dice che non ritenga di accogliere l'istanza di revoca/sostituzione della misura de- tentiva carceraria per ragioni di salute, di disporre gli accertamenti medici del caso nominando un perito in base a quanto disposto dall'art. 299, cornma 4 — ter, c.p.p., non potendo respingere l'istanza semplicemente prefigurando l'esistenza di esi- genze di eccezionale rilevanza. Nel caso di specie, il rigetto dell'istanza sarebbe intervenuto senza motivare le ragioni della mancata nomina di un perito, nono- stante l'indagato abbia quasi 77 anni, donde le valutazioni andrebbero compiute 2 secondo il disposto dell'art. 274, co. 4, c.p.p., soprattutto alla luce di quanto ac- certato dal c.t.p. di parte, che dopo aver somministrato appositi test finalizzati a valutare la compatibilità con lo stato detentivo carcerario dell'istante, si era espresso nel senso che la situazione di decadimento cognitivo, proseguendo tale stato detentivo, si sarebbe aggravata in maniera irreversibile, donde la necessità di un'urgente sostituzione della misura. 3. L'avv. Umberto del Basso de Caro, difensore del ricorrente, con memoria depositata in data 31.07.2023, ha evidenziato che, nelle more della fissazione del giudizio di cassazione, a causa di un peggioramento dello stato psico-fisico del detenuto segnalato dai familiari, era stata avanzata nuova richiesta urgente di autorizzazione affinché il Prof. Dott. Giovanni Gallotta potesse accedere al Centro Penitenziario "Pasquale Mandato" di Napoli-Secondigliano, visitare il detenuto I , consultare tutte le certificazioni mediche in possesso del detenuto non- ché quelle in possesso della direzione penitenziaria ovvero dei sanitari in servizio presso il penitenziario ed estrarre copia di tutte le prefate certificazioni, autorizza- zione rilasciata in data 4.07.2023 dal G.i.p. Il difensore, pertanto, all'esito della visita eseguita dal predetto CTP, segnalava come il consulente avesse certificato la incompatibilità carceraria del detenuto, un declino cognitivo irreversibile, un peggioramento dall'ultima visita avvenuta il 17.05.2023 nonché la inidoneità del sistema penitenziario a prestare le cure minime necessarie ai pazienti geriatrici. Allegava alla memoria difensiva, sia la relazione del CTP sul detenuto R.E. che altra relazione redatta dal medesimo Prof. Gallotta quale perito nominato, nel me- desimo procedimento, al fine di valutare la compatibilità con il regime carcerario della detenzione del coindagato R.L. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve, anzitutto, escludersi la possibilità da parte di questa Corte di va- lutare la documentazione difensiva allegata alla memoria, depositata telematica- mente in data 31.07.2023, trattandosi sì di documenti che la parte non aveva potuto esibire nel corso del giudizio di merito dinanzi ai giudici del riesame (nella specie la CTP Gallotta riferita al detenuto R.E. I e quella, redatta dal medesimo Gallotta, in relazione al detenuto I R.L. ), ma la cui valutazione costituisce una R.E. prova nuova, la cui valutazione impone un apprezzamento in ordine alla loro vali- dità formale e alla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. Si tratta quindi di documentazione in quanto tale non valutabile da questa Corte non essendo stata sottoposta preventivamente per il necessario 3 apprezzamento di merito dal giudice competente. Pacifico è infatti nella giurispru- denza di questa Corte che nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclu- sivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei pre- cedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (tra le tante: Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609 - 01; v. anche Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv. 266390 - 01, che ha ritenuto inammissibile la produ- zione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale). 2. Tanto premesso, il ricorso è fondato. 3. Premesso che entrambi i motivi possono essere esaminati congiunta- mente attesa l'intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi - inve- stendo il primo un preteso vizio motivazionale circa la indicazione delle ragioni a sostegno della compatibilità tra lo stato detentivo e l'età avanzata del detenuto e, l'altro, l'asserita violazione di legge riferita alle disposizioni che governano la rela- tiva disciplina processuale -, si osserva come il provvedimento impugnato si limita ad indicare genericamente le ragioni per le quali non potrebbe ritenersi sussistente alcuna incompatibilità tra lo stato di salute, anche cognitivo dovuto all'età, del ricorrente ed il regime detentivo carcerario cui lo stesso è sottoposto. I giudici collegiali della cautela, infatti„ pervengono ad escludere tale in- compatibilità a seguito dell'esame della documentazione pervenuta dalla direzione sanitaria della struttura penitenziaria presso cui l'indagato è attualmente dete- nuto. Gli stessi danno atto senza alcun dubbio di aver esaminato la documenta- zione redatta dal prof. Gallotta, c.t.p., circa tale incompatibilità dovuta all'avanzato stato di età del detenuto, ma risolvono la questione sottoposta alla loro attenzione con apparato motivazionale incongruo rispetto al thema decidendum, limitandosi ad affermare che le conclusioni cui era pervenuto il c.t.p. "alla luce di quanto emerso dalla accurata relazione sanitaria e dal diario clinico allegato" non consen- tivano di "ritenere la sussistenza di una incompatibilità delle c:ondizioni di salute del R. E . con il regime carcerario". Si tratta, a giudizio del Collegio, di una motivazione, all'evidenza, del tutto incongrua a fronte di una relazione redatta da un consulente tecnico di parte che, esaminando la situazione complessiva del detenuto, aveva evidenziato come dal punto di vista geriatrico la misura custodiale infrannuraria stesse determinando nel 4 detenuto l'inizio di uno stato di demenza caratterizzantesi per la sua assoluta ir- reversibilità, rendendo quindi incompatibile lo stato detentivo con le condizioni di salute del medesimo. 4. Deve in questa sede essere data continuità al principio, più volte ribadito, secondo cui in tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patolog ca tale da non consentire adeguate cure in carcere (Sez. 2, n. 25248 del 14/05/2019, Rv. 276969 - 01). Nella specie, a fronte delle considerazioni del c.t.p. che si era espresso per una situazione di decadimento cognitivo (nel senso che la prosecuzione dello stato detentivo, ne avrebbe determinato un aggravamento in maniera irreversibile, con conseguente necessità di sostituzione della misura), il semplice riferimento alle emergenze della relazione sanitaria del penitenziario circa lo stato di salute del detenuto, che si era espressa nel senso della compatibilità con tale stato detentivo, non può considerarsi soddisfacente al fine di poter esprimere in maniera tranquil- lizzante un giudizio di compatibilità, tenuto conto di quanto in maniera del tutto divergente emergeva dalla lettura della consulenza a firma del Prof. Gallotta del 24.05.2023 e della successiva integrazione del 21.06.2023, giudizio espresso an- che sulla base di appositi test somministrati al detenuto dal predetto c.t.p. (cfr., in termini, Sez. 1, n. 55146 del 19/12/2016, Rv. 268930 - 01 relativa a fattispecie analoga a quella in esame in cui questa Corte ha annullato l'ordinanza, con cui il Tribunale del riesame aveva confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura carceraria, senza ritenere necessario procedere alla no- mina di un perito, malgrado fossero state prodotte dalla difesa consulenze di parte e perizie svolte in altri procedimenti, che attestavano una patologia dell'imputato incompatibile con il regime carcerario). 5. Il collegio della cautela, pertanto, avrebbe dovuto dunque svolgere l'ap- profondimento richiesto, sicuramente esperibile versandosi nella specie in ipotesi di appello cautelare (essendo infatti stato affermato che attesa l'ampia formula- zione dell'art. 299, comma quarto ter, cod. proc. pen., in base alla quale è attri- buito al giudice "in ogni stato e grado del procedimento", il potere di disporre accertamenti sulle condizioni di salute dell'imputato, non è censurabile il provve- dimento di un tribunale che, investito di appello proposto dal Pubblico Ministero avversa ordinanza sostitutiva della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, 5 Il Consigli per ritenute ragioni di salute dell'imputato, disponga perizia medica onde accertare l'effettiva sussistenza e rilevanza di dette ragioni: Sez. 1, n. 2088 del 01/04/1996, Rv. 204939 - 01), determinandosi, in difetto, questa Corte all'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al tribunale di Napoli per c:olmare tale deficit. 6. Segue, infine, oltre alla trasmissione in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. proc. Pen., anche l'oscuramento dei dati identificativi delle parti coinvolte, giusta quanto disposto con Decreto del Primo Presidente della Corte di Cassazione n. •8 del 2023.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att. Cod. proc. Pen. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 Digs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso, 1'8 agosto 2023 Il Presidente