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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7524 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del
21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.14138/2025 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Marotta e Pietro Marotta. ricorrente e
, in persona del p.t. e Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Direttore Generale p.t. Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. resistente oggetto: impugnazione di licenziamento con domanda di reintegra. conclusioni;
come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10.06.2025 l'epigrafata ricorrente ha proposto una domanda cautelare e un contestuale giudizio di merito, impugnando per i motivi dedotti, il licenziamento disciplinare irrogatole con decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE.U. 0027288 del
04/04/2025.
Il giudizio cautelare è stato trattato separatamente ed è stato dichiarato estinto per inattività delle parti all'odierna udienza;
l'azione di merito, in quanto avente il fine di conseguire la reintegra nel posto di lavoro, è stata trattata con le modalità previste dall'art. 441 bis c.p.c. In tale giudizio la ricorrente, esposti i motivi di censura avverso il licenziamento, ha concluso chiedendo “1) Dichiarare illegittimo e, quindi, disapplicare e/o annullare il decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.
0027288 del 04/04/2025, del Controparte_4
con il quale si dispone: “… ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis comma 4 e 55-
[...]
1 quater, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 165/01, nonché degli artt. 492 e ss. del D. Lgs. N. 297/94, e dall'Art.
48, comma 2, del CCNL 2019/2021 all'insegnante , nata a [...] il [...] Controparte_5
(C.F ) è inflitta la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso, con efficacia C.F._1 dal giorno della notifica del presente provvedimento”;
2) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro a tempo Con indeterminato con i , con la qualifica di docente di Scuola dell'Infanzia, con sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo Statale “Confalonieri-Ristori” di Napoli, con decorrenza dal 04/04/2025 o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, e presso - di OR (NA), sede ottenuta in Controparte_7 C.F._2 occasione delle operazioni di mobilità del personale docente per l'a.s. 2025/26, con decorrenza dal 1° settembre 2025, o, in subordine, presso altro Istituto Scolastico della provincia di Napoli, con la decorrenza ritenuta di giustizia;
3) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente alla reintegra sul posto di lavoro, con la qualifica di docente di Scuola dell'Infanzia, con sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “Confalonieri-Ristori” di Napoli, con decorrenza dal 04/04/2025 o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, e presso CP_7
- di OR (NA), sede ottenuta in occasione delle operazioni di mobilità del
[...] C.F._2 personale docente per l'a.s. 2025/26, con decorrenza dal 1° settembre 2025, o, in subordine, presso altro
Istituto Scolastico della provincia di Napoli, con la decorrenza ritenuta di giustizia;
4) Ordinare alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di ripristinare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'odierna ricorrente, qualifica di docente di Scuola dell'Infanzia, nonché di reintegrare la stessa sul posto di lavoro presso l'Istituto Comprensivo Statale “Confalonieri-Ristori” di Napoli, con decorrenza dal 04/04/2025 o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, e presso ” - di OR (NA), sede Controparte_7 C.F._2 ottenuta in occasione delle operazioni di mobilità del personale docente per l'a.s. 2025/26, con decorrenza dal
1° settembre 2025, o, in subordine, presso altro Istituto Scolastico della provincia di Napoli, con la decorrenza ritenuta di giustizia;
5) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere gli stipendi non percepiti, con decorrenza dal 04/04/2025 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
6) Riconoscere il diritto della ricorrente a vedersi reintegrati i contributi previdenziali non corrisposti per effetto del licenziamento disciplinare;
7) Condannare le Amm.ni resistenti a corrispondere alla ricorrente gli stipendi non percepiti, con decorrenza dal 04/04/2025 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
8) Condannare le Amm.ni resistenti a reintegrare i contributi previdenziali in favore della ricorrente e non corrisposti per effetto del licenziamento disciplinare;
In subordine, 9) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito, consistito nel lucro cessante derivante dal mancato espletamento del servizio alle dipendenze del resistente, per il periodo che va dal 04/04/2025 fino alla data dell'effettiva ripresa del servizio, il tutto CP_1 con interessi e rivalutazione monetaria, e, conseguentemente, Condannare le Amm.ne resistenti al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente, consistito nel lucro cessante derivante dal mancato
2 espletamento del servizio alle dipendenze del resistente, per il periodo che va dal 04/04/2025 fino CP_1 alla data dell'effettiva ripresa del servizio, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
C) Condannare le Amm.ni resistenti alle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori”.
Il si è costituito in giudizio contestando, punto per punto, i motivi di censura CP_1 formulati dalla ricorrente e ha chiesto di “rigettare il ricorso avversario perché inammissibile o comunque infondato in fatto o in diritto, con condanna della controparte alle spese di lite”.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e, al termine della camera di consiglio, è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La ricorrente, docente di Scuola dell'Infanzia, titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del , con sede di servizio presso Controparte_1
l'Istituto Comprensivo Statale “Confalonieri-Ristori” di Napoli, ha ricevuto in data 22/11/2024 la nota, prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. con cui l P.IVA_1 [...]
ha attivato un procedimento disciplinare a suo carico Controparte_4 con contestuale contestazione di addebiti, per condotte inadeguate che avrebbe tenuto nei confronti degli alunni e delle colleghe docenti. In detta nota, sono riportati in corsivo gli episodi di cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza.
Tali fatti e azioni commessi dalla ricorrente sono stati ritenuti dall'Amministrazione in contrasto con i doveri e le funzioni proprie del personale docente, particolarmente delicate per il compito formativo rivestito e tenuto conto della sanzione del rimprovero verbale irrogata con provvedimento n.7889 del 28/10/2024, per condotte eccessive e inopportuna affettuosità nei confronti degli alunni, nonché della sanzione dell'avvertimento scritto irrogato con provvedimento n.3382 del 18.03.2024 per comportamenti aggressivi tenuti nei confronti degli allievi, sulla base dei fatti sopraesposti, sono stati contestati l'art 55 bis comma 4 e 55-quater, comma 1 lettera e) del D.
Lgs. 165/01, nonché gli artt. 492 e ss. del D. Lgs. n. 297/94, comma 2, del CCNL 2019/2021, in relazione ai seguenti addebiti: a) atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente;
b) nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
c) realizzazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o comunque lesive della dignità personale altrui;
d) maltrattamenti a danno degli alunni;
e) abuso di autorità.
L'Ufficio, con la nota suddetta, ha convocato la ricorrente, per sentirla a sua difesa, per il giorno 15 gennaio 2025, facoltizzando la stessa a presentare memoria scritta;
con provvedimento prot. AOODRCA 2211 del 10/01/2025, l ha disposto il differimento Controparte_8
3 dell'audizione della docente dalla data del 15 gennaio 2025 al 12 marzo 2025 (Provvedimento prot.
AOODRCA 2211 del 10/01/2025); successivamente, con nota prot. AOODRCA 20000 dell'11/03/2025, si è disposto il rinvio dell'audizione alla data del 26/03/2025, con conseguente proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente (nota prot.
AOODRCA 20000 dell'11/03/2025 - allegato 3); la ricorrente, avvalendosi di un legale di fiducia (avv.
SO FR), in data 26/03/2025, risulta avere presentato una memoria difensiva, sottoscritta dal legale e dalla medesima docente;
in data 03/04/2025, il Dirigente dell Controparte_4
dell , dott. ,
[...] Controparte_3 Persona_1 ha adottato il Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE.U. 0026909, trasmesso, a mezzo CP_ racc. a/r, in data 04/04/2025, dall “Confalonieri-Ristori” di Napoli alla docente (Decreto Pt_1 prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE.U. 0026909 del 03/04/2025 – allegato 5); il giorno successivo, 04/04/2025, il medesimo Dirigente dell'Ufficio Competente per i Procedimenti
Disciplinari, avvedutosi di un errore contenuto nel decreto citato, ha adottato un nuovo decreto, prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0027288 del 04/04/2025 (Decreto, prot.
m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0027288 del 04/04/2025 – allegato 6), che ha annullato e sostituito integralmente il precedente.
Ella ha dedotto di non avere ancora ricevuto la notifica del citato decreto, in quanto esso è stato trasmesso solo all'avv. SO FR;
ha rilevato che il licenziamento a lei irrogato è illegittimo, sproporzionato ed immotivato, in quanto affetto dai seguenti vizi:
1)nullità e/o annullabilità della sanzione del licenziamento senza preavviso;
violazione dell'art. 55- bis, del decreto legislativo 165/2001; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost.; 2) nullità e/o annullabilità della sanzione del licenziamento senza preavviso;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55-quater, comma 1, del decreto legislativo 165/2001; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost.; 3) nullità e/o annullabilità della sanzione del licenziamento senza preavviso;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55-quater, comma 1, del decreto legislativo 165/2001; mancata valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla infrazione commessa;
violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost.; 4) nullità e/o annullabilità della sanzione del licenziamento senza preavviso;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55-quater, comma 1, del decreto legislativo
165/2001; mancata valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla infrazione commessa;
violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost.; 5) nullità e/o annullabilità della sanzione del licenziamento senza preavviso;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55-quater, comma 1, del decreto legislativo 165/2001; mancata valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla infrazione commessa;
violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost.
I vizi sollevati dalla ricorrente sono immeritevoli di condivisione.
4 1) Non sussiste alcuna violazione dell'art. 55-bis, del decreto legislativo 165/2001 derivante dall'avere l'amministrazione comunicato il decreto di risoluzione del rapporto di lavoro prot.
m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0027288 del 04/04/2025 del 04.04.2025 al solo avv.
SO FR. Ed invero, il comma 5, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che
“…Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore”. Orbene, dal carteggio intercorso con l'Ufficio procedimenti disciplinari risulta che la ricorrente viene notiziata dall'Ufficio della possibilità di farsi assistere nell'audizione da un procuratore o da un rappresentante sindacale e l'avv. SO FR è colei nel cui interesse la ricorrente ha chiesto la proroga dell'audizione in data 11.03.2025 ed è colei che viene notiziata dall'Ufficio dell'accoglimento della richiesta e del differimento dell'audizione alla data del
26.03.2025; inoltre, dalla memoria difensiva prodotta in sede di giustificazioni, richieste dalla ricorrente, si evince che essa risulta redatta su carta intestata dell'avv. FR, recante i suoi recapiti fissi e mobili, la sua PEC e il suo indirizzo e-mail e costei ha redatto e sottoscritto l'atto, riferendo di agire nell'interesse della ricorrente. È evidente che la FR, avendo agito come delegata, può essere assimilata ad una procuratrice anche senza un mandato formale (peraltro neanche necessario non essendo la forma scritta un requisito prescritto ad substantiam).
Del resto, nell'impugnativa stragiudiziale inoltrata dal legale avv. Marotta in data 06.05.2025 si dà atto di conoscere il decreto in oggetto e il suo contenuto per cui il licenziamento ha raggiunto il suo scopo ossia l'essere portato a conoscenza del dipendente. Non sussiste alcuna perenzione del procedimento disciplinare per il decorso del termine massimo di 120 gg per la sua conclusione dal momento che, a mente del comma 9-ter dell'art. 55 bis cit. “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento” e, nel caso in esame, alcuna compressione del diritto di difesa, meno che mai irrimediabile, risulta essersi concretizzata.
2)non vi è alcuna violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55-quater, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 dedotta dalla ricorrente sul presupposto che quanto riportato nell'atto di
5 contestazione di addebiti, risulterebbe destituito di ogni fondamento. Ed invero, ella -preso atto delle dichiarazioni provenienti dalle colleghe e da alcuni genitori dei bambini- offre dei fatti a lei contestati una ricostruzione a sé favorevole sostenendo che gli episodi descritti dalle colleghe , Persona_2
e , riguardano fatti non attinenti agli alunni, questioni personali e Persona_3 Persona_4 confidenze da lei fatte a loro e deposita una serie di dichiarazioni rese da altre colleghe che, in positivo, riferirebbero di non avere assistito ad atteggiamenti irrituali né comportamenti insoliti né turbamento negli alunni. È evidente che quanto dedotto dalla ricorrente è fuorviante, in quanto non
è rilevante la circostanza che alcune docenti non abbiano assistiti a comportamenti sconvenienti quanto piuttosto che altre docenti nonché i genitori di alcuni alunni abbiano riscontrato e/o abbiano appreso di tali comportamenti riferibili alla ricorrente.
Si riportano gli episodi contestati alla ricorrente, come risultanti dalla contestazione disciplinare:
“dalle dichiarazioni rese da un genitore di un alunno della scuola dell'infanzia si evince che
“in data 2 novembre 2024 parlando con il piccolo mentre lo mettevo a dormire, io ho dato un bacio sulle labbra, cosa che usualmente facciamo in ambiente familiare con lui suo fratello di sei anni e il papà. Come spesso accade gli ho detto: «Ricorda amore che il bacio sulle labbra si dà solo a mamma e papà mamma» e il piccolo risponde «e alle maestre?» «No amore, alle maestre no» «ma se mi faccio male qui, indicando il labbro, la maestra mi può dare il bacio sulla bocca? «No, non può mai darlo. Perché la maestra ti ha dato un bacio Per_ sulla bocca? Allora ti dico il nome delle maestre. Tu mi dici sì o no?» ? «no» » «no» ?» Per_2 Per_4
«no.» ?» Il piccolo non risponde «Amore, la maestra è una persona adulta e sa che non si deve fare. Pt_1
Non hai sbagliato tu, puoi dirmelo? «No, mamma. Ho sbagliato io. «non ho continuato a fare domande perché il bambino ha mostrato disagio si è incupito voltandomi le spalle.»
Si riportano stralci dell'ulteriore dichiarazione resa da un altro genitore: “In data 6 novembre davanti all'ingresso alla vista della maestra , mio figlio si è bloccato nascondendosi dietro di Pt_1 Per_6 me e dicendomi che non voleva andare a scuola quando mi sono accovacciata per parlargli guardandolo negli occhi gli ho chiesto perché non volesse entrare, lui mi ha risposto: «Non voglio stare con » Già dai Pt_1 primi giorni di scuola l'atteggiamento della maestra mi è parso particolarmente morboso ed ossessivo con continue richieste di baci e abbracci da parte dei bambini, anche in presenza di noi genitori. Tutti i bimbi quando si veniva chiesto cosa succedesse nelle sue ore tergiversavano cambiavano discorso o rispondevano:
«Non posso dirlo» compreso mio figlio. In data 29/10/2024, mi ha confessato che la maestra si è Pt_1 arrabbiata con lui perché mio figlio e gli altri non avrebbero dovuto piangere. Ha urlato e li ha puniti facendoli mettere tutti con la testa sul banco. Purtroppo, la stessa sera a mio figlio mi ha raccontato una cosa gravissima e ci tengo a trascrivere le esatte parole riferite: «Mamma. Ho visto la pipì uscire dalla patatina della maestra
.» Mi sono fatta raccontare nel dettaglio cosa fosse successo. La maestra lo ha accompagnato a fare Pt_1 la pipì e subito dopo l'ha fatta lei in sua presenza. Da quel giorno mio figlio non vuole andare a scuola, piange appena sveglia prova tra tranquillizzarlo e l'accompagno ma appena la vede chiede delle altre maestre”.
6 Segue un altro stralcio significativo: “Il giorno 7/11/2024 mio figlio mi dice che la maestr Pt_1
è cattiva perché una volta ha picchiato lui e un suo compagno forte sul sedere solo perché i due bambini litigavano e si contendevano un gioco quand ha pianto per il dolore e lo spavento dello schiaffo, gli Per_6 ha detto di smetterla subito, altrimenti lo avrebbe chiuso in bagno fino al mio arrivo quando gli ho chiesto perché non me l'avesse raccontato prima mi ha risposto che aveva paura”.
Un altro genitore riporta che in data 28 ottobre avrebbe chiesto alla figlia cosa avesse fatto a scuola con la maestra e ha osservato reazioni di paura e smarrimento da parte della bimba Pt_1 di seguito esplicitate: Lei inizia ad agitarsi spalancando gli occhi dicendo Abbracciami! Voglio la mia mamma nell'abbraccio sentivo il suo cuore e battere all'impazzata, la rassicurai dicendole che era tutto a posto. Questa reazione mi ha turbata facendomi chiedere cosa fosse realmente accaduto dopo un po' iniziai a farle delle domande: «amore. Ma cosa è successo che ti ha spaventato così tanto?» «Mamma non posso dirtelo, basta
Non voglio parlare più» «perché non puoi? La maestra forse ha detto che non puoi farlo?» «Sì. No, mamma basta. Non voglio sono stanca. In data 5 novembre mi ha riferito che la maestra dice Per_6 Pt_1 parolacce. [ ] La mia testimonianza scaturita dall'osservazione di comportamenti e della affermazione di mia figlia è volta ad evidenziare un clima di paura ed omertà che, a quanto pare, la maestra crea all'interno della classe, probabilmente dicendo ai bambini cose che possono bloccarli nel raccontare episodi accaduti in sua presenza o causati da un suo comportamento”.
Un altro genitore riassume il disagio vissuto dal proprio figlio riportando le seguenti parole pronunciate dal minore: “la maestra dice che tu te ne vai diventi una farfalla e voli via dice solo Pt_1 sciocchezze dice che tu diventi una farfalla. Ma come è possibile? Se tu sei un essere umano, la maestra vuole che io sto con lei, ma io non voglio. Non mi piace perché vuole che devo stare seduto sulle sue Pt_1 gambe. Mi prende sempre in braccio e non mi piace. Non voglio andare a scuola perché io voglio stare con te.
Non voglio rimanere a scuola. Io non sono della scuola. Io non sono della maestra. Sei tu la mia mamma? La maestr dice che io devo rimanere a scuola e non posso stare con te. Mamma, Tu devi essere la prima
Pt_1 mamma che viene a prendermi e io devo essere il primo ad uscire. Il 7 ottobre 2024 la maestr ci ha
Pt_1 portato nella stanza dei morbidoni. Una stanza dove ci sono dei giochi. A me non piace perché non mi piace stare con la maestra e non mi piace quella stanza. Voglio stare nella mia stanza ma lei ha detto che
Pt_1 dovevo andare con lei. La maestr dice che è lei la mia mamma”.
Pt_1
Fondamentale appare un'altra testimonianza riportata dalla mamma di un allievo che riferisce quanto segue: “la suddetta maestra ha mostrato da subito un atteggiamento morboso nei confronti di nostro figlio spingendosi addirittura a dire che lei era la sua mamma, cosa notata e denunciata anche da Per_6 altri genitori. Un giorno appena uscito da scuola mi disse che la maestra aveva fatto così. Il bambino ha simulato uno schiaffo sulla gamba e ti ho subito gli chiesi se lo schiaffo gli fu dato dalla maestra ma Pt_1 fu tutto inutile perché non appena pronunciato il suo nome lui cambia discorso”
Molti comportamenti inadeguati tenuti dalla S.V. vengono riferiti dalle colleghe della scuola.
Nel dettaglio, è d'obbligo segnalare l'episodio riportata da una collega, che dichiara quanto segue:
Diverse volte l 'ho invitata a controllare le sue manifestazioni di affetto verso di me fino a quando le chiese con gentilezza di evitare di darmi baci e abbracci e da quel momento ha rispettato la mia indicazione. Questo
7 atteggiamento però è continuato con i bambini della nostra sezione. Talvolta ho riscontrato comportamenti autoritari nei confronti dei bambini per richiamare il silenzio, l'attenzione e la concentrazione sulle attività altre volte mostravamo manifestazioni d'affetto continuamente con abbracci, bacetti e coccole verso di loro e pur suggerendole di evitare, le ha mantenuto il suo modo di fare. Il giorno 25 ottobre io ero vicino alla porta di classe con due bambini per accompagnare anche loro nel corridoio e metterli in fila. Ho visto che la maestra si china verso una bambina e le dà un bacetto a stampo, forse sulla boccuccia. Tempestivamente ho Pt_1 invitato la maestra a uscire dalla classe e parlare in disparte con me. Per avere chiarimenti di quanto Pt_1 avevo visto e lei con naturalezza mi ha confermato dicendomi semplicemente che sono i bambini a chiederle queste attenzioni, ma io con disapprovazione ho ribadito che a me, pur se lo chiedessero, non darei bacetti sulla bocca [ ]”
Un'altra collega afferma che mostra da subito uno strano e morboso attaccamento alla mia persona esprimendolo sia verbalmente con continui complimenti sia fisicamente lanciandosi in abbracci e baci spropositati. Anche ad accogliere i bambini alla porta d'ingresso manifestava esagerate forme di affettuosità e con parlare strano e sottovoce li accompagnava fino in classe. I bambini il giorno dopo giorno si mostrano sempre più turbati al suo arrivo. In alcuni casi i bambini non vorranno più entrare”.
Inoltre, è d'uopo riportare stralci di un episodio descritto da una collega della scuola “Il giorno
17 settembre mostra tracce di aggressività. Un bambino nuovo iscritto dopo essere stato portato da lei in corridoio rientra piangendo e tremando visibilmente terrorizzato dicendo di avere paura di lei. Specifico che il bambino è stato impossibile da recuperare emotivamente. Il suo pianto e il tremore sono stati inconsolabili”.
Alcuni comportamenti inopportuni sono denunciati da altre colleghe che comunicano quanto segue: “Viene vista sia da me che dalle colleghe spesso intenta a parlare all'orecchio dei bambini. Se qualcuno piangeva lo portava in corridoio, o dicendo di fare una passeggiata o lavare le mani e il viso al rientro ci teneva a dimostrare che i bambini non piangevano più ma in molte di queste occasioni invece i bambini apparivano ai miei occhi a quelli delle altre due colleghe visibilmente scossi ci chiedevano di stare seduti con noi o dicevano espressamente di non voler stare con lei”. inoltre, è stato altresì verbalizzato da una docente che doveva essere tornato dalla Per_6 stanza dei morbidoni dove sarebbe stato portato dalla docent riferisce che gli sarebbe stato detto da Pt_1 questa di non avvicinarsi una volta rientrato in classe alla maestr altrimenti lei si sarebbe arrabbiata e Per_2 la sua mamma non sarebbe più tornata a prenderlo”.
Secondo le testimonianze delle docenti, la S.V, si sarebbe espressa nei confronti degli allievi con frasi “Zitto! Bocche chiuse! Ora parlo io! Oggi faccio una carneficina! Guai a te se colori male. Stai zitta, non dire niente. Tutti seduti, bocche chiuse. Mamma viene quando lo decido io! Il primo che apre la bocca la maestra si arrabbia. Le manine te le tronco! Guai a voi se non mettete in ordine i giochi”.
Inoltre, secondo quanto riferito dalle colleghe “Dice spesso: «Fermi e zitti, teste sui banchi! sit down! ad alcuni bambini. Tuo padre non viene più Se non la smetti di piangere. Tua mamma non viene più a prenderti. più volte espressa verso gli alunni con frasi del tutto inopportune, quali: «vi tronco le manine, vi
8 taglio la linguetta! Guai a voi se non colorate bene. Oggi faccio una carneficina. Io sono tua madre, tua mamma non c'è più, è diventato un Ghost. Tua madre è diventata una farfalla.» Quest'ultima frase è talmente scosso l'alunno il quale successivamente, in diverse occasioni, chiedeva se la sua mamma, fosse davvero Per_6 diventata una farfalla. Le settimane successive appariva sempre più angosciato e sofferente, Per_6 soprattutto dopo alcuni particolari accadimenti in alcune occasioni. Durante le prime due settimane di ottobre veniva portato fuori dalla sezione dalla maestra , il giorno dopo ci raccontò che la maestra lo aveva Pt_1 portato nella stanza da noi definita dei morbidoni per la presenza di alcuni tappeti e cuscini morbidi stanza che a detta sua la docente avrebbe appellato del ragno;
in questa occasione appariva particolarmente Pt_1 inquieto intimorito. Successivamente ha riferito alla sottoscritta e alle colleghe che la maestra gli Pt_1 avrebbe detto di non andare dalla maestr che il papà non c'era più e che non lo sarebbe più venuto Per_6
a prendere perché era in galera. In un'altra specifica occasione piangendo ha detto alla sottoscritta: «falla smettere! Non voglio stare qui dentro perché lei si avvicina. Fai smettere la maestra ha fatto una cosa Pt_1 gravissima.» Alla nostra richiesta di cosa fosse accaduto, di cosa gli avesse detto lui continuava a piangere e non riusciva a verbalizzare quanto accaduto perché diceva di non poterlo raccontare”.
Le colleghe raccontano altresì di baci insistenti, anche sulle labbra, tocchi ripetuti e costanti sul viso e sussurri alle orecchie di molti bambini. Inoltre, in una nota congiunta, le colleghe docenti della scuola espongono il malessere vissuto dai bambini in modo inequivocabile, con singhiozzi, pianti e sguardi impauriti stati d'ansia, preoccupazioni e angoscia” (cfr. contestazione in prod.)
In ordine a tali episodi, la ricorrente ha dedotto di avere cercato, sin dai primi giorni, di instaurare un rapporto amicale con le colleghe ricevendo da costoro una connotazione negativa per poi allegare, contraddittoriamente che, di fronte alla richiesta formulata da qualche collega di controllare le manifestazioni di affetto, ella ha sempre rispettato la volontà altrui;
quanto agli episodi intercorsi con i bambini, ella ha negato di avere posto in essere tali condotte.
È evidente che la pluralità degli episodi, la loro eterogenea provenienza e la concordanza di quanto riferito dalle persone coinvolte direttamente o indirettamente, in ordine ai comportamenti eccessivamente morbosi della ricorrente e agli scatti di ira, consentono di accreditarne la veridicità, non ravvisandosi alcun ragionevole motivo per dubitare di quanto riferito. Tra l'altro, la ricorrente - che si è sottratta ingiustificatamente alla comparizione in udienza, non ha introdotto alcuna specifica confutazione delle numerose prove raccolte dall'Amministrazione che valga a sostenere la loro falsità
e/o ad infirmare l'attendibilità di quanto riscontrato direttamente dalle colleghe di lavoro e indirettamente dai genitori dei bambini coinvolti, limitandosi a definirli privi di fondamento. Tra gli episodi, ella allega ma non prova che quello del 28.10.2024 sia stato quello che ha dato luogo alla sanzione già applicata dalla società ma anche se ciò fosse vero e tale episodio non dovesse essere considerato perché già sanzionato, resterebbero gli ulteriori episodi sopra descritti.
9 3. non vi è violazione dell'art. 55 quater comma 1, del decreto legislativo 165/2001. Il richiamo alle fattispecie legali elencate nell'art 55 -quater, è tutt'altro che ridondante dal momento che risultano violate dalla ricorrente le fattispecie disciplinari previste dall'art.55 quater comma 1 lettera e) del D.
Lgs. 165/01, nonché dagli artt. 492 e ss. del D. Lgs. n. 297/94, , comma 2, del CCNL 2019/2021, in relazione ai seguenti addebiti: a) atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente;
b) nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
c) realizzazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o comunque lesive della dignità personale altrui;
d) maltrattamenti a danno degli alunni;
e) abuso di autorità.
Tra le condotte imputate, l'ipotesi di cui alla lettera c) è riproduttiva di quella indicata nella lettera e) dell'art. 55 quater, dal momento che la realizzazione di plurime condotte è essa stessa una reiterazione delle condotte stesse.
La gravità dei fatti posti in essere dalla ricorrente e l'irrogazione di sanzioni per precedenti episodi di analogo tenore, consentono di leggere le fattispecie di cui all'art. 55 quater a lei addebitate
(per le quali la norma prevede il licenziamento) in combinato disposto con gli artt. 494 e 495 del
D.Lgs. 297/94, escludendo che possano ritenersi sanzionabili la sola difformità degli atti compiuti con le responsabilità, i doveri e la correttezza inerenti alla funzione o la sola sussistenza di infrazioni di particolare gravità;”, o la sola lettera “d) l'abuso di autorità”.
4.non sussiste la sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione espulsiva irrogata. Gli episodi descritti ed imputati alla ricorrente costituiscono una chiara rappresentazione del clima venutosi a creare nell'ambiente di lavoro, dipendente dai suoi atteggiamenti sia nei confronti degli alunni che delle colleghe. Il disagio provocato in entrambe le categorie di soggetti, che in quanto da loro riferito non è sindacabile, integra a carico della ricorrente indubbi profili di responsabilità. Va detto che in relazione all'età degli alunni e alla delicatezza della funzione della docente, ciò che risulta essersi verificato ha minato il compito formativo a cui ella è preposta. La circostanza che in relazione ad episodi analoghi, la ricorrente sia stata già sanzionata, una prima volta, con l'avvertimento scritto, irrogato con provvedimento n.3382 del 18.03.2024 per comportamenti aggressivi tenuti nei confronti degli allievi e una seconda volta con il rimprovero verbale irrogato con provvedimento n.7889 del
28/10/2024, per eccessiva e inopportuna affettuosità nei confronti degli alunni, denota una perseveranza nella commissione di condotte simili, pregiudicando in modo irreparabile l'affidamento del datore di lavoro nella correttezza comportamentale del proprio dipendente.
10 Va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in un caso analogo al presente, ha ritenuto che “In tema di sanzioni disciplinari, l'adozione, da parte di un docente, di reiterati comportamenti minacciosi ed aggressivi verso minori costituisce giusta causa di licenziamento, in quanto il metodo educativo non giustifica il compimento di atti anche solo potenzialmente lesivi dell'integrità psico-fisica dell'individuo e contrastanti con la centralità dei diritti inviolabili dell'uomo nel disegno costituzionale e con le finalità stesse dell'attività educativa, secondo gli standard valutativi dell'attuale coscienza sociale” (Cass. civ., sez. lav., n. 12746/2024).
Il giudizio di proporzionalità non può evidentemente tenersi conto dell'assenza del danno. tra l'altro, trattandosi di minori, è del tutto inaccettabile sostenere che la minore gravità dei fatti derivi dalla circostanza che alcun danno fisico o psichico è stato cagionato ai bambini, e che, nelle espressioni che esprimono aggressività, non possano ravvisarsi gli estremi di una grave violenza o minaccia o la manifestazione di un'indole violenta dell'insegnante, dovendo di contro, evidenziarsi che già quanto addebitato alla ricorrente alla luce delle segnalazioni pervenute all'Amministrazione, introduce un quadro comportamento connotato da particolare e inaccettabile gravità.
4) non sussistono le condizioni per il ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Con
con la qualifica di docente di Scuola dell'Infanzia, con sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo Statale “Confalonieri-Ristori” di Napoli, con decorrenza giuridica ed economica dal
04/04/2025. Ed invero, tale ripristino presuppone che venga annullato in sede giurisdizionale l'atto con il quale l'Amministrazione abbia illegittimamente interrotto o risolto il rapporto di impiego, garantendo al dipendente vittorioso l'integrale restitutio in integrum nel rapporto medesimo. Tale annullamento, per quanto motivato ai punti che precedono è del tutto inconfigurabile.
5) Di conseguenza, è infondata la richiesta subordinata, in caso di mancato riconoscimento delle spettanze retributive, del diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito, consistente nel lucro cessante derivante dal mancato espletamento del servizio alle dipendenze del resistente. CP_1
All'esito, il ricorso, sulla base dei motivi di censura dedotti va integralmente rigettato. E' assorbita in tale statuizione ogni altra valutazione (ivi compresa l'efficacia del provvedimento di trasferimento della sede di lavoro, venuta meno a seguito del provvedimento espulsivo).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tariffari relativi alle controversie di lavoro, di valore indeterminabile e di bassa complessità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
11 condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione convenuta delle spese di lite liquidate in € 5.323,35 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Napoli, 21.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, all'udienza del
21.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.14138/2025 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Marotta e Pietro Marotta. ricorrente e
, in persona del p.t. e Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Direttore Generale p.t. Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli. resistente oggetto: impugnazione di licenziamento con domanda di reintegra. conclusioni;
come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 10.06.2025 l'epigrafata ricorrente ha proposto una domanda cautelare e un contestuale giudizio di merito, impugnando per i motivi dedotti, il licenziamento disciplinare irrogatole con decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE.U. 0027288 del
04/04/2025.
Il giudizio cautelare è stato trattato separatamente ed è stato dichiarato estinto per inattività delle parti all'odierna udienza;
l'azione di merito, in quanto avente il fine di conseguire la reintegra nel posto di lavoro, è stata trattata con le modalità previste dall'art. 441 bis c.p.c. In tale giudizio la ricorrente, esposti i motivi di censura avverso il licenziamento, ha concluso chiedendo “1) Dichiarare illegittimo e, quindi, disapplicare e/o annullare il decreto prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.
0027288 del 04/04/2025, del Controparte_4
con il quale si dispone: “… ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 bis comma 4 e 55-
[...]
1 quater, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 165/01, nonché degli artt. 492 e ss. del D. Lgs. N. 297/94, e dall'Art.
48, comma 2, del CCNL 2019/2021 all'insegnante , nata a [...] il [...] Controparte_5
(C.F ) è inflitta la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso, con efficacia C.F._1 dal giorno della notifica del presente provvedimento”;
2) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente al ripristino del rapporto di lavoro a tempo Con indeterminato con i , con la qualifica di docente di Scuola dell'Infanzia, con sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo Statale “Confalonieri-Ristori” di Napoli, con decorrenza dal 04/04/2025 o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, e presso - di OR (NA), sede ottenuta in Controparte_7 C.F._2 occasione delle operazioni di mobilità del personale docente per l'a.s. 2025/26, con decorrenza dal 1° settembre 2025, o, in subordine, presso altro Istituto Scolastico della provincia di Napoli, con la decorrenza ritenuta di giustizia;
3) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente alla reintegra sul posto di lavoro, con la qualifica di docente di Scuola dell'Infanzia, con sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale “Confalonieri-Ristori” di Napoli, con decorrenza dal 04/04/2025 o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, e presso CP_7
- di OR (NA), sede ottenuta in occasione delle operazioni di mobilità del
[...] C.F._2 personale docente per l'a.s. 2025/26, con decorrenza dal 1° settembre 2025, o, in subordine, presso altro
Istituto Scolastico della provincia di Napoli, con la decorrenza ritenuta di giustizia;
4) Ordinare alle Amm.ni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti conseguenti e, segnatamente, di ripristinare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'odierna ricorrente, qualifica di docente di Scuola dell'Infanzia, nonché di reintegrare la stessa sul posto di lavoro presso l'Istituto Comprensivo Statale “Confalonieri-Ristori” di Napoli, con decorrenza dal 04/04/2025 o con diversa decorrenza ritenuta di giustizia, e presso ” - di OR (NA), sede Controparte_7 C.F._2 ottenuta in occasione delle operazioni di mobilità del personale docente per l'a.s. 2025/26, con decorrenza dal
1° settembre 2025, o, in subordine, presso altro Istituto Scolastico della provincia di Napoli, con la decorrenza ritenuta di giustizia;
5) Accertare e riconoscere il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere gli stipendi non percepiti, con decorrenza dal 04/04/2025 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
6) Riconoscere il diritto della ricorrente a vedersi reintegrati i contributi previdenziali non corrisposti per effetto del licenziamento disciplinare;
7) Condannare le Amm.ni resistenti a corrispondere alla ricorrente gli stipendi non percepiti, con decorrenza dal 04/04/2025 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
8) Condannare le Amm.ni resistenti a reintegrare i contributi previdenziali in favore della ricorrente e non corrisposti per effetto del licenziamento disciplinare;
In subordine, 9) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale subito, consistito nel lucro cessante derivante dal mancato espletamento del servizio alle dipendenze del resistente, per il periodo che va dal 04/04/2025 fino alla data dell'effettiva ripresa del servizio, il tutto CP_1 con interessi e rivalutazione monetaria, e, conseguentemente, Condannare le Amm.ne resistenti al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla ricorrente, consistito nel lucro cessante derivante dal mancato
2 espletamento del servizio alle dipendenze del resistente, per il periodo che va dal 04/04/2025 fino CP_1 alla data dell'effettiva ripresa del servizio, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria;
C) Condannare le Amm.ni resistenti alle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori”.
Il si è costituito in giudizio contestando, punto per punto, i motivi di censura CP_1 formulati dalla ricorrente e ha chiesto di “rigettare il ricorso avversario perché inammissibile o comunque infondato in fatto o in diritto, con condanna della controparte alle spese di lite”.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e, al termine della camera di consiglio, è stata decisa con sentenza di cui è stata data pubblica lettura.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La ricorrente, docente di Scuola dell'Infanzia, titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del , con sede di servizio presso Controparte_1
l'Istituto Comprensivo Statale “Confalonieri-Ristori” di Napoli, ha ricevuto in data 22/11/2024 la nota, prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. con cui l P.IVA_1 [...]
ha attivato un procedimento disciplinare a suo carico Controparte_4 con contestuale contestazione di addebiti, per condotte inadeguate che avrebbe tenuto nei confronti degli alunni e delle colleghe docenti. In detta nota, sono riportati in corsivo gli episodi di cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza.
Tali fatti e azioni commessi dalla ricorrente sono stati ritenuti dall'Amministrazione in contrasto con i doveri e le funzioni proprie del personale docente, particolarmente delicate per il compito formativo rivestito e tenuto conto della sanzione del rimprovero verbale irrogata con provvedimento n.7889 del 28/10/2024, per condotte eccessive e inopportuna affettuosità nei confronti degli alunni, nonché della sanzione dell'avvertimento scritto irrogato con provvedimento n.3382 del 18.03.2024 per comportamenti aggressivi tenuti nei confronti degli allievi, sulla base dei fatti sopraesposti, sono stati contestati l'art 55 bis comma 4 e 55-quater, comma 1 lettera e) del D.
Lgs. 165/01, nonché gli artt. 492 e ss. del D. Lgs. n. 297/94, comma 2, del CCNL 2019/2021, in relazione ai seguenti addebiti: a) atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente;
b) nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
c) realizzazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o comunque lesive della dignità personale altrui;
d) maltrattamenti a danno degli alunni;
e) abuso di autorità.
L'Ufficio, con la nota suddetta, ha convocato la ricorrente, per sentirla a sua difesa, per il giorno 15 gennaio 2025, facoltizzando la stessa a presentare memoria scritta;
con provvedimento prot. AOODRCA 2211 del 10/01/2025, l ha disposto il differimento Controparte_8
3 dell'audizione della docente dalla data del 15 gennaio 2025 al 12 marzo 2025 (Provvedimento prot.
AOODRCA 2211 del 10/01/2025); successivamente, con nota prot. AOODRCA 20000 dell'11/03/2025, si è disposto il rinvio dell'audizione alla data del 26/03/2025, con conseguente proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente (nota prot.
AOODRCA 20000 dell'11/03/2025 - allegato 3); la ricorrente, avvalendosi di un legale di fiducia (avv.
SO FR), in data 26/03/2025, risulta avere presentato una memoria difensiva, sottoscritta dal legale e dalla medesima docente;
in data 03/04/2025, il Dirigente dell Controparte_4
dell , dott. ,
[...] Controparte_3 Persona_1 ha adottato il Decreto prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE.U. 0026909, trasmesso, a mezzo CP_ racc. a/r, in data 04/04/2025, dall “Confalonieri-Ristori” di Napoli alla docente (Decreto Pt_1 prot. m_pi.AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE.U. 0026909 del 03/04/2025 – allegato 5); il giorno successivo, 04/04/2025, il medesimo Dirigente dell'Ufficio Competente per i Procedimenti
Disciplinari, avvedutosi di un errore contenuto nel decreto citato, ha adottato un nuovo decreto, prot. m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0027288 del 04/04/2025 (Decreto, prot.
m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0027288 del 04/04/2025 – allegato 6), che ha annullato e sostituito integralmente il precedente.
Ella ha dedotto di non avere ancora ricevuto la notifica del citato decreto, in quanto esso è stato trasmesso solo all'avv. SO FR;
ha rilevato che il licenziamento a lei irrogato è illegittimo, sproporzionato ed immotivato, in quanto affetto dai seguenti vizi:
1)nullità e/o annullabilità della sanzione del licenziamento senza preavviso;
violazione dell'art. 55- bis, del decreto legislativo 165/2001; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost.; 2) nullità e/o annullabilità della sanzione del licenziamento senza preavviso;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55-quater, comma 1, del decreto legislativo 165/2001; violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost.; 3) nullità e/o annullabilità della sanzione del licenziamento senza preavviso;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55-quater, comma 1, del decreto legislativo 165/2001; mancata valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla infrazione commessa;
violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost.; 4) nullità e/o annullabilità della sanzione del licenziamento senza preavviso;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55-quater, comma 1, del decreto legislativo
165/2001; mancata valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla infrazione commessa;
violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost.; 5) nullità e/o annullabilità della sanzione del licenziamento senza preavviso;
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55-quater, comma 1, del decreto legislativo 165/2001; mancata valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla infrazione commessa;
violazione e falsa applicazione dell'art. 97 cost.
I vizi sollevati dalla ricorrente sono immeritevoli di condivisione.
4 1) Non sussiste alcuna violazione dell'art. 55-bis, del decreto legislativo 165/2001 derivante dall'avere l'amministrazione comunicato il decreto di risoluzione del rapporto di lavoro prot.
m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U. 0027288 del 04/04/2025 del 04.04.2025 al solo avv.
SO FR. Ed invero, il comma 5, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che
“…Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, è consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore”. Orbene, dal carteggio intercorso con l'Ufficio procedimenti disciplinari risulta che la ricorrente viene notiziata dall'Ufficio della possibilità di farsi assistere nell'audizione da un procuratore o da un rappresentante sindacale e l'avv. SO FR è colei nel cui interesse la ricorrente ha chiesto la proroga dell'audizione in data 11.03.2025 ed è colei che viene notiziata dall'Ufficio dell'accoglimento della richiesta e del differimento dell'audizione alla data del
26.03.2025; inoltre, dalla memoria difensiva prodotta in sede di giustificazioni, richieste dalla ricorrente, si evince che essa risulta redatta su carta intestata dell'avv. FR, recante i suoi recapiti fissi e mobili, la sua PEC e il suo indirizzo e-mail e costei ha redatto e sottoscritto l'atto, riferendo di agire nell'interesse della ricorrente. È evidente che la FR, avendo agito come delegata, può essere assimilata ad una procuratrice anche senza un mandato formale (peraltro neanche necessario non essendo la forma scritta un requisito prescritto ad substantiam).
Del resto, nell'impugnativa stragiudiziale inoltrata dal legale avv. Marotta in data 06.05.2025 si dà atto di conoscere il decreto in oggetto e il suo contenuto per cui il licenziamento ha raggiunto il suo scopo ossia l'essere portato a conoscenza del dipendente. Non sussiste alcuna perenzione del procedimento disciplinare per il decorso del termine massimo di 120 gg per la sua conclusione dal momento che, a mente del comma 9-ter dell'art. 55 bis cit. “La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché' non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento” e, nel caso in esame, alcuna compressione del diritto di difesa, meno che mai irrimediabile, risulta essersi concretizzata.
2)non vi è alcuna violazione e/o falsa applicazione dell'art. 55-quater, comma 1, del decreto legislativo 165/2001 dedotta dalla ricorrente sul presupposto che quanto riportato nell'atto di
5 contestazione di addebiti, risulterebbe destituito di ogni fondamento. Ed invero, ella -preso atto delle dichiarazioni provenienti dalle colleghe e da alcuni genitori dei bambini- offre dei fatti a lei contestati una ricostruzione a sé favorevole sostenendo che gli episodi descritti dalle colleghe , Persona_2
e , riguardano fatti non attinenti agli alunni, questioni personali e Persona_3 Persona_4 confidenze da lei fatte a loro e deposita una serie di dichiarazioni rese da altre colleghe che, in positivo, riferirebbero di non avere assistito ad atteggiamenti irrituali né comportamenti insoliti né turbamento negli alunni. È evidente che quanto dedotto dalla ricorrente è fuorviante, in quanto non
è rilevante la circostanza che alcune docenti non abbiano assistiti a comportamenti sconvenienti quanto piuttosto che altre docenti nonché i genitori di alcuni alunni abbiano riscontrato e/o abbiano appreso di tali comportamenti riferibili alla ricorrente.
Si riportano gli episodi contestati alla ricorrente, come risultanti dalla contestazione disciplinare:
“dalle dichiarazioni rese da un genitore di un alunno della scuola dell'infanzia si evince che
“in data 2 novembre 2024 parlando con il piccolo mentre lo mettevo a dormire, io ho dato un bacio sulle labbra, cosa che usualmente facciamo in ambiente familiare con lui suo fratello di sei anni e il papà. Come spesso accade gli ho detto: «Ricorda amore che il bacio sulle labbra si dà solo a mamma e papà mamma» e il piccolo risponde «e alle maestre?» «No amore, alle maestre no» «ma se mi faccio male qui, indicando il labbro, la maestra mi può dare il bacio sulla bocca? «No, non può mai darlo. Perché la maestra ti ha dato un bacio Per_ sulla bocca? Allora ti dico il nome delle maestre. Tu mi dici sì o no?» ? «no» » «no» ?» Per_2 Per_4
«no.» ?» Il piccolo non risponde «Amore, la maestra è una persona adulta e sa che non si deve fare. Pt_1
Non hai sbagliato tu, puoi dirmelo? «No, mamma. Ho sbagliato io. «non ho continuato a fare domande perché il bambino ha mostrato disagio si è incupito voltandomi le spalle.»
Si riportano stralci dell'ulteriore dichiarazione resa da un altro genitore: “In data 6 novembre davanti all'ingresso alla vista della maestra , mio figlio si è bloccato nascondendosi dietro di Pt_1 Per_6 me e dicendomi che non voleva andare a scuola quando mi sono accovacciata per parlargli guardandolo negli occhi gli ho chiesto perché non volesse entrare, lui mi ha risposto: «Non voglio stare con » Già dai Pt_1 primi giorni di scuola l'atteggiamento della maestra mi è parso particolarmente morboso ed ossessivo con continue richieste di baci e abbracci da parte dei bambini, anche in presenza di noi genitori. Tutti i bimbi quando si veniva chiesto cosa succedesse nelle sue ore tergiversavano cambiavano discorso o rispondevano:
«Non posso dirlo» compreso mio figlio. In data 29/10/2024, mi ha confessato che la maestra si è Pt_1 arrabbiata con lui perché mio figlio e gli altri non avrebbero dovuto piangere. Ha urlato e li ha puniti facendoli mettere tutti con la testa sul banco. Purtroppo, la stessa sera a mio figlio mi ha raccontato una cosa gravissima e ci tengo a trascrivere le esatte parole riferite: «Mamma. Ho visto la pipì uscire dalla patatina della maestra
.» Mi sono fatta raccontare nel dettaglio cosa fosse successo. La maestra lo ha accompagnato a fare Pt_1 la pipì e subito dopo l'ha fatta lei in sua presenza. Da quel giorno mio figlio non vuole andare a scuola, piange appena sveglia prova tra tranquillizzarlo e l'accompagno ma appena la vede chiede delle altre maestre”.
6 Segue un altro stralcio significativo: “Il giorno 7/11/2024 mio figlio mi dice che la maestr Pt_1
è cattiva perché una volta ha picchiato lui e un suo compagno forte sul sedere solo perché i due bambini litigavano e si contendevano un gioco quand ha pianto per il dolore e lo spavento dello schiaffo, gli Per_6 ha detto di smetterla subito, altrimenti lo avrebbe chiuso in bagno fino al mio arrivo quando gli ho chiesto perché non me l'avesse raccontato prima mi ha risposto che aveva paura”.
Un altro genitore riporta che in data 28 ottobre avrebbe chiesto alla figlia cosa avesse fatto a scuola con la maestra e ha osservato reazioni di paura e smarrimento da parte della bimba Pt_1 di seguito esplicitate: Lei inizia ad agitarsi spalancando gli occhi dicendo Abbracciami! Voglio la mia mamma nell'abbraccio sentivo il suo cuore e battere all'impazzata, la rassicurai dicendole che era tutto a posto. Questa reazione mi ha turbata facendomi chiedere cosa fosse realmente accaduto dopo un po' iniziai a farle delle domande: «amore. Ma cosa è successo che ti ha spaventato così tanto?» «Mamma non posso dirtelo, basta
Non voglio parlare più» «perché non puoi? La maestra forse ha detto che non puoi farlo?» «Sì. No, mamma basta. Non voglio sono stanca. In data 5 novembre mi ha riferito che la maestra dice Per_6 Pt_1 parolacce. [ ] La mia testimonianza scaturita dall'osservazione di comportamenti e della affermazione di mia figlia è volta ad evidenziare un clima di paura ed omertà che, a quanto pare, la maestra crea all'interno della classe, probabilmente dicendo ai bambini cose che possono bloccarli nel raccontare episodi accaduti in sua presenza o causati da un suo comportamento”.
Un altro genitore riassume il disagio vissuto dal proprio figlio riportando le seguenti parole pronunciate dal minore: “la maestra dice che tu te ne vai diventi una farfalla e voli via dice solo Pt_1 sciocchezze dice che tu diventi una farfalla. Ma come è possibile? Se tu sei un essere umano, la maestra vuole che io sto con lei, ma io non voglio. Non mi piace perché vuole che devo stare seduto sulle sue Pt_1 gambe. Mi prende sempre in braccio e non mi piace. Non voglio andare a scuola perché io voglio stare con te.
Non voglio rimanere a scuola. Io non sono della scuola. Io non sono della maestra. Sei tu la mia mamma? La maestr dice che io devo rimanere a scuola e non posso stare con te. Mamma, Tu devi essere la prima
Pt_1 mamma che viene a prendermi e io devo essere il primo ad uscire. Il 7 ottobre 2024 la maestr ci ha
Pt_1 portato nella stanza dei morbidoni. Una stanza dove ci sono dei giochi. A me non piace perché non mi piace stare con la maestra e non mi piace quella stanza. Voglio stare nella mia stanza ma lei ha detto che
Pt_1 dovevo andare con lei. La maestr dice che è lei la mia mamma”.
Pt_1
Fondamentale appare un'altra testimonianza riportata dalla mamma di un allievo che riferisce quanto segue: “la suddetta maestra ha mostrato da subito un atteggiamento morboso nei confronti di nostro figlio spingendosi addirittura a dire che lei era la sua mamma, cosa notata e denunciata anche da Per_6 altri genitori. Un giorno appena uscito da scuola mi disse che la maestra aveva fatto così. Il bambino ha simulato uno schiaffo sulla gamba e ti ho subito gli chiesi se lo schiaffo gli fu dato dalla maestra ma Pt_1 fu tutto inutile perché non appena pronunciato il suo nome lui cambia discorso”
Molti comportamenti inadeguati tenuti dalla S.V. vengono riferiti dalle colleghe della scuola.
Nel dettaglio, è d'obbligo segnalare l'episodio riportata da una collega, che dichiara quanto segue:
Diverse volte l 'ho invitata a controllare le sue manifestazioni di affetto verso di me fino a quando le chiese con gentilezza di evitare di darmi baci e abbracci e da quel momento ha rispettato la mia indicazione. Questo
7 atteggiamento però è continuato con i bambini della nostra sezione. Talvolta ho riscontrato comportamenti autoritari nei confronti dei bambini per richiamare il silenzio, l'attenzione e la concentrazione sulle attività altre volte mostravamo manifestazioni d'affetto continuamente con abbracci, bacetti e coccole verso di loro e pur suggerendole di evitare, le ha mantenuto il suo modo di fare. Il giorno 25 ottobre io ero vicino alla porta di classe con due bambini per accompagnare anche loro nel corridoio e metterli in fila. Ho visto che la maestra si china verso una bambina e le dà un bacetto a stampo, forse sulla boccuccia. Tempestivamente ho Pt_1 invitato la maestra a uscire dalla classe e parlare in disparte con me. Per avere chiarimenti di quanto Pt_1 avevo visto e lei con naturalezza mi ha confermato dicendomi semplicemente che sono i bambini a chiederle queste attenzioni, ma io con disapprovazione ho ribadito che a me, pur se lo chiedessero, non darei bacetti sulla bocca [ ]”
Un'altra collega afferma che mostra da subito uno strano e morboso attaccamento alla mia persona esprimendolo sia verbalmente con continui complimenti sia fisicamente lanciandosi in abbracci e baci spropositati. Anche ad accogliere i bambini alla porta d'ingresso manifestava esagerate forme di affettuosità e con parlare strano e sottovoce li accompagnava fino in classe. I bambini il giorno dopo giorno si mostrano sempre più turbati al suo arrivo. In alcuni casi i bambini non vorranno più entrare”.
Inoltre, è d'uopo riportare stralci di un episodio descritto da una collega della scuola “Il giorno
17 settembre mostra tracce di aggressività. Un bambino nuovo iscritto dopo essere stato portato da lei in corridoio rientra piangendo e tremando visibilmente terrorizzato dicendo di avere paura di lei. Specifico che il bambino è stato impossibile da recuperare emotivamente. Il suo pianto e il tremore sono stati inconsolabili”.
Alcuni comportamenti inopportuni sono denunciati da altre colleghe che comunicano quanto segue: “Viene vista sia da me che dalle colleghe spesso intenta a parlare all'orecchio dei bambini. Se qualcuno piangeva lo portava in corridoio, o dicendo di fare una passeggiata o lavare le mani e il viso al rientro ci teneva a dimostrare che i bambini non piangevano più ma in molte di queste occasioni invece i bambini apparivano ai miei occhi a quelli delle altre due colleghe visibilmente scossi ci chiedevano di stare seduti con noi o dicevano espressamente di non voler stare con lei”. inoltre, è stato altresì verbalizzato da una docente che doveva essere tornato dalla Per_6 stanza dei morbidoni dove sarebbe stato portato dalla docent riferisce che gli sarebbe stato detto da Pt_1 questa di non avvicinarsi una volta rientrato in classe alla maestr altrimenti lei si sarebbe arrabbiata e Per_2 la sua mamma non sarebbe più tornata a prenderlo”.
Secondo le testimonianze delle docenti, la S.V, si sarebbe espressa nei confronti degli allievi con frasi “Zitto! Bocche chiuse! Ora parlo io! Oggi faccio una carneficina! Guai a te se colori male. Stai zitta, non dire niente. Tutti seduti, bocche chiuse. Mamma viene quando lo decido io! Il primo che apre la bocca la maestra si arrabbia. Le manine te le tronco! Guai a voi se non mettete in ordine i giochi”.
Inoltre, secondo quanto riferito dalle colleghe “Dice spesso: «Fermi e zitti, teste sui banchi! sit down! ad alcuni bambini. Tuo padre non viene più Se non la smetti di piangere. Tua mamma non viene più a prenderti. più volte espressa verso gli alunni con frasi del tutto inopportune, quali: «vi tronco le manine, vi
8 taglio la linguetta! Guai a voi se non colorate bene. Oggi faccio una carneficina. Io sono tua madre, tua mamma non c'è più, è diventato un Ghost. Tua madre è diventata una farfalla.» Quest'ultima frase è talmente scosso l'alunno il quale successivamente, in diverse occasioni, chiedeva se la sua mamma, fosse davvero Per_6 diventata una farfalla. Le settimane successive appariva sempre più angosciato e sofferente, Per_6 soprattutto dopo alcuni particolari accadimenti in alcune occasioni. Durante le prime due settimane di ottobre veniva portato fuori dalla sezione dalla maestra , il giorno dopo ci raccontò che la maestra lo aveva Pt_1 portato nella stanza da noi definita dei morbidoni per la presenza di alcuni tappeti e cuscini morbidi stanza che a detta sua la docente avrebbe appellato del ragno;
in questa occasione appariva particolarmente Pt_1 inquieto intimorito. Successivamente ha riferito alla sottoscritta e alle colleghe che la maestra gli Pt_1 avrebbe detto di non andare dalla maestr che il papà non c'era più e che non lo sarebbe più venuto Per_6
a prendere perché era in galera. In un'altra specifica occasione piangendo ha detto alla sottoscritta: «falla smettere! Non voglio stare qui dentro perché lei si avvicina. Fai smettere la maestra ha fatto una cosa Pt_1 gravissima.» Alla nostra richiesta di cosa fosse accaduto, di cosa gli avesse detto lui continuava a piangere e non riusciva a verbalizzare quanto accaduto perché diceva di non poterlo raccontare”.
Le colleghe raccontano altresì di baci insistenti, anche sulle labbra, tocchi ripetuti e costanti sul viso e sussurri alle orecchie di molti bambini. Inoltre, in una nota congiunta, le colleghe docenti della scuola espongono il malessere vissuto dai bambini in modo inequivocabile, con singhiozzi, pianti e sguardi impauriti stati d'ansia, preoccupazioni e angoscia” (cfr. contestazione in prod.)
In ordine a tali episodi, la ricorrente ha dedotto di avere cercato, sin dai primi giorni, di instaurare un rapporto amicale con le colleghe ricevendo da costoro una connotazione negativa per poi allegare, contraddittoriamente che, di fronte alla richiesta formulata da qualche collega di controllare le manifestazioni di affetto, ella ha sempre rispettato la volontà altrui;
quanto agli episodi intercorsi con i bambini, ella ha negato di avere posto in essere tali condotte.
È evidente che la pluralità degli episodi, la loro eterogenea provenienza e la concordanza di quanto riferito dalle persone coinvolte direttamente o indirettamente, in ordine ai comportamenti eccessivamente morbosi della ricorrente e agli scatti di ira, consentono di accreditarne la veridicità, non ravvisandosi alcun ragionevole motivo per dubitare di quanto riferito. Tra l'altro, la ricorrente - che si è sottratta ingiustificatamente alla comparizione in udienza, non ha introdotto alcuna specifica confutazione delle numerose prove raccolte dall'Amministrazione che valga a sostenere la loro falsità
e/o ad infirmare l'attendibilità di quanto riscontrato direttamente dalle colleghe di lavoro e indirettamente dai genitori dei bambini coinvolti, limitandosi a definirli privi di fondamento. Tra gli episodi, ella allega ma non prova che quello del 28.10.2024 sia stato quello che ha dato luogo alla sanzione già applicata dalla società ma anche se ciò fosse vero e tale episodio non dovesse essere considerato perché già sanzionato, resterebbero gli ulteriori episodi sopra descritti.
9 3. non vi è violazione dell'art. 55 quater comma 1, del decreto legislativo 165/2001. Il richiamo alle fattispecie legali elencate nell'art 55 -quater, è tutt'altro che ridondante dal momento che risultano violate dalla ricorrente le fattispecie disciplinari previste dall'art.55 quater comma 1 lettera e) del D.
Lgs. 165/01, nonché dagli artt. 492 e ss. del D. Lgs. n. 297/94, , comma 2, del CCNL 2019/2021, in relazione ai seguenti addebiti: a) atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente;
b) nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
c) realizzazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o comunque lesive della dignità personale altrui;
d) maltrattamenti a danno degli alunni;
e) abuso di autorità.
Tra le condotte imputate, l'ipotesi di cui alla lettera c) è riproduttiva di quella indicata nella lettera e) dell'art. 55 quater, dal momento che la realizzazione di plurime condotte è essa stessa una reiterazione delle condotte stesse.
La gravità dei fatti posti in essere dalla ricorrente e l'irrogazione di sanzioni per precedenti episodi di analogo tenore, consentono di leggere le fattispecie di cui all'art. 55 quater a lei addebitate
(per le quali la norma prevede il licenziamento) in combinato disposto con gli artt. 494 e 495 del
D.Lgs. 297/94, escludendo che possano ritenersi sanzionabili la sola difformità degli atti compiuti con le responsabilità, i doveri e la correttezza inerenti alla funzione o la sola sussistenza di infrazioni di particolare gravità;”, o la sola lettera “d) l'abuso di autorità”.
4.non sussiste la sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione espulsiva irrogata. Gli episodi descritti ed imputati alla ricorrente costituiscono una chiara rappresentazione del clima venutosi a creare nell'ambiente di lavoro, dipendente dai suoi atteggiamenti sia nei confronti degli alunni che delle colleghe. Il disagio provocato in entrambe le categorie di soggetti, che in quanto da loro riferito non è sindacabile, integra a carico della ricorrente indubbi profili di responsabilità. Va detto che in relazione all'età degli alunni e alla delicatezza della funzione della docente, ciò che risulta essersi verificato ha minato il compito formativo a cui ella è preposta. La circostanza che in relazione ad episodi analoghi, la ricorrente sia stata già sanzionata, una prima volta, con l'avvertimento scritto, irrogato con provvedimento n.3382 del 18.03.2024 per comportamenti aggressivi tenuti nei confronti degli allievi e una seconda volta con il rimprovero verbale irrogato con provvedimento n.7889 del
28/10/2024, per eccessiva e inopportuna affettuosità nei confronti degli alunni, denota una perseveranza nella commissione di condotte simili, pregiudicando in modo irreparabile l'affidamento del datore di lavoro nella correttezza comportamentale del proprio dipendente.
10 Va richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in un caso analogo al presente, ha ritenuto che “In tema di sanzioni disciplinari, l'adozione, da parte di un docente, di reiterati comportamenti minacciosi ed aggressivi verso minori costituisce giusta causa di licenziamento, in quanto il metodo educativo non giustifica il compimento di atti anche solo potenzialmente lesivi dell'integrità psico-fisica dell'individuo e contrastanti con la centralità dei diritti inviolabili dell'uomo nel disegno costituzionale e con le finalità stesse dell'attività educativa, secondo gli standard valutativi dell'attuale coscienza sociale” (Cass. civ., sez. lav., n. 12746/2024).
Il giudizio di proporzionalità non può evidentemente tenersi conto dell'assenza del danno. tra l'altro, trattandosi di minori, è del tutto inaccettabile sostenere che la minore gravità dei fatti derivi dalla circostanza che alcun danno fisico o psichico è stato cagionato ai bambini, e che, nelle espressioni che esprimono aggressività, non possano ravvisarsi gli estremi di una grave violenza o minaccia o la manifestazione di un'indole violenta dell'insegnante, dovendo di contro, evidenziarsi che già quanto addebitato alla ricorrente alla luce delle segnalazioni pervenute all'Amministrazione, introduce un quadro comportamento connotato da particolare e inaccettabile gravità.
4) non sussistono le condizioni per il ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Con
con la qualifica di docente di Scuola dell'Infanzia, con sede di servizio presso l'Istituto
Comprensivo Statale “Confalonieri-Ristori” di Napoli, con decorrenza giuridica ed economica dal
04/04/2025. Ed invero, tale ripristino presuppone che venga annullato in sede giurisdizionale l'atto con il quale l'Amministrazione abbia illegittimamente interrotto o risolto il rapporto di impiego, garantendo al dipendente vittorioso l'integrale restitutio in integrum nel rapporto medesimo. Tale annullamento, per quanto motivato ai punti che precedono è del tutto inconfigurabile.
5) Di conseguenza, è infondata la richiesta subordinata, in caso di mancato riconoscimento delle spettanze retributive, del diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito, consistente nel lucro cessante derivante dal mancato espletamento del servizio alle dipendenze del resistente. CP_1
All'esito, il ricorso, sulla base dei motivi di censura dedotti va integralmente rigettato. E' assorbita in tale statuizione ogni altra valutazione (ivi compresa l'efficacia del provvedimento di trasferimento della sede di lavoro, venuta meno a seguito del provvedimento espulsivo).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tariffari relativi alle controversie di lavoro, di valore indeterminabile e di bassa complessità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
11 condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Amministrazione convenuta delle spese di lite liquidate in € 5.323,35 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Napoli, 21.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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