CASS
Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2024, n. 42772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42772 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LU EN nato il [...] WE AO nato il [...] avverso la sentenza del 28/03/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori di LU EN, Avv.ti VITTORIO SPALLASSO e FABIO LOBINA, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42772 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 marzo 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano pronunciava sentenza di applicazione della pena su richiesta a Lu EN e EI YA, imputati dei delitti di cui agli artt. 61 n.4, 61-bis, 81, 110, cod. pen. 151-ter d.lgs. n. 585/95 e 61-bis, 81, 110 e 648-bis cod. pen. per riciclaggio, e disponeva la confisca di quanto oggetto di sequestrato con decreto del giudice per le indagini preliminari di beni per un importo pari alla somma di C 26.503.790,00 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Lu EN, eccependo la non assoggettabilità alla confisca di alcuni beni sequestrati, in quanto non riconducibili a Lu EN e che nel frattempo erano stati restituiti, con decreto del Pubblico ministero, al terzo effettivo titolare dei medesimi. 1.2 Il difensore lamenta l'erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc.pen. e 648-quater cod., in quanto la sentenza appariva viziata anche con riferimento alla quantificazione del profitto dei reati: il giudice per le indagini preliminari, nel determinare il valore equivalente al profitto del delitto di riciclaggio contestato, lo aveva fatto coincidere con le somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delle stesse, e non con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'indagato, senza considerare che il profitto di ogni singolo concorrente consisteva in una minima percentuale delle somme oggetto del capo di imputazione;
inoltre, il valore per equivalente individuato dal giudice si riferiva alla somma di tutti i denari riciclati dagli indagati nel loro insieme, di nuovo senza alcun riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'indagato Lu EN;
in particolare, il compenso di quest'ultimo sarebbe consistito in una commissione tra 1'1,5% e il 2% dela somma. 2. Propone ricorso il difensore di EI YA. 2.1 Il difensore eccepisce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che aveva disposto la confisca per equivalente nella misura indicata nel decreto di convalida ed emissione del sequestro preventivo;
in particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto che, trattandosi di confisca obbligatoria prevista dall'art. 648-quater cod. pen., l'acquiescenza rappresentata da tutti gli imputati alle rispettive istanze di applicazione della pena su richiesta dovesse essere interpretata nel senso di acquiescenza alla confisca obbligatoria, non considerando che il giudice, anche in caso di sentenza di patteggiamento, ha l'obbligo di 2 motivare sulla confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, anche nel caso di confisca obbligatoria. Il difensore eccepisce inoltre il difetto di motivazione in merito alla individuazione dei beni oggetto della confisca per equivalente, mancando del tutto una quantificazione del valore dei beni da sottoporre a confisca, essendo stato soltanto richiamato il calcolo compiuto all'interno del decreto di convalida e sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Si deve infatti rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, all'udienza del 26 settembre 2019 (n.21368 Rv 279348 - 01, AV e altri), hanno precisato che "la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen."; pertanto, poiché nella istanza di patteggiamento Lu EN dichiarava "espressamente di rinunciare ad ogni pretesa sui beni sottoposti a sequestro preventivo...acconsentendo alla confisca degli stessi" e in quella di EI YA lo stesso "esprime -tramite il sottoscritto procuratore speciale- il proprio consenso alla confisca di tutti i beni sottoposti a sequestro preventivo in data 17/10/2023...", i ricorsi avrebbero potuto essere proposti soltanto ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017, che prevede che "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza": poiché i ricorsi sono successivi alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, gli stessi sono inammissibili. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2024
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori di LU EN, Avv.ti VITTORIO SPALLASSO e FABIO LOBINA, i quali hanno insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42772 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 16/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 28 marzo 2024, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano pronunciava sentenza di applicazione della pena su richiesta a Lu EN e EI YA, imputati dei delitti di cui agli artt. 61 n.4, 61-bis, 81, 110, cod. pen. 151-ter d.lgs. n. 585/95 e 61-bis, 81, 110 e 648-bis cod. pen. per riciclaggio, e disponeva la confisca di quanto oggetto di sequestrato con decreto del giudice per le indagini preliminari di beni per un importo pari alla somma di C 26.503.790,00 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di Lu EN, eccependo la non assoggettabilità alla confisca di alcuni beni sequestrati, in quanto non riconducibili a Lu EN e che nel frattempo erano stati restituiti, con decreto del Pubblico ministero, al terzo effettivo titolare dei medesimi. 1.2 Il difensore lamenta l'erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc.pen. e 648-quater cod., in quanto la sentenza appariva viziata anche con riferimento alla quantificazione del profitto dei reati: il giudice per le indagini preliminari, nel determinare il valore equivalente al profitto del delitto di riciclaggio contestato, lo aveva fatto coincidere con le somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacolare la provenienza delle stesse, e non con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'indagato, senza considerare che il profitto di ogni singolo concorrente consisteva in una minima percentuale delle somme oggetto del capo di imputazione;
inoltre, il valore per equivalente individuato dal giudice si riferiva alla somma di tutti i denari riciclati dagli indagati nel loro insieme, di nuovo senza alcun riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'indagato Lu EN;
in particolare, il compenso di quest'ultimo sarebbe consistito in una commissione tra 1'1,5% e il 2% dela somma. 2. Propone ricorso il difensore di EI YA. 2.1 Il difensore eccepisce il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che aveva disposto la confisca per equivalente nella misura indicata nel decreto di convalida ed emissione del sequestro preventivo;
in particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto che, trattandosi di confisca obbligatoria prevista dall'art. 648-quater cod. pen., l'acquiescenza rappresentata da tutti gli imputati alle rispettive istanze di applicazione della pena su richiesta dovesse essere interpretata nel senso di acquiescenza alla confisca obbligatoria, non considerando che il giudice, anche in caso di sentenza di patteggiamento, ha l'obbligo di 2 motivare sulla confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, anche nel caso di confisca obbligatoria. Il difensore eccepisce inoltre il difetto di motivazione in merito alla individuazione dei beni oggetto della confisca per equivalente, mancando del tutto una quantificazione del valore dei beni da sottoporre a confisca, essendo stato soltanto richiamato il calcolo compiuto all'interno del decreto di convalida e sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Si deve infatti rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, all'udienza del 26 settembre 2019 (n.21368 Rv 279348 - 01, AV e altri), hanno precisato che "la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen."; pertanto, poiché nella istanza di patteggiamento Lu EN dichiarava "espressamente di rinunciare ad ogni pretesa sui beni sottoposti a sequestro preventivo...acconsentendo alla confisca degli stessi" e in quella di EI YA lo stesso "esprime -tramite il sottoscritto procuratore speciale- il proprio consenso alla confisca di tutti i beni sottoposti a sequestro preventivo in data 17/10/2023...", i ricorsi avrebbero potuto essere proposti soltanto ai sensi dell'art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entrato in vigore il 3 agosto 2017, che prevede che "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza": poiché i ricorsi sono successivi alla data di entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricorso in nessuno di quelli indicati, gli stessi sono inammissibili. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/10/2024