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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8547/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240041149887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 07/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 7.4.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 6 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 02820240041149887000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Caserta;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2017;
- tributo: Tasse auto;
- data di notifica atto: 13.2.2025;
- importo complessivo: € 328,01;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica accertamento prodromico;
-) prescrizione triennale.
Il 9.6.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania resta contumace.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In atti, stante la contumacia della Regione Campania, non vi è la prova della notifica degli accertamenti prodromici indicati a pagina 5 della cartella, il che impone l'accoglimento di entrambe le eccezioni attoree.
Il ricorso va, dunque, accolto con il conseguente annullamento della cartella impugnata e della pretesa tributaria.
L'esito del giudizio è motivo di compensazione delle spese della fase cautelare e di quella di merito tra il ricorrente e l'ADER che si è limitata e notificare il ruolo mentre l'Ente impositore va condannato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER; condanna la Regione Campania alle spese per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8547/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240041149887000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 07/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, con tempestivo ricorso notificato il dì 7.4.2025 e costituzione in giudizio effettuata il giorno 6 del mese successivo, impugna:
- la cartella di pagamento n. 02820240041149887000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Caserta;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2017;
- tributo: Tasse auto;
- data di notifica atto: 13.2.2025;
- importo complessivo: € 328,01;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica accertamento prodromico;
-) prescrizione triennale.
Il 9.6.2025, a mezzo avvocato del libero foro, si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che contesta le avverse eccezioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania resta contumace.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In atti, stante la contumacia della Regione Campania, non vi è la prova della notifica degli accertamenti prodromici indicati a pagina 5 della cartella, il che impone l'accoglimento di entrambe le eccezioni attoree.
Il ricorso va, dunque, accolto con il conseguente annullamento della cartella impugnata e della pretesa tributaria.
L'esito del giudizio è motivo di compensazione delle spese della fase cautelare e di quella di merito tra il ricorrente e l'ADER che si è limitata e notificare il ruolo mentre l'Ente impositore va condannato come in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U. accoglie il ricorso e compensa le spese tra il ricorrente e l'ADER; condanna la Regione Campania alle spese per € 278,00, oltre spese generali 15%, cp, iva e cut, con attribuzione al difensore del ricorrente, Avv. Difensore_1.