Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00525/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01390/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Russo, con domicilio eletto presso il suddetto avvocato, con studio in Torino, via Giacomo Medici, 42;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento, prot. nr. -OMISSIS-, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha dichiarato inammissibile l’istanza del ricorrente volta a ottenere la conversione del permesso di soggiorno per “Protezione speciale” in uno per lavoro subordinato nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 18 febbraio 2026 il dott. CA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
Considerato che il 13 febbraio 2026 la resistente ha annullato l’atto gravato;
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE PR, Presidente
CA VI, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA VI | LE PR |
IL SEGRETARIO