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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di GELA nei confronti di: NA FI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2025 del TRIBUNALE di GELA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3356 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/10/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 29/4/2025 con la quale il giudice monocratico dello stesso Tribunale, nel procedimento a carico di SO IN, ha rimesso gli atti al pubblico ministero per la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, atteso che "la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. è stata fatta presso il difensore di fiducia e non al domicilio precedentemente eletto". A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, l'ufficio ricorrente ha dedotto l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato, che aveva determinato la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, atteso che l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. era stato regolarmente notificato. 2. Il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. , h06940 ~1-x' v • 3. Il ricorso è inammissibile perch' manifestamente infondati.. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il provvedimento abnorme è quello che si concreta «in una pronuncia che per la sua stranezza e la singolarità del contenuto si pone al di fuori delle norme e dell'intero ordinamento processuale, così da rendere indispensabile il rimedio del ricorso per cassazione al fine di rimuovere una situazione processuale altrimenti insanabile» (Sez. 6, Sentenza n. 4121 del 19/11/1992, Bosca, Rv. 192943; Sez. 1, Sentenza n. 1638 del 08/04/1991, Zanetti, Rv. 187546; Sez. 5, Ordinanza n. 1338 del 22/06/1992, P.M. in proc. Zinno, Rv. 191559). Le Sezioni Unite, con plurime decisioni, hanno chiarito che «l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). Nel caso in esame, il Tribunale di Gela ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero esercitando un potere espressamente riconosciutogli dal sistema processuale e che non determina la stasi del procedimento, potendo il Pubblico Ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso, come riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, che hanno espressamente affermato che "non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità 2 del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso" (Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Rv. 243590).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, il 24 ottobre 2025 Sentenza a motivazione semplificata.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3356 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 24/10/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 29/4/2025 con la quale il giudice monocratico dello stesso Tribunale, nel procedimento a carico di SO IN, ha rimesso gli atti al pubblico ministero per la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, atteso che "la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. è stata fatta presso il difensore di fiducia e non al domicilio precedentemente eletto". A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, l'ufficio ricorrente ha dedotto l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato, che aveva determinato la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, atteso che l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. era stato regolarmente notificato. 2. Il P.G. ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. , h06940 ~1-x' v • 3. Il ricorso è inammissibile perch' manifestamente infondati.. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il provvedimento abnorme è quello che si concreta «in una pronuncia che per la sua stranezza e la singolarità del contenuto si pone al di fuori delle norme e dell'intero ordinamento processuale, così da rendere indispensabile il rimedio del ricorso per cassazione al fine di rimuovere una situazione processuale altrimenti insanabile» (Sez. 6, Sentenza n. 4121 del 19/11/1992, Bosca, Rv. 192943; Sez. 1, Sentenza n. 1638 del 08/04/1991, Zanetti, Rv. 187546; Sez. 5, Ordinanza n. 1338 del 22/06/1992, P.M. in proc. Zinno, Rv. 191559). Le Sezioni Unite, con plurime decisioni, hanno chiarito che «l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, Sentenza n. 17 del 10/12/1997, Di Battista, Rv. 209603; Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094). Nel caso in esame, il Tribunale di Gela ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero esercitando un potere espressamente riconosciutogli dal sistema processuale e che non determina la stasi del procedimento, potendo il Pubblico Ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso, come riconosciuto anche dalle Sezioni Unite, che hanno espressamente affermato che "non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento - rilevata l'invalidità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita - dichiari erroneamente la nullità 2 del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso" (Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Rv. 243590).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deliberato in camera di consiglio, il 24 ottobre 2025 Sentenza a motivazione semplificata.