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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 880/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente e Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3903/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017664408000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017664408000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017664408000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017664408000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060087443452000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060087443452000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060087443452000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060123861848000 IRPEF-ALTRO 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al R.G.R. n. 3903/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620249017664408000, notificata il 13 maggio 2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, deducendone l'illegittimità per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte n. 29620060087443452000 e n. 29620060123861848000 e intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che concludeva per il rigetto del ricorso, depositando estratti di ruolo e relate di notifica delle cartelle, nonché documentazione attestante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
La ricorrente depositava memoria illustrativa insistendo nelle proprie difese.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo sulla dedotta omessa notifica delle cartelle presupposte è infondato.
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione risulta che la cartella di pagamento n.
29620060087443452000 è stata notificata in data 20 settembre 2006 e la cartella di pagamento n.
29620060123861848000 è stata notificata in data 19 gennaio 2007.
Va ora rilevato che la ricorrente ha articolato specifiche contestazioni sulla validità delle notifiche solo con la memoria illustrativa, introducendo profili nuovi (relativi a codice fiscale, data di nascita, modalità di consegna).
Tali doglianze, in quanto fondate su elementi asseritamente emersi successivamente, avrebbero dovuto essere dedotte mediante motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 24, comma 2, D.lgs. 546/1992.
La mancata proposizione di motivi aggiunti comporta la inammissibilità delle censure nuove sollevate tardivamente (v. Cass. 16797/2025).
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Dalla documentazione in atti risulta che, successivamente alla notifica delle cartelle, in data 17 luglio 2009
è stata notificata comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, in data 22 febbraio 2019 è stata notificata precedente intimazione di pagamento e in data 13 maggio 2024 è stata notificata l'intimazione oggi impugnata.
Tali atti sono idonei ad interrompere il termine prescrizionale.
Inoltre, deve tenersi conto delle sospensioni legali dei termini di prescrizione previste dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dal D.L. n. 18/2020 e successive proroghe in relazione all'emergenza Covid-19.
Ancora, Cass. 960/2025 ha stabilito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Inoltre, per i crediti erariali vale l'ordinaria prescrizione decennale dell'art. 2946 c.c.
Per coerenza, anche sanzioni e interessi non contestati con atto autonomo seguono il termine di prescrizione del credito principale, non potendo prescriversi con un termine diverso e più breve, oltre al fatto che anche su tali voci gli atti notificati avrebbero comunque interrotto ogni decorso.
Pertanto, considerando gli atti interruttivi e le sospensioni normative, non risulta decorso alcun termine prescrizionale.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in euro
1489,00 oltre accessori di legge.
Palermo, 13.1.2026
Il Presidente est.
MI VO
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente e Relatore
PILLITTERI COSTANTINO, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3903/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Prof. Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017664408000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017664408000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017664408000 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249017664408000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060087443452000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060087443452000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060087443452000 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620060123861848000 IRPEF-ALTRO 2003 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al R.G.R. n. 3903/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29620249017664408000, notificata il 13 maggio 2024, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/1973, deducendone l'illegittimità per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte n. 29620060087443452000 e n. 29620060123861848000 e intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che concludeva per il rigetto del ricorso, depositando estratti di ruolo e relate di notifica delle cartelle, nonché documentazione attestante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
La ricorrente depositava memoria illustrativa insistendo nelle proprie difese.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo sulla dedotta omessa notifica delle cartelle presupposte è infondato.
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione risulta che la cartella di pagamento n.
29620060087443452000 è stata notificata in data 20 settembre 2006 e la cartella di pagamento n.
29620060123861848000 è stata notificata in data 19 gennaio 2007.
Va ora rilevato che la ricorrente ha articolato specifiche contestazioni sulla validità delle notifiche solo con la memoria illustrativa, introducendo profili nuovi (relativi a codice fiscale, data di nascita, modalità di consegna).
Tali doglianze, in quanto fondate su elementi asseritamente emersi successivamente, avrebbero dovuto essere dedotte mediante motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 24, comma 2, D.lgs. 546/1992.
La mancata proposizione di motivi aggiunti comporta la inammissibilità delle censure nuove sollevate tardivamente (v. Cass. 16797/2025).
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Dalla documentazione in atti risulta che, successivamente alla notifica delle cartelle, in data 17 luglio 2009
è stata notificata comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, in data 22 febbraio 2019 è stata notificata precedente intimazione di pagamento e in data 13 maggio 2024 è stata notificata l'intimazione oggi impugnata.
Tali atti sono idonei ad interrompere il termine prescrizionale.
Inoltre, deve tenersi conto delle sospensioni legali dei termini di prescrizione previste dalla legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e dal D.L. n. 18/2020 e successive proroghe in relazione all'emergenza Covid-19.
Ancora, Cass. 960/2025 ha stabilito che “i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Inoltre, per i crediti erariali vale l'ordinaria prescrizione decennale dell'art. 2946 c.c.
Per coerenza, anche sanzioni e interessi non contestati con atto autonomo seguono il termine di prescrizione del credito principale, non potendo prescriversi con un termine diverso e più breve, oltre al fatto che anche su tali voci gli atti notificati avrebbero comunque interrotto ogni decorso.
Pertanto, considerando gli atti interruttivi e le sospensioni normative, non risulta decorso alcun termine prescrizionale.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in euro
1489,00 oltre accessori di legge.
Palermo, 13.1.2026
Il Presidente est.
MI VO