Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 880
CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché la documentazione prodotta dall'Agente della riscossione ha provato la notifica delle cartelle in date precedenti. Inoltre, le specifiche contestazioni sulla validità delle notifiche, introdotte con memoria illustrativa, sono state dichiarate inammissibili per mancata proposizione di motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti azionati

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, evidenziando la presenza di atti interruttivi della prescrizione (iscrizione ipotecaria, precedenti intimazioni di pagamento) e le sospensioni legali dei termini dovute alla legge di stabilità 2014 e all'emergenza Covid-19. Si è richiamata la giurisprudenza della Cassazione sulla sospensione dei termini e si è confermata la prescrizione decennale per i crediti erariali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 880
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 880
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

    Testo completo