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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/12/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.941/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
con il patrocinio dell'Avv. RICCARDO ARNÒ Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PINNA ONroparte_1
OSCAR.
(c.f. con il patrocinio dell'avv. ONroparte_2 P.IVA_1
NC LI
PARTE RESISTENTE
Oggi 10/12/2025 ad ore 11.30 mediante collegamento da remoto con il Giudice Andrea
RA FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Luigi Cirillo in sostituzione dell'avv. ARNO' RICCARDO per parte resistente l'avv. Di Toro Mammarella Cristiano in sostituzione dell'avv. CP_2
NC LI ON per parte resistente l'avv. Pinna Oscar
è altresì presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Previ gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
1.accertare e dichiarare, a ogni effetto di legge e di contratto, che il ricorrente ha lavorato per le convenute nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità di cui in premessa, 2.accertare e dichiarare che la suddetta prestazione lavorativa del ricorrente si è svolta con gli orari, nei giorni e nei tempi e secondo le modalità e le mansioni dedotti in premessa 3.accertare e dichiarare che i suddetti rapporti di lavoro sono ab origine disciplinati e regolamentati dal CCNL Tras. Sped. in CP_3 premessa indicato e comunque applicare ai predetti rapporti di lavoro il trattamento economico previsto dal CCNL sopra citato;
4.accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento di differenze retributive in premessa indicate e, comunque, a titolo di E.a.r. – Mancata adesione all'Ente bilaterale, scatti di anzianità, importo forfettario – Una tantum, risarcimento danno per ferie non godute e/o pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché differenze dovute su mensilità aggiuntive e per quanto viene erogato a titolo di straordinario, TFR ed errato inquadramento, conseguentemente, 5.condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere ai ricorrenti l'importo di € 16.238,33 lordi a titolo di differenze retributive, ovvero la diversa somma anche superiore e/o inferiore che dovesse risultare dovuta eventualmente a seguito di ctu contabile e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia ed equità 6.in ogni caso, condannare in solido le società convenute, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., al pagamento in favore del ricorrente delle differenze e maggiorazioni economiche e retributive come sopra specificate e quantificate e comunque condannare in solido le società convenute al pagamento di tutte quelle somme, comprensive di tutte le voci economiche previste per legge e per contratto, che risultassero ancora dovute ai ricorrenti, a titolo di differenze e/o maggiorazioni retributive, per il suddetto periodo di lavoro dipendente o per quel diverso periodo lavorativo che risultasse provato in corso di causa, in applicazione dell'art. 36 Cost., del codice civile e del CCNL in premessa richiamato o di quella anche diversa contrattazione collettiva comunque in concreto applicabile, in quella somma e misura che sarà provata e ritenuta di legge e di giustizia anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. .Con vittoria di spese, rimborso contributo unificato di 118,50 euro e pagamento di compensi professionali, spese generali 15%, cpa 4% e oneri di legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore anticipatario. --==OO0OO==-- In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale diretta sui fatti narrati nel presente ricorso da intendersi qui ritrascritti preceduti dalla locuzione “vero che” estrapolate ed escluse eventuali frasi e/o parole che implichino valutazioni o giudizi. Si chiede, in particolare, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1.VERO CHE le mansioni cui è stato da sempre adibito il ricorrente sono : picking (prelievo) e packing (imballaggio), ossia svolgere l'operazione di prelievo fisico del prodotto, (l'estrazione di un articolo dagli scaffali) e preparazione dei bancali per la spedizione, mediante dispositivo elettronico per individuare la merce da prelevare e carrelli semoventi industriali che consentono lo spostamento tra le varie corsie (più di 80) in piano e la sopraelevazione in quota (cfr.fotografie allegate) fino anche a tre metri di altezza per prelevare la merce.
2.VERO CHE il ricorrente doveva raccogliere dei libri alla base di liste da 150 posizioni e da 50 a 500 libri (in gergo venivano definite “righe”, da
“50 righe” a “500 righe”), doveva poi controllare il prezzo e, se necessario, fare il “cambio prezzo” con la macchinetta etichettatrice, quindi provvedere alla movimentazione, allo scarico dei libri a terra dalle varie corsie e scaffalature in altezza ove erano collocati, prendere scatole da 30 kg e preparare i bancali.
3.VERO CHE il ricorrente per potersi muovere attraverso le numerosissime corsie (più di 80) e attraverso gli immensi capannoni/magazzini (che compongono tutti assieme lo stabilimento di Stradella) e compiere tutte queste CP_2 operazioni, utilizzava, durante l'intero turno di otto ore die, i carrelli e le macchine elettriche;
né poteva essere altrimenti, perché i ritmi ed il carico di lavoro erano intensi e gravosi e, se un operaio si fosse mosso a piedi per raggiungere le corsie o avesse utilizzato una semplice scala o un traspallet manuali, avrebbe impiegato moltissimo tempo solo per muoversi da un punto all'altro del magazzino.
4.VERO CHE i magazzini / depositi di a Stradella sono CP_2 mastodontici e per un operaio non è possibile muoversi a piedi, perché solo per recarsi da un punto del deposito ad un'altro impiegherebbe molto tempo, sicché sin dal primo giorno all'addetto al magazzino presso lo stabilimento di Stradella viene insegnato l'utilizzo CP_2 di macchine elettriche, gru, carrelli elettrici e, conseguentemente, il ricorrente ha sempre effettuato (già da quando erano formalmente assunto da attività di CP_4 movimentazione merci nei magazzini che comportavano l'utilizzo di mezzi meccanici CP_2
e/o elettrici, nonché ha sempre svolto fin dal primo giorno attività di carico e scarico merci con utilizzo di carrelli elettrici, ed è stato adibito come conducenti di macchine operatrici di grandi dimensioni;
5.VERO CHE Oltre ad aver sempre utilizzato e condotto carrelli elettrici, veicoli semoventi industriali, macchine operatrici elettriche e transpallets elettrici, il ricorrente ha anche utilizzato palmari, pistole laser e dispositivi elettronici per individuare la merce e movimentarla.
6. Vero che tutte queste mansioni sono riconducibili al livello 5 e non già ai livelli 6J e 6 ove sono inquadrati i facchini ed i manovali.
PARTE RESISTENTE CP_1
In via preliminare 1) autorizzare ai sensi degli artt. 106, 269 e 420, co. 9, c.p.c. la chiamata in causa, a manleva e garanzia, anche in virtù dell'azione di regresso, di CP_5
, con sede in LA, Via privata Grosio n.10/10 (CF e P.I. ),
[...] P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 420 c.p.c. pronunciare nei termini di rito un nuovo decreto e/o ordinanza per la fissazione di altra udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito 2) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare al pagamento della minor somma che sarà ritenuta di giustizia e, in ogni caso, nei CP_1 limiti della responsabilità solidale per somme aventi natura schiettamente retributiva;
Nei confronti del Terzo Chiamato: 4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, si chiede condannarsi , con sede ONroparte_5 in LA, Via privata Grosio n.10/10 (CF e P.I. ), in persona del legale P.IVA_2
ON rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne anche in via di regresso, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole alla stessa derivante per i motivi azionati nel presente giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio. In ogni caso 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
In via istruttoria, senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova a) sia disposta prova per interpello e per testi sulle circostanze di narrativa che fossero oggetto di contestazione, da intendersi quivi ritrascritte, tutte precedute dalla ON locuzione “vero che” e comunque sui seguenti capitoli di prova: 1. è una società con finalità commerciali, che assume impegni nei confronti di terzi attraverso la sottoscrizione di contratti (doc.2);
2. Precisamente, in data 01.08.2018, la scrivente azienda sottoscriveva con una lettera di intenti per la gestione della logistica del centro distributivo di Stradella CP_2
(PV), con iniziale scadenza al 30.09.2018 (doc. 3);
3. Il rapporto contrattuale veniva poi più volte prorogato sino al 30.06.2020 (doc. 4,5,6,7,8,9) e successivamente, in data 01.07.2020, veniva sottoscritto il contratto definitivo n. 20-030/C (doc. 10);
4. Dopo averne verificato le ON caratteristiche tecniche, affidava in concreto le attività di logistica e movimentazione delle merci alle cooperative affidatarie e aderenti ONroparte_6 CP_7 all'organizzazione e con le quali intrattiene rapporti continuativi, che comunque mantengono la propria autonomia sia organizzativa sia decisionale in ambito operativo (doc. 11, 12 e 13);
5. Nel caso di specie, quindi, le predette attività di logistica vengono svolte presso il magazzino di sito in Stradella (PV), Via Zaccagnini snc, c.d. “città ONroparte_2
ON del libro”;
6. Invero, con decorrenza 01.08.2018, è subentrata a , Parte_2 quale società appaltatrice del servizio logistico presso il sito in questione e la medesima società è la diretta contraente della committente principale 7. Con ONroparte_2
ON il subentro di sono stati sottoscritti n. 2 verbali di accordo sindacale con le OO.SS. maggiormente rappresentative per la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il mantenimento delle condizioni retributive e normative già in essere in favore dei lavoratori impiegati nel sito ON (doc. 14 e 15);
8. In data 19.12.2018 fra e le società da essa designate per l'attività operativa di movimentazione delle merci, unitamente ad da una parte, e le Persona_2
OO.SS. maggiormente rappresentative, dall'altra parte, è stato siglato un accordo quadro avente ad oggetto la regolamentazione del modello retributivo e degli istituti differiti, nonché delle condizioni economiche complessive, anche di miglior favore, dei lavoratori (doc. 16); 9.
In questo quadro, per quanto risulta alla Scrivente a seguito delle informazioni apprese in fase di audit con la datrice il ricorrente veniva assunto in data 01.08.2018 da CP_7
con contratto di somministrazione a tempo determinato acausale, con scadenza CP_4
31.10.2018, adibito, presso l'utilizzatrice al magazzino di Stradella (PV), CP_7
Via Zaccagnini snc (doc. 17); 10. Detto contratto era oggetto di varie proroghe (cfr. doc. 17):
a. I proroga al 13.01.2019; b. II proroga al 14.04.2019; c. III proroga al 21.06.2019; d. IV proroga al 14.07.2019; 11. Successivamente in data 15.07.2019, il ricorrente veniva ammesso ONr alla cooperativa , previa specifica domanda e successiva deliberazione, acquisendo lo status di socio lavoratore (doc. 18,19 e 20); 12. ONestualmente, veniva costituito il rapporto di lavoro mutualistico, in virtù del quale lo stesso veniva ammesso sul luogo di lavoro presso l'appalto di Stradella (PV); 13. Nello specifico, il sig. ONroparte_2 Pt_3
ONr
è stato assunto alle dipendenze di con contratto a tempo indeterminato, con la
[...] mansione di addetto allo spostamento delle merci ed inquadramento nel livello 6°J, in applicazione del CCNL Trasporto merci spedizioni e logistica (cfr. doc. 20); 14. Con lettera del 09.10.2019 e decorrenza dall'01.10.2020, la datrice riconosceva al sig. Parte_3
l'inquadramento nel 5° livello del CCNL di settore (doc. 21); 15. Presso il magazzino di
Stradella, nel periodo dal 2018 al febbraio 2021 compreso, sempre per quanto consta alla
, il sig. era assegnato al reparto “Linea Picking” dove svolgeva attività Parte_4 Parte_3 di movimentazione delle merci, a piedi, senza l'ausilio di servomezzi;
16. Dal mese di marzo
2021 a tutt'oggi, il ricorrente ha svolto l'attività movimentazione delle merci mediante l'utilizzo di carrelli elettrici, presso il reparto “prelievo AME”; 17. Nello specifico, lo stesso svolgeva le seguenti attività: a. “PRELIEVO RF/PICK&PACK non in quota”: dopo la pianificazione degli ordini, il sistema operativo genera delle missioni di prelievo. Le stesse vengono stampate su etichette cartacee con codice a barre e consegnate dal capo turno. Ogni etichetta corrisponde ad un roll container/pallet contenente 16 colli;
ogni collo corrisponde ad una destinazione (librerie, grossisti, ecc.). Il capo turno suddivide i roll container per orario di spedizione e shipping line, successivamente dà indicazioni all'operatore sulle priorità di prelievo. L'operatore inforca il roll container, si logga nella pistola a lui affidata, mediante un'utenza (affidata dalla coop.) e una password (da lui scelta e del quale solo l'operatore stesso ne è a conoscenza), serializza l'etichetta posizionata su ogni roll container e successivamente sullo schermo della pistola appaiono le indicazioni necessarie (codice prodotto, quantità, ubicazione di prelievo) per compiere le attività di prelievo pick&pack.
L'operatore si reca nella prima ubicazione indicata sul terminale, serializza il codice a barre del prodotto, preleva la quantità indicata e la deposita in uno dei 16 colli indicati dal terminale. Tale operazione viene eseguita ripetutamente fino all'esaurimento delle missioni contenute nell'etichetta interessata. Ultimate le operazioni di prelievo, il roll container viene depositato in una zona dedicata. Nel caso in cui il prelievo sia parziale il roll container viene depositato in una zona dedicata, denominata “da finire”. Per lo svolgimento di tale attività, il ricorrente utilizzava l'EKS 110 (c.d. commissionatore basso): notoriamente classificato come mezzo di limitata complessità, tra quelli più semplici che vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività di movimentazione delle merci. L'operatore guida il mezzo attraverso una manopola direzionale, una farfalla per direzionare il senso di marcia e due pulsanti per il movimento di salita/discesa. L'operatore può essere alzato fino a un massimo di 90 cm (terra-piede); b. “CONFEZIONAMENTO AME RF”: l'addetto posiziona libri all'interno di alcune scatole mediante l'utilizzo dell'EJC M 10 (un transpallet elettrico uomo a terra). Anch'esso notoriamente classificato come mezzo di limitata complessità, tra quelli più semplici che vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività di movimentazione delle merci. L'operatore guida il mezzo attraverso una farfalla per direzionare il senso di marcia e due pulsanti per il movimento di salita/discesa delle pale) si reca nel buffer denominato
“pallet da confezionare”, inforca il bancale seguendo le priorità indicate dal capo turno.
Successivamente, si reca nella postazione (computer fisso, pistola bluetooth e stampante zebra) assegnatagli, si logga nella postazione fissa a lui affidata, mediante un'utenza (affidata dalla coop) e una password (da lui scelta e del quale solo l'operatore stesso è a conoscenza), serializza l'etichetta posizionata su ogni pallet e successivamente sullo schermo della postazione appaiono le indicazioni necessarie (codice prodotto, quantità, tipologia di scatola da utilizzare) per compiere la c.d. attività di confezionamento rf, cioè inserire le quantità di merce richiesta (libri) nella scatola con il relativo riempimento. Dopodiché, l'addetto conferma l'avvenuto confezionamento e in automatico viene stampata l'etichetta di spedizione, la quale viene applicata sul rispettivo collo. Infine il collo viene spinto sulla rulliera automatica della linea di confezionamento;
c. ”, con l'ausilio del CP_8 servomezzo elettrico c.d. paperino. L'attività di Fondo Linea consiste in:
1. Serializzazione e conferma tramite pistola rf dei roll con prelievo ultimato;
2. Scarico manuale dei colli dai
Roll;
3. Posizionamento dei colli su una rulliera a folle;
4. Sistemazione libri e inserimento del riempitivo;
5. Immissione dei colli su rulliera automatizzata che porta a chiusura automatica degli stessi;
6. Scarico manuale, suddivisione e rispettivo posizionamento per linea vettoriale dei colli sui plt;
7. Trasporto plt da area fine linea in area dedicata al carico tramite transpallet elettrico con pedana (c.d. paperino); 18. ONrariamente a quanto riferito al punti 8 del ricorso introduttivo, il ricorrente non ha mai svolto attività di imballaggio
(packing), non ha mai utilizzato carrelli elevatori con sopraelevazione in quota a 3 metri
(infatti l'unico servomezzo che ha utilizzato per svolgere le sue mansioni è il commissionatore basso che si eleva solo fino a 90 cm da terra), non ha mai svolto attività di controllo dei prezzi e/o di cambio dei prezzi con la macchinetta etichettatrice, né ha mai svolto movimentazione, scarico dei libri a terra delle corsie o scaffalature in altezza, né preso scatole da 30 kg e/o preparato bancali;
19. ONrariamente a quanto riferito al punto 16 del ricorso introduttivo, il ricorrente non ha mai guidato gru, kombi o altri carrelli complessi trilaterali o quadrivi;
20. ONrariamente a quanto riferito al punto 16 del ricorso introduttivo,
e come più volte ribadito, il ricorrente, per lo svolgimento delle sue mansioni, ha utilizzato unicamente carrelli elettrici semplici, quali il commissionatre basso, il paperino e il transpallet manuale, oltre alla pistola RF;
non si riconoscono pertanto tutti gli altri compiti indicati da controparte;
21. Il ricorrente svolgeva un orario di 8 ore giornaliere (dal lunedì al venerdì), per cinque giorni alla settimana con due giorni di riposo, secondo turni diversi a rotazione con gli altri colleghi, a seconda delle esigenze organizzative e di gestione dell'appalto; 22. Il ricorrente veniva correttamente inquadrato in ragione delle mansioni svolte in concreto, ed ha sempre ricevuto la paga spettante a norma di legge e di contratto, in applicazione del trattamento economico corrispondente;
23. Infatti, il ricorrente ha ricevuto la retribuzione mensile sulla base di una paga oraria, così come risulta dai cedolini paga e dai LUL, che si allegano, nonché sulla base delle disponibilità di volta in volta offerte all'azienda (doc. 22);
24. La retribuzione ordinaria, nonché la 13ma e 14ma, le ferie, i ROL, i permessi il TFR nonché ogni altro elemento economico di cui ai cedolini paga prodotti, sono stati determinati e, pertanto, corrisposti applicando integralmente i parametri economici contenuti nel CCNL per i dipendenti delle Imprese di Logistica, Trasporto e spedizione merci, con le particolarità previste nella parte speciale terza per la Cooperazione, nonché conformemente agli accordi sindacali prodotti in giudizio;
25. In particolare la datrice di lavoro ha adottato il metodo di cui al combinato disposto degli artt. 3 LN 142/01 – 23 capitolo II disposizioni generali rubricato interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi - 61 PARTE SPECIALE sezione prima e 61 sezione terza cooperazione rubricati retribuzione CCNL trasporto merci spedizione e logistica;
26. Ne consegue che la datrice ha erogato gli istituti relativi la tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie ed indennità sostitutiva delle ferie non godute, permessi per ROL e per ex festività, indennità sostitutiva ai permessi non goduti e trattamento di fine rapporto nella misura pari al 100%, di quanto maturato dal ricorrente;
27. Invero, il
CCNL di settore contiene, come già anticipato, una parte speciale riservata alla Cooperazione che prevede all'art. 61 che “gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite,
13ma e 14ma potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzioni orarie”.
Così conformemente dispone anche l'accordo quadro sub. doc. 06. Si indica sin d'ora come teste a prova diretta sulle circostanze indicate nelle premesse di fatto e sui capitoli di prova formulati, e contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, i signori 1)
[...]
ONr ; 2) ; entrambi presso in Peschiera Borromeo, Via CP_9 Testimone_1
Tobagi n. 26; b) ammettersi la prova testimoniale contraria, diretta ed indiretta sui capitoli per testi dedotti dal ricorrente, nella denegata ipotesi di loro ammissione con i testi indicati;
c) ci si oppone ad una eventuale CTU contabile disposta dal Giudice, volta all'accertamento delle presunte differenze retributive, in quanto allo stato meramente esplorativa;
d) ci si oppone all'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie ex adverso proposte, poiché irrilevanti, genericamente formulate ed implicanti giudizi di merito;
e) sia disposto d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto necessario ex art. 421 c.p.c.; Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento non è modificato rispetto alla dichiarazione del ricorrente.
PER PARTE RESISTENTE ONroparte_2
CONCLUSIONI
In via preliminare 1) Quanto alla domanda di manleva/garanzia/regresso avanzata da CP_2
ON nei confronti di nonché alla domanda di manleva/regresso avanzata nei confronti di ONr
, in considerazione dei diversi orientamenti in tema di domanda riconvenzionale c.d.
“trasversale”, ove ritenuto necessario e/o comunque opportuno ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 c.p.c., modificare l'emanato decreto di fissazione di udienza ex art. 415, comma
2, c.p.c. e pronunciare, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto con la fissazione di una nuova udienza;
Nel merito 2) rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
In via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare al CP_2 pagamento della minor somma, che sarà ritenuta di giustizia, limitando l'eventuale condanna alle sole somme aventi natura strettamente retributiva;
4) Condannare, in caso di ON accoglimento anche parziale delle pretese del ricorrente, a rimborsare o comunque tenere indenne e manlevare per le somme da quest'ultima, eventualmente, corrisposte alla CP_2 ricorrente in esecuzione dell'emananda sentenza;
5) Condannare, in caso di accoglimento anche parziale delle pretese del ricorrente, a rimborsare o comunque tenere CP_7 indenne e manlevare per le somme da quest'ultima, eventualmente, corrisposte alla CP_2 ricorrente in esecuzione dell'emananda sentenza;
In ogni caso 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza non definitiva ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea RA FO ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 941/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. RICCARDO ARNÒ Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PINNA ONroparte_1
OSCAR.
c.f. con il patrocinio dell'avv. ONroparte_2 P.IVA_1
NC LI.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha rassegnato le conclusioni dianzi evidenziate per il cui Parte_1 accoglimento ha allegato di essere stato un dipendente delle società e CP_4 [...]
ON
(d'ora in avanti anche soltanto nel periodo dal 16/11/2017 al CP_7 CP_10
30/09/2019 presso lo stabilimento sito in Stradella, via Zaccagnini S.n.c., luogo di esecuzione dell'appalto tra la propria datrice di lavoro e la (d'ora in avanti ONroparte_2 anche soltanto;
di essere stato assunto con inquadramento al livello 6J sebbene avesse CP_2 sempre svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore;
di aver maturato un credito non solo per l'errato inquadramento ma anche per la mancata corresponsione delle ore minime previste dal contratto e delle altre voci retributive di seguito specificate.
1.1. Le società convenute si sono costituite in giudizio chiedendo in via principale il ON rigetto della domanda. La società ha allegato che il ricorrente dal 1°ottobre 2020 è stato inquadrato nel 5° livello del CCNL di riferimento.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che è documentato che in base alle previsioni del CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica
(cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente e d'ora in avanti anche soltanto CCNL) appartengono al 5° liv. “I lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Profili esemplificativi […] attività di addetto al magazzino” (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
La società datrice di lavoro ha allegato e dedotto che in base allo stesso CCNL
l'inquadramento del lavoratore risulta essere stato corretto.
In particolare, è stato allegato che:
- la declaratoria del livello 6°J, prevede che “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”;
- la declaratoria del livello 6°J, prevista dall'Accordo di rinnovo del CCNL Logistica, ON Trasporto merci e Spedizione, del 3 dicembre 2017 (cfr. doc. n. 24 fascicolo , riprendendo la declaratoria del livello 6°J del precedente CCNL 2013, specifica che il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo le seguenti tempistiche: - Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2018; - dopo 18 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2019; -
Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2020;
- che la scheda sintetica esplicativa allegata al CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione (cfr. doc. n. 25 fascicolo resistente), dispone che “in seguito alla stipula del Ccnl
26.1.2011, sono introdotti i nuovi livelli 4J e 6J. Il personale inquadrato, al 26.1.2011, nel livello 4 sarà inquadrato automaticamente nel nuovo livello 4S. Il personale inquadrato al livello 6 alla data di entrata in vigore del nuovo livello 6J, andrà inquadrato automaticamente al livello 6S. Il personale assunto nel livello 6 prima dell'entrata in vigore del livello 6J manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il livello 5 previsto dalla declaratoria del livello 6 del testo contrattuale del 29.1.2005. Il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo la seguente tempistica: a. Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2018; b.
Dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2019; c. Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2020. Sezione Cooperative: i livelli 6J e 6S sono livelli di inserimento per i Soci
Cooperatori i quali, superato il periodo di permanenze previsto per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta”. ON
Pertanto, la resistente ha dedotto che il ricorrente essendo stato assunto in data 1° agosto 2018 è stato correttamente inquadrato nel livello 6J, il quale è stato mantenuto per un tempo conforme al periodo di inserimento previsto dal CCNL.
2.1. In relazione alle mansioni svolte dal ricorrente occorre richiamare le dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio (cfr. verbale udienza del 17 giugno 2025).
Il teste ha riferito che il ricorrente non ha sempre svolto mansioni di Testimone_2 picking ma che forse all'inizio era addetto al fine linea sebbene non abbia saputo specificare il periodo in cui tale cambiamento sia avvenuto;
ha poi riferito che il ricorrente utilizzava in prevalenza il mezzo elettrico denominato papero.
Il teste ha confermato che il ricorrente all'inizio era addetto al fondo Testimone_3 linea e poi ha svolto l'attività di picking, precisando l'utilizzo prevalente del c.d. papero.
ha riferito che presso il magazzino di Stradella, nel periodo dal 2018 ONroparte_9 al febbraio 2021 compreso, il ricorrente era assegnato al reparto “Linea Picking” dove svolgeva attività di movimentazione delle merci, a piedi, senza l'ausilio di mezzi e che solo dal mese di marzo 2021 ha svolto l'attività movimentazione delle merci mediante l'utilizzo di carrelli elettrici. In particolare, il teste ha riferito che nel magazzino di Stradella il ricorrente faceva picking a piedi con la pistola mentre a Broni ha iniziato ad usare il commissionatore basso;
il testimone ha anche evidenziato che a Stradella ci sono due reparti che fanno picking;
uno è la linea picking older ove si lavora a piedi con la pistola, ad ogni operatore viene assegnato una posizione lungo la rulliera ove il collo da scansionare arriva in automatico;
dopo di che l'operatore dopo aver sparato sul collo vi inserisce gli ulteriori prodotti da prelevare in dieci scaffali posti alle spalle dell'operatore stesso;
vi è un altro reparto di picking a Stradella che si chiama refeeling ove gli operatori lavorano sul commissionatore” confermando, in ultimo, che il ricorrente ha lavorato a Stradella prevalentemente alla linea picking older.
Il testimone ha riferito di aver visto il ricorrente 2/3 volte Testimone_4 alla settimana lavorare al reparto picking a piedi.
Il teste ha dichiarato che il ricorrente svolgeva sia l'addetto al picking Testimone_5 che il fondo linea e che ha sempre utilizzato il papero.
Si ritiene che le dichiarazioni dei testi , Testimone_5 Testimone_3 Tes_2
non siano attendibili per motivi soggettivi ed oggettivi. Quanto ai primi occorre
[...] evidenziare che tutti e tre i testimoni hanno avuto un contenzioso con le odierne resistenti per le stesse motivazioni sottese al ricorso di modo che è presumibile la sussistenza di un interesse di fatto a rendere dichiarazioni a suffragio delle rispettive pretese.
Dal punto di vista oggettivo le dichiarazioni sono generiche in relazione alla successione temporale delle mansioni svolte dal ricorrente e parzialmente in contraddizione con le stesse dichiarazioni del ricorrente. Quest'ultimo, infatti, durante il suo interrogatorio libero ha riconosciuto di aver svolto per un periodo di tempo le proprie mansioni senza l'utilizzo di alcun carrello elettrico. Viceversa, i testi indicati hanno riferito che la parte aveva sempre utilizzato il papero.
Risultano maggiormente dettagliate le dichiarazioni di , responsabile ONroparte_9
ON area per conto di Il teste ha, infatti, spiegato che a Stradella ove il ricorrente ha lavorato fino al 2021, egli era addetto ad una linea di picking ove si lavorava a piedi evidenziando l'esistenza di una seconda linea ove, invece, si utilizzavano i mezzi elettrici.
Anche la teste sebbene non abbia visto il ricorrente tutti i giorni ma solo Tes_1 due/tre volte alla settimana, ha confermato che lo stesso svolgeva le proprie mansioni senza l'utilizzo di un mezzo elettrico.
Si ritiene che, attesa la scarsa complessità in linea generale delle mansioni sottese al livello 6J e a quello rivendicato, il vero discrimine fra i due inquadramenti sia appunto costituito dall'utilizzo dei mezzi di movimentazione elettrica per lo svolgimento ordinario delle proprie mansioni. Invero, dalle dichiarazioni testimoniali non emerge con evidenza un utilizzo sistematico e continuativo da parte del ricorrente dei mezzi elettrici per lo svolgimento delle proprie mansioni.
Pertanto, la domanda volta ad un inquadramento superiore deve essere rigettata.
3. Parte ricorrente ha anche allegato l'avvenuta corresponsione di una retribuzione oraria da parte del datore di lavoro per un numero di inferiore a quelle contrattualmente pattuite.
La lettera di assunzione prodotta dal ricorrente (cfr. doc. n. 14 fascicolo ricorrente) prevede sì una paga oraria ma al punto 7 del contratto è stabilita la durata dell'orario di lavoro nella misura di 39 ore settimanali corrispondenti a 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana in adesione, peraltro, a quanto previsto dal contratto collettivo.
L'art. 9 del CCNL prevede infatti che l'orario normale di lavoro è pari 39 ore settimanali.
Parte ricorrente ha allegato e documentato che per gran parte delle mensilità
l'ammontare delle ore ordinarie lavorate e retribuite è stato inferiore a quello contrattualmente previsto.
Tuttavia, a tale circostanza non corrisponde un diritto di credito del ricorrente in quanto dalle stesse buste paga (cfr. docc. n. 10, 11 e 12 fascicolo parte ricorrente) emerge che accanto ad un minore ammontare di ore di lavoro ordinario vi è un ammontare di ore di lavoro straordinario che, sommate alle prime, supera sempre l'ammontare delle ore contrattualmente previste.
Essendo documentato che le ore di lavoro straordinario sono pagate con una maggiorazione rispetto alla paga prevista per le ore di lavoro ordinario, è conseguente il fatto che il ricorrente abbia ricevuto una retribuzione maggiore di quella che avrebbe ottenuto se gli fosse stato pagato l'intero ammontare contrattualmente previsto e qui rivendicato.
Tuttavia, è pacifico che gli istituti di retribuzione differita non sono stati liquidati conteggiando l'ammontare delle 169 ore mensili di lavoro ordinario.
L'art. 3 della legge n. 142 del 2001 stabilisce che “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore”.
La disposizione è espressamente richiamata dall'art. 7 del Decreto-Legge 31 dicembre
2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in SO n.47, relativo alla G.U. 29/02/2008, n.51). Dal combinato disposto delle norme appena richiamate emerge come il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5189 del 21/02/2019).
In tal senso, la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 17583/2014, 19832/2013) ha affermato che “In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del
2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”.
Deve, pertanto, ritenersi che, con riferimento all'orario minimo retribuibile, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito all'atto dell'assunzione. Conseguentemente, le eventuali riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali nei confronti dei soci lavoratori necessitano sempre di un accordo sindacale, perché altrimenti si sarebbe in presenza di una fattispecie impropria di lavoro a chiamata e, quindi, di una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, inammissibile nel nostro ordinamento.
Non è peraltro consentito al datore di lavoro di ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e, quindi, la retribuzione dei dipendenti (art. 1372 c.c.).
Le cooperative, al pari delle altre imprese, devono garantire ai soci lavoratori,
l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito, a meno che non esistano accordi collettivi che prevedano un orario multiperiodale o situazioni di reale crisi aziendale deliberate dall'assemblea e comprovate da una riduzione del fatturato (cfr. trib. LA sez. lavoro sent. 19.4.2013; Trib LA sez. lavoro 19.9.2014; Trib LA sez. lavoro sent. 11.6.2013; Trib LA sent del 20.4.2021; Trib. LA Sent n° 600/2021 e sent. Trib. di
LA n. 5160 del 2024).
Con riferimento alla questione degli scatti di anzianità e del calcolo del TFR, si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la recente pronuncia della Corte di appello di
LA (n. 1027/2024) la quale ha ritenuto fondato l'assunto del lavoratore in forza delle espresse previsioni del CCNL del settore applicato, così motivando: “Nel disciplinare la composizione della retribuzione globale mensile dei lavoratori, l'art. 61 del CCNL oltre a disporre che in tale retribuzione rientrano anche “eventuali aumenti periodici di anzianità “ precisa che “La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168”.
Tale retribuzione globale è poi a base della tredicesima e quattordicesima mensilità ai sensi degli articoli, correttamente richiamati dall'appellante, 18 e 19 del CCNL. Risulta pertanto dalle disposizioni del CCNL richiamate che i ratei degli istituti differiti debbano essere conteggiati sulla base dell'orario contrattuale individuale e non sulla base delle ore effettivamente svolte. In forza poi della disciplina prevista dall'art. 37 del CCNL il TFR deve essere calcolato avendo riguardo alla retribuzione maggiorata non solo della tredicesima e quattordicesima, ma anche degli aumenti periodici di anzianità e sulla scorta dell'orario contrattuale”.
Sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente a vedere rideterminate la 13^ e 14^ mensilità in conseguenza del suo diritto a vedersi riconosciuta una retribuzione globale di fatto che sia almeno corrispondente a quella dovuta per 39 ore lavorative settimanali.
3.1 Parimenti deve essere accolta la domanda di rideterminazione del trattamento di fine rapporto.
3.2. È stato anche richiesto il pagamento delle prestazioni equivalenti previste per la ON mancata adesione della società agli enti bilaterali previsti dal CCNL.
La convenuta ha allegato di aver attivato l'adesione dal mese di gennaio del 2021 alla Parte
. d alla CP_11 CP_12
Parte
Per la mancata iscrizione al fondo sanitario . ARTI l'accordo del 3 dicembre
2017 prevedeva l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.a.r.) pari a 25 € lordi mensili per 13 mensilità.
Allo stesso tempo era stato previsto che l'azienda che ometta il versamento della Parte contribuzione a .ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Pertanto, il profilo retributivo rivendicato dal ricorrente e quello risarcitorio invocato dalla resistente non sono tra loro alternativi ma sono cumulabili.
Per la mancata adesione all' il contratto collettivo aveva previsto un e.a.r. di CP_12 euro 5 mensile per dodici mensilità.
L'accordo richiamato prevede anche che l'importo dovuto per la mancata adesione alla bilateralità “non è assorbibile e rappresenta un Elemento aggiuntivo della retribuzione
(E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il t.f.r..
Pertanto, spettano al ricorrente quale elemento aggiuntivo della retribuzione per il periodo oggetto di causa le somme dianzi specificate fino al 31/12/2020.
3.3. Parte ricorrente ha allegato il mancato pagamento dell'importo forfettario una tantum di € 230 previsti per il 2018 ed il 2021 per il mancato rinnovo contrattuale;
parte convenuta ha allegato che gli aumenti sono dovuti in forza del contratto firmato il 30 maggio
2019 (cfr. doc. n. 27 fascicolo parte convenuta).
Con tale accordo le cooperative si sono impegnate a corrispondere gli adeguamenti della paga base previsti dall'accordo del 3 dicembre 2017 nel primo mese utile successivo alla firma dell'accordo stesso.
Parte resistente ha allegato ma non provato di aver erogati i suddetti pagamenti.
Pertanto, gli stessi devono essere riconosciuti al ricorrente.
4. Parte ricorrente ha allegato in modo generico, senza operarne alcuna quantificazione, l'avvenuta sottrazione indebita di giorni di ferie da parte del datore di lavoro e la mancata fruizione dei permessi retribuiti e delle festività; pertanto, la domanda sul punto deve essere rigettata.
5. Parte ricorrente ha invocato l'applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 (secondo il quale “2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”), nei confronti della quale CP_2
ON committente e della quale appaltatrice del servizio di movimentazione svolto all'interno ON dello stabilimento della prima società per conto della datrice di lavoro e della somministratrice CP_4 Come è noto, l'art. 35 comma 2 del D.lgs. n. 81 del 2015 prevede che “L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Il ricorrente ha circoscritto le proprie pretese al periodo dal 16/11/2017 al 30/09/2019; ON tuttavia, si deve considerare che ha documentato di essere diventata sub appaltatrice a ON decorrere dal 1/8/2018 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte .
È provato, poiché incontestato, il fatto che il ricorrente abbia lavorato, per il periodo oggetto di causa presso il deposito di Stradella della CP_2
ON
Pertanto, la responsabilità solidale della può essere invocata soltanto per il periodo successivo al 1/8/2018 mentre quello della per tutto il periodo oggetto di causa CP_2 in quanto committente dei precedenti appalti intercorsi con gli ulteriori datori di lavoro o utilizzatori del ricorrente. ON
6. ha chiesto di essere manlevata dalla CP_2
La domanda deve essere accolta.
La clausola n.
6.3 del contratto stipulato dalle parti in data 1/7/2020 (cfr. doc. n. 11 ON fascicolo parte resistente ) stabilisce che si impegnava, in ogni caso, a CP_2 manlevare, risarcire e tenere integralmente indenne “da ogni richiesta di pagamento, CP_2 risarcimento, sanzione, danno, onere, passività o costo (escluse le spese per assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a , di qualsivoglia natura e da CP_2 CP_2 chiunque avanzata, che fosse direttamente o indirettamente, riferibile all'esecuzione dei
Servizi regolata dal presente ONratto”. ON
In particolare, la si è impegnata a “manlevare, risarcire e tenere indenne CP_2 in relazione a: […] eventuali pretese che dovessero essere avanzate da parte degli Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi CP_2 contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi”
Dunque, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente ON all'effettivo pagamento, la va condannata a rifondere, per l'intero, la di quanto da CP_2 questa sarà corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente per il periodo successivo al 1/8/2020.
7. Trattandosi di una sentenza non definitiva le spese vengono liquidate con il provvedimento conclusivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta la domanda del ricorrente volta all'inquadramento nel V livello del C.C.N.L. per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica;
2. accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento degli elementi aggiuntivi Parte della retribuzione previsti dal C.C.N.L. per la mancata adesione alla .ARTI. e all'
nonché dell'importo una tantum di 230 euro lordi;
CP_12
3. accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione per il periodo compreso tra il 16/11/2017 e al 30/9/2019 il pagamento degli istituti di retribuzione differita (scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima mensilità, tfr) in base alla retribuzione ordinaria liquidabile conteggiando 39 ore settimanali di lavoro ordinario e tenendo conto degli elementi aggiuntivi della retribuzione di cui al punto 2;
4. accerta e dichiara per i crediti riconosciuti in favore del ricorrente la responsabilità solidale ON di e per il periodo compreso tra il 1/8/2018 ed il 30/9/2019; CP_2
5. accerta e dichiara la responsabilità di quale società committente anche per il periodo CP_2 compreso tra il 16/11/2017 ed il 1/8/2018;
6. accerta e dichiara il diritto di ad essere manlevata dalla ONroparte_2 [...] da tutti gli esborsi che la stessa sarà tenuta ad effettuare in favore del ricorrente in forza CP_1 del presente provvedimento in relazione ai crediti maturati a decorrere dal 1/8/2018;
7. spese al merito;
8. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Pavia, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Andrea RA FO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
con il patrocinio dell'Avv. RICCARDO ARNÒ Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PINNA ONroparte_1
OSCAR.
(c.f. con il patrocinio dell'avv. ONroparte_2 P.IVA_1
NC LI
PARTE RESISTENTE
Oggi 10/12/2025 ad ore 11.30 mediante collegamento da remoto con il Giudice Andrea
RA FO, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Luigi Cirillo in sostituzione dell'avv. ARNO' RICCARDO per parte resistente l'avv. Di Toro Mammarella Cristiano in sostituzione dell'avv. CP_2
NC LI ON per parte resistente l'avv. Pinna Oscar
è altresì presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Previ gli accertamenti e le declaratorie occorrenti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
1.accertare e dichiarare, a ogni effetto di legge e di contratto, che il ricorrente ha lavorato per le convenute nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità di cui in premessa, 2.accertare e dichiarare che la suddetta prestazione lavorativa del ricorrente si è svolta con gli orari, nei giorni e nei tempi e secondo le modalità e le mansioni dedotti in premessa 3.accertare e dichiarare che i suddetti rapporti di lavoro sono ab origine disciplinati e regolamentati dal CCNL Tras. Sped. in CP_3 premessa indicato e comunque applicare ai predetti rapporti di lavoro il trattamento economico previsto dal CCNL sopra citato;
4.accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per i motivi di cui al ricorso, al pagamento di differenze retributive in premessa indicate e, comunque, a titolo di E.a.r. – Mancata adesione all'Ente bilaterale, scatti di anzianità, importo forfettario – Una tantum, risarcimento danno per ferie non godute e/o pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, nonché differenze dovute su mensilità aggiuntive e per quanto viene erogato a titolo di straordinario, TFR ed errato inquadramento, conseguentemente, 5.condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere ai ricorrenti l'importo di € 16.238,33 lordi a titolo di differenze retributive, ovvero la diversa somma anche superiore e/o inferiore che dovesse risultare dovuta eventualmente a seguito di ctu contabile e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia ed equità 6.in ogni caso, condannare in solido le società convenute, ex art. 36 Cost. e 2099 c.c., al pagamento in favore del ricorrente delle differenze e maggiorazioni economiche e retributive come sopra specificate e quantificate e comunque condannare in solido le società convenute al pagamento di tutte quelle somme, comprensive di tutte le voci economiche previste per legge e per contratto, che risultassero ancora dovute ai ricorrenti, a titolo di differenze e/o maggiorazioni retributive, per il suddetto periodo di lavoro dipendente o per quel diverso periodo lavorativo che risultasse provato in corso di causa, in applicazione dell'art. 36 Cost., del codice civile e del CCNL in premessa richiamato o di quella anche diversa contrattazione collettiva comunque in concreto applicabile, in quella somma e misura che sarà provata e ritenuta di legge e di giustizia anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., per le causali di cui in premessa, oltre rivalutazione e interessi di legge dalle singole scadenze di pagamento al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. .Con vittoria di spese, rimborso contributo unificato di 118,50 euro e pagamento di compensi professionali, spese generali 15%, cpa 4% e oneri di legge, con distrazione a favore dello scrivente procuratore anticipatario. --==OO0OO==-- In via istruttoria, si chiede di essere ammessi a prova testimoniale diretta sui fatti narrati nel presente ricorso da intendersi qui ritrascritti preceduti dalla locuzione “vero che” estrapolate ed escluse eventuali frasi e/o parole che implichino valutazioni o giudizi. Si chiede, in particolare, l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1.VERO CHE le mansioni cui è stato da sempre adibito il ricorrente sono : picking (prelievo) e packing (imballaggio), ossia svolgere l'operazione di prelievo fisico del prodotto, (l'estrazione di un articolo dagli scaffali) e preparazione dei bancali per la spedizione, mediante dispositivo elettronico per individuare la merce da prelevare e carrelli semoventi industriali che consentono lo spostamento tra le varie corsie (più di 80) in piano e la sopraelevazione in quota (cfr.fotografie allegate) fino anche a tre metri di altezza per prelevare la merce.
2.VERO CHE il ricorrente doveva raccogliere dei libri alla base di liste da 150 posizioni e da 50 a 500 libri (in gergo venivano definite “righe”, da
“50 righe” a “500 righe”), doveva poi controllare il prezzo e, se necessario, fare il “cambio prezzo” con la macchinetta etichettatrice, quindi provvedere alla movimentazione, allo scarico dei libri a terra dalle varie corsie e scaffalature in altezza ove erano collocati, prendere scatole da 30 kg e preparare i bancali.
3.VERO CHE il ricorrente per potersi muovere attraverso le numerosissime corsie (più di 80) e attraverso gli immensi capannoni/magazzini (che compongono tutti assieme lo stabilimento di Stradella) e compiere tutte queste CP_2 operazioni, utilizzava, durante l'intero turno di otto ore die, i carrelli e le macchine elettriche;
né poteva essere altrimenti, perché i ritmi ed il carico di lavoro erano intensi e gravosi e, se un operaio si fosse mosso a piedi per raggiungere le corsie o avesse utilizzato una semplice scala o un traspallet manuali, avrebbe impiegato moltissimo tempo solo per muoversi da un punto all'altro del magazzino.
4.VERO CHE i magazzini / depositi di a Stradella sono CP_2 mastodontici e per un operaio non è possibile muoversi a piedi, perché solo per recarsi da un punto del deposito ad un'altro impiegherebbe molto tempo, sicché sin dal primo giorno all'addetto al magazzino presso lo stabilimento di Stradella viene insegnato l'utilizzo CP_2 di macchine elettriche, gru, carrelli elettrici e, conseguentemente, il ricorrente ha sempre effettuato (già da quando erano formalmente assunto da attività di CP_4 movimentazione merci nei magazzini che comportavano l'utilizzo di mezzi meccanici CP_2
e/o elettrici, nonché ha sempre svolto fin dal primo giorno attività di carico e scarico merci con utilizzo di carrelli elettrici, ed è stato adibito come conducenti di macchine operatrici di grandi dimensioni;
5.VERO CHE Oltre ad aver sempre utilizzato e condotto carrelli elettrici, veicoli semoventi industriali, macchine operatrici elettriche e transpallets elettrici, il ricorrente ha anche utilizzato palmari, pistole laser e dispositivi elettronici per individuare la merce e movimentarla.
6. Vero che tutte queste mansioni sono riconducibili al livello 5 e non già ai livelli 6J e 6 ove sono inquadrati i facchini ed i manovali.
PARTE RESISTENTE CP_1
In via preliminare 1) autorizzare ai sensi degli artt. 106, 269 e 420, co. 9, c.p.c. la chiamata in causa, a manleva e garanzia, anche in virtù dell'azione di regresso, di CP_5
, con sede in LA, Via privata Grosio n.10/10 (CF e P.I. ),
[...] P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 420 c.p.c. pronunciare nei termini di rito un nuovo decreto e/o ordinanza per la fissazione di altra udienza, allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
Nel merito 2) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare al pagamento della minor somma che sarà ritenuta di giustizia e, in ogni caso, nei CP_1 limiti della responsabilità solidale per somme aventi natura schiettamente retributiva;
Nei confronti del Terzo Chiamato: 4) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande del ricorrente, si chiede condannarsi , con sede ONroparte_5 in LA, Via privata Grosio n.10/10 (CF e P.I. ), in persona del legale P.IVA_2
ON rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne anche in via di regresso, da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole alla stessa derivante per i motivi azionati nel presente giudizio, ivi comprese le spese del presente giudizio. In ogni caso 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
In via istruttoria, senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova a) sia disposta prova per interpello e per testi sulle circostanze di narrativa che fossero oggetto di contestazione, da intendersi quivi ritrascritte, tutte precedute dalla ON locuzione “vero che” e comunque sui seguenti capitoli di prova: 1. è una società con finalità commerciali, che assume impegni nei confronti di terzi attraverso la sottoscrizione di contratti (doc.2);
2. Precisamente, in data 01.08.2018, la scrivente azienda sottoscriveva con una lettera di intenti per la gestione della logistica del centro distributivo di Stradella CP_2
(PV), con iniziale scadenza al 30.09.2018 (doc. 3);
3. Il rapporto contrattuale veniva poi più volte prorogato sino al 30.06.2020 (doc. 4,5,6,7,8,9) e successivamente, in data 01.07.2020, veniva sottoscritto il contratto definitivo n. 20-030/C (doc. 10);
4. Dopo averne verificato le ON caratteristiche tecniche, affidava in concreto le attività di logistica e movimentazione delle merci alle cooperative affidatarie e aderenti ONroparte_6 CP_7 all'organizzazione e con le quali intrattiene rapporti continuativi, che comunque mantengono la propria autonomia sia organizzativa sia decisionale in ambito operativo (doc. 11, 12 e 13);
5. Nel caso di specie, quindi, le predette attività di logistica vengono svolte presso il magazzino di sito in Stradella (PV), Via Zaccagnini snc, c.d. “città ONroparte_2
ON del libro”;
6. Invero, con decorrenza 01.08.2018, è subentrata a , Parte_2 quale società appaltatrice del servizio logistico presso il sito in questione e la medesima società è la diretta contraente della committente principale 7. Con ONroparte_2
ON il subentro di sono stati sottoscritti n. 2 verbali di accordo sindacale con le OO.SS. maggiormente rappresentative per la salvaguardia dei livelli occupazionali ed il mantenimento delle condizioni retributive e normative già in essere in favore dei lavoratori impiegati nel sito ON (doc. 14 e 15);
8. In data 19.12.2018 fra e le società da essa designate per l'attività operativa di movimentazione delle merci, unitamente ad da una parte, e le Persona_2
OO.SS. maggiormente rappresentative, dall'altra parte, è stato siglato un accordo quadro avente ad oggetto la regolamentazione del modello retributivo e degli istituti differiti, nonché delle condizioni economiche complessive, anche di miglior favore, dei lavoratori (doc. 16); 9.
In questo quadro, per quanto risulta alla Scrivente a seguito delle informazioni apprese in fase di audit con la datrice il ricorrente veniva assunto in data 01.08.2018 da CP_7
con contratto di somministrazione a tempo determinato acausale, con scadenza CP_4
31.10.2018, adibito, presso l'utilizzatrice al magazzino di Stradella (PV), CP_7
Via Zaccagnini snc (doc. 17); 10. Detto contratto era oggetto di varie proroghe (cfr. doc. 17):
a. I proroga al 13.01.2019; b. II proroga al 14.04.2019; c. III proroga al 21.06.2019; d. IV proroga al 14.07.2019; 11. Successivamente in data 15.07.2019, il ricorrente veniva ammesso ONr alla cooperativa , previa specifica domanda e successiva deliberazione, acquisendo lo status di socio lavoratore (doc. 18,19 e 20); 12. ONestualmente, veniva costituito il rapporto di lavoro mutualistico, in virtù del quale lo stesso veniva ammesso sul luogo di lavoro presso l'appalto di Stradella (PV); 13. Nello specifico, il sig. ONroparte_2 Pt_3
ONr
è stato assunto alle dipendenze di con contratto a tempo indeterminato, con la
[...] mansione di addetto allo spostamento delle merci ed inquadramento nel livello 6°J, in applicazione del CCNL Trasporto merci spedizioni e logistica (cfr. doc. 20); 14. Con lettera del 09.10.2019 e decorrenza dall'01.10.2020, la datrice riconosceva al sig. Parte_3
l'inquadramento nel 5° livello del CCNL di settore (doc. 21); 15. Presso il magazzino di
Stradella, nel periodo dal 2018 al febbraio 2021 compreso, sempre per quanto consta alla
, il sig. era assegnato al reparto “Linea Picking” dove svolgeva attività Parte_4 Parte_3 di movimentazione delle merci, a piedi, senza l'ausilio di servomezzi;
16. Dal mese di marzo
2021 a tutt'oggi, il ricorrente ha svolto l'attività movimentazione delle merci mediante l'utilizzo di carrelli elettrici, presso il reparto “prelievo AME”; 17. Nello specifico, lo stesso svolgeva le seguenti attività: a. “PRELIEVO RF/PICK&PACK non in quota”: dopo la pianificazione degli ordini, il sistema operativo genera delle missioni di prelievo. Le stesse vengono stampate su etichette cartacee con codice a barre e consegnate dal capo turno. Ogni etichetta corrisponde ad un roll container/pallet contenente 16 colli;
ogni collo corrisponde ad una destinazione (librerie, grossisti, ecc.). Il capo turno suddivide i roll container per orario di spedizione e shipping line, successivamente dà indicazioni all'operatore sulle priorità di prelievo. L'operatore inforca il roll container, si logga nella pistola a lui affidata, mediante un'utenza (affidata dalla coop.) e una password (da lui scelta e del quale solo l'operatore stesso ne è a conoscenza), serializza l'etichetta posizionata su ogni roll container e successivamente sullo schermo della pistola appaiono le indicazioni necessarie (codice prodotto, quantità, ubicazione di prelievo) per compiere le attività di prelievo pick&pack.
L'operatore si reca nella prima ubicazione indicata sul terminale, serializza il codice a barre del prodotto, preleva la quantità indicata e la deposita in uno dei 16 colli indicati dal terminale. Tale operazione viene eseguita ripetutamente fino all'esaurimento delle missioni contenute nell'etichetta interessata. Ultimate le operazioni di prelievo, il roll container viene depositato in una zona dedicata. Nel caso in cui il prelievo sia parziale il roll container viene depositato in una zona dedicata, denominata “da finire”. Per lo svolgimento di tale attività, il ricorrente utilizzava l'EKS 110 (c.d. commissionatore basso): notoriamente classificato come mezzo di limitata complessità, tra quelli più semplici che vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività di movimentazione delle merci. L'operatore guida il mezzo attraverso una manopola direzionale, una farfalla per direzionare il senso di marcia e due pulsanti per il movimento di salita/discesa. L'operatore può essere alzato fino a un massimo di 90 cm (terra-piede); b. “CONFEZIONAMENTO AME RF”: l'addetto posiziona libri all'interno di alcune scatole mediante l'utilizzo dell'EJC M 10 (un transpallet elettrico uomo a terra). Anch'esso notoriamente classificato come mezzo di limitata complessità, tra quelli più semplici che vengono utilizzati per lo svolgimento delle attività di movimentazione delle merci. L'operatore guida il mezzo attraverso una farfalla per direzionare il senso di marcia e due pulsanti per il movimento di salita/discesa delle pale) si reca nel buffer denominato
“pallet da confezionare”, inforca il bancale seguendo le priorità indicate dal capo turno.
Successivamente, si reca nella postazione (computer fisso, pistola bluetooth e stampante zebra) assegnatagli, si logga nella postazione fissa a lui affidata, mediante un'utenza (affidata dalla coop) e una password (da lui scelta e del quale solo l'operatore stesso è a conoscenza), serializza l'etichetta posizionata su ogni pallet e successivamente sullo schermo della postazione appaiono le indicazioni necessarie (codice prodotto, quantità, tipologia di scatola da utilizzare) per compiere la c.d. attività di confezionamento rf, cioè inserire le quantità di merce richiesta (libri) nella scatola con il relativo riempimento. Dopodiché, l'addetto conferma l'avvenuto confezionamento e in automatico viene stampata l'etichetta di spedizione, la quale viene applicata sul rispettivo collo. Infine il collo viene spinto sulla rulliera automatica della linea di confezionamento;
c. ”, con l'ausilio del CP_8 servomezzo elettrico c.d. paperino. L'attività di Fondo Linea consiste in:
1. Serializzazione e conferma tramite pistola rf dei roll con prelievo ultimato;
2. Scarico manuale dei colli dai
Roll;
3. Posizionamento dei colli su una rulliera a folle;
4. Sistemazione libri e inserimento del riempitivo;
5. Immissione dei colli su rulliera automatizzata che porta a chiusura automatica degli stessi;
6. Scarico manuale, suddivisione e rispettivo posizionamento per linea vettoriale dei colli sui plt;
7. Trasporto plt da area fine linea in area dedicata al carico tramite transpallet elettrico con pedana (c.d. paperino); 18. ONrariamente a quanto riferito al punti 8 del ricorso introduttivo, il ricorrente non ha mai svolto attività di imballaggio
(packing), non ha mai utilizzato carrelli elevatori con sopraelevazione in quota a 3 metri
(infatti l'unico servomezzo che ha utilizzato per svolgere le sue mansioni è il commissionatore basso che si eleva solo fino a 90 cm da terra), non ha mai svolto attività di controllo dei prezzi e/o di cambio dei prezzi con la macchinetta etichettatrice, né ha mai svolto movimentazione, scarico dei libri a terra delle corsie o scaffalature in altezza, né preso scatole da 30 kg e/o preparato bancali;
19. ONrariamente a quanto riferito al punto 16 del ricorso introduttivo, il ricorrente non ha mai guidato gru, kombi o altri carrelli complessi trilaterali o quadrivi;
20. ONrariamente a quanto riferito al punto 16 del ricorso introduttivo,
e come più volte ribadito, il ricorrente, per lo svolgimento delle sue mansioni, ha utilizzato unicamente carrelli elettrici semplici, quali il commissionatre basso, il paperino e il transpallet manuale, oltre alla pistola RF;
non si riconoscono pertanto tutti gli altri compiti indicati da controparte;
21. Il ricorrente svolgeva un orario di 8 ore giornaliere (dal lunedì al venerdì), per cinque giorni alla settimana con due giorni di riposo, secondo turni diversi a rotazione con gli altri colleghi, a seconda delle esigenze organizzative e di gestione dell'appalto; 22. Il ricorrente veniva correttamente inquadrato in ragione delle mansioni svolte in concreto, ed ha sempre ricevuto la paga spettante a norma di legge e di contratto, in applicazione del trattamento economico corrispondente;
23. Infatti, il ricorrente ha ricevuto la retribuzione mensile sulla base di una paga oraria, così come risulta dai cedolini paga e dai LUL, che si allegano, nonché sulla base delle disponibilità di volta in volta offerte all'azienda (doc. 22);
24. La retribuzione ordinaria, nonché la 13ma e 14ma, le ferie, i ROL, i permessi il TFR nonché ogni altro elemento economico di cui ai cedolini paga prodotti, sono stati determinati e, pertanto, corrisposti applicando integralmente i parametri economici contenuti nel CCNL per i dipendenti delle Imprese di Logistica, Trasporto e spedizione merci, con le particolarità previste nella parte speciale terza per la Cooperazione, nonché conformemente agli accordi sindacali prodotti in giudizio;
25. In particolare la datrice di lavoro ha adottato il metodo di cui al combinato disposto degli artt. 3 LN 142/01 – 23 capitolo II disposizioni generali rubricato interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi - 61 PARTE SPECIALE sezione prima e 61 sezione terza cooperazione rubricati retribuzione CCNL trasporto merci spedizione e logistica;
26. Ne consegue che la datrice ha erogato gli istituti relativi la tredicesima e quattordicesima mensilità, festività, ferie ed indennità sostitutiva delle ferie non godute, permessi per ROL e per ex festività, indennità sostitutiva ai permessi non goduti e trattamento di fine rapporto nella misura pari al 100%, di quanto maturato dal ricorrente;
27. Invero, il
CCNL di settore contiene, come già anticipato, una parte speciale riservata alla Cooperazione che prevede all'art. 61 che “gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite,
13ma e 14ma potranno essere erogati attraverso una maggiorazione delle retribuzioni orarie”.
Così conformemente dispone anche l'accordo quadro sub. doc. 06. Si indica sin d'ora come teste a prova diretta sulle circostanze indicate nelle premesse di fatto e sui capitoli di prova formulati, e contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi, i signori 1)
[...]
ONr ; 2) ; entrambi presso in Peschiera Borromeo, Via CP_9 Testimone_1
Tobagi n. 26; b) ammettersi la prova testimoniale contraria, diretta ed indiretta sui capitoli per testi dedotti dal ricorrente, nella denegata ipotesi di loro ammissione con i testi indicati;
c) ci si oppone ad una eventuale CTU contabile disposta dal Giudice, volta all'accertamento delle presunte differenze retributive, in quanto allo stato meramente esplorativa;
d) ci si oppone all'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie ex adverso proposte, poiché irrilevanti, genericamente formulate ed implicanti giudizi di merito;
e) sia disposto d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto necessario ex art. 421 c.p.c.; Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento non è modificato rispetto alla dichiarazione del ricorrente.
PER PARTE RESISTENTE ONroparte_2
CONCLUSIONI
In via preliminare 1) Quanto alla domanda di manleva/garanzia/regresso avanzata da CP_2
ON nei confronti di nonché alla domanda di manleva/regresso avanzata nei confronti di ONr
, in considerazione dei diversi orientamenti in tema di domanda riconvenzionale c.d.
“trasversale”, ove ritenuto necessario e/o comunque opportuno ai sensi e per gli effetti dell'art. 418 c.p.c., modificare l'emanato decreto di fissazione di udienza ex art. 415, comma
2, c.p.c. e pronunciare, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto con la fissazione di una nuova udienza;
Nel merito 2) rigettare il ricorso e le domande tutte ivi formulate, in quanto infondati in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti;
In via subordinata 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare al CP_2 pagamento della minor somma, che sarà ritenuta di giustizia, limitando l'eventuale condanna alle sole somme aventi natura strettamente retributiva;
4) Condannare, in caso di ON accoglimento anche parziale delle pretese del ricorrente, a rimborsare o comunque tenere indenne e manlevare per le somme da quest'ultima, eventualmente, corrisposte alla CP_2 ricorrente in esecuzione dell'emananda sentenza;
5) Condannare, in caso di accoglimento anche parziale delle pretese del ricorrente, a rimborsare o comunque tenere CP_7 indenne e manlevare per le somme da quest'ultima, eventualmente, corrisposte alla CP_2 ricorrente in esecuzione dell'emananda sentenza;
In ogni caso 6) con vittoria di spese, diritti ed onorari
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza non definitiva ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea RA FO ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 941/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. RICCARDO ARNÒ Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PINNA ONroparte_1
OSCAR.
c.f. con il patrocinio dell'avv. ONroparte_2 P.IVA_1
NC LI.
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha rassegnato le conclusioni dianzi evidenziate per il cui Parte_1 accoglimento ha allegato di essere stato un dipendente delle società e CP_4 [...]
ON
(d'ora in avanti anche soltanto nel periodo dal 16/11/2017 al CP_7 CP_10
30/09/2019 presso lo stabilimento sito in Stradella, via Zaccagnini S.n.c., luogo di esecuzione dell'appalto tra la propria datrice di lavoro e la (d'ora in avanti ONroparte_2 anche soltanto;
di essere stato assunto con inquadramento al livello 6J sebbene avesse CP_2 sempre svolto mansioni inquadrabili in un livello superiore;
di aver maturato un credito non solo per l'errato inquadramento ma anche per la mancata corresponsione delle ore minime previste dal contratto e delle altre voci retributive di seguito specificate.
1.1. Le società convenute si sono costituite in giudizio chiedendo in via principale il ON rigetto della domanda. La società ha allegato che il ricorrente dal 1°ottobre 2020 è stato inquadrato nel 5° livello del CCNL di riferimento.
2. Venendo al merito della controversia si osserva che è documentato che in base alle previsioni del CCNL per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica
(cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente e d'ora in avanti anche soltanto CCNL) appartengono al 5° liv. “I lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva. Profili esemplificativi […] attività di addetto al magazzino” (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente).
La società datrice di lavoro ha allegato e dedotto che in base allo stesso CCNL
l'inquadramento del lavoratore risulta essere stato corretto.
In particolare, è stato allegato che:
- la declaratoria del livello 6°J, prevede che “Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici. In particolare, lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico. Tali lavoratori se apprendisti saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi;
i non apprendisti saranno invece inquadrati al 6° livello dopo 30 mesi”;
- la declaratoria del livello 6°J, prevista dall'Accordo di rinnovo del CCNL Logistica, ON Trasporto merci e Spedizione, del 3 dicembre 2017 (cfr. doc. n. 24 fascicolo , riprendendo la declaratoria del livello 6°J del precedente CCNL 2013, specifica che il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo le seguenti tempistiche: - Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2018; - dopo 18 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2019; -
Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti al 1.1.2020;
- che la scheda sintetica esplicativa allegata al CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione (cfr. doc. n. 25 fascicolo resistente), dispone che “in seguito alla stipula del Ccnl
26.1.2011, sono introdotti i nuovi livelli 4J e 6J. Il personale inquadrato, al 26.1.2011, nel livello 4 sarà inquadrato automaticamente nel nuovo livello 4S. Il personale inquadrato al livello 6 alla data di entrata in vigore del nuovo livello 6J, andrà inquadrato automaticamente al livello 6S. Il personale assunto nel livello 6 prima dell'entrata in vigore del livello 6J manterrà il diritto alla progressione di carriera verso il livello 5 previsto dalla declaratoria del livello 6 del testo contrattuale del 29.1.2005. Il passaggio al 6° livello di tali lavoratori avverrà secondo la seguente tempistica: a. Dopo 24 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2018; b.
Dopo 18 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2019; c. Dopo 12 mesi per i lavoratori assunti dall'1.1.2020. Sezione Cooperative: i livelli 6J e 6S sono livelli di inserimento per i Soci
Cooperatori i quali, superato il periodo di permanenze previsto per i suddetti livelli, verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva mansione prevalentemente svolta”. ON
Pertanto, la resistente ha dedotto che il ricorrente essendo stato assunto in data 1° agosto 2018 è stato correttamente inquadrato nel livello 6J, il quale è stato mantenuto per un tempo conforme al periodo di inserimento previsto dal CCNL.
2.1. In relazione alle mansioni svolte dal ricorrente occorre richiamare le dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio (cfr. verbale udienza del 17 giugno 2025).
Il teste ha riferito che il ricorrente non ha sempre svolto mansioni di Testimone_2 picking ma che forse all'inizio era addetto al fine linea sebbene non abbia saputo specificare il periodo in cui tale cambiamento sia avvenuto;
ha poi riferito che il ricorrente utilizzava in prevalenza il mezzo elettrico denominato papero.
Il teste ha confermato che il ricorrente all'inizio era addetto al fondo Testimone_3 linea e poi ha svolto l'attività di picking, precisando l'utilizzo prevalente del c.d. papero.
ha riferito che presso il magazzino di Stradella, nel periodo dal 2018 ONroparte_9 al febbraio 2021 compreso, il ricorrente era assegnato al reparto “Linea Picking” dove svolgeva attività di movimentazione delle merci, a piedi, senza l'ausilio di mezzi e che solo dal mese di marzo 2021 ha svolto l'attività movimentazione delle merci mediante l'utilizzo di carrelli elettrici. In particolare, il teste ha riferito che nel magazzino di Stradella il ricorrente faceva picking a piedi con la pistola mentre a Broni ha iniziato ad usare il commissionatore basso;
il testimone ha anche evidenziato che a Stradella ci sono due reparti che fanno picking;
uno è la linea picking older ove si lavora a piedi con la pistola, ad ogni operatore viene assegnato una posizione lungo la rulliera ove il collo da scansionare arriva in automatico;
dopo di che l'operatore dopo aver sparato sul collo vi inserisce gli ulteriori prodotti da prelevare in dieci scaffali posti alle spalle dell'operatore stesso;
vi è un altro reparto di picking a Stradella che si chiama refeeling ove gli operatori lavorano sul commissionatore” confermando, in ultimo, che il ricorrente ha lavorato a Stradella prevalentemente alla linea picking older.
Il testimone ha riferito di aver visto il ricorrente 2/3 volte Testimone_4 alla settimana lavorare al reparto picking a piedi.
Il teste ha dichiarato che il ricorrente svolgeva sia l'addetto al picking Testimone_5 che il fondo linea e che ha sempre utilizzato il papero.
Si ritiene che le dichiarazioni dei testi , Testimone_5 Testimone_3 Tes_2
non siano attendibili per motivi soggettivi ed oggettivi. Quanto ai primi occorre
[...] evidenziare che tutti e tre i testimoni hanno avuto un contenzioso con le odierne resistenti per le stesse motivazioni sottese al ricorso di modo che è presumibile la sussistenza di un interesse di fatto a rendere dichiarazioni a suffragio delle rispettive pretese.
Dal punto di vista oggettivo le dichiarazioni sono generiche in relazione alla successione temporale delle mansioni svolte dal ricorrente e parzialmente in contraddizione con le stesse dichiarazioni del ricorrente. Quest'ultimo, infatti, durante il suo interrogatorio libero ha riconosciuto di aver svolto per un periodo di tempo le proprie mansioni senza l'utilizzo di alcun carrello elettrico. Viceversa, i testi indicati hanno riferito che la parte aveva sempre utilizzato il papero.
Risultano maggiormente dettagliate le dichiarazioni di , responsabile ONroparte_9
ON area per conto di Il teste ha, infatti, spiegato che a Stradella ove il ricorrente ha lavorato fino al 2021, egli era addetto ad una linea di picking ove si lavorava a piedi evidenziando l'esistenza di una seconda linea ove, invece, si utilizzavano i mezzi elettrici.
Anche la teste sebbene non abbia visto il ricorrente tutti i giorni ma solo Tes_1 due/tre volte alla settimana, ha confermato che lo stesso svolgeva le proprie mansioni senza l'utilizzo di un mezzo elettrico.
Si ritiene che, attesa la scarsa complessità in linea generale delle mansioni sottese al livello 6J e a quello rivendicato, il vero discrimine fra i due inquadramenti sia appunto costituito dall'utilizzo dei mezzi di movimentazione elettrica per lo svolgimento ordinario delle proprie mansioni. Invero, dalle dichiarazioni testimoniali non emerge con evidenza un utilizzo sistematico e continuativo da parte del ricorrente dei mezzi elettrici per lo svolgimento delle proprie mansioni.
Pertanto, la domanda volta ad un inquadramento superiore deve essere rigettata.
3. Parte ricorrente ha anche allegato l'avvenuta corresponsione di una retribuzione oraria da parte del datore di lavoro per un numero di inferiore a quelle contrattualmente pattuite.
La lettera di assunzione prodotta dal ricorrente (cfr. doc. n. 14 fascicolo ricorrente) prevede sì una paga oraria ma al punto 7 del contratto è stabilita la durata dell'orario di lavoro nella misura di 39 ore settimanali corrispondenti a 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana in adesione, peraltro, a quanto previsto dal contratto collettivo.
L'art. 9 del CCNL prevede infatti che l'orario normale di lavoro è pari 39 ore settimanali.
Parte ricorrente ha allegato e documentato che per gran parte delle mensilità
l'ammontare delle ore ordinarie lavorate e retribuite è stato inferiore a quello contrattualmente previsto.
Tuttavia, a tale circostanza non corrisponde un diritto di credito del ricorrente in quanto dalle stesse buste paga (cfr. docc. n. 10, 11 e 12 fascicolo parte ricorrente) emerge che accanto ad un minore ammontare di ore di lavoro ordinario vi è un ammontare di ore di lavoro straordinario che, sommate alle prime, supera sempre l'ammontare delle ore contrattualmente previste.
Essendo documentato che le ore di lavoro straordinario sono pagate con una maggiorazione rispetto alla paga prevista per le ore di lavoro ordinario, è conseguente il fatto che il ricorrente abbia ricevuto una retribuzione maggiore di quella che avrebbe ottenuto se gli fosse stato pagato l'intero ammontare contrattualmente previsto e qui rivendicato.
Tuttavia, è pacifico che gli istituti di retribuzione differita non sono stati liquidati conteggiando l'ammontare delle 169 ore mensili di lavoro ordinario.
L'art. 3 della legge n. 142 del 2001 stabilisce che “le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore”.
La disposizione è espressamente richiamata dall'art. 7 del Decreto-Legge 31 dicembre
2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in SO n.47, relativo alla G.U. 29/02/2008, n.51). Dal combinato disposto delle norme appena richiamate emerge come il parametro rappresentato dal trattamento economico minimo previsto dalla contrattazione collettiva debba intendersi “complessivo”, quindi inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva, ed inoltre come tale trattamento rappresenti un limite al di sotto del quale non sia possibile scendere, neanche per effetto di specifiche disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo che, in quanto di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva di categoria normativamente assunta a parametro dell'art. 36 Cost., sarebbero nulle (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 5189 del 21/02/2019).
In tal senso, la giurisprudenza (cfr. Cass. nn. 17583/2014, 19832/2013) ha affermato che “In tema di società cooperative, nel regime dettato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non è condizionata dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 6 della legge n. 142 del
2001, che destinato a disciplinare, essenzialmente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e ad indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria”.
Deve, pertanto, ritenersi che, con riferimento all'orario minimo retribuibile, anche per le società cooperative viga l'obbligo di garantire ai propri soci lavoratori, con cui abbiano instaurato un rapporto di lavoro subordinato, l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito all'atto dell'assunzione. Conseguentemente, le eventuali riduzioni di orario al di sotto delle soglie contrattuali nei confronti dei soci lavoratori necessitano sempre di un accordo sindacale, perché altrimenti si sarebbe in presenza di una fattispecie impropria di lavoro a chiamata e, quindi, di una riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, inammissibile nel nostro ordinamento.
Non è peraltro consentito al datore di lavoro di ridurre unilateralmente l'orario di lavoro e, quindi, la retribuzione dei dipendenti (art. 1372 c.c.).
Le cooperative, al pari delle altre imprese, devono garantire ai soci lavoratori,
l'effettivo svolgimento dell'orario di lavoro pattuito, a meno che non esistano accordi collettivi che prevedano un orario multiperiodale o situazioni di reale crisi aziendale deliberate dall'assemblea e comprovate da una riduzione del fatturato (cfr. trib. LA sez. lavoro sent. 19.4.2013; Trib LA sez. lavoro 19.9.2014; Trib LA sez. lavoro sent. 11.6.2013; Trib LA sent del 20.4.2021; Trib. LA Sent n° 600/2021 e sent. Trib. di
LA n. 5160 del 2024).
Con riferimento alla questione degli scatti di anzianità e del calcolo del TFR, si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la recente pronuncia della Corte di appello di
LA (n. 1027/2024) la quale ha ritenuto fondato l'assunto del lavoratore in forza delle espresse previsioni del CCNL del settore applicato, così motivando: “Nel disciplinare la composizione della retribuzione globale mensile dei lavoratori, l'art. 61 del CCNL oltre a disporre che in tale retribuzione rientrano anche “eventuali aumenti periodici di anzianità “ precisa che “La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168”.
Tale retribuzione globale è poi a base della tredicesima e quattordicesima mensilità ai sensi degli articoli, correttamente richiamati dall'appellante, 18 e 19 del CCNL. Risulta pertanto dalle disposizioni del CCNL richiamate che i ratei degli istituti differiti debbano essere conteggiati sulla base dell'orario contrattuale individuale e non sulla base delle ore effettivamente svolte. In forza poi della disciplina prevista dall'art. 37 del CCNL il TFR deve essere calcolato avendo riguardo alla retribuzione maggiorata non solo della tredicesima e quattordicesima, ma anche degli aumenti periodici di anzianità e sulla scorta dell'orario contrattuale”.
Sussiste, pertanto, il diritto del ricorrente a vedere rideterminate la 13^ e 14^ mensilità in conseguenza del suo diritto a vedersi riconosciuta una retribuzione globale di fatto che sia almeno corrispondente a quella dovuta per 39 ore lavorative settimanali.
3.1 Parimenti deve essere accolta la domanda di rideterminazione del trattamento di fine rapporto.
3.2. È stato anche richiesto il pagamento delle prestazioni equivalenti previste per la ON mancata adesione della società agli enti bilaterali previsti dal CCNL.
La convenuta ha allegato di aver attivato l'adesione dal mese di gennaio del 2021 alla Parte
. d alla CP_11 CP_12
Parte
Per la mancata iscrizione al fondo sanitario . ARTI l'accordo del 3 dicembre
2017 prevedeva l'obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario che dovrà essere chiaramente indicato in busta paga sotto la voce "Elemento aggiuntivo della retribuzione" (E.a.r.) pari a 25 € lordi mensili per 13 mensilità.
Allo stesso tempo era stato previsto che l'azienda che ometta il versamento della Parte contribuzione a .ARTI. è altresì responsabile verso i lavoratori non iscritti della perdita delle relative prestazioni sanitarie, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Pertanto, il profilo retributivo rivendicato dal ricorrente e quello risarcitorio invocato dalla resistente non sono tra loro alternativi ma sono cumulabili.
Per la mancata adesione all' il contratto collettivo aveva previsto un e.a.r. di CP_12 euro 5 mensile per dodici mensilità.
L'accordo richiamato prevede anche che l'importo dovuto per la mancata adesione alla bilateralità “non è assorbibile e rappresenta un Elemento aggiuntivo della retribuzione
(E.a.r.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il t.f.r..
Pertanto, spettano al ricorrente quale elemento aggiuntivo della retribuzione per il periodo oggetto di causa le somme dianzi specificate fino al 31/12/2020.
3.3. Parte ricorrente ha allegato il mancato pagamento dell'importo forfettario una tantum di € 230 previsti per il 2018 ed il 2021 per il mancato rinnovo contrattuale;
parte convenuta ha allegato che gli aumenti sono dovuti in forza del contratto firmato il 30 maggio
2019 (cfr. doc. n. 27 fascicolo parte convenuta).
Con tale accordo le cooperative si sono impegnate a corrispondere gli adeguamenti della paga base previsti dall'accordo del 3 dicembre 2017 nel primo mese utile successivo alla firma dell'accordo stesso.
Parte resistente ha allegato ma non provato di aver erogati i suddetti pagamenti.
Pertanto, gli stessi devono essere riconosciuti al ricorrente.
4. Parte ricorrente ha allegato in modo generico, senza operarne alcuna quantificazione, l'avvenuta sottrazione indebita di giorni di ferie da parte del datore di lavoro e la mancata fruizione dei permessi retribuiti e delle festività; pertanto, la domanda sul punto deve essere rigettata.
5. Parte ricorrente ha invocato l'applicabilità della responsabilità solidale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003 (secondo il quale “2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”), nei confronti della quale CP_2
ON committente e della quale appaltatrice del servizio di movimentazione svolto all'interno ON dello stabilimento della prima società per conto della datrice di lavoro e della somministratrice CP_4 Come è noto, l'art. 35 comma 2 del D.lgs. n. 81 del 2015 prevede che “L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Il ricorrente ha circoscritto le proprie pretese al periodo dal 16/11/2017 al 30/09/2019; ON tuttavia, si deve considerare che ha documentato di essere diventata sub appaltatrice a ON decorrere dal 1/8/2018 (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte .
È provato, poiché incontestato, il fatto che il ricorrente abbia lavorato, per il periodo oggetto di causa presso il deposito di Stradella della CP_2
ON
Pertanto, la responsabilità solidale della può essere invocata soltanto per il periodo successivo al 1/8/2018 mentre quello della per tutto il periodo oggetto di causa CP_2 in quanto committente dei precedenti appalti intercorsi con gli ulteriori datori di lavoro o utilizzatori del ricorrente. ON
6. ha chiesto di essere manlevata dalla CP_2
La domanda deve essere accolta.
La clausola n.
6.3 del contratto stipulato dalle parti in data 1/7/2020 (cfr. doc. n. 11 ON fascicolo parte resistente ) stabilisce che si impegnava, in ogni caso, a CP_2 manlevare, risarcire e tenere integralmente indenne “da ogni richiesta di pagamento, CP_2 risarcimento, sanzione, danno, onere, passività o costo (escluse le spese per assistenza professionale), subiti da ma non imputabili a , di qualsivoglia natura e da CP_2 CP_2 chiunque avanzata, che fosse direttamente o indirettamente, riferibile all'esecuzione dei
Servizi regolata dal presente ONratto”. ON
In particolare, la si è impegnata a “manlevare, risarcire e tenere indenne CP_2 in relazione a: […] eventuali pretese che dovessero essere avanzate da parte degli Addetti nei confronti di a causa di qualsiasi inadempimento, da parte del Fornitore, agli obblighi CP_2 contributivi, retributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, con riferimento alle persone impiegate nello svolgimento dei Servizi”
Dunque, in accoglimento della menzionata domanda di manleva e subordinatamente ON all'effettivo pagamento, la va condannata a rifondere, per l'intero, la di quanto da CP_2 questa sarà corrisposto in favore della parte attrice in esecuzione della presente per il periodo successivo al 1/8/2020.
7. Trattandosi di una sentenza non definitiva le spese vengono liquidate con il provvedimento conclusivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta la domanda del ricorrente volta all'inquadramento nel V livello del C.C.N.L. per i dipendenti di imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica;
2. accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento degli elementi aggiuntivi Parte della retribuzione previsti dal C.C.N.L. per la mancata adesione alla .ARTI. e all'
nonché dell'importo una tantum di 230 euro lordi;
CP_12
3. accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione per il periodo compreso tra il 16/11/2017 e al 30/9/2019 il pagamento degli istituti di retribuzione differita (scatti di anzianità, tredicesima e quattordicesima mensilità, tfr) in base alla retribuzione ordinaria liquidabile conteggiando 39 ore settimanali di lavoro ordinario e tenendo conto degli elementi aggiuntivi della retribuzione di cui al punto 2;
4. accerta e dichiara per i crediti riconosciuti in favore del ricorrente la responsabilità solidale ON di e per il periodo compreso tra il 1/8/2018 ed il 30/9/2019; CP_2
5. accerta e dichiara la responsabilità di quale società committente anche per il periodo CP_2 compreso tra il 16/11/2017 ed il 1/8/2018;
6. accerta e dichiara il diritto di ad essere manlevata dalla ONroparte_2 [...] da tutti gli esborsi che la stessa sarà tenuta ad effettuare in favore del ricorrente in forza CP_1 del presente provvedimento in relazione ai crediti maturati a decorrere dal 1/8/2018;
7. spese al merito;
8. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Pavia, 10 dicembre 2025
Il Giudice
Andrea RA FO